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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/06/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e
Libera circolazione cittadini UE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada Vincenza Scifo Giudice Relatore
nella causa civile n. 8441/2023 promossa da:
, nato il [...] in [...], Cod. Fisc. , Parte_1 P.IVA_1 Ascari, elettivamente domiciliato press l difensore a Modena, Corso Duomo n. 20;
RICORRENTE contro ; Controparte_1
RESISTENTI CONTUMACI CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 4.6.2025.
All'esito della discussione all'udienza del 5 giugno 2025, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine nella suddetta per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
Con ricorso tempestivamente depositato il 22.6.2023, il ricorrente, cittadino del Ghana nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Modena con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, presentata in data 13.8.2022.
La motivazione del provvedimento impugnato si fonda, sostanzialmente, sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, reso dalla Commissione Territoriale, la quale non ha ravvisato i presupposti per ritenere sussistente un effettivo radicamento del ricorrente sul territorio italiano.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'istante, evidenziando la sua lunga permanenza sul territorio ed il proficuo percorso di integrazione realizzato in Italia. Ha chiesto quindi di dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e di riconoscergli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il non si è costituto in giudizio , nonostante la regolarità della notifica. Controparte_1
All'udienza del 12.12.2023, è stato sentito il ricorrente che ha reso le seguenti dichiarazioni in lingua italiana: “D. Quando è arrivato in Italia? R. Nel 2005. D. Quando ha lasciato il R. Nel 2001. Per_1 D. Quali sono le sue generalità corrette? in il Controparte_2 Per_1 27.12.1979. D. Quando è arrivato in Italia dove ha soggiornato? R. Inizialmente sono arrivato a Lampedusa e poi a Crotone. D. E' stato ospite di una struttura di accoglienza? R. Si, per due mesi a Crotone. D. Dopo dove ha vissuto? R. Mi sono trasferito a Napoli. D. Si ricorda di aver presentato domanda di protezione internazionale dinanzi alla Commissione di Crotone? R. Si, ma l'ho fatta a Napoli. D. Poi dove ha vissuto? R. A Napoli fino al 2021, poi sono venuto qui. D. Adesso dove vive?
Pagina 1 R. Camposanto. D. Dal provvedimento impugnato, vedo che lei ha presentato una domanda reiterata di asilo alla CT di Crotone, che è stata rigettata. R. No, non a Crotone, l'ho presentata a Caserta;
ho qui la ricevuta (il ricorrente mostra modello C3 del 27.7.2018 relativo alla presentazione della domanda di protezione internazionale presso la Questura di Caserta, relativo permesso provvisorio per richiesta asilo e appuntamento per il rinnovo del permesso provvisorio del 24.1.2023). D. E' andato all'appuntamento del 24.1.2023 per il rinnovo del permesso per richiesta asilo? R. No, ho presentato domanda di protezione speciale a Modena. D. Sa come si è concluso il procedimento dinanzi alla Commissione? R. Non ho mai ricevuto nulla. Nel 2021 come ho detto mi sono trasferito a Modena. D. Ha comunicato alla Questura di Caserta che si è trasferito a Modena? R. No. D. Quindi attualmente che ricevuta ha? R. Ho la ricevuta per protezione speciale del 13.8.2022, con un timbro del 21.7.2023 della Questura di Modena in cui dicono che è “conforme all'originale”. D. La Questura nel provvedimento impugnato dice che lei in precedenza aveva detto di essere di nazionalità nigeriana. R. No, non è vero. Le mostro il passaporto con i miei dati personali. D. Quando ha iniziato a lavorare? R. Come verniciatore nel 2007-2008. Senza contratto. D. Quando è stato assunto in regola la prima volta? R. Il 23.3.2021, come da buste paga che mostro. D. Da allora hai sempre lavorato? R. Si, l'azienda ha cambiato nome e mi hanno nuovamente assunto il 8.3.2022; attualmente lavoro sempre come verniciatore con contratto a tempo indeterminato. D. Più o meno quanto guadagna mensilmente? R. 1800-2000 circa. D. Ha un costo per l'affitto? R. Sono in una casa messa a disposizione dal datore di lavoro, io pago solo le bollette. D. Ha anche una figlia? R. Si, ha 3 anni, è nata nel 2020. D. E la madre? R. Viviamo tutti e tre insieme? D. Ha un titolo di soggiorno? Lavora? R. Ha il permesso per richiesta asilo. Non lavora. D. Ha la residenza sua moglie? R. No, con il permesso provvisorio non è riuscita a prendere la residenza. Però ha una dichiarazione di ospitalità. D. Siete sposati? R. Si, ci siamo sposati a Napoli in moschea. D. Ha mai avuto problemi con la giustizia? R. No. D. Ha problemi di salute? R. No no, sto bene”. All'esito della suddetta udienza è stato confermato il provvedimento sulla sospensiva del provvedimento impugnato emesso inaudita altera parte.
