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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 18/04/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2202/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Francesca Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2202/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MOLINARI STEFANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. VALENTI MARCELLO
CONVENUTO/I
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615/I comma c.p.c.)
Conclusioni
Per Parte_1
Nel merito:
Accertarsi e dichiararsi l'estinzione del credito di €11.626,00= iscritto a ruolo nei confronti di per l'inutile decorso del termine di cui all'art.2946 C.C. Parte_1
decorrente dalla notificazione al debitore della relativa cartella di pagamento
pagina 1 di 7 n.06420050015229678000 in data 30/07/2005 conseguentemente dichiarandosi altresì che
non ha pertanto diritto di procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata nei confronti dell'opponente per la riscossione del relativo credito.
Responsabilità aggravata.
Darsi atto che il comportamento processuale di manifesta chiara la malafede della CP_2 sua difesa e per l'effetto condannarsi la stessa ex art.96 comma 1 C.P.C..
Con vittoria di spese e competenze e con loro distrazione a favore dello scrivente difensore che se ne dichiara anticipatario.
Per Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
in via preliminare
Dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della CGT di Mantova per i motivi esposti in narrativa.
Nel merito
rigettare tutte le eccezioni sollevate da parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, riconoscendo altresì la piena legittimità dell'attività degli atti posti in essere dall' , confermare la Controparte_4 legittimità dell'intimazione impugnata e della cartella sottesa.
Vinte le spese e compenso di avvocato oltre 15% cpa ed iva da distrarsi in favore dello scrivente legale.
Riservata ogni ulteriore deduzione e produzione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato:
che , ritenendo la giurisdizione dell'AGO, ricorse ex artt. 281 decies Parte_1
e 615 c.p.c. avverso la intimazione 06420239002453667000, notificata in data 07/09/2023 da per il pagamento della somma di €11.832,00, iscritta a Controparte_5
pagina 2 di 7 ruolo con la cartella n.06420050015229678000, notificata all'odierno opponente in data
30/07/2005, eccependo la intervenuta prescrizione del credito, essendo decorsi 18 anni tra la data della notifica della cartella alla data di notifica della intimazione, risultando invero il primo atto successivo alla data di notifica della cartella (avviso di intimazione n.06420159005073482 000) essere stato notificato in data 20/10/2015, quindi oltre 10 anni dalla precedente notifica e non potendo operare la sospensione della prescrizione di cui alla l. 147/2003, nella misura in cui l'opponente non ebbe a manifestare nel periodo di interesse la volontà di rateizzare gli importi dovuti;
che si costituì eccependo a propria volta: 1) la inammissibilità delle eccezioni svolte CP_2
in relazione agli atti prodromici, cui è seguita la notifica di atti successivi;
2) il mancato decorso del termine di prescrizione, tenuto conto delle normative urgenti speciali idonee a sospendere ogni termine di prescrizione e segnatamente la sospensione sisma e la la sospensione della riscossione e dei termini di prescrizione nel periodo dal 1.01.2014 al
15.06.2014, stabilita ai sensi dell'art. 1 comma 623 della L. 27/12/2013 n. 147 (oltre a quella legata al Covid-19);
che in sede di note di trattazione scritta in vista della prima udienza parte opponente contestava partitamente le avverse deduzioni, per il cui accoglimento instava invece controparte;
che il precedente G.I. sollevava ex art. 101 c.p.c. la questione relativa al possibile difetto di giurisdizione dell'AGO;
che parte opponente sosteneva la sussistenza della giurisdizione dell'Ago mentre controparte aderiva al rilievo del G.I.;
che la causa era trattenuta in decisione dalla scrivente, nelle more subentrata nel ruolo del precedente G.I.;
Considerato:
che come chiarito dalla Corte di cassazione, la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda, con specifico riguardo al petitum sostanziale nonché alla causa petendi;
che è pacifico tra le parti che parte opponente nel presente giudizio abbia contestato pagina 3 di 7 unicamente la intervenuta prescrizione (fatto estintivo della pretesa) maturata successivamente alla notifica di valida cartella di pagamento;
che ai sensi dell'art. 2/1 del d.lgs 546/1992 (ancora in vigore, sino al 31-12-25)
“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, ((le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio)). Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.”;
Ritenuto:
che la Corte di cassazione, con sentenza n. 2098/2025 resa a Sezioni Unite, ha chiarito che in caso di contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito tributario dopo la valida notifica di una cartella di pagamento, (come avvenuto nel presente giudizio) la cognizione è del giudice tributario e non del giudice ordinario;
che in particolare il Giudice di legittimità ha chiarito che: “Ciò posto, in fatto, va ribadito, in diritto, che secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (v. Cass., Sez.
U., n. 7822 del 14/04/2020): << In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del
d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti
pagina 4 di 7 ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione>>. Tali principi risultano ribaditi e affinati dalle successive Cass., Sez. U
n.21642 del 28 luglio 2021, id. n.8465 del 15 marzo 2022 e da Cass., Sez. U., n.16986 del
22 maggio 2022 con la quale, in particolare, la Corte ha avuto modo di affermare che <>.
