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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/08/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
N. 139 pronunciata il 25/01/2024
Oggetto: Indennità di accompagnamento - Errata compensazione spese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di assistenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 120/2024 del
Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Francesco Pezzuto, Parte_1
APPELLANTE
contro
, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, CP_1
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza del 04/07/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.9.2023 adiva il Tribunale del Lavoro di Brindisi Parte_1
esponendo che con decreto del 13.4.2023 il medesimo Tribunale di Brindisi aveva omologato l'accertamento tecnico preventivo proposto riconoscendole l'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di ottobre 2021. Rappresentava che, nonostante la notifica del detto decreto fosse stata eseguita in data 18.4.2023, l' non aveva corrisposto i ratei maturati a decorrere da ottobre CP_1
2021, oltre interessi legali, pur essendo obbligata a provvedere entro 120 giorni dalla notifica del
CP_ decreto di omologa, ex art. 445 bis, co. 5, cpc. Chiedeva, pertanto, la condanna dell' resistente al pagamento di tutti i ratei maturati e non liquidati con decorrenza da ottobre 2021, oltre accessori di legge, e la condanna al pagamento delle spese di lite con distrazione. Nel giudizio così instaurato si costituiva l' facendo presente che con provvedimento del 18 CP_1
novembre 2023 aveva riconosciuto, sulla base del decreto di omologa reso nel giudizio RG
1886/2021, l'indennità di accompagnamento con decorrenza da ottobre 2021. Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere e compensate le spese di lite.
Con la sentenza oggetto di gravame il Giudice di prime cure dichiarava cessata la materia del contendere. Quanto alle spese di giudizio, dopo avere affermato che seguono la soccombenza virtuale, considerata la condotta processuale dell' , che aveva unilateralmente riconosciuto la debenza CP_1
della prestazione richiesta senza attendere la conclusione del giudizio, le compensava nella misura di
½ ponendo la parte residua, liquidata in € 900,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP, a carico dell' , in considerazione del valore della controversia desumibile dall'importo liquidato. CP_1
Avverso tale pronuncia, e con esclusivo riferimento al capo relativo alle spese, , con Parte_1
ricorso depositato il 26/02/2024, proponeva appello evidenziando che il resistente era risultato CP_1
totalmente soccombente avendo provveduto a disporre il pagamento della prestazione riconosciuta nel procedimento per ATP solo in data 17.11.2023, ovvero dopo la notifica del ricorso giudiziario avvenuta in data 20.9.2023. Il decreto di omologa, invece, era stato notificato in data 18/4/2023, ovvero 7 mesi prima della data del pagamento da parte dell' . Richiamava, inoltre, il contenuto CP_1 dell'art. 92 cpc per evidenziare che le ragioni addotte dal Giudice di prime cure per giustificare la compensazione non sono idonee ad integrare le gravi ed eccezionali ragioni che possono giustificare la parziale compensazione delle spese di lite. Ella aveva, dunque, diritto alla intera liquidazione delle spese di primo grado pari ad € 1865,00 (già esclusa la fase della istruttoria/trattazione), tenuto conto del valore della controversia indicato in € 13.654,98, corrispondente ai ratei dell'indennità di accompagnamento dovuti dall' e risultanti dal prospetto di liquidazione del 17.11.2023, e CP_1
dovendosi, pertanto, applicare il terzo scaglione dei Parametri Forensi. Concludeva chiedendo la condanna dell' al pagamento per intero delle spese processuali del primo grado di giudizio CP_1 quantificate in € 1865,00, oltre rimborso spese generali del 15%, CAP ed IVA come per legge ed oltre spese e competenze del secondo grado di giudizio, da distarsi in favore del procuratore anticipatario.
Nel presente grado di giudizio l' non si costituiva. CP_1
All'udienza del 04/07/2025, sulle conclusioni della sola parte appellante, che si riportava ai propri scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' appellato, atteso che, Controparte_3
nonostante sia stato regolarmente evocato in giudizio, non ha inteso costituirsi in giudizio.
