Ordinanza cautelare 10 novembre 2022
Sentenza 7 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00249/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00502/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 502 del 2022, proposto da RI Chilà, rappresentato e difeso dagli avvocati Walter Tripodo, Antonino Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
UTG - Prefettura di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Reggio Calabria n. 67716/Ibis fasc. n. 4986, notificato il 5.08.2022 e avverso tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenziali aventi ad oggetto il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni e materiale esplodente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la memoria depositata il 25 marzo 2026 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° aprile 2026 il dott. AB OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha ritualmente notificato e depositato il ricorso all’esame, per gravare gli atti in epigrafe indicati;
Si è costituita in resistenza l’Amministrazione, parimenti in epigrafe indicata;
Con ordinanza di questo T.A.R. n. 230/2022 è stata rigettata l’istanza cautelare;
Con memoria depositata il 25 marzo 2026 parte ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso;
All’udienza straordinaria del 1° aprile 2026, la causa è passata in decisione;
Tenuto conto della memoria ridetta, ai sensi dell’art. 35 c.p.a., il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Può essere disposta la compensazione delle spese, considerata la definizione in rito della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN RI, Presidente
Roberta Mazzulla, Consigliere
AB OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB OR | IN RI |
IL SEGRETARIO