La causa, previa delega al GOP per la sua trattazione, è stata successivamente rimessa al giudice titolare per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 5 giugno 2025 e sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; scaduto il suddetto termine, è stata portata al Collegio per la decisone.
Al riguardo della richiesta della ricorrente di concessione della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando, con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98. Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, intervenendo nuovamente sul testo normativo ha quindi previsto all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché, trattandosi di domanda presentata nell'agosto 2022, non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020. Il testo da applicare nella formulazione prevista nel 2020 prevede che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il
Pagina 2 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella normativa nella formulazione applicabile ratione temporis, configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata. A tale riguardo le Sezioni unite hanno chiarito la necessità di valorizzare il criterio del «diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione. Dunque, già nel regime precedente alla riforma del 2020 dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali. Le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore» (sent. n. 24413/2021, cit.).
L'art. 19 nella sua formulazione applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede dunque l'accertamento di «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» (nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo
Pagina 3 soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Appare dunque evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, ne concreti un ulteriore ampliamento. Come sottolineato dalle SSUU «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (Sentenza n. 24413/2021, cit.). Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi superabile «esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto).
In una decisione con cui la Corte di cassazione ha annullato un provvedimento di questo Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui «tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la “vita privata”», la Corte di cassazione ha sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere «ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante» (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022). La Corte ha osservato al riguardo che «i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di “radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma». Come rammentato dalla Corte EDU nella nota sentenza c. Per_2 Italia 14 febbraio 2019 «si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati st te insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata». Ne consegue che a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un'attività lavorativa appena intrapresa, la Corte di cassazione ha ritenuto la necessità di verificare i diversi indici relativi al radicamento della vita privata del ricorrente e in siffatta prospettiva, la Corte di cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse «valutato i molteplici elementi addotti dal ricorrente, sia in ordine alla durata del soggiorno in Italia (che risaliva all'aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato».
Venendo al caso di specie, si deve osservare come nei diversi anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata e familiare, sia per l'attività lavorativa svolta che per i legami familiari sul territorio.
Pagina 4 Dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente, giunto in Italia nel 2005, ha presentato una prima domanda di protezione internazionale presso la Questura di Crotone e successivamente una seconda domanda reiterata nel 2018 presso la Questura di Caserta, conclusasi con un provvedimento di rigetto per irreperibilità. Egli ha svolto attività di formazione (cfr. doc. 6 attestato corsi di formazione), ha dichiarato di aver iniziato a lavorare “in nero” nel 2007-2008 e di aver cominciato a prestare regolare attività lavorativa dal 2021 (circostanza confermata dall'estratto contributivo INPS); ha poi proseguito con continuità nel corso degli anni e attualmente lavora come verniciatore presso la con un contratto che Parte_2 è stato trasformato dal 1.4.2023 a tempo indeterminato (cfr. contratto di lavoro e trasformazione in contratto a tempo indeterminato). I redditi percepiti (nel 2021 circa € 4.000,00, nel 2022 circa €. 26.000,00; circa euro 26.000 nel 2024) attestano il progressivo miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente, che attualmente percepisce un guadagno mensile di circa 1500-1600 euro . La circostanza che abbia perfezionato un contratto di lavoro a tempo indeterminato e che il suo datore di lavoro gli abbia anche concesso in comodato d'uso gratuito l'alloggio, appare particolarmente significativa del suo percorso di integrazione. L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche da una buona conoscenza della lingua (cfr. verbale di udienza) e trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma che il ricorrente, come detto, è uscito dal sistema di accoglienza e vive con la moglie Parte_3 cittadina ghanese titolare del permesso di soggiorno per richiesta asilo e l Pozzuoli (NA) il 20.11.2020.
