TRIB
Sentenza 6 ottobre 2024
Sentenza 6 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 06/10/2024, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. 143/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Ilaria Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 143 del Ruolo Generale dell'anno 2020 promossa da:
on sede in Sassari, Z.I. Predda Niedda Nord Strada n. 2, P. I. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante Rag. , rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Parte_2
Carlo Alicicco, in forza di mandato posto in calce al ricorso e rilasciato su foglio separato, presso il cui
Studio in Sassari via Muroni n. 22 è elettivamente domiciliata;
ricorrente/attore
contro
, nato ad [...] il [...], C.F. , elettivamente domiciliato CP_1 C.F._1
in Alghero, via Carlo Alberto n. 115, presso e nello Studio dell'Avv. Greta Fiamma, la quale lo rappresenta e difende in forza di procura da intendersi stesa in calce alla presente comparsa
resistente/convenuto
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2
pagina 1 di 7 sede in Calderara di Reno (BO), via Roma 61/A, P.I. P.IVA_2
resistente contumace
e contro
, in persona del legale rappresentantepro Controparte_3
tempore, con sede in Bologna, via Maserati 5/A, P.I. P.IVA_3
resistente contumace
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. esponeva quanto segue: Parte_1
- di aver stipulato, in data 4.6.2018, con immobiliari in persona del procuratore CP_2 CP_1
un ordine di acquisto di merce per l'esercizio commerciale da questa gestito in Alghero;
- tale contratto prevedeva l'impegno, da parte di all'acquisto di kg. 3000 di caffè Controparte_2
tipo “Grancaffè”, al prezzo di €. 24,92 + IVA al Kg., aggiornato al prezzo di listino vigente all'atto della consegna delle singole partite, con una misura minima mensile di kg. 50 ed una durata contrattuale di 60 mesi. Tale contratto veniva sottoscritto anche dal sig. a titolo CP_1
personale;
- le parti stipulavano, altresì, in data 06.06.2018, un c.d. “Accordo Pubblicitario”, mediante il quale corrispondeva a la somma di €. 15.000,00 + IVA , per un totale di €. Parte_1 Controparte_2
18.300,00, a cui faceva seguito l'emissione, da parte di di regolare fattura;
si Controparte_2
trattava di un accordo di sponsorizzazione mediante il quale si impegnava a Controparte_2
promuovere, utilizzare e pubblicizzare i prodotti a marchio ” (insegne, tazzine, salviette) in Parte_1
via esclusiva e senza interruzioni, dal 01.06.2018 al 31.05.2023;
- in data 04.06.2018, la ricorrente riceveva una lettera, di pari data, a firma di nella Controparte_3
quale veniva comunicato che quest'ultima era subentrata alla in virtù di un Controparte_2
contratto di affitto di ramo aziendale, accollandosi tutti gli impegni previsti dai contratti stipulati con
; Parte_1
pagina 2 di 7 - dal 30.03.2019, la interrompeva senza alcuna motivazione e preavviso, gli acquisti da CP_3
; Parte_1
- , in data 15.04.2019, inviava a e a a mezzo pec, diffida ad Parte_1 CP_3 Controparte_2
adempiere e costituzione in mora, esprimendo la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dai contratti, richiedendo il pagamento delle penali ivi stabilite;
- ritenendo comunque l'inadempimento di non scarsa importanza, chiedeva, altresì, pronuncia ex art. 1455 c.c. Alcune domande venivano spiegate anche nei confronti di in quanto CP_1
solidalmente responsabile con le due società in forza di apposita clausola sottoscritta nel contratto di fornitura del 4.6.2018.
Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione in fatto e le conclusioni in diritto CP_1
operate da parte ricorrente. In particolare:
- eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 3 D.L. n. 132 del
2014, convertito in L. n. 162 del 2014, per non essergli stato notificato invito alla negoziazione assistita;
- nel merito, contestava di essersi voluto obbligare personalmente, ma di essersi limitato a spendere il nome agendo per conto della società di cui era rappresentante;
Controparte_2
- mai gli sarebbe stata notificata messa in mora;
- essendo, pertanto, estraneo ai rapporti tra e Gestioni immobiliari e , chiedeva il rigetto Parte_1 CP_3
delle domande attoree.
e regolarmente notificate, restavano contumaci. CP_3 Controparte_2
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e, dopo il mutamento del rito da sommario a ordinario, veniva a decisione sulle conclusioni di cui all'atto introduttivo e alle comparse conclusionali di ciascuna parte.
