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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 20/10/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Marsala, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
CO PA IZ Presidente
AN ZZ GI
CO IN GI rel. ed est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1379 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, sul reclamo presentato da (avv. Andrea Cannia) nei confronti di Parte_1
(avv. Etiopia Giuseppa) nonché dei terzi pignorati Controparte_1 contumaci in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con ricorso depositato in seno al fascicolo RGE 242/2025, ha Parte_1 proposto opposizione agli atti esecutivi, lamentando: a) la mancata notifica del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento presso terzi eseguito dal CP_1
b) la mancata comunicazione, in conformità del disposto di cui all'art. 543 c.p.c.,
[...] del numero di ruolo della procedura e la data di comparizione fissata dal GE;
c) la mancata comunicazione dell'avviso ex art. 543 c.p.c.; d) il mancato deposito delle copie conformi dell'atto di precetto, del titolo e del pignoramento.
La debitrice ha chiesto al GE di “Sospendere l'opposta procedura esecutiva attesi i gravi e fondati motivi posti a supporto dell'opposizione e rimettere le parti davanti il GI del merito per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni.
Ritenere e dichiarare nulla e/o inefficace l'opposta procedura esecutiva per non essere stato preceduto il pignoramento presso terzi dalla notifica del titolo esecutivo dell'atto di precetto.
Subordinatamente Ritenere e dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di pignoramento per non essere stato notificato.
1 In via ulteriormente gradata dichiarare nulla e/o inefficace l'opposta procedura esecutiva per non essere stata comunicata, alla ricorrente, debitore esecutato, entro la data di comparizione fissata nell'atto di pignoramento, né la data fissata dal G.E. per la comparizione delle parti né il numero di ruolo.
In ogni caso dichiarare nullo e/o inefficace il pignoramento per non essere stati depositati, nei termini di legge, copie conformi del titolo esecutivo, dell'atto di precetto, dell'atto di pignoramento e dell'atto di comunicazione del numero di ruolo e della data di composizione fissata dal G.E. alla debitrice esecutata”.
2. Il GI dell'Esecuzione, alla prima udienza, ha assegnato alla parte debitrice, termine sino al 5.6.2025, per la notifica dell'opposizione al Controparte_1 quest'ultimo, con memoria autorizzata, ha rappresentato di avere notificato il titolo esecutivo e l'atto di precetto in data 18.12.2024 a mezzo raccomandata;
ha precisato che la notifica del pignoramento non era andato a buon fine a causa dell'irreperibilità della debitrice e che, per l'effetto, non aveva provveduto a notificare l'avviso ex art. 543 c.p.c.; ha chiesto pertanto il rigetto dell'opposizione e l'assegnazione delle somme stante le dichiarazioni positive dei terzi pignorati.
3. Il GI dell'esecuzione, con provvedimento del 6.8.2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione.
4. con reclamo depositato in data 23.8.2025, ha esposto che, a seguito Parte_2 di accesso al fascicolo telematico da parte del suo difensore, aveva appreso della pendenza della procedura esecutiva e, precisamente, dalla mancata notifica del titolo, del precetto, dell'atto di pignoramento nonché di tutti i vizi indicati nell'atto di opposizione ex art. 617
c.p.c.; ha contestato il provvedimento reclamato nella parte in cui il GI dell'esecuzione non ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva a causa del mancato deposito dell'attestazione di conformità; ha precisato di avere avuto contezza dell'esistenza del pignoramento, in maniera incompleta, “esaminando la busta paga del mese di aprile 2025, busta ricevuta il giorno 08.04.2025” e, in maniera completa, dopo l'accesso al fascicolo telematico;
ha chiesto, pertanto, la revoca dell'ordinanza “e per l'effetto dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva 242/2025 R.G.E.M. ed in subordine disporre la sospensione del procedimento esecutivo opposto”.
5. Il con memoria ritualmente depositata, ha rappresentato che la Controparte_1 mancata attestazione di conformità sugli atti depositati di cui all'art. 543 c.p.c., costituisce un difetto formale dell'atto; ha, comunque, eccepito la tardività dell'opposizione e ha chiesto di “confermare l'ordinanza emessa dal G.E. dott.ssa Zuppardi nel proc. n.242/2025 sub 1
RGE Mob. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
6. I terzi e benché regolarmente evocati, Controparte_2 Controparte_3 non si sono costituiti in giudizio.
2 7. Le parti hanno precisato le istanze e conclusioni all'udienza del 9.10.2025 e il Collegio si è riservato di decidere.
