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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Il giudice alle ore 11,55, rientrato dalla Camera di Consiglio ha dato lettura del seguente
provvedimento:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle conclusioni precisate dal procuratore delle parti ricorrenti, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi, “in presenza”, nel corso dell'odierna udienza, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 289/2024 R.G.A.C., promossa dalle sig.re:
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ), elettivamente domiciliate C.F._2 Parte_3 C.F._3
in Catanzaro, alla Via D. Mottola D'Amato 51, presso lo studio dell'avv. Antonella Orsetti Sabini (C.F.:
), dal quale sono altresì rappresentate e difese, “giusta procura congiunta rilasciata su C.F._4
foglio separato che forma parte integrante” dell'atto introduttivo del giudizio;
- RICORRENTI -
C o n t r o
I sig.ri: , , e (“fratelli germani ora eredi del Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 defunto ”); Persona_1
e (“tutti eredi del defunto , già figlio del CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Persona_2 suindicato ”); Persona_1
, e (residente in [...], Contrada Simeri Mare) Controparte_4 Persona_1 Controparte_2
(“figli già eredi dei defunti genitori , già figlio del ”); Persona_3 Persona_1
Lombardo Rosa Concetta;
- RESISTENTI CONTUMACI -
Avente ad oggetto: Accertamento e dichiarazione avvenuto acquisto del diritto di proprietà su bene immobile,
per prescrizione acquisitiva, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza dell'8.04.2025, il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., insistendo per l'accoglimento della promossa domanda.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In attuazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
L'odierna materia del contendere trae origine dalla richiesta promossa con rituale “Ricorso semplificato ex art. 281 decies c.p.c.”, dai sopra indicati deducenti, nei confronti degli epigrafati resistenti, finalizzato al riconoscimento, in proprio favore, dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà sull' “immobile sito in Simeri
Crichi, contrada Simeri Mare, alla via Tevere VII traversa e identificato al Catasto con il numero di particella
240 al foglio di mappa 27 categoria A/23 Classe 1, composto da due piani (piano primo e piano terra) con una piccola corte che funge da porticato - giardino per una superficie di mq 88 circa”, di cui le stesse ricorrenti sarebbero divenute proprietarie per effetto di un possesso esclusivo, pacifico, pubblico, continuativo ed ultraventennale.
Parti deducenti, infatti, premettevano di aver posseduto e continuato a possedere il bene immobile de quo,
secondo i presupposti di cui all'art. 1158 del c.c., esercitando sullo stesso, indisturbatamente, ogni relativa signoria e ponendo in essere tutta una serie di atti e comportamenti tali da essere considerate quali vere ed uniche proprietarie.
Il tutto, senza aver ricevuto alcuna opposizione da parte degli stessi formali proprietari, per come indicati in premessa.
Ciò che gli avrebbe fatto maturare, a loro dire, un possesso idoneo per fargli acquistare la proprietà del corrispondente bene, per effetto della maturata usucapione.
Tutto ciò premesso, adivano, pertanto, le vie legali e concludevano come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, parti convenute restavano contumaci e la causa, istruita sulla base della documentazione prodotta in atti nonché a mezzo dell'escussione dei testi per come addotti dagli stessi ricorrenti, all'odierna udienza, all'esito della svolta discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., è stata decisa con immediata pronuncia della Sentenza, a verbale.
La promossa domanda si dimostra fondata e quindi può trovare accoglimento.
Anzitutto, devesi dichiarare la contumacia dei sopra indicati resistenti, i quali, nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non hanno inteso partecipare attivamente al processo.
Ciò detto, attraverso le prove testimoniali raccolte, provenienti da persone direttamente informate dei fatti,
prive di interesse in causa e della cui attendibilità non è dato perciò dubitare, è stato pienamente dimostrato quanto dedotto dagli odierni deducenti, e cioè che le sig.re e Parte_2 Parte_3 Parte_1 hanno, da oltre venti anni, posseduto (e continuano tuttora a possedere), il bene de quo utilizzandolo
[...] in via esclusiva, occupandosi della cura e manutenzione dello stesso, posto quale loro residenza estiva, onde va dichiarato, in conformità con la domanda, l'intervenuto acquisto in favore delle medesime, per usucapione, del diritto di proprietà riferito al bene che ci occupa.
