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Decreto 30 marzo 2025
Decreto 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, decreto 30/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
NN. R.G. 1604/2022 + 2198/3023
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE – FALLIMENTI E PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente dott. Francesco Delù Giudice dott.ssa Federica Ferretti Giudice relatore nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. r.g. 1604/2022 e 2198/2023, pendenti tra: in persona di quale Parte_1 Parte_2 preposto di reparto di Capogruppo Bancaria con funzione “Recupero Crediti”, elettivamente domiciliata a Firenze, Corso Italia n. 8A presso lo studio dell'avv. Tommaso Nidiaci che la rappresenta e difende giusta procura conferita in calce al ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c.
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del
[...]
curatore pro-tempore dott.ssa , elettivamente domiciliata a Prato, Viale Controparte_2
delle Repubblica n. 245
CONVENUTO
DECRETO premesso che con ricorso in riassunzione proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. Contr 392 c.p.c. e 98 e 99 L. 267/1942 (di seguito anche solo ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Prato “in composizione diversa da quella che ha deciso il ricorso in opposizione allo stato passivo rubricato al numero 3578/2019 r.g. ed alla luce della sentenza della Corte di Cassazione - pubblicata in data 31.05.2022, procedimento 2594/2021 r.g. – numero sezionale 4630/2022 – Numero Raccolta Generale 17690/2022 […] IN VIA
PRINCIPALE, in riforma dello stato passivo impugnato, emesso dal Tribunale di Prato –
Ufficio del Giudice Delegato ai Fallimenti – nell'ambito del fallimento n. 4331/2009 R.G.,
Pagina 1 di 10 reso esecutivo in data 18.11.2019, [di ammettere] al passivo fallimentare della società
[...]
la in sede privilegiata Controparte_1 Parte_1 pignoratizia, per la somma di € 1.372.305,15, così composte: - € 1.231.812,05 somma determinata dalla sentenza n. 2261/2018 resa dalla Corte d'Appello di Firenze in data
28.09.2018, nella causa RG 1958/2015, con la quale la Corte fiorentina, pur riconoscendo la qualità di creditore privilegiato della ha revocato ex Parte_1 art. 67 L.F. i pagamenti che la aveva ottenuto mediante l'escussione delle polizze Pt_1
costituite a pegno, meglio descritte nella domanda di ammissione al passivo che si allega;
- €
140.493,10 per interessi così come determinati dalla sentenza di cui al doc. 2, dalla data delle singole escussioni”; Contr che a fondamento del predetto ricorso ha dedotto: di aver prestato domanda tardiva di ammissione al passivo del fallimento della società in Controparte_1 sede privilegiata pignoratizia per l'importo complessivo di € 1.372.305,15; che la quota parte Contr di € 1.231.812,05 era pari all'importo capitale dei pagamenti ottenuti da mediante l'escussione delle polizze oggetto di pegno, successivamente revocati ex art. 67 L. Fall. dalla sentenza n. 2261/2018 della Corte di Appello di Firenze;
che la restante quota parte di €
140.493,10 era pari agli interessi come determinati dalla predetta sentenza;
che il giudice delegato del Fallimento opponente aveva ammesso il predetto importo in sede chirografaria, non ritenendo riconoscibile il privilegio in applicazione dei principi dettati da Cass. Sez. I,
26.02.2010; di aver impugnato lo stato passivo con atto di opposizione poi rigettato;
di aver proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto emesso all'esito della predetta opposizione;
che la Corte di Cassazione aveva accolto il predetto ricorso, cassando il decreto emesso dal Tribunale di Prato e rinviando la causa a quest'ultimo in diversa composizione;
che la stessa sentenza della Corte di Appello di Firenze aveva accertato che la banca, pur essendo tenuta alla restituzione della somma preventivamente escussa, conservava in sede fallimentare la qualità di creditore privilegiato;
che tale accertamento era rimasto incontestato e poteva dirsi aver acquisito efficacia di giudicato;
che il principio della reviviscenza del credito a seguito dell'esercizio della revocatoria fallimentare era un principio generale del diritto, riconosciuto anche dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 5049/2022; che sull'accertamento della sentenza della Corte di Appello si era formato il giudicato;
che alla fattispecie per cui è causa trovava applicazione la disciplina prevista dall'art. 5 D. Lgs.
170/2004; che il e dei soci Controparte_1 _1
e (d'ora innanzi, per brevità, “il ”) si è costituito
[...] Controparte_1 _1
Pagina 2 di 10 chiedendo, in via preliminare, la sospensione del giudizio n. R.G. 1604/2022 in attesta della pronuncia della Corte di Cassazione sul ricorso per revocazione presentato dal _1 stesso avverso l'ordinanza con cui la medesima Corte aveva accolto il ricorso per cassazione Contr di nel merito la reiezione della domanda di parte opponente;
che a fondamento delle proprie domande il ha dedotto: che l'ordinanza della Corte _1
di Cassazione era affetta da un gravissimo ed evidente errore di fatto, essendo il _1
stato dichiarato contumace nonostante lo stesso avesse resistito con controricorso ritualmente notificato e depositato in cancelleria;
che per mero disguido della cancelleria, il controricorso e il fascicolo del non erano stati inseriti nel fascicolo d'ufficio e dunque non erano _1
stati esaminati dal collegio decidente;
che le difese articolate dal avrebbero _1
determinato la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di reiezione del ricorso per cassazione;
che il dettato dell'art. 391 bis c.p.c. non precludeva l'applicazione dell'istituto della sospensione previsto dall'art. 295 c.p.c.; che in caso di rigetto dell'istanza di sospensione il collegio avrebbe dovuto disporre un “consistente rinvio” così da attendere la Contr decisione della Corte di Cassazione ed evitare il rischio di pronunce contraddittorie;
che aveva depositato domanda ultratardiva di ammissione allo stato passivo del in via _1
Contr pignoratizia per la somma di € 1.372.305,15 a quanto versato da alla Curatela in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Firenze, che aveva disposto la revoca di
Contr quattro rimesse solutorie ottenute da che dette rimesse derivavano dalla esecuzione di quattro distinti pegni costituiti in favore del fallimento a garanzia dei debiti Controparte_1
contratti da alcune società del Gruppo Tempesti e aventi ad oggetto quattro diverse polizze vita stipulate dallo stesso con ON VI S.p.A. e GR FE LTD;
Controparte_1 che oggetto della garanzia era dunque il diritto di credito dell'assicurato ad ottenere la Contr prestazione assicurativa;
che era stata ammessa allo stato passivo in via condizionata al
Contr rigetto ricorso in Cassazione promosso da avverso la sentenza della C. Ap. Firenze e Contr senza il riconoscimento del grado pignoratizio;
che la aveva proposto opposizione avverso lo stato passivo, divento esecutivo il 18/11/2019, che era stata rigettata e quindi ricorso in Cassazione avverso il provvedimento di definizione dell'opposizione; che il aveva resistito a mezzo di controricorso ritualmente notificato a mezzo PEC ai _1
Contr difensori di e depositato in Cancelleria;
che con decreto del 09/03/2022 era stata disposta la chiusura del con mantenimento in capo al Curatore della legittimazione _1
processuale in relazione ai giudizi pendenti;
di aver dunque letto con stupore che nell'ordinanza decisoria dalla Corte di Cassazione si era dato atto che il non si era _1
costituito con conseguente impossibilità di prendere in considerazione il decreto di chiusura
Pagina 3 di 10 depositato dal stesso;
che con la medesima ordinanza la Corte di Cassazione aveva _1
Contr accolto il secondo motivo di impugnazione di cassando il decreto nella parte in cui aveva escluso l'applicabilità alla fattispecie della normativa in materia di garanzie finanziarie e rinviando il procedimento al Tribunale di Prato in diversa composizione;
che l'ordinanza della Corte di Cassazione era sicuramente affetta da un errore di fatto legittimante la Contr revocazione;
che nel merito l'opposizione di non era fondata;
che la sentenza della C.