8. In punto di rito, va preliminarmente osservato che la qualificazione giuridica del reclamo - per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'impugnazione - è prerogativa esclusiva del Tribunale.
Nella specie, il Collegio ritiene che la proposizione del gravame debba intendersi effettuata ai sensi degli artt. 624 e 669 terdecies c.p.c. per ciò che concerne la censura in ordine all'asserita mancata notifica del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento e ai sensi dell'art. 630 c.p.c. per ciò che concerne le doglianze riguardanti la mancata dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva per omessa comunicazione dell'avviso ex art. 543 c.p.c. ovvero, ancora, per omesso deposito delle copie conformi dell'atto di precetto, del titolo e del pignoramento.
Ed invero è noto che “con l'opposizione agli atti esecutivi possono esser contestati: a) i vizi formali degli atti preliminari all'azione esecutiva, tra cui il titolo ed il precetto;
b) i vizi della loro notifica;
c) i vizi formali degli atti svolti o dei provvedimenti adottati nel processo (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15036 del 27/11/2001, Rv. 550633 - 01). In tale ordine di idee, la parte reclamante, con il ricorso originariamente proposto dinanzi al giudice dell'esecuzione, ha indubbiamente proposto una opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avendo la stessa eccepito delle irregolarità nel processo di notificazione del titolo, precetto e del pignoramento. Del resto, l'opposizione può essere esperita anche per far valere l'inesistenza della notificazione, la quale, come è noto, ricorre quando la notifica manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, tale, cioè che non possa essere sussunta nel tipico atto di notificazione delineato dalla legge. Il dies a quo di decorrenza del termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. va individuato non con riferimento al compimento dell'atto viziato, ma dalla conoscenza che il soggetto interessato abbia dell'atto stesso ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone.
L'art. 630 c.p.c., invece, prevede la possibilità da parte del debitore e del creditore procedente di reclamare il provvedimento del GI dell'esecuzione che “dichiara
l'estinzione della procedura” o “rigetta la relativa eccezione”. Nella specie, le censure proposte nell'atto di opposizione originariamente proposto dinanzi al GE (ovvero: - mancata comunicazione, in conformità del disposto di cui all'art. 543 c.p.c., del numero di ruolo della procedura e la data di comparizione fissata dal GE;
- mancata comunicazione dell'avviso ex art. 543 c.p.c.; - il mancato deposito delle copie conformi dell'atto di precetto, del titolo e del pignoramento) non riguardavano il diritto del creditore di agire in via esecutiva né risultavano funzionali a far accertare la sussistenza di un vizio formale del
3 titolo, precetto o pignoramento;
esse, invero, miravano esclusivamente a sollecitare l'esercizio di poteri officiosi del giudice dell'esecuzione in ordine alla sussistenza dei presupposti formali per procedere ad espropriazione attinenti, nello specifico, all'efficacia del pignoramento;
in tale ordine di idee, il GE, disattendendo tutte le richieste debitorie, ha di fatto rigettato la chiesta dichiarazione di inefficacia del pignoramento;
l'unico rimedio esperibile sul punto era, dunque, il reclamo ex art. 630 c.p.c., proposto nel termine di 20 giorni dall'adozione del provvedimento del GE.
9. Tanto premesso, la presente controversia - in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - può essere decisa sulla base delle questioni ritenute di più agevole soluzione senza che sia necessario previamente esaminare tutti i motivi di reclamo enucleati nell'atto introduttivo.
Nel caso di specie, ciò che viene in considerazione con efficacia dirimente e assorbente è
l'omesso deposito delle copie conformi del pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto;
circostanza, quest'ultima, pacifica, che, lungi dal costituire un mero “difetto formale dell'atto”, determina, per espressa previsione normativa l'inefficacia del pignoramento.
Ed invero, l'art. 543 c.p.c. prevede che “eseguita l'ultima notificazione (…) il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento”.
Pertanto, il reclamo, non avendo il creditore pacificamente depositato tali copie conformi, va accolto e, per l'effetto, il pignoramento va dichiarato inefficace con conseguente dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva.
10. La peculiarità della lite, la qualificazione d'ufficio del rimedio e le ragioni che hanno occasionato la proposizione del reclamo suggeriscono l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, nella contumacia e Controparte_2
accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del Controparte_3 pignoramento e la consequenziale estinzione della procedura esecutiva n. 242/2025. Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il GI relatore Il Presidente
CO IN CO PA IZ
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