Sentenza 2 settembre 1981
Massime • 3
Nel caso di contratti di lavoro a termine riconosciuti illegittimi, e perciò convertiti in contratti di lavoro a tempo indeterminato, non può essere negato il diritto del lavoratore alla retribuzione per quei periodi di intervallo tra i detti contratti a termine in cui lo stesso, pur non prestando la propria opera per fatto imputabile al datore di lavoro, sia obbligato a tenersi a disposizione di questo per la prestazione lavorativa.*
Nell'ipotesi di più assunzioni successive a termine il lavoratore, ove deduca l'illegittima apposizione del termine stesso o la sussistenza dell'intento elusivo di cui all'art. 2, secondo comma della legge 18 aprile 1962 n. 230 senza proporre domanda di riassunzione ai sensi della legge 15 luglio 1966 n. 604, non è vincolato all'osservanza del termine di decadenza previsto dall'art. 6 di tale ultima legge per l'impugnazione del licenziamento, in quanto l'oggetto della controversia rimane limitato alla sola applicazione della citata legge n. 230 del 1962 che disciplina interamente detta ipotesi, anche negli effetti, prevedendo, a titolo sanzionatorio, che ogni contratto, strumentale al menzionato intento fraudolento o recante illegittima apposizione del termine, sia considerato a tempo indeterminato, con una conversione che è conseguenza della sentenza di accertamento dell'illegittimità e possibile nei limiti della prescrizione. Diversamente, convertiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato i vari rapporti a termine, ove sia proposta domanda di riassunzione a norma della legge n. 604 del 1966 rileva - ai fini della tempestività dell'impugnazione del licenziamento - il comportamento risolutore delle parti e all'uopo l'interruzione delle prestazioni lavorative ed, eventualmente la sua entità nonché se essa trovi giustificazione non già nel semplice fatto della scadenza del termine, bensì eventualmente in un autonomo fatto idoneo alla risoluzione del rapporto come sopra convertito, quale lo stesso mutuo consenso. ( V. 2476/80, mass. N. 406208; ( V. 4499/79, mass. N. 401003; ( V. 2120/79, mass. N. 398483).*
La proroga del contratto di lavoro a termine richiede un apposito negozio che ne individui le ragioni, le quali, dovendo essere "contingenti ed imprevedibili", non possono identificarsi con quelle della prima assunzione, ma al pari di esse, necessitano di tale specifica indicazione al fine di fissarle immodificabilmente, per il caso di contestazioni, e di rendere controllabile la relativa prova, di cui all'art. 3 della legge 18 aprile 1962 n. 230, poiché, se questa fosse affidata, anche nella scelta dei fatti che determinarono dette esigenze, ad una precisazione ex post da parte del datore di lavoro, verrebbe meno ogni garanzia del lavoratore nel controllo dei fatti stessi, sconosciuti al momento della proroga di cui costituirebbero la ragione. Pertanto, è illegittima la proroga stabilita senza riferimento alcuno alle esigenze menzionate dall'art. 2 della citata legge e senza specificazione dei fatti che le determinano.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/09/1981, n. 5020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5020 |
| Data del deposito : | 2 settembre 1981 |
Testo completo
La proroga del contratto di lavoro a termine richiede un apposito negozio che ne individui le ragioni, le quali, dovendo essere "contingenti ed imprevedibili", non possono identificarsi con quelle della prima assunzione, ma al pari di esse, necessitano di tale specifica indicazione al fine di fissarle immodificabilmente, per il caso di contestazioni, e di rendere controllabile la relativa prova, di cui all'art. 3 della legge 18 aprile 1962 n. 230, poiché, se questa fosse affidata, anche nella scelta dei fatti che determinarono dette esigenze, ad una precisazione ex post da parte del datore di lavoro, verrebbe meno ogni garanzia del lavoratore nel controllo dei fatti stessi, sconosciuti al momento della proroga di cui costituirebbero la ragione. Pertanto, è illegittima la proroga stabilita senza riferimento alcuno alle esigenze menzionate dall'art. 2 della citata legge e senza specificazione dei fatti che le determinano.*