Ap. Firenze non si era espressa sulla natura chirografaria o privilegiata del credito vantato dalla Banca, ventilando la possibilità in via meramente ipotetica priva di forza di giudicato;
che anche ove ciò fosse, il passaggio non avrebbe potuto essere impugnato dal , _1
privo del relativo interesse in quanto interamente vittorioso;
che al caso di specie non poteva trovare applicazione la disciplina in materia di garanzie finanziarie dettata dal D. Lgs.
170/2004; che nel caso di specie non trovava applicazione il principio della reviviscenza della garanzia prestata dal debitore in relazione al pagamento revocato;
che la non aveva Pt_1
dimostrato la propria qualità di creditore pignoratizio e della opponibilità dei pegni al
; che un orientamento della giurisprudenza di legittimità sosteneva che in caso di _1
revocazione del pagamento, il diritto di credito del creditore revocato era un credito nuovo, escludendo dunque la reviviscenza di quello originario;
che previ alcuni rinvii disposti su richiesta delle parti è stata rigettata l'istanza di sospensione;
Contr che con ricorso iscritto al n. R.G. 2198/2023 ha riassunto il giudizio di opposizione allo stato passivo del , dando atto “della definizione di un ulteriore fase di _1 impugnazione, straordinaria, che [era] svolta a seguito del precedente ricorso in riassunzione”; che il aveva introdotto innanzi alla Corte di Cassazione un giudizio di revocazione _1 avente ad oggetto l'ordinanza decisoria n. 17690/2022 in base alla quale era stato introdotto il giudizio di riassunzione n. 1604/2022; che detto giudizio si è concluso con l'ordinanza n.
19819/2023 con cui la Corte di Cassazione aveva revocato la precedente ordinanza Contr 17690/2022, accogliendo comunque l'originario ricorso di e dunque cassando con rinvio il decreto del 02/12/2020 con cui il Tribunale di Prato aveva originariamente rigettato
Contr l'opposizione allo stato passivo proposta da che dovevano intendersi reiterate tutte le argomenti in fatto e in diritto già esposte nel ricorso introduttivo del giudizio n. 1604/2022; che si è costituito il chiedendo, in via preliminare, di dichiarare inammissibile e/o _1
improcedibile opposizione allo stato passivo, o comunque disporre il differimento della udienza e, nel merito, di respingere opposizione allo stato passivo;
che il ha reiterato le eccezioni già svolte nel giudizio n. R.G. 1604/2022 e _1
Contr deducendo inoltre: che aveva agito in riassunzione ex art. 392 c.p.c. una seconda volta
Pagina 4 di 10 sulla base dell'ordinanza n. 19819/2023 della Corte di Cassazione che aveva annullato la precedente ordinanza di rinvio, in quanto ritenuta affetta da errore percettivo per aver erroneamente il collegio ritenuto che il non si fosse costituito, ma aveva comunque _1
Contr accolto l'originario ricorso proposto da che pertanto il giudizio instauratosi a seguito Contr del primo ricorso in riassunzione proposto da doveva essere definito in rito, essendo venuta meno l'ordinanza di rinvio;
che il giudizio riassunto era inammissibile o comunque improcedibile in quanto introdotto con ricorso invece che con atto di citazione, notificato non alla parte personalmente ma al difensore della curatela e tardivo in quanto la notifica si era perfezionata solo il 23/01/2024, ovvero oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione della seconda ordinanza;
che l'udienza di comparizione delle parti era stata fissata senza il rispetto del termine dilatatorio di 30 giorni previsto dall'art. 99, c. 4 l. fall.; che previo rinvio disposto su richiesta delle parti, all'esito dell'udienza dell'11/04/2024 i due procedimenti sono stati riuniti e quindi, dopo ulteriori rinvii disposti sempre su richiesta delle parti in ragione della pendenza delle trattive, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11/12/2024 previa assegnazione di termini per il deposito di memorie conclusive e memorie di replica;
che previa istanza congiunta delle parti la causa è stata rimessa sul ruolo per permettere alle stesse di precisare conclusioni congiunte;
che all'udienza del 29/01/2025 entrambe le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in riforma dello stato passivo impugnato, emesso dal Tribunale di Prato – Ufficio del Giudice
Delegato ai Fallimenti – nell'ambito del fallimento n. 4331/2009 R.G., reso esecutivo in data
18.11.2019, ammettere al passivo fallimentare della società Controparte_1
e dei soci illimitatamente responsabili e la
[...] Controparte_1 Controparte_1 [...]