Nel merito del gravame, lo stesso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero, la compensazione delle spese operata dal Giudice di prime cure non appare conforme ai criteri di legge.
Non può, infatti, ritenersi legittima la compensazione delle spese di lite, ancorché parziale, vale a dire nella misura del 50%, non potendosi configurare, nella specie, alcuna delle ragioni che il codice di rito indica per poterla disporre a fronte di una totale soccombenza, ancorché virtuale.
Ed invero, la pronuncia sul capo relativo alle spese, per essere esente da vizi, deve seguire le regole poste in materia dal codice di rito. Il criterio di base, così come dettato dall'art. 91 c.p.c., è costituito dalla soccombenza;
tale regola, per essere compresa nella sua essenza, deve essere letta in correlazione con il principio di causalità, secondo il quale a dover sostenere i costi del giudizio è colui che l'ha reso necessario proponendolo o resistendovi indebitamente. Dunque, colui che abbia determinato le spese per un giudizio proponendo un'azione non fondata, illegittima o altrimenti non accoglibile deve essere chiamato a rifonderle in favore della controparte.
A tale principio è possibile derogare attraverso la compensazione nei casi indicati dall'art. 92 c.p.c., come riformato da ultimo nell'anno 2014 (D.L. 132), ovvero se vi è soccombenza reciproca oppure nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. In tali casi, il Giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 77 del 2018 ha precisato che la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass., sent. 18/02/2019,
n.4696).
In base alla disciplina vigente, la compensazione può essere disposta, altresì, quando le specifiche circostanze prese in considerazione dal Giudice di merito presentino connotazioni tali da renderle assimilabili alle ipotesi tipizzate dall'art. 92, comma 2 c.p.c.. Ciò in quanto quest'ultima disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, introduce una clausola generale da specificare in via interpretativa da parte del
Giudice del merito, le cui conclusioni sono censurabili in sede di legittimità. Egli è tenuto a motivare in modo specifico la decisione di compensare, al fine di consentire la verifica della sussistenza di quelle gravi ed eccezionali ragioni che l'ordinamento richiede per poter derogare al criterio della soccombenza. Venendo, ora, alla disamina del caso oggetto di giudizio sulla base degli illustrati principi, ritiene questa Corte che legittimamente l'appellante abbia sostenuto che il motivo posto a base della parziale compensazione non sia idoneo a giustificarla. Ed invero, la circostanza che l'Ente, tenuto a dare esecuzione ad un provvedimento giudiziale, vi abbia provveduto senza attendere la fine del giudizio non integra alcuna delle ragioni codicistiche che giustificano la deroga al principio generale della soccombenza.
Le spese del primo grado di giudizio vengono, perciò, in riforma dell'impugnato capo di pronuncia, liquidate come da dispositivo, in riferimento al valore della causa indicato da parte appellante, nel minimo attesa la scarsa complessità della controversia e l'assenza di attività istruttoria.
Resta, invece, confermata nel resto la sentenza di primo grado.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass. n.
6345/2020, n. 19014/2007). Va, in sostanza, individuato il valore della controversia nell'importo liquidato in dispositivo (€ 1.865,00) dedotto quanto già era stato liquidato dal primo Giudice (€
900,00) e quindi facendo applicazione del primo scaglione tariffario;
anche per tale grado andranno applicati i minimi tariffari con esclusione della fase istruttoria, essendo del tutto mancata.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 26/02/2024 da Pt_1
nei confronti dell' avverso la sentenza del 25/01/2024 n. 139 del Tribunale di
[...] CP_1
Brindisi, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese di lite di I grado liquidandole in
€ 1.865,00 al cui pagamento condanna l' , oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% CP_1 come per legge, detratto quanto eventualmente corrisposto, con distrazione in favore dell'avv.
Andrea Francesco Pezzuto.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Andrea Francesco Pezzuto.