2 Ed infatti, ha trovato pieno riscontro quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, in riferimento all'esercizio ultraventennale, in capo alle istanti, di un possesso pacifico, continuato ed esclusivo, esplicitato soprattutto attraverso il compimento di diversi interventi di cura e conservazione del bene che hanno comportato anche l'esclusione del diritto di terzi.
Aggiungasi, poi, ad ulteriore conferma della veridicità di quanto sopra evidenziato che gli stessi convenuti,
attraverso il loro status contumaciale, hanno dimostrato di non avere interesse a sollevare alcuna contestazione al riguardo, sicché la stessa assunta scelta di non prendere parte attiva all'azionato giudizio, non può che essere vista come completo ed assoluto disinteresse per l'assunto di controparte.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per ritenere integrata la sussistenza, oltre al corpus, dell'animus domini, dimostrato attraverso il compimento di concreti atti di esercizio del possesso stesso, quali necessari requisiti per l'accoglimento della domanda oggetto del giudizio.
Spese interamente compensate in considerazione della mancanza di alcuna opposizione, al riguardo, da parte dei sopra indicati resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe,
ogni contraria istanza. domanda o eccezione disattesa, e nella contumacia degli epigrafati resistenti, così
provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che le sig.re e Parte_1 Parte_2
“hanno acquistato, per usucapione, ex art 1158 cc, la proprietà dell''immobile (casa – Parte_3 corte circostante) sito in Simeri Crichi, C.da Simeri Mare, via Tevere VII Traversa n. 21 identificato al foglio di mappa Foglio 27, Particella 240, Categoria A/3, classe 1, Consistenza vani 6,5 Rendita € 288.70, in forza del possesso continuato, pacifico e pubblico esercitato per oltre vent'anni”;
- ordina la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. di Catanzaro nonché la voltura presso l'Agenzia del Territorio;
- spese integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro l'8.04.2025, all'esito della discussione orale svoltasi secondo il disposto normativo di cui in premessa.
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
3
provvedimento:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle conclusioni precisate dal procuratore delle parti ricorrenti, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi, “in presenza”, nel corso dell'odierna udienza, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 289/2024 R.G.A.C., promossa dalle sig.re:
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ), elettivamente domiciliate C.F._2 Parte_3 C.F._3
in Catanzaro, alla Via D. Mottola D'Amato 51, presso lo studio dell'avv. Antonella Orsetti Sabini (C.F.:
), dal quale sono altresì rappresentate e difese, “giusta procura congiunta rilasciata su C.F._4
foglio separato che forma parte integrante” dell'atto introduttivo del giudizio;
- RICORRENTI -
C o n t r o
I sig.ri: , , e (“fratelli germani ora eredi del Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 defunto ”); Persona_1
e (“tutti eredi del defunto , già figlio del CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Persona_2 suindicato ”); Persona_1
, e (residente in [...], Contrada Simeri Mare) Controparte_4 Persona_1 Controparte_2
(“figli già eredi dei defunti genitori , già figlio del ”); Persona_3 Persona_1
Lombardo Rosa Concetta;
- RESISTENTI CONTUMACI -
Avente ad oggetto: Accertamento e dichiarazione avvenuto acquisto del diritto di proprietà su bene immobile,
per prescrizione acquisitiva, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza dell'8.04.2025, il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., insistendo per l'accoglimento della promossa domanda.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In attuazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
L'odierna materia del contendere trae origine dalla richiesta promossa con rituale “Ricorso semplificato ex art. 281 decies c.p.c.”, dai sopra indicati deducenti, nei confronti degli epigrafati resistenti, finalizzato al riconoscimento, in proprio favore, dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà sull' “immobile sito in Simeri
Crichi, contrada Simeri Mare, alla via Tevere VII traversa e identificato al Catasto con il numero di particella
240 al foglio di mappa 27 categoria A/23 Classe 1, composto da due piani (piano primo e piano terra) con una piccola corte che funge da porticato - giardino per una superficie di mq 88 circa”, di cui le stesse ricorrenti sarebbero divenute proprietarie per effetto di un possesso esclusivo, pacifico, pubblico, continuativo ed ultraventennale.