, in sede privilegiata pignoratizia, per la complessiva somma di Parte_1
€ 1.372.305,15. dipendente: a) quanto ad € 1.231.812,05, corrispondente a quanto versato dalla alla Curatela in virtù della sentenza n. 2261/2018 emessa nel giudizio di appello Pt_1
n. 1958/2015 R.G. dalla Corte d'Appello di Firenze il 03/07/2018 e pubblicata il 28/09/2018, con cui, pur riconoscendo la qualità di creditore privilegiato della Parte_1
, aveva revocato ex art. 67 l.f. i pagamenti che la Banca aveva ottenuto mediante
[...]
l'escussione delle polizze costituite a pegno;
b) quanto ad € 140.493,10 per interessi legali pure versati dalla alla Curatela, sempre in virtù della suddetta sentenza, calcolati Pt_1
dalla data delle singole escussioni sino al saldo. Il tutto con integrale compensazione delle spese. Ordinare al Curatore Fallimentare di effettuare la variazione dello stato passivo in conformità delle suddette conclusioni e del conforme provvedimento che sarà adottato dal
Collegio”.”;
Pagina 5 di 10 OSSERVA
A. CON RIFERIMENTO AL GIUDIZIO R.G. 1604/2022
L'opposizione oggetto del giudizio n. R.G. 1604/2022 deve essere dichiarata inammissibile per i seguenti motivi.
Contr Detto giudizio è stato introdotto dal sulla base dell'ordinanza 17690/2022 del
31/05/2022 con cui la Corte di Cassazione ha cassato il decreto n. 9473/2020 emesso dal
Tribunale di Prato a definizione del giudizio di opposizione avverso lo stato passivo del
, rinviando la causa al Tribunale di Prato in diversa composizione (v. doc. 7 _1
Contr fascicolo di parte RG n. 1604/2022).
Tale ordinanza, tuttavia, è stata essa stessa revocata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19819/2023 emessa all'esito del giudizio di revocazione ordinaria proposto dal _1
Contr (v. doc. 2 fascicolo RG n. 2198/2023).
La revocazione del provvedimento che ha disposto il rinvio determina pertanto l'inammissibilità del giudizio di rinvio.
B. CON RIFERIMENTO AL GIUDIZIO R.G. 2198/2023
B.1) SULL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ PER TARDIVITÀ DELLA RIASSUNZIONE
Il ha eccepito l'inammissibilità del presente giudizio in quanto tardivamente _1
riassunto. In particolare, secondo la prospettazione della convenuta, la riassunzione avrebbe dovuto essere fatta con atto di citazione, invece che con ricorso, e pertanto il rispetto al termine trimestrale previsto dall'art. 392, c. 1 c.p.c. avrebbe dovuto essere valutato in relazione alla data di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, che – nel caso di specie – si era perfezionata il 23/01/2024 a fronte della pubblicazione in data 12/7/2023 dell'ordinanza con cui è stato disposto il rinvio.
L'eccezione non può trovare accoglimento per i seguenti motivi.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione con riferimento ad una fattispecie del tutto simile a quella di causa “l'art. 392 c.p.c. stabilisce che la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli artt. 137 e ss..
Tuttavia, non v'è dubbio che tale disposizione debba essere adattata al rito di volta in volta applicabile, di guisa che, ad esempio, ove trovi applicazione il rito del lavoro, la riassunzione va fatta con ricorso e la tempestività di esso va, secondo le regole generali, verificata in relazione al momento del deposito del medesimo. Nel caso di specie, dunque, tenuto conto che l'opposizione allo stato passivo, ai sensi della L.Fall., art. 99, si propone con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale, ricorso al quale segue la fissazione con decreto dell'udienza di comparizione, e che va poi notificato ai controinteressati, unitamente
Pagina 6 di 10 al decreto di fissazione dell'udienza, non v'è dubbio che la riassunzione dovesse essere effettuata con ricorso” (cfr. 20/04/2022, n. 12668).
Immediata conseguenza di detto principio è che la tempestività della riassunzione deve essere valutata tenendo conto la data di deposito del ricorso.
Nel caso di specie il ricorso è stato iscritto a ruolo il 09/10/2023, ovvero ben entro tre mesi dalla data pubblicazione dell'ordinanza, che è pacifico sia stata pubblicata il 12/07/2023.
B.2) SULL'ECCEZIONE DI NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE
Parte convenuta ha eccepito la nullità della notificazione dell'atto introduttivo in quanto effettuata presso il difensore domiciliatario e non presso la parte personalmente.
Anche questa eccezione non può trovare accoglimento.
È ben vero che l'art. 392, c. 2 c.p.c. prevede che l'atto di riassunzione debba essere
“notificat[o] personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti” e che invece nel caso di specie il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano stati notificati al domicilio digitale dell'avv. Leonardo Masi, ovvero il difensore domiciliatario del nel _1
giudizio di opposizione allo stato passivo il cui decreto definitorio è stato poi cassato.
Tale notificazione deve ritenersi tuttavia nulla e non già inesistente, attesa la sussistenza di un collegamento tra il destinatario e l'atto pur non rispettando le modalità previste dall'art. 392
c.p.c., con la conseguenza che la spontanea costituzione del ha sanato la predetta _1
nullità.
B.3) SULL'ECCEZIONE IN MERITO AL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE DILATORIO EX ART. 99,
C. 4 L. FALL.
La richiesta di parte convenuta di disporre un differimento dell'udienza per permettere alla stessa di esplicare in maniera piena il proprio diritto di difesa deve ritenersi assorbito sia dalla concessione, all'udienza del 15/02/2024, di un rinvio all'11/04/2024, sia alla luce delle nuove conclusioni congiuntamente precisate dalle parti.
B.4) NEL MERITO
Nel merito l'opposizione è fondata e – conformemente a quanto richiesto da entrambe le parti
– deve essere accolta.
In primo luogo, non può trovare accoglimento l'eccezione del Fallimento secondo cui la non avrebbe dimostrato la propria qualità di creditore pignoratizio e la opponibilità dei Pt_1
relativi pegni alla Curatela.
