CA
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1178/2022
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1178/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 7 dicembre 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 26
giugno 2024
OGGETTO: d a
Fideiussione con il patrocinio dell'avv. Lisa Pettenuzzo, abilitato al Parte_1
CODICE: patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
140061 Avvocati di Brescia del 20 dicembre 2022
APPELLANTE
c o n t r o
con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Fabrizio Bianchi Schierholz
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, in data 6 ottobre 2022,
1 n. 2392/2022.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
In via preliminare in riforma dell'appellata sentenza, voglia …, contrariis reiectis dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'appellata ed il difetto di giurisdizione in quanto la questione oggetto della presente controversia non è regolata dalla legge italiana, ma riservata ad altro sistema giuridico che si indica e individua nella legge tedesca.
Vittoria di entrambi i gradi di giudizio.
In via preliminare e in subordine in riforma dell'appellata sentenza voglia …
contrariis reiectis dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Brescia a conoscere della presente controversia, indicandosi quale foro competente nel merito quello della sede del Land del Brandenburgo cioè quello di Potsdam
(D) come da clausola compromissoria agli atti. Vittoria di entrambi i gradi di giudizio.
In via principale e di merito in riforma dell'appellata sentenza voglia …
contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di opposizione sopra esposti, e rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 357 datato 23.1.2019 emesso dal Tribunale di Brescia e comunque dichiararsi che nulla deve l'attore a , Controparte_1
per i titoli dedotti in giudizio. Vittoria di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria previa rimessione della causa in istruttoria:
1) ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
2 A) vero che effettuava due turni di lavorazione che Parte_2
impegnavano nel complesso fino a 12 dipendenti?
B) vero che presso era dotata di struttura Parte_2
produttiva localizzata al piano terra di un capannone sito nella periferia di
Berlino e logistico-commerciale amministrativa al primo piano?
C) Vero che La utilizzava linee di produzione della Parte_2
pasta fresca con moderni macchinari acquistati in Italia ed era dotata di impianto di pastorizzazione, confezionamento in scatole ermetiche di plastica e di cella frigorifera per lo stoccaggio della pasta e dei ravioli?
D) Vero che sofisticati impianti, beni e macchinari per la produzione di pasta fresca e ripiena che veniva commercializzata nella grande distribuzione quali i brand nazionali tedeschi EK (59 mld. USD di fatturato), (57,8 mld. Pt_3
USD), regionali brandeburghesi: UF del gruppo (79,4 mld. €) CP_2
o di nicchia quali il KedeWe?
Si indicano a testi: Strasse der Jugend 10/F 16559 Testimone_1
Lieberwalde ot Neuholland (D); DI AN Steuerberater Geotesstrasse,
85 10623 Berlin (D), TO Willman Kasseler Str. 25 04155 Leipzig (D)
2) Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. agli studi di consulenza fiscale Parte_4
e l'esibizione e/o acquisizione del libro giornale con l'elenco Parte_5
dei soggetti assunti alle dipendenze de negli anni Parte_2
2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018
3) Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. allo studio di consulenza fiscale Parte_4
l'esibizione di copia autentica delle fatture e delle pezze giustificative
[...]
delle componenti passive indicate nei bilanci 2011 e 2012 de
[...]
[...
[...] Parte_6
4) Ordinarsi occorrendo ex art. 210 c.p.c. allo studio di consulenza fiscale l'esibizione di copia autentica dei bilanci relativi agli esercizi Parte_5
successivi al 2012
Si richiama ogni produzione offerta in comunicazione all'Ill.mo Tribunale di
Brescia.
Dell'appellata
In via preliminare:
- dichiarare l'appello proposto inammissibile e/o improcedibile ex art. 342
cpc ovvero in ogni caso ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter cpc, per i motivi,
tutti, di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione di legge;
In via principale e nel merito:
- rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, per i moviti, tutti, di cui in narrativa e confermare la sentenza impugnata;
In ogni caso:
Con
- Condannare l'appellante alla rifusione in favore della delle spese Pt_1
e dei compensi del presente grado di giudizio.
- Valutare d'ufficio la condanna dell'appellante al risarcimento dei Pt_1
Con danni in favore della per responsabilità ex art. 96 cpc, da quantificarsi in via equitativa da Codesta Ecc.ma Corte di Appello;
In via istruttoria:
- Respingere le richieste istruttorie avanzate da controparte, in quanto
4 inammissibili per le motivazioni esposte;
- Respingere le richieste di esibizione ex art cpc, per le motivazioni esposte in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ingiuntivo n. 357/2019 emesso in favore di
[...]
, il Tribunale di Brescia ha ingiunto al garante Controparte_1 Pt_1
il pagamento della somma di € 642.204,69 oltre interessi e spese in forza della garanzia da questi prestata in favore de , in Parte_2
restituzione del finanziamento revocato non avendo la garantita rispettato i requisiti previsti dal provvedimento di concessione del credito.
2. L'opponente ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore del Tribunale di Potsdam, circoscrizione in cui ha sede la banca.
Ha, inoltre, dedotto che: la fattispecie è regolata dal diritto tedesco;
la fideiussione garantiva la sola esecuzione del progetto a partire dall'erogazione del finanziamento fino all'utilizzo delle somme per gli investimenti previsti;
gli investimenti effettuati rispettavano le indicazioni del piano;
il mancato invio della documentazione attestante l'uso delle somme ricevute, ragione della revoca del finanziamento, era imputabile allo studio commercialista tedesco che si occupava della pratica.
3. La banca, costituendosi, ha contestato l'eccezione di difetto di giurisdizione, ma non l'applicazione della legislazione tedesca;
nel merito,
ha dedotto che, a fronte della sua mancata impugnazione, il provvedimento
5 di conferma della revoca del finanziamento è divenuto definitivo, pertanto quale fideiussore, è tenuto, ai sensi dell'art. 765 BGB, a garantire il Pt_1
Con credito sorto in capo a per effetto del finanziamento predetto.
4. Il Tribunale, con sentenza n. 2392/2022 pubblicata in data 6 ottobre 2022,
ha confermato il decreto ingiuntivo.
4.1. Ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione in quanto, in base all'art. 4 Regolamento UE 1215/12, “le persone domiciliate nel territorio di
un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro
cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro”; ha ritenuto che la giurisdizione italiana non sia esclusa per effetto della clausola di cui all'art. 9 (Foro competente) contenuta nella dichiarazione di garanzia
Con assunta da (doc. 3 opposta), disponente la mera facoltà per di Pt_1
adire il giudice tedesco per far valere le proprie ragioni di credito.
4.2. Ha, invece, ritenuto applicabile la legge tedesca in forza della clausola
11 della dichiarazione di garanzia, considerato anche che l'art.
3.1. del
Regolamento CE 593/08, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma 1), prevede che “Il contratto è disciplinato dalla legge
scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle
disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono
designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte di esso”.
4.3. Ha dichiarato inammissibile, perché dedotta specificatamente solo in comparsa conclusionale, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in
Con capo a , ritenendola, in ogni caso, priva di pregio, avendo Pt_1
6 dichiarato di garantire il credito “nei confronti della del Controparte_1
Land del Brandeburgo”.
4.4. Il Tribunale ha ritenuto pacifici e desumibili dalla documentazione in atti:
Con
- l'erogazione del finanziamento di € 531.400,00 da parte di in favore de per realizzare, tra il 31 agosto 2010 e il 30 giugno 2011, un Parte_2
impianto di produzione per la fabbricazione di pasta fresca (doc. 2 attore);
- la prestazione della garanzia da parte di (doc. 3 opposta); Pt_1
- il provvedimento di revoca del finanziamento del 7 maggio 2015 per mancanza della “prova dell'uso” della sovvenzione nei tempi richiesti (doc.
7 opposta);
- il carattere definitivo del provvedimento di conferma della revoca del finanziamento (doc. 8) per mancata proposizione da parte di del Pt_1
ricorso avverso lo stesso presso il tribunale amministrativo.
4.5. Il Tribunale, inoltre, ha ritenuto che:
il credito della banca sia provato dai provvedimenti di revoca del finanziamento del 7 maggio 2015 e di rigetto dell'opposizione alla revoca dell'8 gennaio 2018, essendo in essi esposte le ragioni della revoca del finanziamento e quantificato il capitale da restituire ed i relativi interessi;
Con la vicenda relativa al rapporto tra e sia irrilevante in quanto Parte_2
conclusa in via definitiva per mancata impugnazione in sede amministrativa del provvedimento di conferma della revoca del finanziamento ed essendo
7 Con oggetto di causa il solo credito ingiunto da nei confronti di in Pt_1
forza della garanzia da questi prestata;
dalla “Dichiarazione per l'assunzione di una fideiussione per un importo
massimo” (doc. 3 di parte opposta) si evinca che assumeva la garanzia Pt_1
“senza limitazione di tempo e come garante diretto per il debitore principale
” per il finanziamento ricevuto (pratica n. Parte_2
80144672 del 11.2.2011) per l'importo massimo di € 637.680,00 (compresi interessi e costi) con rinuncia al beneficio di escussione (par. 771),
all'eccezione di impugnabilità e all'eccezione di compensazione conformemente all'art. 770 capoverso 1 e 2 BGB (art. 2 del documento); i par. 765 e ss. del BGB prevedono che, con la fideiussione, il garante si obbliga nei confronti del creditore di un terzo a garantire l'adempimento dell'obbligazione contratta da quest'ultimo;
l'importo ingiunto, non specificatamente contestato dal garante, risulti comprovato dai doc. 26 e 42;
la tesi dell'opponente per cui la garanzia sarebbe stata limitata alla corretta esecuzione del progetto (di cui, peraltro, non vi era prova, con conseguente revoca del finanziamento), sia smentita dalla dichiarazione di assunzione della garanzia che indica espressamente che la stessa veniva prestata per i crediti derivanti dalla sovvenzione ed in particolare per i possibili diritti futuri alla restituzione e “senza limitazioni di tempo”.
5. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla scorta Parte_1
di quattro motivi.
8 5.1. Si è costituita in giudizio , Controparte_1
chiedendo il rigetto del gravame.
5.2. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza del 26 giugno 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale non ha ammesso le prove orali né ha emesso il chiesto ordine di esibizione attraverso cui sarebbero stati provati la operatività dell'azienda, la insussistenza dei presupposti per la revoca del finanziamento e l'utilizzo del credito a fondo perduto concesso.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Il Collegio condivide l'orientamento della Corte di Cassazione che ritiene che, in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, anche la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere specifica,
dovendo la parte riprodurre le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado;
ciò tanto più nel caso di specie in cui il Tribunale si è pronunciato su tali prove anche in sentenza statuendo che la causa ha <> e richiamando in sentenza la ordinanza del 14 dicembre 2020 nella quale ha ritenuto
<
9 generici>> e inammissibili gli ordini di esibizione ex art. 210 cod.proc.civ.
<
essere prodotta dall'opponente, socio di maggioranza della società debitrice principale>>.
La deduzione per cui le prove richieste avrebbero consentito di accertare la insussistenza dei presupposti per la revoca del finanziamento è formulata in modo vago e generico;
non vi è alcuna illustrazione, infatti, circa la decisività
dei singoli capitoli di prova di cui si chiede l'ammissione rispetto alla statuizione del Tribunale d'inammissibilità delle prove orali per genericità e degli ordini di esibizione riguardo a documentazione che il aveva Pt_1
l'onere di produrre in quanto nella sua disponibilità.
2. Con il secondo motivo l'appellante critica la decisione del primo Giudice
circa il rigetto della eccezione di difetto di giurisdizione e di incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in quanto, in base alla clausola di cui all'art. 9 della convezione stipulata tra le parti, per le controversie derivanti
Con dal contratto sarebbe competente il foro generale della sede di , ossia il
Tribunale di Potsdam. Il rispetto di tale clausola avrebbe evitato la necessità
di trasmettere al giudice italiano la legislazione tedesca in materia,
trasferimento peraltro risultato tardivo e incompleto a causa della controparte.
L'appellante espone che in contratto era previsto che l'erogazione del finanziamento fosse regolata dalla legge tedesca. Deduce l'inderogabilità di ogni pattuizione contrattuale, compresa quella riguardante il foro da adire,
anche per l'eventuale restituzione delle somme erogate. La clausola di cui
10 Con all'art. 9 non sarebbe stata rispettata da , che ne avrebbe invocato la derogabilità a prescindere dal proprio consenso, ritenendo di avere la facoltà
e non l'obbligo di adire il foro eletto.
Rappresenta, poi, che il proprio diritto di difesa sarebbe stato limitato, avendo la controparte adito il giudice italiano, fornendo in maniera “compendiosa e
frammentaria” le fonti legislative e giurisprudenziali utili per la decisione.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. L'art. 9 della fideiussione (in rubrica “foro competente”) stabilisce che l'ente “potrà portare le proprie istanze giuridiche al foro generale della sua
sede, qualora… nell'assunzione della fideiussione il domicilio del garante
non desse luogo ad una giurisdizione in Germania…”; il motivo in esame non si confronta con la ritenuta facoltatività della regola convenzionale, in quanto, salvo il richiamo generico alla “esclusiva competenza territoriale del
foro generale della sede della ” l'appellante non offre al Controparte_1
Collegio elementi per operare una interpretazione della volontà delle parti diversa da quella operata dal Tribunale che ha ritenuto che la clausola in esame non sia, perciò, derogatoria rispetto alla disciplina contenuta nell'art. 4 Regolamento UE 1215/12.
Non vi è, quindi, individuazione delle doglianze svolte circa tale statuizione e non sono spese argomentazioni che confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo Giudice, risultando, pertanto, la censura svolta inammissibile.
2.3. Genericamente formulata è la doglianza dell'appellante per cui la documentazione relativa alla normativa tedesca prodotta da controparte
11 sarebbe “compendiosa e frammentaria”; non viene svolta censura alla coerenza dei richiami normativi di diritto tedesco effettuati dal Tribunale, alla traduzione del loro testo né all'interpretazione fornita dal Giudice che ne ha disposto l'acquisizione ai sensi dell'art. 14 legge 218/1995.
2.4. Infondato è l'assunto per cui l'applicazione della legislazione tedesca da parte del Giudice Italiano sarebbe lesiva nei suoi confronti.
L'utilizzo della normativa tedesca è possibile in forza del principio iura novit
curia che <
dell'accertamento di quest'ultima, il giudice può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia … e può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate (cfr. art. 14 L. 218/1995). Nell'attuazione dell'obbligo di ricercare d'ufficio (anche) le fonti del diritto straniero applicabile, il giudice non incontra (evidentemente) il limite del divieto di utilizzazione del proprio sapere privato. Al contrario, egli valorizza quanto più è possibile la conoscenza che a lui deriva dalla propria formazione culturale, così come valorizza il sapere delle parti (senza che a costoro incomba alcun onere di allegazione: cfr. Cass. 14209/2022), salvo l'obbligo di sottoporre le informazioni così raccolte al vaglio critico del contraddittorio processuale>> (Cass. n. 17990/2024, parte motiva).
3. Con il terzo motivo l'appellante deduce che il Giudice ha errato nel ritenere
Con tardiva l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a ,
trattandosi, invece, di eccezione proponibile in ogni stato e grado del procedimento e non logicamente incompatibile con le eccezioni di
12 incompetenza giurisdizionale e territoriale da egli formulate in sede di opposizione.
Controparte si sarebbe limitata a dedurre di essere un istituto centrale di promozione economica dello Stato del Brandeburgo, precisamente “un ente
pubblico creato anni orsono dallo stato del per supportare CP_4
l'economia locale e creare posti di lavoro”; tale circostanza sarebbe stata tempestivamente contestata, in quanto non supportata da idonea documentazione comprovante la legittimazione attiva.
3.1. Il motivo è inammissibile.
3.2. Il Tribunale, pur ritenendola tardivamente formulata, ha comunque esaminato la questione della legittimazione attiva ritenendo che <<…
l'eccezione è, comunque, priva di pregio posto che nella dichiarazione di assunzione di garanzia si legge espressamente che il garantiva il Pt_1
credito “nei confronti della del Land del ”>>. Controparte_1 CP_4
La legittimazione dell'ingiungente è stata, dunque ravvisata nelle essere il soggetto a favore del quale il ha prestato garanzia in relazione al Pt_1
credito erogato a . Parte_2
Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una delle rationes
decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla riforma della decisione stessa.
13 A fronte di tale statuizione, che si fonda sulla individuazione del titolare del diritto controverso sulla base del titolo azionato e cioè della garanzia prestata dal l'appellante non ha svolto alcuna argomentazione, limitandosi a Pt_1
censurare la statuizione di tardività della eccezione.
Se anche si voglia ravvisare censura nella deduzione per cui “la circostanza
… non è supportata da documentazione idonea a dimostrare l'invocata
legittimazione attiva per il recupero delle somme erogate dallo Stato del
Brandeburgo nei confronti di un privato cittadino italiano”, si tratterebbe,
comunque, di censura inammissibile. Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato è, infatti, necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-
giuridico; <
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata>> (Cass. S.U. 27199/2017 e da ultimo Cass.
SU 36481/2022).
14 Con
3. Con il quarto motivo l'appellante deduce come si sia limitata a dedurre il mancato assolvimento degli obblighi probatori a carico di in Parte_2
merito all'effettivo impiego delle somme ad essa erogate e alla mancata impugnazione da parte di quest'ultima del provvedimento interno di revoca del finanziamento, che avrebbe fatto sorgere il diritto di ripetizione delle somme nei propri confronti quale garante. Non sarebbe stata, invece, fornita prova della legittimità del provvedimento di revoca.
L'appellante espone di essere estraneo alla vicenda, avendo egli solo garantito il corretto impiego delle somme erogate a fondo perduto,
effettivamente avvenuto atteso il completamento del progetto e la
Con concessione delle proroghe da parte di a che non sarebbe Parte_2
stata possibile se quest'ultima non avesse effettivamente realizzato gli investimenti certificati nel bilancio del 2011.