*** *** ***
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
a) Quanto all'eccezione preliminare, essa perde di rilevanza alla luce della circostanza che,
pagina 3 di 7 nel corso del processo e su stimolo del Giudice, il sig. ha aderito all'invito a stipulare CP_1
una convenzione di negoziazione assistita rivoltogli dalla ricorrente ma, non Parte_1
essendo stata raggiunta una intesa, le parti hanno sottoscritto un verbale di mancato accordo in data 5.5.2022.
b) Nel merito, risulta documentalmente che la e il sig. abbiano stipulato per Controparte_2 CP_1
iscritto, in data 4.6.2018, il contratto d'acquisto a consegne ripartite del Gran Caffè. In particolare,
l'accordo prevedeva l'acquisto di 3000 di caffè tipo “Grancaffè”, al prezzo di €. 24,92 + IVA al Kg.,
aggiornato al prezzo di listino vigente all'atto della consegna delle singole partite, con una misura minima mensile di kg. 50 ed una durata contrattuale di 60 mesi. Con la sottoscrizione, anche specifica,
dell'art. 13, il sig. si obbligava, anche personalmente, per l'esecuzione del contratto. Infatti, il CP_1
tenore della formula contrattuale (“Il sottoscritto si impegna in proprio e nella sua CP_1
qualità di procuratore speciale della società al rispetto degli impegni del Controparte_2
presente contratto”), alla luce dei criteri legislativi di interpretazione del contratto non può dare adito ad alcun dubbio circa il fatto che l'intento delle parti sia stato quello di vincolare all'adempimento sia la società che il suo procuratore speciale, in solido tra loro. Non vi è nessun fatto concomitante che legittima a dubbi su un diverso volere e, soprattutto, nessun fatto sopravvenuto (come, ad esempio, la mancata notifica della messa in mora al ), può smentire il significato che emerge dalla clausola di CP_1
cui all'art. 13 citata.
Risulta, altresì, documentalmente, che in data 6.6.2018, la si obbligava con la Controparte_2
a promuoverne, utilizzare, e pubblicizzare i prodotti, anche consentendo l'installazione, Parte_1
nel proprio punto di ristoro, di targhe e/o insegne e utilizzando tazzine, tovagliolini e prodotti simili consegnati da . Tale Accordo prevedeva una validità dal 1.6.2018 al 31.5.2023 (60 mesi). A Parte_1
differenza del primo contratto, l'Accordo pubblicitario: a) prevede all'art. 5 una clausola risolutiva espressa;
b) il sig. non si assume personalmente responsabilità per l'eventuale inadempimento CP_1
pagina 4 di 7 dell'Accordo; c) non è previsto espressamente che la società cedente resti obbligata in caso di inadempimento del cessionario (art. 8 Contratto).
L'esistenza e il contenuto di tali contratti, che costituiscono il fondamento del credito azionato, non solo risultano dai documenti prodotti dal ricorrente, ma non sono nemmeno stati contestati dalle società
resistenti che sono rimaste contumaci, mentre il sig. si è limitato, nel merito, a contestare la CP_1
clausola di cui all'art. 13 del Contratto e ad affermarsi estraneo all'esecuzione del rapporto contrattuale.
Per quanto concerne la restante documentazione prodotta da parte ricorrente a sostegno della propria pretesa, vi è la fattura emessa da nei confronti di a pagamento del Controparte_2 Parte_1
corrispettivo previsto dall'Accordo pubblicitario all'art. 4, emessa l'11.6.2018, quindi contestualmente all'avvenuta stipulazione del predetto Accordo.