La Corte di Appello di Firenze, nel pronunciarsi sull'eccezione sollevata dal Fallimento in merito alla sussistenza delle formalità che rendono esistente la prelazione sul credito oggetto di pegno nella sentenza n. , ha statuito “La Parte_1
Pagina 7 di 10 ha dato prova del rispetto delle suddette formalità con i documenti 3, 20, 24 e 25 e 36 prodotti in atti relativi alla Polizza Bussola n. 9299037 con decorrenza 25/7/1997 con premio unico di £.600.000.000=. In particolare la missiva di cui al doc. 25 è in risposta a quella di cui al doc. 24, che reca data certa con la cartolina postale di ricevimento in data 18/3/2006;
Inoltre al doc. 36 risulta allegata appendice di polizza del 24/9/2002, recante data certe per il timbro postale ivi apposto, ove si legge specifico riferimento alla polizza ed all'efficacia della appendice di polizza anche come accettazione del pegno ex art. 2800 c.c. Non senza considerare che la missiva con l'appendice di polizza reca pure la firma del _1
, deceduto pochi giorni prima del fallimento, così dando certezza alla data come
[...]
anteriore al fallimento. B. Eguali considerazioni sono riferibili alle appendici di polizza di cui ai docc. 11 e 40 per la Polizza Bussola n. 0391459 con decorrenza 25/6/1997 con premio unico di £.1.300.000.000= e 12 e 58 per la Polizza Bussola n. 0348402 con decorrenza
25/3/1998 con premio unico di € 103.291,38=delle produzioni della Banca. Entrambe le scritture recano esplicito riferimento alle polizze e sono sottoscritte sia dal debitore che dal creditore pignoratizio oltre che dal e prevedono espressamente la rilevanza delle _1
appendici quale accettazione ex art. 2800 c.c. Inoltre le due appendici recano sul retro del medesimo foglio con il quale il formano corpo unico, il che è incontestato, la data del timbro postale di spedizione del documento alla ad Parte_1
opera del esse sono dunque dotate di data certa […] del 29/4/1998 per la _1
seconda polizza e del 29/9/2005 per la terza. La prelazione si è dunque consolidata in epoca ben anteriore alla dichiarazione di fallimento in data 25/9/2009. […] Pure infondata risulta la asserita inopponibilità al fallimento della sostituzione operata dalla in relazione al Pt_1 quarto pegno originariamente avente ad oggetto la Polizza “GROW LIFE TRASCHER T.B.
GROWTH 3” in data 27/4/2001 con premio unico di £.200.000.000=, sostituita il 1/8/2005 con titoli obbligazionari della medesima ; e ancora “la ha escusso il garante Pt_1 Pt_1
pignoratizio ottenendo il pagamento dei debiti dei terzi garantiti;
dunque il credito verso il quale garante, era garantito dal pegno sul credito dal medesimo vantato verso la _1 sua assicuratrice ed è stato conseguito con l'incasso del premio assicurativo spettante al fallito”. Essendo la predetta sentenza passata in giudicato ed essendo la stessa stata resa in un Contr giudizio pendente tra e la Curatela, non possono residuare dubbi sulla qualità di creditore pignoratizio della prima e sull'opponibilità dei pegni alla seconda.
Ciò detto, in punto di fatto è documentalmente provato che la Corte di Appello di Firenze, con la richiamata sentenza, ha revocato ex art. 67, c. 2 l. fall. le escussioni dei pegni aventi ad oggetto le polizze Bussola n. 9299037, 0391459, 0348402 e le obbligazioni 05/09STEPUP e
Pagina 8 di 10 Contr ha conseguentemente condannato a pagare al la somma complessiva di _1
€.1.231.812,05 oltre interessi in misura legale decorrenti dalla data delle singole escussioni al Contr saldo;
è pacifico tra le parti che abbia adempiuto a tale statuizione di condanna, corrispondendo al la somma complessiva somma di € 1.372.305,15 di cui € _1
1.231.812,05 a titolo di capitale ed € 140.493,10 a titolo di interessi legali.
In punto di diritto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 5049 del
16/02/2022, ha statuito il seguente principio di diritto “la revoca, L. Fall., ex art. 67, del pagamento eseguito in favore del creditore pignoratizio, con il ricavato della vendita del bene oggetto del pegno, determina il diritto del creditore che ha subito la revocatoria ad insinuarsi al passivo del fallimento con il medesimo privilegio nel rispetto delle regole distributive di cui alla L. Fall., artt. 111,111 bis, 111-ter e 111-quater”: principio di diritto che è stato espressamente richiamato anche dall'ordinanza di rinvio, che ha disposto che il nuovo esame dell'opposizione allo stato passivo sia effettuato eseguendone le indicazioni. La formazione delle conclusioni congiunte deve essere intesa come una implicita rinuncia all'eccezione Contr secondo cui non avrebbe fornito adeguata prova della sussistenza nel caso di specie dei presupposti per l'applicabilità dei principi dettati dalla Corte di Cassazione a sezioni unite in punto di reviviscenza della garanzia.
Orbene, l'applicazione di detto principio – che invero si attaglia precisamente alla fattispecie oggetto di esame – impone di accogliere l'opposizione allo stato passivo e, conseguentemente, di ammettere allo stato passivo Parte_1
del fallimento della società e dei soci illimitatamente Controparte_1
responsabili e in sede privilegiata pignoratizia per il Controparte_1 Controparte_1
Contr complessivo importo di € 1.372.305,15, di cui 1.231.812,05 pari a quanto corrisposto da al in esecuzione della statuizione di condanna contenuta nella sentenza n. _1
2261/2018 della Corte d'Appello di Firenze e conseguente alla revoca dei pagamenti ottenuti Contr da mediante l'escussione dei pegni precedentemente meglio indicati ed € 140.493,10 a Contr titolo di interessi legali versati da al in base alla predetta sentenza. _1
C. SULLE SPESE DI LITE
In conformità alla domanda di entrambe le parti le spese di lite di entrambi i giudizi nn. RG
1604/2022 e 2198/2023 così come del giudizio di revocazione ordinaria iscritto al n. R.G.
22141/2022 della Corte di Cassazione (la cui ordinanza definitoria ha rinviato l'intestato
Tribunale anche per le spese del giudizio di legittimità), devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Pagina 9 di 10 1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione allo stato passivo presentata da
[...]
nel giudizio n. R.G. 1604/2022; Parte_1
2) accoglie l'opposizione allo stato passivo presentata da Parte_1
nel giudizio n. R.G. 2198/2023 e, per l'effetto,
[...]
3) ammette al passivo del Parte_1 [...]
e dei soci illimitatamente responsabili e Controparte_1 Controparte_1
per l'importo di € 1.372.305,15, di cui € 1.231.812,05 pari a quanto Controparte_1
Contr corrisposto da al in esecuzione della statuizione di condanna contenuta nella _1 sentenza n. 2261/2018 della Corte d'Appello di Firenze e conseguente alla revoca dei Contr pagamenti ottenuti da mediante l'escussione dei pegni meglio indicati in parte motiva ed Contr
€ 140.493,10 a titolo di interessi legali versati da al Fallimento in base alla predetta sentenza, in via privilegiata pignoratizia;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite dei giudizi iscritti al R.G. dell'intestato
Tribunale ai nn. 1604/2022 e 2198/2023 nonché del giudizio iscritto al R.G. della Corte di
Cassazione al n. 22141/2022.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Presidente
dott.ssa Lucia Schiaretti
Pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE – FALLIMENTI E PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente dott. Francesco Delù Giudice dott.ssa Federica Ferretti Giudice relatore nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. r.g. 1604/2022 e 2198/2023, pendenti tra: in persona di quale Parte_1 Parte_2 preposto di reparto di Capogruppo Bancaria con funzione “Recupero Crediti”, elettivamente domiciliata a Firenze, Corso Italia n. 8A presso lo studio dell'avv. Tommaso Nidiaci che la rappresenta e difende giusta procura conferita in calce al ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c.
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del
[...]
curatore pro-tempore dott.ssa , elettivamente domiciliata a Prato, Viale Controparte_2
delle Repubblica n. 245
CONVENUTO
DECRETO premesso che con ricorso in riassunzione proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. Contr 392 c.p.c. e 98 e 99 L. 267/1942 (di seguito anche solo ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Prato “in composizione diversa da quella che ha deciso il ricorso in opposizione allo stato passivo rubricato al numero 3578/2019 r.g. ed alla luce della sentenza della Corte di Cassazione - pubblicata in data 31.05.2022, procedimento 2594/2021 r.g. – numero sezionale 4630/2022 – Numero Raccolta Generale 17690/2022 […] IN VIA
PRINCIPALE, in riforma dello stato passivo impugnato, emesso dal Tribunale di Prato –
Ufficio del Giudice Delegato ai Fallimenti – nell'ambito del fallimento n. 4331/2009 R.G.,
Pagina 1 di 10 reso esecutivo in data 18.11.2019, [di ammettere] al passivo fallimentare della società
[...]
la in sede privilegiata Controparte_1 Parte_1 pignoratizia, per la somma di € 1.372.305,15, così composte: - € 1.231.812,05 somma determinata dalla sentenza n. 2261/2018 resa dalla Corte d'Appello di Firenze in data
28.09.2018, nella causa RG 1958/2015, con la quale la Corte fiorentina, pur riconoscendo la qualità di creditore privilegiato della ha revocato ex Parte_1 art. 67 L.F. i pagamenti che la aveva ottenuto mediante l'escussione delle polizze Pt_1
costituite a pegno, meglio descritte nella domanda di ammissione al passivo che si allega;
- €
140.493,10 per interessi così come determinati dalla sentenza di cui al doc. 2, dalla data delle singole escussioni”; Contr che a fondamento del predetto ricorso ha dedotto: di aver prestato domanda tardiva di ammissione al passivo del fallimento della società in Controparte_1 sede privilegiata pignoratizia per l'importo complessivo di € 1.372.305,15; che la quota parte Contr di € 1.231.812,05 era pari all'importo capitale dei pagamenti ottenuti da mediante l'escussione delle polizze oggetto di pegno, successivamente revocati ex art. 67 L. Fall. dalla sentenza n. 2261/2018 della Corte di Appello di Firenze;
che la restante quota parte di €
140.493,10 era pari agli interessi come determinati dalla predetta sentenza;
che il giudice delegato del Fallimento opponente aveva ammesso il predetto importo in sede chirografaria, non ritenendo riconoscibile il privilegio in applicazione dei principi dettati da Cass. Sez. I,
26.02.2010; di aver impugnato lo stato passivo con atto di opposizione poi rigettato;
di aver proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto emesso all'esito della predetta opposizione;
che la Corte di Cassazione aveva accolto il predetto ricorso, cassando il decreto emesso dal Tribunale di Prato e rinviando la causa a quest'ultimo in diversa composizione;
che la stessa sentenza della Corte di Appello di Firenze aveva accertato che la banca, pur essendo tenuta alla restituzione della somma preventivamente escussa, conservava in sede fallimentare la qualità di creditore privilegiato;
che tale accertamento era rimasto incontestato e poteva dirsi aver acquisito efficacia di giudicato;
che il principio della reviviscenza del credito a seguito dell'esercizio della revocatoria fallimentare era un principio generale del diritto, riconosciuto anche dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 5049/2022; che sull'accertamento della sentenza della Corte di Appello si era formato il giudicato;
che alla fattispecie per cui è causa trovava applicazione la disciplina prevista dall'art. 5 D. Lgs.
170/2004; che il e dei soci Controparte_1 _1
e (d'ora innanzi, per brevità, “il ”) si è costituito
[...] Controparte_1 _1
Pagina 2 di 10 chiedendo, in via preliminare, la sospensione del giudizio n. R.G. 1604/2022 in attesta della pronuncia della Corte di Cassazione sul ricorso per revocazione presentato dal _1 stesso avverso l'ordinanza con cui la medesima Corte aveva accolto il ricorso per cassazione Contr di nel merito la reiezione della domanda di parte opponente;
che a fondamento delle proprie domande il ha dedotto: che l'ordinanza della Corte _1
di Cassazione era affetta da un gravissimo ed evidente errore di fatto, essendo il _1
stato dichiarato contumace nonostante lo stesso avesse resistito con controricorso ritualmente notificato e depositato in cancelleria;
che per mero disguido della cancelleria, il controricorso e il fascicolo del non erano stati inseriti nel fascicolo d'ufficio e dunque non erano _1
stati esaminati dal collegio decidente;
che le difese articolate dal avrebbero _1
determinato la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di reiezione del ricorso per cassazione;
che il dettato dell'art. 391 bis c.p.c. non precludeva l'applicazione dell'istituto della sospensione previsto dall'art. 295 c.p.c.; che in caso di rigetto dell'istanza di sospensione il collegio avrebbe dovuto disporre un “consistente rinvio” così da attendere la Contr decisione della Corte di Cassazione ed evitare il rischio di pronunce contraddittorie;
che aveva depositato domanda ultratardiva di ammissione allo stato passivo del in via _1
Contr pignoratizia per la somma di € 1.372.305,15 a quanto versato da alla Curatela in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Firenze, che aveva disposto la revoca di
Contr quattro rimesse solutorie ottenute da che dette rimesse derivavano dalla esecuzione di quattro distinti pegni costituiti in favore del fallimento a garanzia dei debiti Controparte_1
contratti da alcune società del Gruppo Tempesti e aventi ad oggetto quattro diverse polizze vita stipulate dallo stesso con ON VI S.p.A. e GR FE LTD;
Controparte_1 che oggetto della garanzia era dunque il diritto di credito dell'assicurato ad ottenere la Contr prestazione assicurativa;
che era stata ammessa allo stato passivo in via condizionata al
Contr rigetto ricorso in Cassazione promosso da avverso la sentenza della C. Ap. Firenze e Contr senza il riconoscimento del grado pignoratizio;
che la aveva proposto opposizione avverso lo stato passivo, divento esecutivo il 18/11/2019, che era stata rigettata e quindi ricorso in Cassazione avverso il provvedimento di definizione dell'opposizione; che il aveva resistito a mezzo di controricorso ritualmente notificato a mezzo PEC ai _1
Contr difensori di e depositato in Cancelleria;
che con decreto del 09/03/2022 era stata disposta la chiusura del con mantenimento in capo al Curatore della legittimazione _1
processuale in relazione ai giudizi pendenti;
di aver dunque letto con stupore che nell'ordinanza decisoria dalla Corte di Cassazione si era dato atto che il non si era _1
costituito con conseguente impossibilità di prendere in considerazione il decreto di chiusura
Pagina 3 di 10 depositato dal stesso;
che con la medesima ordinanza la Corte di Cassazione aveva _1
Contr accolto il secondo motivo di impugnazione di cassando il decreto nella parte in cui aveva escluso l'applicabilità alla fattispecie della normativa in materia di garanzie finanziarie e rinviando il procedimento al Tribunale di Prato in diversa composizione;
che l'ordinanza della Corte di Cassazione era sicuramente affetta da un errore di fatto legittimante la Contr revocazione;
che nel merito l'opposizione di non era fondata;
che la sentenza della C.