Il ricorrente ha dunque provato una solida vita privata e familiare in Italia. La presenza della moglie e della figlia minore, di anni 5, che frequenta la scuola materna (cfr. certificato di iscrizione e frequenza alla scuola materna) rappresenta, infatti, un elemento significativo, attestante che in caso di rimpatrio verrebbe leso il suo diritto alla vita familiare e privata così come esercitato qui in Italia. In tal senso, riferita alla protezione umanitaria si richiama l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 5506/2021 e, tra le ultime, l'ordinanza n. 32237/21 in cui si legge: “Costituisce indizio di vulnerabilità soggettiva, al di là ed a prescindere dalla valutazione di credibilità del richiedente asilo, la circostanza di essere allontanato dal proprio nucleo familiare e respinto nel Paese di provenienza, costituendo tale allontanamento forzato un atto destinato ad incidere significativamente sulla psiche e sulle emozioni del soggetto che si vede privato del suo diritto di partecipare al sano ed equilibrato sviluppo della propria vita familiare, segnatamente nell'ottica dell'assistenza, dell'educazione e dell'accudimento di figli minori”. Tale vissuto converge indiscutibilmente nella costruzione di una “identità sociale” legata alla permanenza sul territorio, rafforzata, senza dubbio, dalla presenza della figlia e dalla moglie, riferimento familiare sul territorio. Soprattutto la presenza dei figli minori sul territorio nazionale rappresenta un elemento significativo che dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare.
A fronte di tali circostanze, non emergono elementi dirimenti che inducano a ritenere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». Sebbene nella relazione trasmessa dalla Questura di Modena in atti si dia atto che il ricorrente è stato tratto in arresto e condannato alla pena di 8 mesi di reclusione per istigazione alla corruzione, dai certificati penali in atti nulla risulta al riguardo e comunque trattasi di condanna irrogata nel 2009, dunque afferente a fatti assai risalenti nel tempo. La risalenza nel tempo della suddetta condanna, l'assenza di commissione di ulteriori reati dal 2009 ad oggi, lo svolgimento di regolare attività lavorativa consentono dunque di escludere, allo stato, la sussistenza di una pericolosità sociale del ricorrente.
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
Pagina 5 Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e considerata la contumacia di parte resistente, nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni ulteriore domanda respinta, RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
NULLA sulle spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 20.6.2025. Il Giudice est. Rada V. Scifo Il giudice Marco Gattuso
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Libera circolazione cittadini UE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada Vincenza Scifo Giudice Relatore
nella causa civile n. 8441/2023 promossa da:
, nato il [...] in [...], Cod. Fisc. , Parte_1 P.IVA_1 Ascari, elettivamente domiciliato press l difensore a Modena, Corso Duomo n. 20;
RICORRENTE contro ; Controparte_1
RESISTENTI CONTUMACI CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 4.6.2025.
All'esito della discussione all'udienza del 5 giugno 2025, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine nella suddetta per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
Con ricorso tempestivamente depositato il 22.6.2023, il ricorrente, cittadino del Ghana nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Modena con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, presentata in data 13.8.2022.
La motivazione del provvedimento impugnato si fonda, sostanzialmente, sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, reso dalla Commissione Territoriale, la quale non ha ravvisato i presupposti per ritenere sussistente un effettivo radicamento del ricorrente sul territorio italiano.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'istante, evidenziando la sua lunga permanenza sul territorio ed il proficuo percorso di integrazione realizzato in Italia. Ha chiesto quindi di dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e di riconoscergli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il non si è costituto in giudizio , nonostante la regolarità della notifica. Controparte_1
All'udienza del 12.12.2023, è stato sentito il ricorrente che ha reso le seguenti dichiarazioni in lingua italiana: “D. Quando è arrivato in Italia? R. Nel 2005. D. Quando ha lasciato il R. Nel 2001. Per_1 D. Quali sono le sue generalità corrette? in il Controparte_2 Per_1 27.12.1979. D. Quando è arrivato in Italia dove ha soggiornato? R. Inizialmente sono arrivato a Lampedusa e poi a Crotone. D. E' stato ospite di una struttura di accoglienza? R. Si, per due mesi a Crotone. D. Dopo dove ha vissuto? R. Mi sono trasferito a Napoli. D. Si ricorda di aver presentato domanda di protezione internazionale dinanzi alla Commissione di Crotone? R. Si, ma l'ho fatta a Napoli. D. Poi dove ha vissuto? R. A Napoli fino al 2021, poi sono venuto qui. D. Adesso dove vive?