Va evidenziato anche il fatto che con missiva del 4.6.2018 (che la ricorrente conferma di aver ricevuto), la IT IO comunicava di essere subentrata nella gestione dell'esercizio commerciale di Alghero e di subentrare, altresì, nei contratti stipulati con il 4 e il 6.6.2018, assumendone Parte_1
gli impegni a tutti gli effetti. Ai sensi dell'art. 8 del Contratto, la e Controparte_2 CP_1
personalmente in forza dell'art. 13, si impegnavano, “in ipotesi di vendita, cessione, o affitto a terzi del
nostro esercizio […] a darVi immediata comunicazione scritta con raccomandata a/r rimanendo
peraltro comunque obbligati nei vostri confronti”.
b.1) Sul lamentato inadempimento, devono richiamarsi i principi espressi dalla giurisprudenza, secondo cui, con la produzione del titolo contrattuale e l'allegazione dell'inadempimento la ricorrente ha pienamente soddisfatto l'onere della prova posto a suo carico dall'art. 1218 c.c., poiché cui chi agisce per la risoluzione del contratto deve esclusivamente provare il titolo della propria pretesa e allegare l'inadempimento, spettando alla parte convenuta l'onere di provare di aver adempiuto regolarmente o la sussistenza di altro fatto modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ. S.U. n.
13533/2001).
pagina 5 di 7 Del resto, i resistenti non hanno esperito alcuna difesa nel merito, e quindi non sono stati dimostrati fatti modificativi o estintivi della pretesa di Parte_1
Deve ritenersi, quindi, accertato l'inadempimento di non scarsa importanza posto in essere da
[...]
e . Risulta anche documentalmente che abbia messo in CP_2 CP_1 CP_3 Parte_1
mora e dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa sia nei confronti di
[...]
sia di (entrambe con pec del 15.4.2019). CP_2 CP_3
Ne consegue che:
a) l'Accordo pubblicitario deve ritenersi risolto di diritto, essendosi verificati i presupposti di legge,
con diritto alla corresponsione della penale di €. 13.250,00 (non è indicato nel prospetto di cui all'art. 6
l'ulteriore corresponsione dell'iva), essendosi la diffida perfezionata il 30.4.2019 (cfr. art. 6
dell'Accordo); obbligata deve ritenersi la sola , poiché, in assenza di Controparte_3
clausola con cui e si confermano obbligati per gli impegni assunti Controparte_2 CP_1
con l'originario contratto anche i caso di subentro di altro soggetto, trova applicazione l'istituto generale della cessione del contratto. Invero, nel caso di specie, atteso che “il consenso del
contraente ceduto può derivare anche da un comportamento tacito concludente”, cioè nell'esecuzione del contratto sino all'ultima fattura del 30.3.2019, “si realizza una successione a titolo particolare nel
rapporto giuridico contrattuale, mediante la sostituzione del nuovo soggetto cessionario nella
posizione giuridica attiva e passiva dell'originario contraente cedente”, secondo quanto previsto dall'art. 1406 c.c. (Cassazione civile sez. un., 20/11/2007, n. 24004);
b) il Contratto, accertato l'inadempimento di non scarsa importanza, deve essere risolto da questo
Tribunale, riconoscendo la penale di cui all'art. 6, ovvero il 20% del valore del caffè ancora da acquistare (kg. 2579 (ancora da ritirare) x €. 24,92 (prezzo al kg) = €. 64.268,68 x 20% = €. 12.853,73:
parte attriche chiedeva, previo arrotondamento per difetto, la corresponsione di €. 12.700,00 oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, dalla data della diffida ad adempiere all'effettivo saldo,
obbligazione posta a carico di e in solido tra loro. Controparte_2 CP_3 CP_1
pagina 6 di 7 Alla luce di quanto esposto, l'eccezione di improcedibilità del convenuto va rigettata e le domande dell'attore sono fondate e devono, pertanto, essere accolte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente, parametri medi,
senza la fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- accertato l'inadempimento, dichiara risolto l'Accordo pubblicitario del 6.6.2018;
- condanna a corrispondere ad la somma di €. Controparte_3 Parte_1
13.250,00, a titolo di penale, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, dalla diffida ad adempiere all'effettivo saldo;
- accertato l'inadempimento, risolve il Contratto del 4.6.2018;
- condanna e in Controparte_2 Controparte_3 CP_1
solido tra loro, a corrispondere ad la somma di €. 12.700,00 oltre interessi di Parte_1
mora ex D. Lgs. 231/2002, dalla data della diffida ad adempiere all'effettivo saldo;
- condanna e in solido tra Controparte_2 Controparte_3 CP_1
loro, a rifondere ad le spese del presente giudizio che liquida in €. 3.400,00 per onorari, Parte_1
oltre a rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva, cnpa e oneri di legge.
Così deciso in Sassari in data 6.10.2024.