Ap. Firenze non si era espressa sulla natura chirografaria o privilegiata del credito vantato dalla Banca, ventilando la possibilità in via meramente ipotetica priva di forza di giudicato;
che anche ove ciò fosse, il passaggio non avrebbe potuto essere impugnato dal , _1
privo del relativo interesse in quanto interamente vittorioso;
che al caso di specie non poteva trovare applicazione la disciplina in materia di garanzie finanziarie dettata dal D. Lgs.
170/2004; che nel caso di specie non trovava applicazione il principio della reviviscenza della garanzia prestata dal debitore in relazione al pagamento revocato;
che la non aveva Pt_1
dimostrato la propria qualità di creditore pignoratizio e della opponibilità dei pegni al
; che un orientamento della giurisprudenza di legittimità sosteneva che in caso di _1
revocazione del pagamento, il diritto di credito del creditore revocato era un credito nuovo, escludendo dunque la reviviscenza di quello originario;
che previ alcuni rinvii disposti su richiesta delle parti è stata rigettata l'istanza di sospensione;
Contr che con ricorso iscritto al n. R.G. 2198/2023 ha riassunto il giudizio di opposizione allo stato passivo del , dando atto “della definizione di un ulteriore fase di _1 impugnazione, straordinaria, che [era] svolta a seguito del precedente ricorso in riassunzione”; che il aveva introdotto innanzi alla Corte di Cassazione un giudizio di revocazione _1 avente ad oggetto l'ordinanza decisoria n. 17690/2022 in base alla quale era stato introdotto il giudizio di riassunzione n. 1604/2022; che detto giudizio si è concluso con l'ordinanza n.
19819/2023 con cui la Corte di Cassazione aveva revocato la precedente ordinanza Contr 17690/2022, accogliendo comunque l'originario ricorso di e dunque cassando con rinvio il decreto del 02/12/2020 con cui il Tribunale di Prato aveva originariamente rigettato
Contr l'opposizione allo stato passivo proposta da che dovevano intendersi reiterate tutte le argomenti in fatto e in diritto già esposte nel ricorso introduttivo del giudizio n. 1604/2022; che si è costituito il chiedendo, in via preliminare, di dichiarare inammissibile e/o _1
improcedibile opposizione allo stato passivo, o comunque disporre il differimento della udienza e, nel merito, di respingere opposizione allo stato passivo;
che il ha reiterato le eccezioni già svolte nel giudizio n. R.G. 1604/2022 e _1
Contr deducendo inoltre: che aveva agito in riassunzione ex art. 392 c.p.c. una seconda volta
Pagina 4 di 10 sulla base dell'ordinanza n. 19819/2023 della Corte di Cassazione che aveva annullato la precedente ordinanza di rinvio, in quanto ritenuta affetta da errore percettivo per aver erroneamente il collegio ritenuto che il non si fosse costituito, ma aveva comunque _1
Contr accolto l'originario ricorso proposto da che pertanto il giudizio instauratosi a seguito Contr del primo ricorso in riassunzione proposto da doveva essere definito in rito, essendo venuta meno l'ordinanza di rinvio;
che il giudizio riassunto era inammissibile o comunque improcedibile in quanto introdotto con ricorso invece che con atto di citazione, notificato non alla parte personalmente ma al difensore della curatela e tardivo in quanto la notifica si era perfezionata solo il 23/01/2024, ovvero oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione della seconda ordinanza;
che l'udienza di comparizione delle parti era stata fissata senza il rispetto del termine dilatatorio di 30 giorni previsto dall'art. 99, c. 4 l. fall.; che previo rinvio disposto su richiesta delle parti, all'esito dell'udienza dell'11/04/2024 i due procedimenti sono stati riuniti e quindi, dopo ulteriori rinvii disposti sempre su richiesta delle parti in ragione della pendenza delle trattive, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11/12/2024 previa assegnazione di termini per il deposito di memorie conclusive e memorie di replica;
che previa istanza congiunta delle parti la causa è stata rimessa sul ruolo per permettere alle stesse di precisare conclusioni congiunte;
che all'udienza del 29/01/2025 entrambe le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in riforma dello stato passivo impugnato, emesso dal Tribunale di Prato – Ufficio del Giudice
Delegato ai Fallimenti – nell'ambito del fallimento n. 4331/2009 R.G., reso esecutivo in data
18.11.2019, ammettere al passivo fallimentare della società Controparte_1
e dei soci illimitatamente responsabili e la
[...] Controparte_1 Controparte_1 [...]