Conferma nel resto la sentenza impugnata. Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 04/07/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
N. 139 pronunciata il 25/01/2024
Oggetto: Indennità di accompagnamento - Errata compensazione spese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di assistenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 120/2024 del
Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Francesco Pezzuto, Parte_1
APPELLANTE
contro
, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, CP_1
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza del 04/07/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.9.2023 adiva il Tribunale del Lavoro di Brindisi Parte_1
esponendo che con decreto del 13.4.2023 il medesimo Tribunale di Brindisi aveva omologato l'accertamento tecnico preventivo proposto riconoscendole l'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di ottobre 2021. Rappresentava che, nonostante la notifica del detto decreto fosse stata eseguita in data 18.4.2023, l' non aveva corrisposto i ratei maturati a decorrere da ottobre CP_1
2021, oltre interessi legali, pur essendo obbligata a provvedere entro 120 giorni dalla notifica del
CP_ decreto di omologa, ex art. 445 bis, co. 5, cpc. Chiedeva, pertanto, la condanna dell' resistente al pagamento di tutti i ratei maturati e non liquidati con decorrenza da ottobre 2021, oltre accessori di legge, e la condanna al pagamento delle spese di lite con distrazione. Nel giudizio così instaurato si costituiva l' facendo presente che con provvedimento del 18 CP_1
novembre 2023 aveva riconosciuto, sulla base del decreto di omologa reso nel giudizio RG
1886/2021, l'indennità di accompagnamento con decorrenza da ottobre 2021. Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere e compensate le spese di lite.
Con la sentenza oggetto di gravame il Giudice di prime cure dichiarava cessata la materia del contendere. Quanto alle spese di giudizio, dopo avere affermato che seguono la soccombenza virtuale, considerata la condotta processuale dell' , che aveva unilateralmente riconosciuto la debenza CP_1
della prestazione richiesta senza attendere la conclusione del giudizio, le compensava nella misura di
½ ponendo la parte residua, liquidata in € 900,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP, a carico dell' , in considerazione del valore della controversia desumibile dall'importo liquidato. CP_1
Avverso tale pronuncia, e con esclusivo riferimento al capo relativo alle spese, , con Parte_1
ricorso depositato il 26/02/2024, proponeva appello evidenziando che il resistente era risultato CP_1
totalmente soccombente avendo provveduto a disporre il pagamento della prestazione riconosciuta nel procedimento per ATP solo in data 17.11.2023, ovvero dopo la notifica del ricorso giudiziario avvenuta in data 20.9.2023. Il decreto di omologa, invece, era stato notificato in data 18/4/2023, ovvero 7 mesi prima della data del pagamento da parte dell' . Richiamava, inoltre, il contenuto CP_1 dell'art. 92 cpc per evidenziare che le ragioni addotte dal Giudice di prime cure per giustificare la compensazione non sono idonee ad integrare le gravi ed eccezionali ragioni che possono giustificare la parziale compensazione delle spese di lite. Ella aveva, dunque, diritto alla intera liquidazione delle spese di primo grado pari ad € 1865,00 (già esclusa la fase della istruttoria/trattazione), tenuto conto del valore della controversia indicato in € 13.654,98, corrispondente ai ratei dell'indennità di accompagnamento dovuti dall' e risultanti dal prospetto di liquidazione del 17.11.2023, e CP_1
dovendosi, pertanto, applicare il terzo scaglione dei Parametri Forensi. Concludeva chiedendo la condanna dell' al pagamento per intero delle spese processuali del primo grado di giudizio CP_1 quantificate in € 1865,00, oltre rimborso spese generali del 15%, CAP ed IVA come per legge ed oltre spese e competenze del secondo grado di giudizio, da distarsi in favore del procuratore anticipatario.
Nel presente grado di giudizio l' non si costituiva. CP_1
All'udienza del 04/07/2025, sulle conclusioni della sola parte appellante, che si riportava ai propri scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' appellato, atteso che, Controparte_3
nonostante sia stato regolarmente evocato in giudizio, non ha inteso costituirsi in giudizio.