L'appellante rappresenta come controparte abbia implicitamente riconosciuto per mezzo del doc. 37 la sussistenza degli importanti investimenti svolti e della prova d'uso dei fondi ma tale nota, datata 8 gennaio
2018 non gli è stata comunicata, con conseguente pregiudizio del proprio diritto di difesa. Inoltre tale documento non potrebbe far sorgere il diritto restitutorio, contenendo termini “suggestivi o ambigui”, disconoscendone l'appellante il contenuto e la valenza probatoria.
E' stata contestata la mancanza di una licenza edilizia in data 30 novembre
2016, nonostante fosse da tempo già in possesso di tutte le Parte_2
certificazioni per la commercializzazione su base nazionale di prodotti alimentari.
15 L'appellante contesta, inoltre, la natura confessoria del doc. 38 da lui redatto in Italia senza potersi confrontare con il proprio legale tedesco in merito all'obbligazione assunta;
espone che da esso emerge prova che le pretese creditorie sono state avanzate nei propri confronti solo nel settembre 2018 e che egli si è limitato ad evidenziare che la legge del prevede CP_4
che per un finanziamento di € 500.000,00 la soglia di posti lavorativi da garantire sarebbe di tre dipendenti e che alla data indicata in diffida la garanzia per il finanziamento non poteva ritenersi operante. In base alla clausola 2.4.5. del doc. 5, riguardante la questione dell'assunzione di 10
dipendenti, essa riguardava il periodo di 5 anni successivo alla fine dell'investimento.
Riguardo al doc. 36 (mail di nella mail del 30 ottobre 2017 Persona_1
inviata alla signora ove si legge che egli avrebbe assunto la CP_5
conduzione della società) l'appellante deduce che dal 2012 non ha più
rivestito cariche amministrative o di rappresentanza. Contesta altresì il contenuto della visura depositata da controparte, perché incompleta delle
Con pagine 4 e 5 e insuscettibile di dimostrare che alla data indicata da egli fosse davvero il legale rappresentante della società, ruolo, invece, ricoperto solo all'inizio dell'attività.
In ogni caso, l'appellante ribadisce che la qualità e la realizzazione del progetto de avrebbero potuto essere valutate ex ante in base al Parte_2
bilancio del 2012 e della “prova d'uso”; egli ha prodotto, a dimostrazione della correttezza del proprio operato, anche il secondo bilancio del 2012 (doc.
8), dal quale si ricaverebbe che le somme imputate ad investimenti nel
16 bilancio dell'anno precedente avrebbero trovato riscontro operativo
Ribadisce che, non rivestendo alcuna carica sociale nel periodo di avvio della procedura di revoca, non vi sarebbe prova della notifica nei suoi confronti dell'avvio della procedura interna. Egli non avrebbe avuto conoscenza né del termine né della sede in cui poter impugnare il provvedimento su cui si fonderebbe la pretesa creditoria dell'ente. A prescindere dalla sua pretesa qualità di fideiussore, la notifica avrebbe dovuto essere indirizzata presso la sua residenza.
L'appellante deduce di avere dimostrato la propria qualità di mero garante per l'utilizzo effettivo dell'importo somministrato a titolo di finanziamento e di essere estraneo all'obbligo dimostrativo inerente la “prova d'uso”
contestato, avendo il progetto avuto la propria completa realizzazione.
Deduce poi di aver assunto un'obbligazione temporalmente circoscritta al fine di garantire l'impiego delle somme erogate a fondo perduto e rendere operativo il progetto.
I fondi sarebbero stati utilizzati per lo scopo previsto, tant'è che la domanda di revoca del finanziamento non si fonderebbe sulla violazione dell'obbligo di investire le somme, bensì sul mancato adempimento dell'obbligo dimostrativo dell'utilizzo delle stesse da parte di e non del Parte_2
garante, come si ricaverebbe dal contratto del 28 febbraio 2011. Di tale
Con inadempimento non vi sarebbe prova, avendo unicamente dedotto che
“sarebbe decaduta” per non aver dimostrato alcune attività e Parte_2
circostanze.
4. Il motivo è infondato.
17 Con
4.1. ha intrattenuto un rapporto di finanziamento con che Parte_2
risulta documentato dal doc. 2 prodotto dall'ente, denominato
“autorizzazione per il finanziamento”, da cui si evince l'erogazione in favore della società per il periodo compreso tra l'11 febbraio 2011 ed il 31 dicembre
2012 della somma di € 531.400,00. Tale documento indica espressamente che l'importo è stato erogato per la “costruzione di un impianto di produzione
per la fabbricazione e commercializzazione di pasta fresca con e senza
ripieno”, individuando il “periodo di investimento” entro il quale il progetto doveva essere realizzato, ossia tra il 31 agosto 2010 e il 30 giugno 2011 e precisando che “la beneficiaria sovvenzionata deve essere in funzione per
almeno 5 anni dopo la fine del periodo di investimento dal beneficiario della
sovvenzione”.
Il finanziamento erogato rientrava in un piano di “promozione dell'economia
commerciale” e si trattava di una sovvenzione concessa ai sensi dell'art. 264
del Codice penale tedesco, della Legge sulle sovvenzioni del Land
Brandeburgo e dalla Legge contro l'uso abusivo delle sovvenzioni (si veda il par.
2.5.1. del Piano di finanziamento - All. n. 5 di parte appellata).
Il piano di finanziamento nelle disposizioni accessorie speciali ai par. 2.4.4.
e 2.4.5. prevede che “I beni economici sostenuti da questa sovvenzione
devono rimanere nell'impresa beneficiaria per almeno 5 anni dopo la fine
del periodo di investimento, a meno che non siano sostituiti da beni di valore
uguale o superiore… Alla fine del periodo di investimento, la creazione e
l'occupazione di 10 posti di lavoro (di cui 1 per donne) nell'impianto di
produzione sovvenzionato devono essere provati dal beneficiario. Per un
18 periodo di 5 anni dopo la fine del periodo di investimento, tutti i posti di
lavoro e di formazione devono essere occupati costantemente. Il posto di
lavoro non include i posti di lavoro degli imprenditori e dei liberi
professionisti. Se i nuovi posti di lavoro permanenti creati non sono messi a
disposizione del mercato del lavoro in modo continuativo per un periodo non
superiore a tre anni dopo la fine del periodo di investimento, la
si riserva il diritto di estendere il periodo di monitoraggio Controparte_1
di cinque anni per il periodo continuativo di indisponibilità dei posti di
lavoro fino ad un massimo di otto anni”.
La normativa disciplinante il finanziamento, inoltre, prevede la cd. “prova
d'uso” (par. 6 delle disposizioni accessorie generali per le sovvenzioni per finanziamento di progetti (ANBest-P): “L'utilizzo della sovvenzione deve
essere provato all'autorità concedente entro sei mesi dal raggiungimento
dell'obiettivo della sovvenzione, ma non oltre la fine del sesto mese
successivo al periodo di approvazione (prova d'uso). Se l'obiettivo della
sovvenzione non è stato raggiunto entro la fine dell'esercizio finanziario,
deve essere fornita una prova d'uso provvisoria per le somme ricevute in
quell'anno entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio finanziario… 6.2 La
prova d'uso consiste in un rapporto fattuale e in una prova numerica. 6.2.1
Il rapporto fattuale deve descrivere l'uso della sovvenzione nonché il
risultato ottenuto e confrontarlo con gli obiettivi stabiliti. Nel rapporto
fattuale devono essere considerati gli elementi più importanti della prova
numerica. È anche necessario spiegare la necessità e l'adeguatezza del
lavoro svolto.
6.2.2 Nella prova numerica, le entrate e le spese devono essere
19 indicate in ordine cronologico e separate in base alla struttura del piano di
finanziamento. La prova deve contenere tutte le ricevute relative all'obiettivo
della sovvenzione (assegni, prestazioni di terzi, fondi propri) e le spese…
Nella prova d'uso il beneficiario deve certificare che le spese sono state
necessarie, che è stato proceduto economicamente ed in modo parsimonioso
e che le informazioni fornite sono coerenti con la contabilità e, se del caso,
con le ricevute… 6.5 Il beneficiario della sovvenzione deve conservare le
ricevute originali (ricevute e ricevute di spesa) per i singoli pagamenti e i
contratti per l'assegnazione di appalti, nonché tutti gli altri documenti
relativi alla sovvenzione (cfr. n.
7.1 frase 1) per cinque anni dalla
presentazione della prova d'uso, a meno che la legislazione fiscale o altri
regolamenti non prevedano un periodo di conservazione più lungo”. Al par.
7 del medesimo documento è quindi previsto l'obbligo da parte del beneficiario di fornire le informazioni necessarie affinché l'autorità
concedente possa procedere alla “verifica d'uso” e in caso di esito negativo viene previsto al par. 8 il rimborso della sovvenzione;
in particolare “
8.3 Una
revoca con effetto retroattivo può essere presa in considerazione anche se il
beneficiario… 8.3.2 non soddisfa obblighi o non li soddisfa entro un termine
stabilito, in particolare se non riesce a presentare la prova dell'uso prescritta
in tempo o non riesce a rispettare gli obblighi di comunicazione (n. 5) in
modo tempestivo”.