, in sede privilegiata pignoratizia, per la complessiva somma di Parte_1
€ 1.372.305,15. dipendente: a) quanto ad € 1.231.812,05, corrispondente a quanto versato dalla alla Curatela in virtù della sentenza n. 2261/2018 emessa nel giudizio di appello Pt_1
n. 1958/2015 R.G. dalla Corte d'Appello di Firenze il 03/07/2018 e pubblicata il 28/09/2018, con cui, pur riconoscendo la qualità di creditore privilegiato della Parte_1
, aveva revocato ex art. 67 l.f. i pagamenti che la Banca aveva ottenuto mediante
[...]
l'escussione delle polizze costituite a pegno;
b) quanto ad € 140.493,10 per interessi legali pure versati dalla alla Curatela, sempre in virtù della suddetta sentenza, calcolati Pt_1
dalla data delle singole escussioni sino al saldo. Il tutto con integrale compensazione delle spese. Ordinare al Curatore Fallimentare di effettuare la variazione dello stato passivo in conformità delle suddette conclusioni e del conforme provvedimento che sarà adottato dal
Collegio”.”;
Pagina 5 di 10 OSSERVA
A. CON RIFERIMENTO AL GIUDIZIO R.G. 1604/2022
L'opposizione oggetto del giudizio n. R.G. 1604/2022 deve essere dichiarata inammissibile per i seguenti motivi.
Contr Detto giudizio è stato introdotto dal sulla base dell'ordinanza 17690/2022 del
31/05/2022 con cui la Corte di Cassazione ha cassato il decreto n. 9473/2020 emesso dal
Tribunale di Prato a definizione del giudizio di opposizione avverso lo stato passivo del
, rinviando la causa al Tribunale di Prato in diversa composizione (v. doc. 7 _1
Contr fascicolo di parte RG n. 1604/2022).
Tale ordinanza, tuttavia, è stata essa stessa revocata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19819/2023 emessa all'esito del giudizio di revocazione ordinaria proposto dal _1
Contr (v. doc. 2 fascicolo RG n. 2198/2023).
La revocazione del provvedimento che ha disposto il rinvio determina pertanto l'inammissibilità del giudizio di rinvio.
B. CON RIFERIMENTO AL GIUDIZIO R.G. 2198/2023
B.1) SULL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ PER TARDIVITÀ DELLA RIASSUNZIONE
Il ha eccepito l'inammissibilità del presente giudizio in quanto tardivamente _1
riassunto. In particolare, secondo la prospettazione della convenuta, la riassunzione avrebbe dovuto essere fatta con atto di citazione, invece che con ricorso, e pertanto il rispetto al termine trimestrale previsto dall'art. 392, c. 1 c.p.c. avrebbe dovuto essere valutato in relazione alla data di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, che – nel caso di specie – si era perfezionata il 23/01/2024 a fronte della pubblicazione in data 12/7/2023 dell'ordinanza con cui è stato disposto il rinvio.
L'eccezione non può trovare accoglimento per i seguenti motivi.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione con riferimento ad una fattispecie del tutto simile a quella di causa “l'art. 392 c.p.c. stabilisce che la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli artt. 137 e ss..
Tuttavia, non v'è dubbio che tale disposizione debba essere adattata al rito di volta in volta applicabile, di guisa che, ad esempio, ove trovi applicazione il rito del lavoro, la riassunzione va fatta con ricorso e la tempestività di esso va, secondo le regole generali, verificata in relazione al momento del deposito del medesimo. Nel caso di specie, dunque, tenuto conto che l'opposizione allo stato passivo, ai sensi della L.Fall., art. 99, si propone con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale, ricorso al quale segue la fissazione con decreto dell'udienza di comparizione, e che va poi notificato ai controinteressati, unitamente
Pagina 6 di 10 al decreto di fissazione dell'udienza, non v'è dubbio che la riassunzione dovesse essere effettuata con ricorso” (cfr. 20/04/2022, n. 12668).
Immediata conseguenza di detto principio è che la tempestività della riassunzione deve essere valutata tenendo conto la data di deposito del ricorso.
Nel caso di specie il ricorso è stato iscritto a ruolo il 09/10/2023, ovvero ben entro tre mesi dalla data pubblicazione dell'ordinanza, che è pacifico sia stata pubblicata il 12/07/2023.
B.2) SULL'ECCEZIONE DI NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE
Parte convenuta ha eccepito la nullità della notificazione dell'atto introduttivo in quanto effettuata presso il difensore domiciliatario e non presso la parte personalmente.
Anche questa eccezione non può trovare accoglimento.
È ben vero che l'art. 392, c. 2 c.p.c. prevede che l'atto di riassunzione debba essere
“notificat[o] personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti” e che invece nel caso di specie il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano stati notificati al domicilio digitale dell'avv. Leonardo Masi, ovvero il difensore domiciliatario del nel _1
giudizio di opposizione allo stato passivo il cui decreto definitorio è stato poi cassato.
Tale notificazione deve ritenersi tuttavia nulla e non già inesistente, attesa la sussistenza di un collegamento tra il destinatario e l'atto pur non rispettando le modalità previste dall'art. 392
c.p.c., con la conseguenza che la spontanea costituzione del ha sanato la predetta _1
nullità.
B.3) SULL'ECCEZIONE IN MERITO AL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE DILATORIO EX ART. 99,
C. 4 L. FALL.
La richiesta di parte convenuta di disporre un differimento dell'udienza per permettere alla stessa di esplicare in maniera piena il proprio diritto di difesa deve ritenersi assorbito sia dalla concessione, all'udienza del 15/02/2024, di un rinvio all'11/04/2024, sia alla luce delle nuove conclusioni congiuntamente precisate dalle parti.
B.4) NEL MERITO
Nel merito l'opposizione è fondata e – conformemente a quanto richiesto da entrambe le parti
– deve essere accolta.
In primo luogo, non può trovare accoglimento l'eccezione del Fallimento secondo cui la non avrebbe dimostrato la propria qualità di creditore pignoratizio e la opponibilità dei Pt_1
relativi pegni alla Curatela.
La Corte di Appello di Firenze, nel pronunciarsi sull'eccezione sollevata dal Fallimento in merito alla sussistenza delle formalità che rendono esistente la prelazione sul credito oggetto di pegno nella sentenza n. , ha statuito “La Parte_1
Pagina 7 di 10 ha dato prova del rispetto delle suddette formalità con i documenti 3, 20, 24 e 25 e 36 prodotti in atti relativi alla Polizza Bussola n. 9299037 con decorrenza 25/7/1997 con premio unico di £.600.000.000=. In particolare la missiva di cui al doc. 25 è in risposta a quella di cui al doc. 24, che reca data certa con la cartolina postale di ricevimento in data 18/3/2006;
Inoltre al doc. 36 risulta allegata appendice di polizza del 24/9/2002, recante data certe per il timbro postale ivi apposto, ove si legge specifico riferimento alla polizza ed all'efficacia della appendice di polizza anche come accettazione del pegno ex art. 2800 c.c. Non senza considerare che la missiva con l'appendice di polizza reca pure la firma del _1
, deceduto pochi giorni prima del fallimento, così dando certezza alla data come
[...]