Il Giudice
Ilaria Bradamante
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Ilaria Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 143 del Ruolo Generale dell'anno 2020 promossa da:
on sede in Sassari, Z.I. Predda Niedda Nord Strada n. 2, P. I. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante Rag. , rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Parte_2
Carlo Alicicco, in forza di mandato posto in calce al ricorso e rilasciato su foglio separato, presso il cui
Studio in Sassari via Muroni n. 22 è elettivamente domiciliata;
ricorrente/attore
contro
, nato ad [...] il [...], C.F. , elettivamente domiciliato CP_1 C.F._1
in Alghero, via Carlo Alberto n. 115, presso e nello Studio dell'Avv. Greta Fiamma, la quale lo rappresenta e difende in forza di procura da intendersi stesa in calce alla presente comparsa
resistente/convenuto
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2
pagina 1 di 7 sede in Calderara di Reno (BO), via Roma 61/A, P.I. P.IVA_2
resistente contumace
e contro
, in persona del legale rappresentantepro Controparte_3
tempore, con sede in Bologna, via Maserati 5/A, P.I. P.IVA_3
resistente contumace
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. esponeva quanto segue: Parte_1
- di aver stipulato, in data 4.6.2018, con immobiliari in persona del procuratore CP_2 CP_1
un ordine di acquisto di merce per l'esercizio commerciale da questa gestito in Alghero;
- tale contratto prevedeva l'impegno, da parte di all'acquisto di kg. 3000 di caffè Controparte_2
tipo “Grancaffè”, al prezzo di €. 24,92 + IVA al Kg., aggiornato al prezzo di listino vigente all'atto della consegna delle singole partite, con una misura minima mensile di kg. 50 ed una durata contrattuale di 60 mesi. Tale contratto veniva sottoscritto anche dal sig. a titolo CP_1
personale;
- le parti stipulavano, altresì, in data 06.06.2018, un c.d. “Accordo Pubblicitario”, mediante il quale corrispondeva a la somma di €. 15.000,00 + IVA , per un totale di €. Parte_1 Controparte_2
18.300,00, a cui faceva seguito l'emissione, da parte di di regolare fattura;
si Controparte_2
trattava di un accordo di sponsorizzazione mediante il quale si impegnava a Controparte_2
promuovere, utilizzare e pubblicizzare i prodotti a marchio ” (insegne, tazzine, salviette) in Parte_1
via esclusiva e senza interruzioni, dal 01.06.2018 al 31.05.2023;
- in data 04.06.2018, la ricorrente riceveva una lettera, di pari data, a firma di nella Controparte_3
quale veniva comunicato che quest'ultima era subentrata alla in virtù di un Controparte_2
contratto di affitto di ramo aziendale, accollandosi tutti gli impegni previsti dai contratti stipulati con
; Parte_1
pagina 2 di 7 - dal 30.03.2019, la interrompeva senza alcuna motivazione e preavviso, gli acquisti da CP_3
; Parte_1
- , in data 15.04.2019, inviava a e a a mezzo pec, diffida ad Parte_1 CP_3 Controparte_2
adempiere e costituzione in mora, esprimendo la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dai contratti, richiedendo il pagamento delle penali ivi stabilite;
- ritenendo comunque l'inadempimento di non scarsa importanza, chiedeva, altresì, pronuncia ex art. 1455 c.c. Alcune domande venivano spiegate anche nei confronti di in quanto CP_1
solidalmente responsabile con le due società in forza di apposita clausola sottoscritta nel contratto di fornitura del 4.6.2018.
Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione in fatto e le conclusioni in diritto CP_1
operate da parte ricorrente. In particolare:
- eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 3 D.L. n. 132 del
2014, convertito in L. n. 162 del 2014, per non essergli stato notificato invito alla negoziazione assistita;
- nel merito, contestava di essersi voluto obbligare personalmente, ma di essersi limitato a spendere il nome agendo per conto della società di cui era rappresentante;
Controparte_2
- mai gli sarebbe stata notificata messa in mora;
- essendo, pertanto, estraneo ai rapporti tra e Gestioni immobiliari e , chiedeva il rigetto Parte_1 CP_3
delle domande attoree.
e regolarmente notificate, restavano contumaci. CP_3 Controparte_2
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e, dopo il mutamento del rito da sommario a ordinario, veniva a decisione sulle conclusioni di cui all'atto introduttivo e alle comparse conclusionali di ciascuna parte.