Alla luce dei superiori principi -i quali risultano attuali (v., di recente, Cass., Sez. U, n.
4227 del 10 febbraio 2023, in fattispecie similare alla presente, con ampi richiami alla precedente giurisprudenza) e ai quali il Collegio ritiene, condividendoli, di dare continuità- va, quindi, affermato che, in relazione alle domande esperite (e come sopra illustrate) da avverso le pretese tributarie, la giurisdizione sulla Controparte_6
controversia appartiene alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio
Calabria”;
che tale conclusione era infatti già stata affermata da Corte di Cassazione 16986/2022, richiamata dal precedente G.I., che ha chiarito che anche nella ipotesi in cui il contribuente assume che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica la giurisdizione è delle Commissioni tributarie ex art. 2 del dlgs 546/1992, ove la eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo della obbligazione tributaria, appartiene alla giurisdizione del giudice che decide in merito alla predetta obblicazione tributaria, precisando espressamente che tale conclusione vale anche nel caso in cui la prescrizione riguardi il periodo successivo alla cartella validamente eseguita, in coerenza con il richiamato art. 2 del dlgs 546/92 e per esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale;
che, in via solo incidentale perchè quanto sopra rilevato è assorbente, anche la pronuncia invocata da parte opponente Sez. U - , Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020 appare in realtà in continuità con l'orientamento qui richiamato e condiviso dalla scrivente, nella parte in cui si afferma (in motivazione) che sussiste la giurisdizione tributaria in relazione alle pagina 5 di 7 controversie inerenti a tutti i fatti costitutivi, modificativi od estintivi della pretesa tributaria fino al momento della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento e nel presente caso trattasi invero di fatto estintivo (la prescrizione) maturato prima della notifica della intimazione di pagamento da cui è scaturita la odierna opposizione;
che per tali complessive ragioni vada dichiarato il difetto di giurisdizione, essendo devoluta la controversia alla giurisdizione del giudice tributario;
che le spese di lite seguano la soccombenza di parte oppoenente e vadano liquidate in applicazione del DM 55/14 e ss. modifiche come segue, tenuto conto della contenuta articolazione della fase istruttoria, con distrazione delle somme in favore del difensore dichiaratosi antistatario:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare € 4.237,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione, essendo la domanda proposta riservata alla cognizione del Giudice Tributario;
2. Visto l'art. 59 della legge n. 69/2009, assegna a parte attrice termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice munito di giurisdizione, ovvero la Commissione
Tributaria Provinciale di Mantova;
pagina 6 di 7 3. Condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.237,00 per compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione delle somme in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Mantova, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Francesca Arrigoni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Francesca Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2202/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MOLINARI STEFANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. VALENTI MARCELLO
CONVENUTO/I
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615/I comma c.p.c.)
Conclusioni
Per Parte_1
Nel merito:
Accertarsi e dichiararsi l'estinzione del credito di €11.626,00= iscritto a ruolo nei confronti di per l'inutile decorso del termine di cui all'art.2946 C.C. Parte_1
decorrente dalla notificazione al debitore della relativa cartella di pagamento
pagina 1 di 7 n.06420050015229678000 in data 30/07/2005 conseguentemente dichiarandosi altresì che
non ha pertanto diritto di procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata nei confronti dell'opponente per la riscossione del relativo credito.
Responsabilità aggravata.
Darsi atto che il comportamento processuale di manifesta chiara la malafede della CP_2 sua difesa e per l'effetto condannarsi la stessa ex art.96 comma 1 C.P.C..
Con vittoria di spese e competenze e con loro distrazione a favore dello scrivente difensore che se ne dichiara anticipatario.
Per Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
in via preliminare
Dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della CGT di Mantova per i motivi esposti in narrativa.
Nel merito
rigettare tutte le eccezioni sollevate da parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, riconoscendo altresì la piena legittimità dell'attività degli atti posti in essere dall' , confermare la Controparte_4 legittimità dell'intimazione impugnata e della cartella sottesa.
Vinte le spese e compenso di avvocato oltre 15% cpa ed iva da distrarsi in favore dello scrivente legale.