Parti deducenti, infatti, premettevano di aver posseduto e continuato a possedere il bene immobile de quo,
secondo i presupposti di cui all'art. 1158 del c.c., esercitando sullo stesso, indisturbatamente, ogni relativa signoria e ponendo in essere tutta una serie di atti e comportamenti tali da essere considerate quali vere ed uniche proprietarie.
Il tutto, senza aver ricevuto alcuna opposizione da parte degli stessi formali proprietari, per come indicati in premessa.
Ciò che gli avrebbe fatto maturare, a loro dire, un possesso idoneo per fargli acquistare la proprietà del corrispondente bene, per effetto della maturata usucapione.
Tutto ciò premesso, adivano, pertanto, le vie legali e concludevano come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, parti convenute restavano contumaci e la causa, istruita sulla base della documentazione prodotta in atti nonché a mezzo dell'escussione dei testi per come addotti dagli stessi ricorrenti, all'odierna udienza, all'esito della svolta discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., è stata decisa con immediata pronuncia della Sentenza, a verbale.
La promossa domanda si dimostra fondata e quindi può trovare accoglimento.
Anzitutto, devesi dichiarare la contumacia dei sopra indicati resistenti, i quali, nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non hanno inteso partecipare attivamente al processo.
Ciò detto, attraverso le prove testimoniali raccolte, provenienti da persone direttamente informate dei fatti,
prive di interesse in causa e della cui attendibilità non è dato perciò dubitare, è stato pienamente dimostrato quanto dedotto dagli odierni deducenti, e cioè che le sig.re e Parte_2 Parte_3 Parte_1 hanno, da oltre venti anni, posseduto (e continuano tuttora a possedere), il bene de quo utilizzandolo
[...] in via esclusiva, occupandosi della cura e manutenzione dello stesso, posto quale loro residenza estiva, onde va dichiarato, in conformità con la domanda, l'intervenuto acquisto in favore delle medesime, per usucapione, del diritto di proprietà riferito al bene che ci occupa.
2 Ed infatti, ha trovato pieno riscontro quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, in riferimento all'esercizio ultraventennale, in capo alle istanti, di un possesso pacifico, continuato ed esclusivo, esplicitato soprattutto attraverso il compimento di diversi interventi di cura e conservazione del bene che hanno comportato anche l'esclusione del diritto di terzi.
Aggiungasi, poi, ad ulteriore conferma della veridicità di quanto sopra evidenziato che gli stessi convenuti,
attraverso il loro status contumaciale, hanno dimostrato di non avere interesse a sollevare alcuna contestazione al riguardo, sicché la stessa assunta scelta di non prendere parte attiva all'azionato giudizio, non può che essere vista come completo ed assoluto disinteresse per l'assunto di controparte.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per ritenere integrata la sussistenza, oltre al corpus, dell'animus domini, dimostrato attraverso il compimento di concreti atti di esercizio del possesso stesso, quali necessari requisiti per l'accoglimento della domanda oggetto del giudizio.
Spese interamente compensate in considerazione della mancanza di alcuna opposizione, al riguardo, da parte dei sopra indicati resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe,
ogni contraria istanza. domanda o eccezione disattesa, e nella contumacia degli epigrafati resistenti, così
provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che le sig.re e Parte_1 Parte_2
“hanno acquistato, per usucapione, ex art 1158 cc, la proprietà dell''immobile (casa – Parte_3 corte circostante) sito in Simeri Crichi, C.da Simeri Mare, via Tevere VII Traversa n. 21 identificato al foglio di mappa Foglio 27, Particella 240, Categoria A/3, classe 1, Consistenza vani 6,5 Rendita € 288.70, in forza del possesso continuato, pacifico e pubblico esercitato per oltre vent'anni”;
- ordina la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. di Catanzaro nonché la voltura presso l'Agenzia del Territorio;
- spese integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro l'8.04.2025, all'esito della discussione orale svoltasi secondo il disposto normativo di cui in premessa.
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
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