Con le comunicazioni inviate il 17 novembre 2011 e il 24 luglio 2013 da parte dell'ente alla società garantita, il “periodo di investimento” è stato esteso inizialmente fino al 31 dicembre 2012 e successivamente fino al 30
20 agosto 2013; in tali comunicazioni si prevede, rispettivamente, che “Con la
prova d'uso, il beneficiario deve presentare una conferma da parte del
consulente fiscale che gli investimenti richiesti sono stati capitalizzati
nell'importo specificato nelle immobilizzazioni materiali del bilancio fiscale.
Inoltre, deve essere presentata la licenza edilizia per i necessari lavori di
ristrutturazione, rilasciata dall'ufficio igiene competente”, e che la verifica della prova d'uso avrebbe dovuto essere svolta entro e non oltre il 28 febbraio
2014 (doc. 10 e doc. 11 dell'appellata).
Dopo la realizzazione del progetto finanziato, si sono susseguite una serie di
Con comunicazioni tra e ove l'ente ha contestato alla società la Parte_2
mancata presentazione nei termini della prova d'uso (la prima comunicazione
è datata 10 marzo 2014 – doc. 12 di parte appellata) e, su richiesta di quest'ultima, le sono state concesse due proroghe, la seconda, peraltro firmata dallo stesso il 2 febbraio 2015 (doc. 16 appellata); il 4 febbraio Pt_1
Con 2015, dopo aver preso atto del mancato adempimento alla “prova d'uso”,
ha comunicato di voler revocare la sovvenzione e recuperare l'importo versato, concedendo un'ultima proroga con termine al 6 marzo 2015 per fornire la prova d'uso.
Con In data 7 maggio 2015 ha comunicato la revoca del finanziamento e la relativa richiesta di restituzione dell'importo concesso oltre interessi, con diffida ad adempiere alla società finanziata, non essendo stata fornita la
“prova d'uso” (doc. 25 dell'appellata); la società ha proposto opposizione in data 8 giugno 2015 e successivamente sono stati concessi ulteriori termini per fornire la “prova d'uso”, tuttavia dopo la comunicazione del 19 ottobre
21 Con 2017, in cui ha da atto dell'avvio di ulteriori procedure per reperire i
Con documenti, l'8 gennaio 2018 (doc. 37) ha comunicato di aver respinto l'opposizione formulata dalla società e tale documento non è stato impugnato nei termini dalla garantita, divenendo definitivo.
4.2. Il motivo riporta testualmente ampi stralci della memoria ex art. 183
sesto comma cod.proc.civ. senza confrontarsi con la statuizione con cui il
Con Tribunale ha ritenuto legittima la pretesa monitoria di in quanto fondata su circostanze pacifiche e debitamente comprovate (la erogazione del finanziamento, la prestazione della garanzia, la revoca del finanziamento in data 07 maggio 2015 in assenza di prova d'uso e la definitività del provvedimento di conferma di tale revoca in quanto non impugnato) oltre che, come già evidenziato, sulla ritenuta inconferenza delle contestazioni circa i motivi della revoca.
L'appellante si limita, piuttosto, a criticare una serie di profili inerenti alla produzione documentale effettuata da controparte che però il Tribunale non ha posto a fondamento del proprio convincimento, a ribadire l'oggetto limitato della propria garanza, senza offrire elementi che contrastino con la ricostruzione di tale contenuto effettuata dal Giudicante sulla base del testo contrattuale, a censurare genericamente la legittimità della procedura di revoca del finanziamento che, però, come evidenziato in sentenza, è divenuta definitiva per mancata impugnazione in sede amministrativa.
4.3. L'appellata ha fornito le ragioni giustificative della propria richiesta di pagamento, avendo prodotto sia il titolo del proprio credito sia allegato una serie di documenti volti a dimostrate le ragioni sottese alla revoca del
22 finanziamento e della procedura intrapresa, culminata con la decisione di respingimento dell'opposizione, divenuta definitiva per mancata impugnazione. Tale revoca è, infatti, intervenuta per il mancato soddisfacimento della “prova d'uso” da parte della società garantita, prova che, come dedotto dall'appellata, avrebbe potuto e dovuto essere fornita dalla società solo nei termini concessi ed esclusivamente nell'ambito della procedura interna in esito alla quale il finanziamento è stato revocato. E'
perciò condivisibile, e non fatta oggetto di specifica censura, la statuizione del Tribunale circa la irrilevanza in giudizio delle argomentazioni sulla base delle quali il contesta la esistenza dei presupposti della revoca del Pt_1
finanziamento.
Circa il documento inerente il rigetto della opposizione (doc. 37) va rilevato che l'appellante “disconosce” il contenuto della traduzione prodotta da controparte ma non produce a sua volta traduzione asseverata per contrastarne il contenuto;
evidenzia l'uso nella traduzione prodotta di
“termini inappropriati” ma non specifica la rilevanza che tale terminologia ha rispetto al dato di fatto della regolarità della comunicazione alla società
del respingimento della opposizione avverso il provvedimento di revoca del finanziamento e della mancata impugnativa in sede amministrativa.
Posto che la “prova d'uso” avrebbe dovuto essere fornita dalla società
beneficiaria del finanziamento nei termini concessi, appare non conferente la doglianza del di non avere avuto conoscenza di tale comunicazione, Pt_1
fermo restando che la circostanza non è verosimile tenendo conto che egli era socio di maggioranza, che per molti anni è stato legale rappresentante, lo era
23 il 07 maggio 2015 quando è stata comunicata la revoca del finanziamento e lo era nuovamente nel settembre 2017 (non vi è prova che le pgg. 4/5
mancanti di detta visura rechino indicazioni contrarie a tale risultanza che non è contrastata da elementi probatori che il agevolmente avrebbe Pt_1
potuto fornire e che trova, anzi, conferma dalla mail inviata da sua moglie ed anche a quest'ultimo indirizzata per conoscenza, nella quale si specifica che egli ha nuovamente assunto la “conduzione” della società).
4.4. Appare, peraltro, rilevante che l'appellante stesso evidenzi che la “prova
d'uso” avrebbe dovuto essere fornita dalla società beneficiaria del finanziamento, derivando da ciò che l'inadempimento dell' “obbligo
dimostrativo” da parte della debitrice principale ridondi a suo carico quale garante in relazione agli obblighi restitutori.
Il infatti, ha prestato una “fideiussione per un importo massimo” e si Pt_1
è dichiarato “Garante … nei confronti della del Land del Controparte_1
Brandeburgo senza limitazioni di tempo e come garante diretto per il
debitore principale indicato al nr. 1 fino ad un importo massimo di
637.680,00 Euro”; al paragrafo 1 viene precisato che “la fideiussione viene
assunta a garanzia dei crediti sorti da un rapporto di sovvenzione, in
particolare di possibili diritti futuri alla restituzione”.
Si tratta, quindi, di fideiussione con importo massimo e “senza limitazioni di
tempo”, volta a garantire i diritti di credito sorti dall'erogazione del finanziamento ed alla sua restituzione. L'impegno è stato assunto da Pt_1
in solido con la società garantita (si veda il punto 2 del contratto di
Con fideiussione), nei confronti di , rinunciando egli espressamente al
24 beneficio di escussione, oltre che alle eccezioni di impugnabilità e di compensazione di cui al par. 770 capoverso 1 e 2 del BGB, secondo cui <
fideiussore può rifiutarsi di soddisfare il creditore fintanto che il debitore principale ha il diritto di contestare la transazione legale su cui si basa la sua obbligazione. Il fideiussore ha la stessa facoltà fintanto che il creditore può
soddisfarsi compensando un credito dovuto al debitore principale>>.
Il Tribunale ha, quindi, correttamente ritenuto infondato l'assunto di una garanzia limitata alla corretta esecuzione materiale del progetto;
anche riguardo a tale statuizione il motivo di appello è inammissibile, trattandosi della mera riproposizione della questione del contenuto della garanzia senza che sia rivolta censura alla interpretazione condotta dal Tribunale sulla base del dato letterale ed inequivocabile del testo contrattuale.
5. Pertanto, l'appello va rigettato, la sentenza impugnata va confermata.
5.1. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannato al pagamento delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento
(scaglione compreso tra € 520.001,00 ed € 1.000.000,00).
6. Si ravvisano i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96
cod.proc.civ. al pagamento di una somma che si ritiene di determinare equitativamente in misura pari alla metà delle spese liquidate.
La formulazione di motivi di appello palesemente in contrasto con il testo della garanzia e la inammissibilità delle censure attesa la loro genericità
rispetto alle statuizioni impugnate fanno ritenere connotata da colpa grave
25 l'azione condotta in sede di gravame.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, al riguardo, espresso il seguente principio di diritto: “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art.
96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della
medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno,
ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave
della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado
minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera
infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala
fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione
processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di
sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal
danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di
pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla
giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica
o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass.
S.U. n. 9912/2018).
7. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Al riguardo va rilevato che <
rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata
26 e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del
2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo>> (Cass. 8982/2024).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Brescia n. 2392/2022 pubblicata in data 6 ottobre 2022;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in € 5.706,00 per la “fase di studio”, € 3.318,00 per la
“fase introduttiva”, € 7.644,00 per la “fase istruttoria/di trattazione” ed €
5.103,00 per la “fase decisionale” oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
3. visto l'art. 96 terzo comma cod.proc.civ. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata della somma di € 7.063,50.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
27 Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
28
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1178/2022
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1178/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 7 dicembre 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 26
giugno 2024
OGGETTO: d a
Fideiussione con il patrocinio dell'avv. Lisa Pettenuzzo, abilitato al Parte_1
CODICE: patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
140061 Avvocati di Brescia del 20 dicembre 2022
APPELLANTE
c o n t r o
con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Fabrizio Bianchi Schierholz
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, in data 6 ottobre 2022,
1 n. 2392/2022.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
In via preliminare in riforma dell'appellata sentenza, voglia …, contrariis reiectis dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'appellata ed il difetto di giurisdizione in quanto la questione oggetto della presente controversia non è regolata dalla legge italiana, ma riservata ad altro sistema giuridico che si indica e individua nella legge tedesca.
Vittoria di entrambi i gradi di giudizio.
In via preliminare e in subordine in riforma dell'appellata sentenza voglia …
contrariis reiectis dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Brescia a conoscere della presente controversia, indicandosi quale foro competente nel merito quello della sede del Land del Brandenburgo cioè quello di Potsdam
(D) come da clausola compromissoria agli atti. Vittoria di entrambi i gradi di giudizio.
In via principale e di merito in riforma dell'appellata sentenza voglia …
contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di opposizione sopra esposti, e rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 357 datato 23.1.2019 emesso dal Tribunale di Brescia e comunque dichiararsi che nulla deve l'attore a , Controparte_1
per i titoli dedotti in giudizio. Vittoria di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria previa rimessione della causa in istruttoria:
1) ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
2 A) vero che effettuava due turni di lavorazione che Parte_2
impegnavano nel complesso fino a 12 dipendenti?
B) vero che presso era dotata di struttura Parte_2
produttiva localizzata al piano terra di un capannone sito nella periferia di
Berlino e logistico-commerciale amministrativa al primo piano?
C) Vero che La utilizzava linee di produzione della Parte_2
pasta fresca con moderni macchinari acquistati in Italia ed era dotata di impianto di pastorizzazione, confezionamento in scatole ermetiche di plastica e di cella frigorifera per lo stoccaggio della pasta e dei ravioli?
D) Vero che sofisticati impianti, beni e macchinari per la produzione di pasta fresca e ripiena che veniva commercializzata nella grande distribuzione quali i brand nazionali tedeschi EK (59 mld. USD di fatturato), (57,8 mld. Pt_3
USD), regionali brandeburghesi: UF del gruppo (79,4 mld. €) CP_2
o di nicchia quali il KedeWe?
Si indicano a testi: Strasse der Jugend 10/F 16559 Testimone_1
Lieberwalde ot Neuholland (D); DI AN Steuerberater Geotesstrasse,
85 10623 Berlin (D), TO Willman Kasseler Str. 25 04155 Leipzig (D)
2) Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. agli studi di consulenza fiscale Parte_4
e l'esibizione e/o acquisizione del libro giornale con l'elenco Parte_5
dei soggetti assunti alle dipendenze de negli anni Parte_2
2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018
3) Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. allo studio di consulenza fiscale Parte_4
l'esibizione di copia autentica delle fatture e delle pezze giustificative
[...]
delle componenti passive indicate nei bilanci 2011 e 2012 de
[...]
[...
[...] Parte_6
4) Ordinarsi occorrendo ex art. 210 c.p.c. allo studio di consulenza fiscale l'esibizione di copia autentica dei bilanci relativi agli esercizi Parte_5
successivi al 2012
Si richiama ogni produzione offerta in comunicazione all'Ill.mo Tribunale di
Brescia.
Dell'appellata
In via preliminare:
- dichiarare l'appello proposto inammissibile e/o improcedibile ex art. 342
cpc ovvero in ogni caso ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter cpc, per i motivi,
tutti, di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione di legge;
In via principale e nel merito:
- rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, per i moviti, tutti, di cui in narrativa e confermare la sentenza impugnata;
In ogni caso:
Con
- Condannare l'appellante alla rifusione in favore della delle spese Pt_1
e dei compensi del presente grado di giudizio.
- Valutare d'ufficio la condanna dell'appellante al risarcimento dei Pt_1
Con danni in favore della per responsabilità ex art. 96 cpc, da quantificarsi in via equitativa da Codesta Ecc.ma Corte di Appello;
In via istruttoria:
- Respingere le richieste istruttorie avanzate da controparte, in quanto
4 inammissibili per le motivazioni esposte;
- Respingere le richieste di esibizione ex art cpc, per le motivazioni esposte in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ingiuntivo n. 357/2019 emesso in favore di
[...]
, il Tribunale di Brescia ha ingiunto al garante Controparte_1 Pt_1
il pagamento della somma di € 642.204,69 oltre interessi e spese in forza della garanzia da questi prestata in favore de , in Parte_2
restituzione del finanziamento revocato non avendo la garantita rispettato i requisiti previsti dal provvedimento di concessione del credito.
2. L'opponente ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore del Tribunale di Potsdam, circoscrizione in cui ha sede la banca.
Ha, inoltre, dedotto che: la fattispecie è regolata dal diritto tedesco;
la fideiussione garantiva la sola esecuzione del progetto a partire dall'erogazione del finanziamento fino all'utilizzo delle somme per gli investimenti previsti;
gli investimenti effettuati rispettavano le indicazioni del piano;
il mancato invio della documentazione attestante l'uso delle somme ricevute, ragione della revoca del finanziamento, era imputabile allo studio commercialista tedesco che si occupava della pratica.
3. La banca, costituendosi, ha contestato l'eccezione di difetto di giurisdizione, ma non l'applicazione della legislazione tedesca;
nel merito,
ha dedotto che, a fronte della sua mancata impugnazione, il provvedimento
5 di conferma della revoca del finanziamento è divenuto definitivo, pertanto quale fideiussore, è tenuto, ai sensi dell'art. 765 BGB, a garantire il Pt_1
Con credito sorto in capo a per effetto del finanziamento predetto.
4. Il Tribunale, con sentenza n. 2392/2022 pubblicata in data 6 ottobre 2022,
ha confermato il decreto ingiuntivo.
4.1. Ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione in quanto, in base all'art. 4 Regolamento UE 1215/12, “le persone domiciliate nel territorio di
un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro
cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro”; ha ritenuto che la giurisdizione italiana non sia esclusa per effetto della clausola di cui all'art. 9 (Foro competente) contenuta nella dichiarazione di garanzia
Con assunta da (doc. 3 opposta), disponente la mera facoltà per di Pt_1
adire il giudice tedesco per far valere le proprie ragioni di credito.
4.2. Ha, invece, ritenuto applicabile la legge tedesca in forza della clausola
11 della dichiarazione di garanzia, considerato anche che l'art.
3.1. del
Regolamento CE 593/08, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma 1), prevede che “Il contratto è disciplinato dalla legge
scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle
disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono
designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte di esso”.
4.3. Ha dichiarato inammissibile, perché dedotta specificatamente solo in comparsa conclusionale, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in
Con capo a , ritenendola, in ogni caso, priva di pregio, avendo Pt_1
6 dichiarato di garantire il credito “nei confronti della del Controparte_1
Land del Brandeburgo”.
4.4. Il Tribunale ha ritenuto pacifici e desumibili dalla documentazione in atti:
Con
- l'erogazione del finanziamento di € 531.400,00 da parte di in favore de per realizzare, tra il 31 agosto 2010 e il 30 giugno 2011, un Parte_2
impianto di produzione per la fabbricazione di pasta fresca (doc. 2 attore);
- la prestazione della garanzia da parte di (doc. 3 opposta); Pt_1
- il provvedimento di revoca del finanziamento del 7 maggio 2015 per mancanza della “prova dell'uso” della sovvenzione nei tempi richiesti (doc.
7 opposta);
- il carattere definitivo del provvedimento di conferma della revoca del finanziamento (doc. 8) per mancata proposizione da parte di del Pt_1
ricorso avverso lo stesso presso il tribunale amministrativo.
4.5. Il Tribunale, inoltre, ha ritenuto che:
il credito della banca sia provato dai provvedimenti di revoca del finanziamento del 7 maggio 2015 e di rigetto dell'opposizione alla revoca dell'8 gennaio 2018, essendo in essi esposte le ragioni della revoca del finanziamento e quantificato il capitale da restituire ed i relativi interessi;
Con la vicenda relativa al rapporto tra e sia irrilevante in quanto Parte_2
conclusa in via definitiva per mancata impugnazione in sede amministrativa del provvedimento di conferma della revoca del finanziamento ed essendo
7 Con oggetto di causa il solo credito ingiunto da nei confronti di in Pt_1
forza della garanzia da questi prestata;
dalla “Dichiarazione per l'assunzione di una fideiussione per un importo
massimo” (doc. 3 di parte opposta) si evinca che assumeva la garanzia Pt_1
“senza limitazione di tempo e come garante diretto per il debitore principale
” per il finanziamento ricevuto (pratica n. Parte_2
80144672 del 11.2.2011) per l'importo massimo di € 637.680,00 (compresi interessi e costi) con rinuncia al beneficio di escussione (par. 771),
all'eccezione di impugnabilità e all'eccezione di compensazione conformemente all'art. 770 capoverso 1 e 2 BGB (art. 2 del documento); i par. 765 e ss. del BGB prevedono che, con la fideiussione, il garante si obbliga nei confronti del creditore di un terzo a garantire l'adempimento dell'obbligazione contratta da quest'ultimo;
l'importo ingiunto, non specificatamente contestato dal garante, risulti comprovato dai doc. 26 e 42;
la tesi dell'opponente per cui la garanzia sarebbe stata limitata alla corretta esecuzione del progetto (di cui, peraltro, non vi era prova, con conseguente revoca del finanziamento), sia smentita dalla dichiarazione di assunzione della garanzia che indica espressamente che la stessa veniva prestata per i crediti derivanti dalla sovvenzione ed in particolare per i possibili diritti futuri alla restituzione e “senza limitazioni di tempo”.
5. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla scorta Parte_1
di quattro motivi.
8 5.1. Si è costituita in giudizio , Controparte_1
chiedendo il rigetto del gravame.
5.2. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza del 26 giugno 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale non ha ammesso le prove orali né ha emesso il chiesto ordine di esibizione attraverso cui sarebbero stati provati la operatività dell'azienda, la insussistenza dei presupposti per la revoca del finanziamento e l'utilizzo del credito a fondo perduto concesso.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Il Collegio condivide l'orientamento della Corte di Cassazione che ritiene che, in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, anche la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere specifica,
dovendo la parte riprodurre le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado;
ciò tanto più nel caso di specie in cui il Tribunale si è pronunciato su tali prove anche in sentenza statuendo che la causa ha <> e richiamando in sentenza la ordinanza del 14 dicembre 2020 nella quale ha ritenuto
<
9 generici>> e inammissibili gli ordini di esibizione ex art. 210 cod.proc.civ.
<
essere prodotta dall'opponente, socio di maggioranza della società debitrice principale>>.
La deduzione per cui le prove richieste avrebbero consentito di accertare la insussistenza dei presupposti per la revoca del finanziamento è formulata in modo vago e generico;
non vi è alcuna illustrazione, infatti, circa la decisività
dei singoli capitoli di prova di cui si chiede l'ammissione rispetto alla statuizione del Tribunale d'inammissibilità delle prove orali per genericità e degli ordini di esibizione riguardo a documentazione che il aveva Pt_1
l'onere di produrre in quanto nella sua disponibilità.
2. Con il secondo motivo l'appellante critica la decisione del primo Giudice
circa il rigetto della eccezione di difetto di giurisdizione e di incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in quanto, in base alla clausola di cui all'art. 9 della convezione stipulata tra le parti, per le controversie derivanti
Con dal contratto sarebbe competente il foro generale della sede di , ossia il
Tribunale di Potsdam. Il rispetto di tale clausola avrebbe evitato la necessità
di trasmettere al giudice italiano la legislazione tedesca in materia,
trasferimento peraltro risultato tardivo e incompleto a causa della controparte.
L'appellante espone che in contratto era previsto che l'erogazione del finanziamento fosse regolata dalla legge tedesca. Deduce l'inderogabilità di ogni pattuizione contrattuale, compresa quella riguardante il foro da adire,
anche per l'eventuale restituzione delle somme erogate. La clausola di cui
10 Con all'art. 9 non sarebbe stata rispettata da , che ne avrebbe invocato la derogabilità a prescindere dal proprio consenso, ritenendo di avere la facoltà
e non l'obbligo di adire il foro eletto.
Rappresenta, poi, che il proprio diritto di difesa sarebbe stato limitato, avendo la controparte adito il giudice italiano, fornendo in maniera “compendiosa e
frammentaria” le fonti legislative e giurisprudenziali utili per la decisione.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. L'art. 9 della fideiussione (in rubrica “foro competente”) stabilisce che l'ente “potrà portare le proprie istanze giuridiche al foro generale della sua
sede, qualora… nell'assunzione della fideiussione il domicilio del garante
non desse luogo ad una giurisdizione in Germania…”; il motivo in esame non si confronta con la ritenuta facoltatività della regola convenzionale, in quanto, salvo il richiamo generico alla “esclusiva competenza territoriale del
foro generale della sede della ” l'appellante non offre al Controparte_1
Collegio elementi per operare una interpretazione della volontà delle parti diversa da quella operata dal Tribunale che ha ritenuto che la clausola in esame non sia, perciò, derogatoria rispetto alla disciplina contenuta nell'art. 4 Regolamento UE 1215/12.
Non vi è, quindi, individuazione delle doglianze svolte circa tale statuizione e non sono spese argomentazioni che confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo Giudice, risultando, pertanto, la censura svolta inammissibile.
2.3. Genericamente formulata è la doglianza dell'appellante per cui la documentazione relativa alla normativa tedesca prodotta da controparte
11 sarebbe “compendiosa e frammentaria”; non viene svolta censura alla coerenza dei richiami normativi di diritto tedesco effettuati dal Tribunale, alla traduzione del loro testo né all'interpretazione fornita dal Giudice che ne ha disposto l'acquisizione ai sensi dell'art. 14 legge 218/1995.
2.4. Infondato è l'assunto per cui l'applicazione della legislazione tedesca da parte del Giudice Italiano sarebbe lesiva nei suoi confronti.
L'utilizzo della normativa tedesca è possibile in forza del principio iura novit
curia che <
dell'accertamento di quest'ultima, il giudice può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia … e può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate (cfr. art. 14 L. 218/1995). Nell'attuazione dell'obbligo di ricercare d'ufficio (anche) le fonti del diritto straniero applicabile, il giudice non incontra (evidentemente) il limite del divieto di utilizzazione del proprio sapere privato. Al contrario, egli valorizza quanto più è possibile la conoscenza che a lui deriva dalla propria formazione culturale, così come valorizza il sapere delle parti (senza che a costoro incomba alcun onere di allegazione: cfr. Cass. 14209/2022), salvo l'obbligo di sottoporre le informazioni così raccolte al vaglio critico del contraddittorio processuale>> (Cass. n. 17990/2024, parte motiva).
3. Con il terzo motivo l'appellante deduce che il Giudice ha errato nel ritenere
Con tardiva l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a ,
trattandosi, invece, di eccezione proponibile in ogni stato e grado del procedimento e non logicamente incompatibile con le eccezioni di
12 incompetenza giurisdizionale e territoriale da egli formulate in sede di opposizione.
Controparte si sarebbe limitata a dedurre di essere un istituto centrale di promozione economica dello Stato del Brandeburgo, precisamente “un ente
pubblico creato anni orsono dallo stato del per supportare CP_4
l'economia locale e creare posti di lavoro”; tale circostanza sarebbe stata tempestivamente contestata, in quanto non supportata da idonea documentazione comprovante la legittimazione attiva.
3.1. Il motivo è inammissibile.
3.2. Il Tribunale, pur ritenendola tardivamente formulata, ha comunque esaminato la questione della legittimazione attiva ritenendo che <<…
l'eccezione è, comunque, priva di pregio posto che nella dichiarazione di assunzione di garanzia si legge espressamente che il garantiva il Pt_1
credito “nei confronti della del Land del ”>>. Controparte_1 CP_4
La legittimazione dell'ingiungente è stata, dunque ravvisata nelle essere il soggetto a favore del quale il ha prestato garanzia in relazione al Pt_1
credito erogato a . Parte_2
Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una delle rationes
decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla riforma della decisione stessa.
13 A fronte di tale statuizione, che si fonda sulla individuazione del titolare del diritto controverso sulla base del titolo azionato e cioè della garanzia prestata dal l'appellante non ha svolto alcuna argomentazione, limitandosi a Pt_1
censurare la statuizione di tardività della eccezione.
Se anche si voglia ravvisare censura nella deduzione per cui “la circostanza
… non è supportata da documentazione idonea a dimostrare l'invocata
legittimazione attiva per il recupero delle somme erogate dallo Stato del
Brandeburgo nei confronti di un privato cittadino italiano”, si tratterebbe,
comunque, di censura inammissibile. Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato è, infatti, necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-
giuridico; <
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata>> (Cass. S.U. 27199/2017 e da ultimo Cass.
SU 36481/2022).
14 Con
3. Con il quarto motivo l'appellante deduce come si sia limitata a dedurre il mancato assolvimento degli obblighi probatori a carico di in Parte_2
merito all'effettivo impiego delle somme ad essa erogate e alla mancata impugnazione da parte di quest'ultima del provvedimento interno di revoca del finanziamento, che avrebbe fatto sorgere il diritto di ripetizione delle somme nei propri confronti quale garante. Non sarebbe stata, invece, fornita prova della legittimità del provvedimento di revoca.
L'appellante espone di essere estraneo alla vicenda, avendo egli solo garantito il corretto impiego delle somme erogate a fondo perduto,
effettivamente avvenuto atteso il completamento del progetto e la
Con concessione delle proroghe da parte di a che non sarebbe Parte_2
stata possibile se quest'ultima non avesse effettivamente realizzato gli investimenti certificati nel bilancio del 2011.
L'appellante rappresenta come controparte abbia implicitamente riconosciuto per mezzo del doc. 37 la sussistenza degli importanti investimenti svolti e della prova d'uso dei fondi ma tale nota, datata 8 gennaio
2018 non gli è stata comunicata, con conseguente pregiudizio del proprio diritto di difesa. Inoltre tale documento non potrebbe far sorgere il diritto restitutorio, contenendo termini “suggestivi o ambigui”, disconoscendone l'appellante il contenuto e la valenza probatoria.
E' stata contestata la mancanza di una licenza edilizia in data 30 novembre
2016, nonostante fosse da tempo già in possesso di tutte le Parte_2
certificazioni per la commercializzazione su base nazionale di prodotti alimentari.
15 L'appellante contesta, inoltre, la natura confessoria del doc. 38 da lui redatto in Italia senza potersi confrontare con il proprio legale tedesco in merito all'obbligazione assunta;
espone che da esso emerge prova che le pretese creditorie sono state avanzate nei propri confronti solo nel settembre 2018 e che egli si è limitato ad evidenziare che la legge del prevede CP_4
che per un finanziamento di € 500.000,00 la soglia di posti lavorativi da garantire sarebbe di tre dipendenti e che alla data indicata in diffida la garanzia per il finanziamento non poteva ritenersi operante. In base alla clausola 2.4.5. del doc. 5, riguardante la questione dell'assunzione di 10
dipendenti, essa riguardava il periodo di 5 anni successivo alla fine dell'investimento.
Riguardo al doc. 36 (mail di nella mail del 30 ottobre 2017 Persona_1
inviata alla signora ove si legge che egli avrebbe assunto la CP_5
conduzione della società) l'appellante deduce che dal 2012 non ha più
rivestito cariche amministrative o di rappresentanza. Contesta altresì il contenuto della visura depositata da controparte, perché incompleta delle
Con pagine 4 e 5 e insuscettibile di dimostrare che alla data indicata da egli fosse davvero il legale rappresentante della società, ruolo, invece, ricoperto solo all'inizio dell'attività.
In ogni caso, l'appellante ribadisce che la qualità e la realizzazione del progetto de avrebbero potuto essere valutate ex ante in base al Parte_2
bilancio del 2012 e della “prova d'uso”; egli ha prodotto, a dimostrazione della correttezza del proprio operato, anche il secondo bilancio del 2012 (doc.
8), dal quale si ricaverebbe che le somme imputate ad investimenti nel
16 bilancio dell'anno precedente avrebbero trovato riscontro operativo
Ribadisce che, non rivestendo alcuna carica sociale nel periodo di avvio della procedura di revoca, non vi sarebbe prova della notifica nei suoi confronti dell'avvio della procedura interna. Egli non avrebbe avuto conoscenza né del termine né della sede in cui poter impugnare il provvedimento su cui si fonderebbe la pretesa creditoria dell'ente. A prescindere dalla sua pretesa qualità di fideiussore, la notifica avrebbe dovuto essere indirizzata presso la sua residenza.
L'appellante deduce di avere dimostrato la propria qualità di mero garante per l'utilizzo effettivo dell'importo somministrato a titolo di finanziamento e di essere estraneo all'obbligo dimostrativo inerente la “prova d'uso”
contestato, avendo il progetto avuto la propria completa realizzazione.
Deduce poi di aver assunto un'obbligazione temporalmente circoscritta al fine di garantire l'impiego delle somme erogate a fondo perduto e rendere operativo il progetto.
I fondi sarebbero stati utilizzati per lo scopo previsto, tant'è che la domanda di revoca del finanziamento non si fonderebbe sulla violazione dell'obbligo di investire le somme, bensì sul mancato adempimento dell'obbligo dimostrativo dell'utilizzo delle stesse da parte di e non del Parte_2
garante, come si ricaverebbe dal contratto del 28 febbraio 2011. Di tale
Con inadempimento non vi sarebbe prova, avendo unicamente dedotto che
“sarebbe decaduta” per non aver dimostrato alcune attività e Parte_2
circostanze.
4. Il motivo è infondato.
17 Con
4.1. ha intrattenuto un rapporto di finanziamento con che Parte_2
risulta documentato dal doc. 2 prodotto dall'ente, denominato
“autorizzazione per il finanziamento”, da cui si evince l'erogazione in favore della società per il periodo compreso tra l'11 febbraio 2011 ed il 31 dicembre
2012 della somma di € 531.400,00. Tale documento indica espressamente che l'importo è stato erogato per la “costruzione di un impianto di produzione
per la fabbricazione e commercializzazione di pasta fresca con e senza
ripieno”, individuando il “periodo di investimento” entro il quale il progetto doveva essere realizzato, ossia tra il 31 agosto 2010 e il 30 giugno 2011 e precisando che “la beneficiaria sovvenzionata deve essere in funzione per
almeno 5 anni dopo la fine del periodo di investimento dal beneficiario della
sovvenzione”.
Il finanziamento erogato rientrava in un piano di “promozione dell'economia
commerciale” e si trattava di una sovvenzione concessa ai sensi dell'art. 264
del Codice penale tedesco, della Legge sulle sovvenzioni del Land
Brandeburgo e dalla Legge contro l'uso abusivo delle sovvenzioni (si veda il par.
2.5.1. del Piano di finanziamento - All. n. 5 di parte appellata).
Il piano di finanziamento nelle disposizioni accessorie speciali ai par. 2.4.4.
e 2.4.5. prevede che “I beni economici sostenuti da questa sovvenzione
devono rimanere nell'impresa beneficiaria per almeno 5 anni dopo la fine
del periodo di investimento, a meno che non siano sostituiti da beni di valore
uguale o superiore… Alla fine del periodo di investimento, la creazione e
l'occupazione di 10 posti di lavoro (di cui 1 per donne) nell'impianto di
produzione sovvenzionato devono essere provati dal beneficiario. Per un
18 periodo di 5 anni dopo la fine del periodo di investimento, tutti i posti di
lavoro e di formazione devono essere occupati costantemente. Il posto di
lavoro non include i posti di lavoro degli imprenditori e dei liberi
professionisti. Se i nuovi posti di lavoro permanenti creati non sono messi a
disposizione del mercato del lavoro in modo continuativo per un periodo non
superiore a tre anni dopo la fine del periodo di investimento, la
si riserva il diritto di estendere il periodo di monitoraggio Controparte_1
di cinque anni per il periodo continuativo di indisponibilità dei posti di
lavoro fino ad un massimo di otto anni”.
La normativa disciplinante il finanziamento, inoltre, prevede la cd. “prova
d'uso” (par. 6 delle disposizioni accessorie generali per le sovvenzioni per finanziamento di progetti (ANBest-P): “L'utilizzo della sovvenzione deve
essere provato all'autorità concedente entro sei mesi dal raggiungimento
dell'obiettivo della sovvenzione, ma non oltre la fine del sesto mese
successivo al periodo di approvazione (prova d'uso). Se l'obiettivo della
sovvenzione non è stato raggiunto entro la fine dell'esercizio finanziario,
deve essere fornita una prova d'uso provvisoria per le somme ricevute in
quell'anno entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio finanziario… 6.2 La
prova d'uso consiste in un rapporto fattuale e in una prova numerica. 6.2.1
Il rapporto fattuale deve descrivere l'uso della sovvenzione nonché il
risultato ottenuto e confrontarlo con gli obiettivi stabiliti. Nel rapporto
fattuale devono essere considerati gli elementi più importanti della prova
numerica. È anche necessario spiegare la necessità e l'adeguatezza del
lavoro svolto.
6.2.2 Nella prova numerica, le entrate e le spese devono essere
19 indicate in ordine cronologico e separate in base alla struttura del piano di
finanziamento. La prova deve contenere tutte le ricevute relative all'obiettivo
della sovvenzione (assegni, prestazioni di terzi, fondi propri) e le spese…
Nella prova d'uso il beneficiario deve certificare che le spese sono state
necessarie, che è stato proceduto economicamente ed in modo parsimonioso
e che le informazioni fornite sono coerenti con la contabilità e, se del caso,
con le ricevute… 6.5 Il beneficiario della sovvenzione deve conservare le
ricevute originali (ricevute e ricevute di spesa) per i singoli pagamenti e i
contratti per l'assegnazione di appalti, nonché tutti gli altri documenti
relativi alla sovvenzione (cfr. n.
7.1 frase 1) per cinque anni dalla
presentazione della prova d'uso, a meno che la legislazione fiscale o altri
regolamenti non prevedano un periodo di conservazione più lungo”. Al par.
7 del medesimo documento è quindi previsto l'obbligo da parte del beneficiario di fornire le informazioni necessarie affinché l'autorità
concedente possa procedere alla “verifica d'uso” e in caso di esito negativo viene previsto al par. 8 il rimborso della sovvenzione;
in particolare “
8.3 Una
revoca con effetto retroattivo può essere presa in considerazione anche se il
beneficiario… 8.3.2 non soddisfa obblighi o non li soddisfa entro un termine
stabilito, in particolare se non riesce a presentare la prova dell'uso prescritta
in tempo o non riesce a rispettare gli obblighi di comunicazione (n. 5) in
modo tempestivo”.
Con le comunicazioni inviate il 17 novembre 2011 e il 24 luglio 2013 da parte dell'ente alla società garantita, il “periodo di investimento” è stato esteso inizialmente fino al 31 dicembre 2012 e successivamente fino al 30
20 agosto 2013; in tali comunicazioni si prevede, rispettivamente, che “Con la
prova d'uso, il beneficiario deve presentare una conferma da parte del
consulente fiscale che gli investimenti richiesti sono stati capitalizzati
nell'importo specificato nelle immobilizzazioni materiali del bilancio fiscale.
Inoltre, deve essere presentata la licenza edilizia per i necessari lavori di
ristrutturazione, rilasciata dall'ufficio igiene competente”, e che la verifica della prova d'uso avrebbe dovuto essere svolta entro e non oltre il 28 febbraio
2014 (doc. 10 e doc. 11 dell'appellata).
Dopo la realizzazione del progetto finanziato, si sono susseguite una serie di
Con comunicazioni tra e ove l'ente ha contestato alla società la Parte_2
mancata presentazione nei termini della prova d'uso (la prima comunicazione
è datata 10 marzo 2014 – doc. 12 di parte appellata) e, su richiesta di quest'ultima, le sono state concesse due proroghe, la seconda, peraltro firmata dallo stesso il 2 febbraio 2015 (doc. 16 appellata); il 4 febbraio Pt_1
Con 2015, dopo aver preso atto del mancato adempimento alla “prova d'uso”,
ha comunicato di voler revocare la sovvenzione e recuperare l'importo versato, concedendo un'ultima proroga con termine al 6 marzo 2015 per fornire la prova d'uso.
Con In data 7 maggio 2015 ha comunicato la revoca del finanziamento e la relativa richiesta di restituzione dell'importo concesso oltre interessi, con diffida ad adempiere alla società finanziata, non essendo stata fornita la
“prova d'uso” (doc. 25 dell'appellata); la società ha proposto opposizione in data 8 giugno 2015 e successivamente sono stati concessi ulteriori termini per fornire la “prova d'uso”, tuttavia dopo la comunicazione del 19 ottobre
21 Con 2017, in cui ha da atto dell'avvio di ulteriori procedure per reperire i
Con documenti, l'8 gennaio 2018 (doc. 37) ha comunicato di aver respinto l'opposizione formulata dalla società e tale documento non è stato impugnato nei termini dalla garantita, divenendo definitivo.
4.2. Il motivo riporta testualmente ampi stralci della memoria ex art. 183
sesto comma cod.proc.civ. senza confrontarsi con la statuizione con cui il
Con Tribunale ha ritenuto legittima la pretesa monitoria di in quanto fondata su circostanze pacifiche e debitamente comprovate (la erogazione del finanziamento, la prestazione della garanzia, la revoca del finanziamento in data 07 maggio 2015 in assenza di prova d'uso e la definitività del provvedimento di conferma di tale revoca in quanto non impugnato) oltre che, come già evidenziato, sulla ritenuta inconferenza delle contestazioni circa i motivi della revoca.
L'appellante si limita, piuttosto, a criticare una serie di profili inerenti alla produzione documentale effettuata da controparte che però il Tribunale non ha posto a fondamento del proprio convincimento, a ribadire l'oggetto limitato della propria garanza, senza offrire elementi che contrastino con la ricostruzione di tale contenuto effettuata dal Giudicante sulla base del testo contrattuale, a censurare genericamente la legittimità della procedura di revoca del finanziamento che, però, come evidenziato in sentenza, è divenuta definitiva per mancata impugnazione in sede amministrativa.
4.3. L'appellata ha fornito le ragioni giustificative della propria richiesta di pagamento, avendo prodotto sia il titolo del proprio credito sia allegato una serie di documenti volti a dimostrate le ragioni sottese alla revoca del
22 finanziamento e della procedura intrapresa, culminata con la decisione di respingimento dell'opposizione, divenuta definitiva per mancata impugnazione. Tale revoca è, infatti, intervenuta per il mancato soddisfacimento della “prova d'uso” da parte della società garantita, prova che, come dedotto dall'appellata, avrebbe potuto e dovuto essere fornita dalla società solo nei termini concessi ed esclusivamente nell'ambito della procedura interna in esito alla quale il finanziamento è stato revocato. E'
perciò condivisibile, e non fatta oggetto di specifica censura, la statuizione del Tribunale circa la irrilevanza in giudizio delle argomentazioni sulla base delle quali il contesta la esistenza dei presupposti della revoca del Pt_1
finanziamento.
Circa il documento inerente il rigetto della opposizione (doc. 37) va rilevato che l'appellante “disconosce” il contenuto della traduzione prodotta da controparte ma non produce a sua volta traduzione asseverata per contrastarne il contenuto;
evidenzia l'uso nella traduzione prodotta di
“termini inappropriati” ma non specifica la rilevanza che tale terminologia ha rispetto al dato di fatto della regolarità della comunicazione alla società
del respingimento della opposizione avverso il provvedimento di revoca del finanziamento e della mancata impugnativa in sede amministrativa.
Posto che la “prova d'uso” avrebbe dovuto essere fornita dalla società
beneficiaria del finanziamento nei termini concessi, appare non conferente la doglianza del di non avere avuto conoscenza di tale comunicazione, Pt_1
fermo restando che la circostanza non è verosimile tenendo conto che egli era socio di maggioranza, che per molti anni è stato legale rappresentante, lo era
23 il 07 maggio 2015 quando è stata comunicata la revoca del finanziamento e lo era nuovamente nel settembre 2017 (non vi è prova che le pgg. 4/5
mancanti di detta visura rechino indicazioni contrarie a tale risultanza che non è contrastata da elementi probatori che il agevolmente avrebbe Pt_1
potuto fornire e che trova, anzi, conferma dalla mail inviata da sua moglie ed anche a quest'ultimo indirizzata per conoscenza, nella quale si specifica che egli ha nuovamente assunto la “conduzione” della società).
4.4. Appare, peraltro, rilevante che l'appellante stesso evidenzi che la “prova
d'uso” avrebbe dovuto essere fornita dalla società beneficiaria del finanziamento, derivando da ciò che l'inadempimento dell' “obbligo
dimostrativo” da parte della debitrice principale ridondi a suo carico quale garante in relazione agli obblighi restitutori.
Il infatti, ha prestato una “fideiussione per un importo massimo” e si Pt_1
è dichiarato “Garante … nei confronti della del Land del Controparte_1
Brandeburgo senza limitazioni di tempo e come garante diretto per il
debitore principale indicato al nr. 1 fino ad un importo massimo di
637.680,00 Euro”; al paragrafo 1 viene precisato che “la fideiussione viene
assunta a garanzia dei crediti sorti da un rapporto di sovvenzione, in
particolare di possibili diritti futuri alla restituzione”.
Si tratta, quindi, di fideiussione con importo massimo e “senza limitazioni di
tempo”, volta a garantire i diritti di credito sorti dall'erogazione del finanziamento ed alla sua restituzione. L'impegno è stato assunto da Pt_1
in solido con la società garantita (si veda il punto 2 del contratto di
Con fideiussione), nei confronti di , rinunciando egli espressamente al
24 beneficio di escussione, oltre che alle eccezioni di impugnabilità e di compensazione di cui al par. 770 capoverso 1 e 2 del BGB, secondo cui <
fideiussore può rifiutarsi di soddisfare il creditore fintanto che il debitore principale ha il diritto di contestare la transazione legale su cui si basa la sua obbligazione. Il fideiussore ha la stessa facoltà fintanto che il creditore può
soddisfarsi compensando un credito dovuto al debitore principale>>.
Il Tribunale ha, quindi, correttamente ritenuto infondato l'assunto di una garanzia limitata alla corretta esecuzione materiale del progetto;
anche riguardo a tale statuizione il motivo di appello è inammissibile, trattandosi della mera riproposizione della questione del contenuto della garanzia senza che sia rivolta censura alla interpretazione condotta dal Tribunale sulla base del dato letterale ed inequivocabile del testo contrattuale.
5. Pertanto, l'appello va rigettato, la sentenza impugnata va confermata.
5.1. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannato al pagamento delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento
(scaglione compreso tra € 520.001,00 ed € 1.000.000,00).
6. Si ravvisano i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96
cod.proc.civ. al pagamento di una somma che si ritiene di determinare equitativamente in misura pari alla metà delle spese liquidate.
La formulazione di motivi di appello palesemente in contrasto con il testo della garanzia e la inammissibilità delle censure attesa la loro genericità
rispetto alle statuizioni impugnate fanno ritenere connotata da colpa grave
25 l'azione condotta in sede di gravame.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, al riguardo, espresso il seguente principio di diritto: “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art.
96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della
medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno,
ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave
della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado
minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera
infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala
fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione
processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di
sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal
danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di
pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla
giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica
o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass.
S.U. n. 9912/2018).
7. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Al riguardo va rilevato che <
rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata
26 e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del
2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo>> (Cass. 8982/2024).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Brescia n. 2392/2022 pubblicata in data 6 ottobre 2022;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in € 5.706,00 per la “fase di studio”, € 3.318,00 per la
“fase introduttiva”, € 7.644,00 per la “fase istruttoria/di trattazione” ed €
5.103,00 per la “fase decisionale” oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
3. visto l'art. 96 terzo comma cod.proc.civ. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata della somma di € 7.063,50.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
27 Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
28