Pagina 1 R. Camposanto. D. Dal provvedimento impugnato, vedo che lei ha presentato una domanda reiterata di asilo alla CT di Crotone, che è stata rigettata. R. No, non a Crotone, l'ho presentata a Caserta;
ho qui la ricevuta (il ricorrente mostra modello C3 del 27.7.2018 relativo alla presentazione della domanda di protezione internazionale presso la Questura di Caserta, relativo permesso provvisorio per richiesta asilo e appuntamento per il rinnovo del permesso provvisorio del 24.1.2023). D. E' andato all'appuntamento del 24.1.2023 per il rinnovo del permesso per richiesta asilo? R. No, ho presentato domanda di protezione speciale a Modena. D. Sa come si è concluso il procedimento dinanzi alla Commissione? R. Non ho mai ricevuto nulla. Nel 2021 come ho detto mi sono trasferito a Modena. D. Ha comunicato alla Questura di Caserta che si è trasferito a Modena? R. No. D. Quindi attualmente che ricevuta ha? R. Ho la ricevuta per protezione speciale del 13.8.2022, con un timbro del 21.7.2023 della Questura di Modena in cui dicono che è “conforme all'originale”. D. La Questura nel provvedimento impugnato dice che lei in precedenza aveva detto di essere di nazionalità nigeriana. R. No, non è vero. Le mostro il passaporto con i miei dati personali. D. Quando ha iniziato a lavorare? R. Come verniciatore nel 2007-2008. Senza contratto. D. Quando è stato assunto in regola la prima volta? R. Il 23.3.2021, come da buste paga che mostro. D. Da allora hai sempre lavorato? R. Si, l'azienda ha cambiato nome e mi hanno nuovamente assunto il 8.3.2022; attualmente lavoro sempre come verniciatore con contratto a tempo indeterminato. D. Più o meno quanto guadagna mensilmente? R. 1800-2000 circa. D. Ha un costo per l'affitto? R. Sono in una casa messa a disposizione dal datore di lavoro, io pago solo le bollette. D. Ha anche una figlia? R. Si, ha 3 anni, è nata nel 2020. D. E la madre? R. Viviamo tutti e tre insieme? D. Ha un titolo di soggiorno? Lavora? R. Ha il permesso per richiesta asilo. Non lavora. D. Ha la residenza sua moglie? R. No, con il permesso provvisorio non è riuscita a prendere la residenza. Però ha una dichiarazione di ospitalità. D. Siete sposati? R. Si, ci siamo sposati a Napoli in moschea. D. Ha mai avuto problemi con la giustizia? R. No. D. Ha problemi di salute? R. No no, sto bene”. All'esito della suddetta udienza è stato confermato il provvedimento sulla sospensiva del provvedimento impugnato emesso inaudita altera parte.
La causa, previa delega al GOP per la sua trattazione, è stata successivamente rimessa al giudice titolare per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 5 giugno 2025 e sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; scaduto il suddetto termine, è stata portata al Collegio per la decisone.
Al riguardo della richiesta della ricorrente di concessione della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando, con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98. Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, intervenendo nuovamente sul testo normativo ha quindi previsto all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché, trattandosi di domanda presentata nell'agosto 2022, non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020. Il testo da applicare nella formulazione prevista nel 2020 prevede che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il
Pagina 2 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella normativa nella formulazione applicabile ratione temporis, configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata. A tale riguardo le Sezioni unite hanno chiarito la necessità di valorizzare il criterio del «diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione. Dunque, già nel regime precedente alla riforma del 2020 dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali. Le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore» (sent. n. 24413/2021, cit.).
L'art. 19 nella sua formulazione applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede dunque l'accertamento di «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» (nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo
Pagina 3 soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Appare dunque evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, ne concreti un ulteriore ampliamento. Come sottolineato dalle SSUU «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (Sentenza n. 24413/2021, cit.). Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi superabile «esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto).
In una decisione con cui la Corte di cassazione ha annullato un provvedimento di questo Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui «tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la “vita privata”», la Corte di cassazione ha sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere «ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante» (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022). La Corte ha osservato al riguardo che «i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di “radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma». Come rammentato dalla Corte EDU nella nota sentenza c. Per_2 Italia 14 febbraio 2019 «si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati st te insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata». Ne consegue che a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un'attività lavorativa appena intrapresa, la Corte di cassazione ha ritenuto la necessità di verificare i diversi indici relativi al radicamento della vita privata del ricorrente e in siffatta prospettiva, la Corte di cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse «valutato i molteplici elementi addotti dal ricorrente, sia in ordine alla durata del soggiorno in Italia (che risaliva all'aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato».
Venendo al caso di specie, si deve osservare come nei diversi anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata e familiare, sia per l'attività lavorativa svolta che per i legami familiari sul territorio.
Pagina 4 Dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente, giunto in Italia nel 2005, ha presentato una prima domanda di protezione internazionale presso la Questura di Crotone e successivamente una seconda domanda reiterata nel 2018 presso la Questura di Caserta, conclusasi con un provvedimento di rigetto per irreperibilità. Egli ha svolto attività di formazione (cfr. doc. 6 attestato corsi di formazione), ha dichiarato di aver iniziato a lavorare “in nero” nel 2007-2008 e di aver cominciato a prestare regolare attività lavorativa dal 2021 (circostanza confermata dall'estratto contributivo INPS); ha poi proseguito con continuità nel corso degli anni e attualmente lavora come verniciatore presso la con un contratto che Parte_2 è stato trasformato dal 1.4.2023 a tempo indeterminato (cfr. contratto di lavoro e trasformazione in contratto a tempo indeterminato). I redditi percepiti (nel 2021 circa € 4.000,00, nel 2022 circa €. 26.000,00; circa euro 26.000 nel 2024) attestano il progressivo miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente, che attualmente percepisce un guadagno mensile di circa 1500-1600 euro . La circostanza che abbia perfezionato un contratto di lavoro a tempo indeterminato e che il suo datore di lavoro gli abbia anche concesso in comodato d'uso gratuito l'alloggio, appare particolarmente significativa del suo percorso di integrazione. L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche da una buona conoscenza della lingua (cfr. verbale di udienza) e trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma che il ricorrente, come detto, è uscito dal sistema di accoglienza e vive con la moglie Parte_3 cittadina ghanese titolare del permesso di soggiorno per richiesta asilo e l Pozzuoli (NA) il 20.11.2020.
Il ricorrente ha dunque provato una solida vita privata e familiare in Italia. La presenza della moglie e della figlia minore, di anni 5, che frequenta la scuola materna (cfr. certificato di iscrizione e frequenza alla scuola materna) rappresenta, infatti, un elemento significativo, attestante che in caso di rimpatrio verrebbe leso il suo diritto alla vita familiare e privata così come esercitato qui in Italia. In tal senso, riferita alla protezione umanitaria si richiama l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 5506/2021 e, tra le ultime, l'ordinanza n. 32237/21 in cui si legge: “Costituisce indizio di vulnerabilità soggettiva, al di là ed a prescindere dalla valutazione di credibilità del richiedente asilo, la circostanza di essere allontanato dal proprio nucleo familiare e respinto nel Paese di provenienza, costituendo tale allontanamento forzato un atto destinato ad incidere significativamente sulla psiche e sulle emozioni del soggetto che si vede privato del suo diritto di partecipare al sano ed equilibrato sviluppo della propria vita familiare, segnatamente nell'ottica dell'assistenza, dell'educazione e dell'accudimento di figli minori”. Tale vissuto converge indiscutibilmente nella costruzione di una “identità sociale” legata alla permanenza sul territorio, rafforzata, senza dubbio, dalla presenza della figlia e dalla moglie, riferimento familiare sul territorio. Soprattutto la presenza dei figli minori sul territorio nazionale rappresenta un elemento significativo che dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare.
A fronte di tali circostanze, non emergono elementi dirimenti che inducano a ritenere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». Sebbene nella relazione trasmessa dalla Questura di Modena in atti si dia atto che il ricorrente è stato tratto in arresto e condannato alla pena di 8 mesi di reclusione per istigazione alla corruzione, dai certificati penali in atti nulla risulta al riguardo e comunque trattasi di condanna irrogata nel 2009, dunque afferente a fatti assai risalenti nel tempo. La risalenza nel tempo della suddetta condanna, l'assenza di commissione di ulteriori reati dal 2009 ad oggi, lo svolgimento di regolare attività lavorativa consentono dunque di escludere, allo stato, la sussistenza di una pericolosità sociale del ricorrente.
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
Pagina 5 Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e considerata la contumacia di parte resistente, nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni ulteriore domanda respinta, RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
NULLA sulle spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 20.6.2025. Il Giudice est. Rada V. Scifo Il giudice Marco Gattuso
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