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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/05/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 08/05/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 24027/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BORDOGNA RAFFAELLA e D'AGOSTINO AR e c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. BORDOGNA RAFFAELLA e D'AGOSTINO AR RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 10/12/2024, con cui e unitisi in Parte_1 CP_1 matrimonio a Paratico-BS in data 25.8.2012 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Paratico al numero 4, parte II, serie C, dell'anno 2012), hanno chiesto: “Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 12.12.24;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza su ricorso congiunto del Tribunale di Brescia del 9.11.23;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente dello stesso Per_1
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presso l'abitazione della madre presso cui ha la residenza anagrafica;
i genitori coopereranno tra di loro nella gestione degli impegni scolastici ed extra-scolastici di con il supporto della nonna materna;
Per_1
2) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo dai medesimi, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
per quanto concerne invece le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente;
3) La casa coniugale sita in Paratico (BS) alla via Anna Frank n. 20, di proprietà esclusiva della sig.ra , è CP_1 assegnata in uso alla stessa con tutti gli arredi ivi contenuti di sua proprietà (avendo già provveduto il sig. in Parte_1 sede di separazione a prelevare ogni bene mobile di sua proprietà);
4) Il sig. potrà vedere e tenere con sé compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici del Parte_1 Per_1 figlio e salvo diverso accordo, secondo le seguenti modalità:
a) a settimane alternate dal sabato dopo pranzo fino alla domenica sera dopo cena;
b) le vacanze di Natale e Capodanno saranno trascorse da ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, Per_1 specificando che nella prima ipotesi starà con il padre dal 24.12 alle ore 10:00 quando andrà a prenderlo Per_1 presso la casa materna al 28.12 alle ore 21:00 quando lo riporterà presso la casa materna mentre nella seconda ipotesi dal 30.12 alle ore 9:00, quando andrà a prenderlo presso la casa materna, fino al 2.1 alle ore 21:00, quando lo riaccompagnerà presso la casa materna, salvo sempre diversi accordi assunti dai genitori;
per il 2024 per Per_1 accordi già assunti dai genitori, ha trascorso con il padre il periodo dal 29.12 al 2.01 secondo le suindicate modalità;
c) trascorrerà il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo in via alternata ogni anno con ciascuno dei genitori;
Per_1
d) le altre festività nazionali o scolastiche (ad es. 25.04, 1.05, 2.06, 1.11, 8.12 etc) seguiranno l'ordinaria alternanza dei fine settimana, con la precisazione, quindi, che quando avrà dei giorni di vacanza prima o dopo il fine Per_1 settimana (“ponte”) starà durante gli stessi con il genitore cui spetta il relativo fine settimana;
quando la festività sarà solamente un giorno infrasettimanale, senza “ponte”, trascorrerà la giornata ad anni alterni con ciascun Per_1 genitore;
e) quanto alle vacanze estive trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive. I genitori dovranno Per_1 concordare le vacanze estive entro il 31 maggio di ogni anno. Sarà sempre cura dei genitori comunicarsi i luoghi di villeggiatura ove si recheranno con e fornire eventuali ulteriori recapiti oltre al telefono cellulare;
Per_1
f) entrambi i genitori dovranno garantire e preservare rapporti significativi del figlio con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Di conseguenza ogni genitore potrà tenere il figlio con sé in occasioni riguardanti la propria famiglia di origine (nonni, zii, cugini), a prescindere da dove si trovi dandone congruo preavviso all'altro Per_1 genitore e tenendo sempre in considerazione gli impegni di Per_1
CP 5) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1 Per_1 sino alla sua completa autosufficienza economica, la somma di Euro 350,00 mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con base dalla data di presentazione del presente ricorso, somma che dovrà essere corrisposta entro il giorno CP 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra È altresì a carico del sig. il pagamento, nella misura del 50%, di tutte le spese straordinarie relative al figlio di cui al Parte_1 Per_1
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Brescia e dell'Ordine degli Avvocati di Brescia del 14.07.2016 e precisamente:
- Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal SSN ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
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b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze;
CP 6) L'assegno unico universale o qualsiasi beneficio fiscale spetterà interamente alla sig.ra con rinunzia da parte del sig. come tra l'altro già in essere sino ad oggi per accordo intercorso sul punto tra i coniugi;
Parte_1
7) Le parti confermano sin da ora il loro assenso alle spese di natura straordinaria scolastica, medico-sanitaria, ricreativa, sportiva ed extra-scolastica già deliberate prima d'ora per o, comunque, facenti parte di un percorso di studi, Per_1 attività ricreativa, crescita sportiva o di cura ormai intrapreso;
in particolare il sig. conferma il proprio consenso Parte_1 già prestato in data 25.09.2024 per il percorso di psicoterapia del figlio con la dott.ssa a cui s'impegna sin CP_2 da ora a partecipare al fine di migliorare il proprio rapporto con manifestando il proprio consenso sin da ora a Per_1 qualsiasi altro percorso dovesse ritenersi necessario per il benessere psico-fisico di Per_1
8) Le parti si concedono reciprocamente il nulla osta per il rilascio e il rinnovo del passaporto per l'estero o di qualunque altro documento idoneo all'espatrio per il figlio Per_1
• Dichiarare compensate le spese legali;
• Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
• Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
1) Il sig. s'impegna, allorquando si procederà alla vendita dell'auto FIAT 500 elettrica TG. Parte_1
GP167EA intestata alla sig.ra ma dal medesimo in uso, ad accollarsi il finanziamento in essere - contratto CP_1 dalla sig.ra con la in data 1.08.23 per l'importo complessivo di Euro 21.094,54 CP_1 Controparte_3 della durata di n. 49 rate mensili e con una rata finale prevista di Euro 13.070,54 – con intestazione a suo carico del finanziamento medesimo in sostituzione della sig.ra , obbligandosi comunque a pagare le rate residue a quella CP_1 data ed ogni ulteriore onere economico ad esso connesso sino alla sua totale estinzione, con rinuncia a chiedere il rimborso CP alla sig.ra delle rate pregresse sino a quella data dal medesimo versate;
2) Le parti danno atto di essere entrambi economicamente indipendenti motivo per il quale non sussistono i presupposti per la previsione di un assegno divorzile e di aver definito ogni reciproco rapporto di natura economica-patrimoniale non
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avendo più nulla a pretendere l'uno dall'altra, fatto salvo l'adempimento da parte del sig. di quanto Parte_1 previsto al precedente punto 1)»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio tra i coniugi:
Parte_1
CP_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 08/05/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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