*** *** ***
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
a) Quanto all'eccezione preliminare, essa perde di rilevanza alla luce della circostanza che,
pagina 3 di 7 nel corso del processo e su stimolo del Giudice, il sig. ha aderito all'invito a stipulare CP_1
una convenzione di negoziazione assistita rivoltogli dalla ricorrente ma, non Parte_1
essendo stata raggiunta una intesa, le parti hanno sottoscritto un verbale di mancato accordo in data 5.5.2022.
b) Nel merito, risulta documentalmente che la e il sig. abbiano stipulato per Controparte_2 CP_1
iscritto, in data 4.6.2018, il contratto d'acquisto a consegne ripartite del Gran Caffè. In particolare,
l'accordo prevedeva l'acquisto di 3000 di caffè tipo “Grancaffè”, al prezzo di €. 24,92 + IVA al Kg.,
aggiornato al prezzo di listino vigente all'atto della consegna delle singole partite, con una misura minima mensile di kg. 50 ed una durata contrattuale di 60 mesi. Con la sottoscrizione, anche specifica,
dell'art. 13, il sig. si obbligava, anche personalmente, per l'esecuzione del contratto. Infatti, il CP_1
tenore della formula contrattuale (“Il sottoscritto si impegna in proprio e nella sua CP_1
qualità di procuratore speciale della società al rispetto degli impegni del Controparte_2
presente contratto”), alla luce dei criteri legislativi di interpretazione del contratto non può dare adito ad alcun dubbio circa il fatto che l'intento delle parti sia stato quello di vincolare all'adempimento sia la società che il suo procuratore speciale, in solido tra loro. Non vi è nessun fatto concomitante che legittima a dubbi su un diverso volere e, soprattutto, nessun fatto sopravvenuto (come, ad esempio, la mancata notifica della messa in mora al ), può smentire il significato che emerge dalla clausola di CP_1
cui all'art. 13 citata.
Risulta, altresì, documentalmente, che in data 6.6.2018, la si obbligava con la Controparte_2
a promuoverne, utilizzare, e pubblicizzare i prodotti, anche consentendo l'installazione, Parte_1
nel proprio punto di ristoro, di targhe e/o insegne e utilizzando tazzine, tovagliolini e prodotti simili consegnati da . Tale Accordo prevedeva una validità dal 1.6.2018 al 31.5.2023 (60 mesi). A Parte_1
differenza del primo contratto, l'Accordo pubblicitario: a) prevede all'art. 5 una clausola risolutiva espressa;
b) il sig. non si assume personalmente responsabilità per l'eventuale inadempimento CP_1
pagina 4 di 7 dell'Accordo; c) non è previsto espressamente che la società cedente resti obbligata in caso di inadempimento del cessionario (art. 8 Contratto).
L'esistenza e il contenuto di tali contratti, che costituiscono il fondamento del credito azionato, non solo risultano dai documenti prodotti dal ricorrente, ma non sono nemmeno stati contestati dalle società
resistenti che sono rimaste contumaci, mentre il sig. si è limitato, nel merito, a contestare la CP_1
clausola di cui all'art. 13 del Contratto e ad affermarsi estraneo all'esecuzione del rapporto contrattuale.
Per quanto concerne la restante documentazione prodotta da parte ricorrente a sostegno della propria pretesa, vi è la fattura emessa da nei confronti di a pagamento del Controparte_2 Parte_1
corrispettivo previsto dall'Accordo pubblicitario all'art. 4, emessa l'11.6.2018, quindi contestualmente all'avvenuta stipulazione del predetto Accordo.
