Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2275 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Martina Brizzi, a seguito dell'udienza del 19/02/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14946 /2022 R.G. vertente
TRA
, nato in [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. POTENZA C.F._1
SIMONA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_1 rapp. pt., rappresentato e difeso dall'avv. MOSCARIELLO CARMEN, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della
[...]
di Napoli, Via Alcide De Gasperi 55 in virtù di procure in CP_2 CP_1 atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 06/08/2022, ritualmente notificato, la parte ricorrente, in epigrafe indicata, ha impugnato il provvedimento del CP_1
26.8.2021, con cui l'ente ha richiesto la restituzione della somma di
1
27/09/2019, a seguito delle dimissioni per mancato pagamento delle retribuzioni da parte della ditta Controparte_3
, alle cui dipendenze ha lavorato dal 14/09/2017 al 26/07/2018 con
[...]
contratto a tempo indeterminato e con mansione di addetto alla raccolta di rifiuti solidi urbani.
Il ricorrente ha dedotto, altresì, di aver proposto ricorso amministrativo, in data 22/11/2021, al Comitato Provinciale I.N.P.S. al fine di ottenere l'accertamento negativo del presunto indebito con annullamento del predetto provvedimento stante la regolarità del rapporto di lavoro svolto e l'omessa notifica dell'accertamento ispettivo richiamato nella comunicazione d'indebito e che, tuttavia, l' non ha mai fornito alcun CP_1
riscontro.
La parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di indebito emesso dalla resistente in data 26/08/2021 per le ragioni di cui al presente ricorso;
2) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente alla resistente a titolo di indebito percepito e preteso dall con provvedimento del CP_1
26/08/2021 quantificato in € 5.667,63;…”.
Il ricorrente nella prima udienza ha chiesto di essere autorizzata alla rinotifica del ricorso.
L' si è costituito tardivamente in data 22 novembre 2024, contestando CP_1
la fondatezza delle pretese avversarie, deducendo l'infondatezza della domanda per i motivi di cui alla memoria difensiva, concludendo per la vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del
2 giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati.
Va premesso che “in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. S.U. 18046/2010).
Il ricorrente ha premesso di aver presentato, in data 01/08/2018, domanda di disoccupazione Naspi recante protocollo n. 6107788400153, domanda accolta con provvedimento del 09/10/2018.
Il ricorrente ha dedotto di aver diritto alla citata prestazione, sussistendo tutti i requisiti di legge, ovvero:
1)stato di disoccupazione involontaria;
2) almeno 13 settimane di contribuzione (versata o dovuta) da attività lavorativa nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
3) 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono lo stato di disoccupazione.
L' invece, ha dedotto quanto segue: CP_1
3 “l'indebito oggetto del ricorso è scaturito dal disconoscimento rapporto di lavoro 14.09.2017 - 30.11.2017 come da verbale unico 2019006918/DDL del 29.07.2019 elevato contro l'azienda Parte_2
.
[...]
Pertanto, venuto a mancare il requisito contributivo della pregressa posizione lavorativa anche la prestazione erogata a seguito della cessazione del rapporto di lavoro presso la ditta Controparte_3
, in data 26.7.2018, è divenuta indebita.
[...]
Infatti, al momento della domanda amministrativa presentata dal in data 1.8.2018 il rapporto lavorativo precedente risultava Parte_1
sussistente, ma dopo l'ispezione del 29.7.2019 è stato disconosciuto ed annullato, per cui non compare neppure nell'estratto contributivo.”
L' ha aggiunto di aver comunicato al ricorrente il provvedimento di CP_1
disconoscimento del rapporto di lavoro in data 22.7.2020.
La documentazione prodotta dall' va acquisita ai sensi dell'art. 421 CP_1
c.p.c.
La parte ricorrente, nelle note, non ha contestato di aver ricevuto il citato provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro.
La parte ricorrente non ha depositato, del resto, un certificato contributivo recente, con l'attestazione del requisito contribuivo previsto dalla disciplina di cui all'art. 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22: il ricorrente ha prodotto solo un certificato provvisorio del 2022.
In assenza della prova del possesso del requisito contributivo, negata dall' dunque, il provvedimento di indebito va ritenuto legittimo. CP_1
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - Dott.ssa Martina
Brizzi- così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla per le spese.
4 Si comunichi.
Napoli, il 19/02/2025 - 24/3/2025
Il Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 24/03/2025 in
Cancelleria per un guasto al pc dell'ufficio intervenuto in data 14 marzo 2025 con impossibilità di studiare gli atti e di scrivere la sentenza.
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