Riservata ogni ulteriore deduzione e produzione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato:
che , ritenendo la giurisdizione dell'AGO, ricorse ex artt. 281 decies Parte_1
e 615 c.p.c. avverso la intimazione 06420239002453667000, notificata in data 07/09/2023 da per il pagamento della somma di €11.832,00, iscritta a Controparte_5
pagina 2 di 7 ruolo con la cartella n.06420050015229678000, notificata all'odierno opponente in data
30/07/2005, eccependo la intervenuta prescrizione del credito, essendo decorsi 18 anni tra la data della notifica della cartella alla data di notifica della intimazione, risultando invero il primo atto successivo alla data di notifica della cartella (avviso di intimazione n.06420159005073482 000) essere stato notificato in data 20/10/2015, quindi oltre 10 anni dalla precedente notifica e non potendo operare la sospensione della prescrizione di cui alla l. 147/2003, nella misura in cui l'opponente non ebbe a manifestare nel periodo di interesse la volontà di rateizzare gli importi dovuti;
che si costituì eccependo a propria volta: 1) la inammissibilità delle eccezioni svolte CP_2
in relazione agli atti prodromici, cui è seguita la notifica di atti successivi;
2) il mancato decorso del termine di prescrizione, tenuto conto delle normative urgenti speciali idonee a sospendere ogni termine di prescrizione e segnatamente la sospensione sisma e la la sospensione della riscossione e dei termini di prescrizione nel periodo dal 1.01.2014 al
15.06.2014, stabilita ai sensi dell'art. 1 comma 623 della L. 27/12/2013 n. 147 (oltre a quella legata al Covid-19);
che in sede di note di trattazione scritta in vista della prima udienza parte opponente contestava partitamente le avverse deduzioni, per il cui accoglimento instava invece controparte;
che il precedente G.I. sollevava ex art. 101 c.p.c. la questione relativa al possibile difetto di giurisdizione dell'AGO;
che parte opponente sosteneva la sussistenza della giurisdizione dell'Ago mentre controparte aderiva al rilievo del G.I.;
che la causa era trattenuta in decisione dalla scrivente, nelle more subentrata nel ruolo del precedente G.I.;
Considerato:
che come chiarito dalla Corte di cassazione, la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda, con specifico riguardo al petitum sostanziale nonché alla causa petendi;
che è pacifico tra le parti che parte opponente nel presente giudizio abbia contestato pagina 3 di 7 unicamente la intervenuta prescrizione (fatto estintivo della pretesa) maturata successivamente alla notifica di valida cartella di pagamento;
che ai sensi dell'art. 2/1 del d.lgs 546/1992 (ancora in vigore, sino al 31-12-25)
“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, ((le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio)). Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.”;
Ritenuto:
che la Corte di cassazione, con sentenza n. 2098/2025 resa a Sezioni Unite, ha chiarito che in caso di contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito tributario dopo la valida notifica di una cartella di pagamento, (come avvenuto nel presente giudizio) la cognizione è del giudice tributario e non del giudice ordinario;
che in particolare il Giudice di legittimità ha chiarito che: “Ciò posto, in fatto, va ribadito, in diritto, che secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (v. Cass., Sez.
U., n. 7822 del 14/04/2020): << In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del
d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti
pagina 4 di 7 ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione>>. Tali principi risultano ribaditi e affinati dalle successive Cass., Sez. U
n.21642 del 28 luglio 2021, id. n.8465 del 15 marzo 2022 e da Cass., Sez. U., n.16986 del
22 maggio 2022 con la quale, in particolare, la Corte ha avuto modo di affermare che <>.
Alla luce dei superiori principi -i quali risultano attuali (v., di recente, Cass., Sez. U, n.
4227 del 10 febbraio 2023, in fattispecie similare alla presente, con ampi richiami alla precedente giurisprudenza) e ai quali il Collegio ritiene, condividendoli, di dare continuità- va, quindi, affermato che, in relazione alle domande esperite (e come sopra illustrate) da avverso le pretese tributarie, la giurisdizione sulla Controparte_6
controversia appartiene alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio
Calabria”;
che tale conclusione era infatti già stata affermata da Corte di Cassazione 16986/2022, richiamata dal precedente G.I., che ha chiarito che anche nella ipotesi in cui il contribuente assume che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica la giurisdizione è delle Commissioni tributarie ex art. 2 del dlgs 546/1992, ove la eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo della obbligazione tributaria, appartiene alla giurisdizione del giudice che decide in merito alla predetta obblicazione tributaria, precisando espressamente che tale conclusione vale anche nel caso in cui la prescrizione riguardi il periodo successivo alla cartella validamente eseguita, in coerenza con il richiamato art. 2 del dlgs 546/92 e per esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale;
che, in via solo incidentale perchè quanto sopra rilevato è assorbente, anche la pronuncia invocata da parte opponente Sez. U - , Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020 appare in realtà in continuità con l'orientamento qui richiamato e condiviso dalla scrivente, nella parte in cui si afferma (in motivazione) che sussiste la giurisdizione tributaria in relazione alle pagina 5 di 7 controversie inerenti a tutti i fatti costitutivi, modificativi od estintivi della pretesa tributaria fino al momento della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento e nel presente caso trattasi invero di fatto estintivo (la prescrizione) maturato prima della notifica della intimazione di pagamento da cui è scaturita la odierna opposizione;
che per tali complessive ragioni vada dichiarato il difetto di giurisdizione, essendo devoluta la controversia alla giurisdizione del giudice tributario;
che le spese di lite seguano la soccombenza di parte oppoenente e vadano liquidate in applicazione del DM 55/14 e ss. modifiche come segue, tenuto conto della contenuta articolazione della fase istruttoria, con distrazione delle somme in favore del difensore dichiaratosi antistatario:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare € 4.237,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione, essendo la domanda proposta riservata alla cognizione del Giudice Tributario;
2. Visto l'art. 59 della legge n. 69/2009, assegna a parte attrice termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice munito di giurisdizione, ovvero la Commissione
Tributaria Provinciale di Mantova;
pagina 6 di 7 3. Condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.237,00 per compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione delle somme in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Mantova, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Francesca Arrigoni
pagina 7 di 7