Va evidenziato anche il fatto che con missiva del 4.6.2018 (che la ricorrente conferma di aver ricevuto), la IT IO comunicava di essere subentrata nella gestione dell'esercizio commerciale di Alghero e di subentrare, altresì, nei contratti stipulati con il 4 e il 6.6.2018, assumendone Parte_1
gli impegni a tutti gli effetti. Ai sensi dell'art. 8 del Contratto, la e Controparte_2 CP_1
personalmente in forza dell'art. 13, si impegnavano, “in ipotesi di vendita, cessione, o affitto a terzi del
nostro esercizio […] a darVi immediata comunicazione scritta con raccomandata a/r rimanendo
peraltro comunque obbligati nei vostri confronti”.
b.1) Sul lamentato inadempimento, devono richiamarsi i principi espressi dalla giurisprudenza, secondo cui, con la produzione del titolo contrattuale e l'allegazione dell'inadempimento la ricorrente ha pienamente soddisfatto l'onere della prova posto a suo carico dall'art. 1218 c.c., poiché cui chi agisce per la risoluzione del contratto deve esclusivamente provare il titolo della propria pretesa e allegare l'inadempimento, spettando alla parte convenuta l'onere di provare di aver adempiuto regolarmente o la sussistenza di altro fatto modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ. S.U. n.
13533/2001).
pagina 5 di 7 Del resto, i resistenti non hanno esperito alcuna difesa nel merito, e quindi non sono stati dimostrati fatti modificativi o estintivi della pretesa di Parte_1
Deve ritenersi, quindi, accertato l'inadempimento di non scarsa importanza posto in essere da
[...]
e . Risulta anche documentalmente che abbia messo in CP_2 CP_1 CP_3 Parte_1
mora e dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa sia nei confronti di
[...]
sia di (entrambe con pec del 15.4.2019). CP_2 CP_3
Ne consegue che:
a) l'Accordo pubblicitario deve ritenersi risolto di diritto, essendosi verificati i presupposti di legge,
con diritto alla corresponsione della penale di €. 13.250,00 (non è indicato nel prospetto di cui all'art. 6
l'ulteriore corresponsione dell'iva), essendosi la diffida perfezionata il 30.4.2019 (cfr. art. 6
dell'Accordo); obbligata deve ritenersi la sola , poiché, in assenza di Controparte_3
clausola con cui e si confermano obbligati per gli impegni assunti Controparte_2 CP_1
con l'originario contratto anche i caso di subentro di altro soggetto, trova applicazione l'istituto generale della cessione del contratto. Invero, nel caso di specie, atteso che “il consenso del
contraente ceduto può derivare anche da un comportamento tacito concludente”, cioè nell'esecuzione del contratto sino all'ultima fattura del 30.3.2019, “si realizza una successione a titolo particolare nel
rapporto giuridico contrattuale, mediante la sostituzione del nuovo soggetto cessionario nella
posizione giuridica attiva e passiva dell'originario contraente cedente”, secondo quanto previsto dall'art. 1406 c.c. (Cassazione civile sez. un., 20/11/2007, n. 24004);
b) il Contratto, accertato l'inadempimento di non scarsa importanza, deve essere risolto da questo
Tribunale, riconoscendo la penale di cui all'art. 6, ovvero il 20% del valore del caffè ancora da acquistare (kg. 2579 (ancora da ritirare) x €. 24,92 (prezzo al kg) = €. 64.268,68 x 20% = €. 12.853,73:
parte attriche chiedeva, previo arrotondamento per difetto, la corresponsione di €. 12.700,00 oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, dalla data della diffida ad adempiere all'effettivo saldo,
obbligazione posta a carico di e in solido tra loro. Controparte_2 CP_3 CP_1
pagina 6 di 7 Alla luce di quanto esposto, l'eccezione di improcedibilità del convenuto va rigettata e le domande dell'attore sono fondate e devono, pertanto, essere accolte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente, parametri medi,
senza la fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- accertato l'inadempimento, dichiara risolto l'Accordo pubblicitario del 6.6.2018;
- condanna a corrispondere ad la somma di €. Controparte_3 Parte_1
13.250,00, a titolo di penale, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, dalla diffida ad adempiere all'effettivo saldo;
- accertato l'inadempimento, risolve il Contratto del 4.6.2018;
- condanna e in Controparte_2 Controparte_3 CP_1
solido tra loro, a corrispondere ad la somma di €. 12.700,00 oltre interessi di Parte_1
mora ex D. Lgs. 231/2002, dalla data della diffida ad adempiere all'effettivo saldo;
- condanna e in solido tra Controparte_2 Controparte_3 CP_1
loro, a rifondere ad le spese del presente giudizio che liquida in €. 3.400,00 per onorari, Parte_1
oltre a rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva, cnpa e oneri di legge.
Così deciso in Sassari in data 6.10.2024.
Il Giudice
Ilaria Bradamante
pagina 7 di 7