anteriore al fallimento. B. Eguali considerazioni sono riferibili alle appendici di polizza di cui ai docc. 11 e 40 per la Polizza Bussola n. 0391459 con decorrenza 25/6/1997 con premio unico di £.1.300.000.000= e 12 e 58 per la Polizza Bussola n. 0348402 con decorrenza
25/3/1998 con premio unico di € 103.291,38=delle produzioni della Banca. Entrambe le scritture recano esplicito riferimento alle polizze e sono sottoscritte sia dal debitore che dal creditore pignoratizio oltre che dal e prevedono espressamente la rilevanza delle _1
appendici quale accettazione ex art. 2800 c.c. Inoltre le due appendici recano sul retro del medesimo foglio con il quale il formano corpo unico, il che è incontestato, la data del timbro postale di spedizione del documento alla ad Parte_1
opera del esse sono dunque dotate di data certa […] del 29/4/1998 per la _1
seconda polizza e del 29/9/2005 per la terza. La prelazione si è dunque consolidata in epoca ben anteriore alla dichiarazione di fallimento in data 25/9/2009. […] Pure infondata risulta la asserita inopponibilità al fallimento della sostituzione operata dalla in relazione al Pt_1 quarto pegno originariamente avente ad oggetto la Polizza “GROW LIFE TRASCHER T.B.
GROWTH 3” in data 27/4/2001 con premio unico di £.200.000.000=, sostituita il 1/8/2005 con titoli obbligazionari della medesima ; e ancora “la ha escusso il garante Pt_1 Pt_1
pignoratizio ottenendo il pagamento dei debiti dei terzi garantiti;
dunque il credito verso il quale garante, era garantito dal pegno sul credito dal medesimo vantato verso la _1 sua assicuratrice ed è stato conseguito con l'incasso del premio assicurativo spettante al fallito”. Essendo la predetta sentenza passata in giudicato ed essendo la stessa stata resa in un Contr giudizio pendente tra e la Curatela, non possono residuare dubbi sulla qualità di creditore pignoratizio della prima e sull'opponibilità dei pegni alla seconda.
Ciò detto, in punto di fatto è documentalmente provato che la Corte di Appello di Firenze, con la richiamata sentenza, ha revocato ex art. 67, c. 2 l. fall. le escussioni dei pegni aventi ad oggetto le polizze Bussola n. 9299037, 0391459, 0348402 e le obbligazioni 05/09STEPUP e
Pagina 8 di 10 Contr ha conseguentemente condannato a pagare al la somma complessiva di _1
€.1.231.812,05 oltre interessi in misura legale decorrenti dalla data delle singole escussioni al Contr saldo;
è pacifico tra le parti che abbia adempiuto a tale statuizione di condanna, corrispondendo al la somma complessiva somma di € 1.372.305,15 di cui € _1
1.231.812,05 a titolo di capitale ed € 140.493,10 a titolo di interessi legali.
In punto di diritto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 5049 del
16/02/2022, ha statuito il seguente principio di diritto “la revoca, L. Fall., ex art. 67, del pagamento eseguito in favore del creditore pignoratizio, con il ricavato della vendita del bene oggetto del pegno, determina il diritto del creditore che ha subito la revocatoria ad insinuarsi al passivo del fallimento con il medesimo privilegio nel rispetto delle regole distributive di cui alla L. Fall., artt. 111,111 bis, 111-ter e 111-quater”: principio di diritto che è stato espressamente richiamato anche dall'ordinanza di rinvio, che ha disposto che il nuovo esame dell'opposizione allo stato passivo sia effettuato eseguendone le indicazioni. La formazione delle conclusioni congiunte deve essere intesa come una implicita rinuncia all'eccezione Contr secondo cui non avrebbe fornito adeguata prova della sussistenza nel caso di specie dei presupposti per l'applicabilità dei principi dettati dalla Corte di Cassazione a sezioni unite in punto di reviviscenza della garanzia.
Orbene, l'applicazione di detto principio – che invero si attaglia precisamente alla fattispecie oggetto di esame – impone di accogliere l'opposizione allo stato passivo e, conseguentemente, di ammettere allo stato passivo Parte_1
del fallimento della società e dei soci illimitatamente Controparte_1
responsabili e in sede privilegiata pignoratizia per il Controparte_1 Controparte_1
Contr complessivo importo di € 1.372.305,15, di cui 1.231.812,05 pari a quanto corrisposto da al in esecuzione della statuizione di condanna contenuta nella sentenza n. _1
2261/2018 della Corte d'Appello di Firenze e conseguente alla revoca dei pagamenti ottenuti Contr da mediante l'escussione dei pegni precedentemente meglio indicati ed € 140.493,10 a Contr titolo di interessi legali versati da al in base alla predetta sentenza. _1
C. SULLE SPESE DI LITE
In conformità alla domanda di entrambe le parti le spese di lite di entrambi i giudizi nn. RG
1604/2022 e 2198/2023 così come del giudizio di revocazione ordinaria iscritto al n. R.G.
22141/2022 della Corte di Cassazione (la cui ordinanza definitoria ha rinviato l'intestato
Tribunale anche per le spese del giudizio di legittimità), devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Pagina 9 di 10 1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione allo stato passivo presentata da
[...]
nel giudizio n. R.G. 1604/2022; Parte_1
2) accoglie l'opposizione allo stato passivo presentata da Parte_1
nel giudizio n. R.G. 2198/2023 e, per l'effetto,
[...]
3) ammette al passivo del Parte_1 [...]
e dei soci illimitatamente responsabili e Controparte_1 Controparte_1
per l'importo di € 1.372.305,15, di cui € 1.231.812,05 pari a quanto Controparte_1
Contr corrisposto da al in esecuzione della statuizione di condanna contenuta nella _1 sentenza n. 2261/2018 della Corte d'Appello di Firenze e conseguente alla revoca dei Contr pagamenti ottenuti da mediante l'escussione dei pegni meglio indicati in parte motiva ed Contr
€ 140.493,10 a titolo di interessi legali versati da al Fallimento in base alla predetta sentenza, in via privilegiata pignoratizia;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite dei giudizi iscritti al R.G. dell'intestato
Tribunale ai nn. 1604/2022 e 2198/2023 nonché del giudizio iscritto al R.G. della Corte di
Cassazione al n. 22141/2022.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Presidente
dott.ssa Lucia Schiaretti
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