Nel merito del gravame, lo stesso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero, la compensazione delle spese operata dal Giudice di prime cure non appare conforme ai criteri di legge.
Non può, infatti, ritenersi legittima la compensazione delle spese di lite, ancorché parziale, vale a dire nella misura del 50%, non potendosi configurare, nella specie, alcuna delle ragioni che il codice di rito indica per poterla disporre a fronte di una totale soccombenza, ancorché virtuale.
Ed invero, la pronuncia sul capo relativo alle spese, per essere esente da vizi, deve seguire le regole poste in materia dal codice di rito. Il criterio di base, così come dettato dall'art. 91 c.p.c., è costituito dalla soccombenza;
tale regola, per essere compresa nella sua essenza, deve essere letta in correlazione con il principio di causalità, secondo il quale a dover sostenere i costi del giudizio è colui che l'ha reso necessario proponendolo o resistendovi indebitamente. Dunque, colui che abbia determinato le spese per un giudizio proponendo un'azione non fondata, illegittima o altrimenti non accoglibile deve essere chiamato a rifonderle in favore della controparte.
A tale principio è possibile derogare attraverso la compensazione nei casi indicati dall'art. 92 c.p.c., come riformato da ultimo nell'anno 2014 (D.L. 132), ovvero se vi è soccombenza reciproca oppure nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. In tali casi, il Giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 77 del 2018 ha precisato che la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass., sent. 18/02/2019,
n.4696).
In base alla disciplina vigente, la compensazione può essere disposta, altresì, quando le specifiche circostanze prese in considerazione dal Giudice di merito presentino connotazioni tali da renderle assimilabili alle ipotesi tipizzate dall'art. 92, comma 2 c.p.c.. Ciò in quanto quest'ultima disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, introduce una clausola generale da specificare in via interpretativa da parte del
Giudice del merito, le cui conclusioni sono censurabili in sede di legittimità. Egli è tenuto a motivare in modo specifico la decisione di compensare, al fine di consentire la verifica della sussistenza di quelle gravi ed eccezionali ragioni che l'ordinamento richiede per poter derogare al criterio della soccombenza. Venendo, ora, alla disamina del caso oggetto di giudizio sulla base degli illustrati principi, ritiene questa Corte che legittimamente l'appellante abbia sostenuto che il motivo posto a base della parziale compensazione non sia idoneo a giustificarla. Ed invero, la circostanza che l'Ente, tenuto a dare esecuzione ad un provvedimento giudiziale, vi abbia provveduto senza attendere la fine del giudizio non integra alcuna delle ragioni codicistiche che giustificano la deroga al principio generale della soccombenza.
Le spese del primo grado di giudizio vengono, perciò, in riforma dell'impugnato capo di pronuncia, liquidate come da dispositivo, in riferimento al valore della causa indicato da parte appellante, nel minimo attesa la scarsa complessità della controversia e l'assenza di attività istruttoria.
Resta, invece, confermata nel resto la sentenza di primo grado.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass. n.
6345/2020, n. 19014/2007). Va, in sostanza, individuato il valore della controversia nell'importo liquidato in dispositivo (€ 1.865,00) dedotto quanto già era stato liquidato dal primo Giudice (€
900,00) e quindi facendo applicazione del primo scaglione tariffario;
anche per tale grado andranno applicati i minimi tariffari con esclusione della fase istruttoria, essendo del tutto mancata.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 26/02/2024 da Pt_1
nei confronti dell' avverso la sentenza del 25/01/2024 n. 139 del Tribunale di
[...] CP_1
Brindisi, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese di lite di I grado liquidandole in
€ 1.865,00 al cui pagamento condanna l' , oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% CP_1 come per legge, detratto quanto eventualmente corrisposto, con distrazione in favore dell'avv.
Andrea Francesco Pezzuto.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Andrea Francesco Pezzuto.
Conferma nel resto la sentenza impugnata. Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 04/07/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi