Decreto cautelare 3 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 16 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 25 maggio 2023
Sentenza 1 dicembre 2023
Decreto cautelare 19 giugno 2024
Ordinanza cautelare 10 luglio 2024
Sentenza 27 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 01/12/2023, n. 18028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 18028 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/12/2023
N. 18028/2023 REG.PROV.COLL.
N. 14121/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14121 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla sig.ra AR EP, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'Università e della Ricerca, l’Università degli Studi Napoli “Federico II”, l’Università degli Studi della Campania “IG Vanvitelli” di Napoli e l’Università degli Studi di Messina, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico-CINECA, non costituito in giudizio;
nei confronti
dei sigg.ri RE IT, CH LI e JA Salomoni, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo:
- del d.m. n. 1111 del 1° luglio 2022, recante la definizione dei posti disponibili per accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero e dei relativi allegati;
- del d.m. n. 1112 del 1° luglio 2022, recante la definizione dei posti disponibili per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria a.a. 2022/2023 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei relativi allegati;
- del d.m. n. 1115 del 1° luglio 2022, recante la definizione dei posti disponibili per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2022/2023 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei relativi allegati;
- del d.m. n. 583 del 24 giugno 2022, recante le modalità e contenuti delle prove ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2022/2023 e dei relativi allegati;
- della soglia anche illegittima e del punteggio di parte istante;
- delle linee guida per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico di cui al d.m. n. 543/2022 e del d.m. n.1110 del 1° luglio 2022, recante le corrette modalità di svolgimento delle prove d’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale, anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono “ tenuti ad adottare ” un “ format del verbale di esame ”;
- dei risultati nominali pubblicati il 23 settembre 2022, a seguito del test per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2022/23 e del relativo punteggio attribuito alla ricorrente;
- della graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2022/23 pubblicata sul sito www.universitaly.it, il 29 settembre 2022, nella quale parte ricorrente non risulta collocata;
- del d.r. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria, ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;
- del parziale riscontro all’istanza di accesso agli atti evasa dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II” il 25 ottobre 2022, del mancato riscontro all'ulteriore istanza di accesso agli atti inoltrata il 14 novembre 2022 e rimasta inevasa e del mancato riscontro alle altre istanze inoltrate e in atti;
- del verbale della Commissione esaminatrice n. 3 del 14 settembre 2022, di apertura delle scatole contenenti le scede anagrafiche, in cui vengono riferite le operazioni di “ scioglimento dell’anonimato ” e l’abbinamento dei codici dei candidati e relativi punteggi ottenuti in esito alla prova, con l'anagrafica in possesso dell'Ateneo;
- del verbale dell'aula G02 dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, redatto il 6 settembre 2022;
- del verbale della Commissione esaminatrice n. 2 del 6 settembre 2022, da cui si evince che i Commissari hanno riaperto i plichi delle risposte e delle schede anagrafiche dopo la consegna;
- del compito della candidata, visionabile on line sul sito www.universitaly.it nonché del compito ottenuto a seguito di accesso agli atti del 25 ottobre 2022 e dei relativi verbali, anche non conosciuti, di correzione dello stesso;
- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
- del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;
- di ogni verbale e atto, anche indirettamente connesso e prodromico a quelli sopra impugnati nella parte in cui ha determinato l’attribuzione di un compito e di un punteggio non corretto alla ricorrente e che si disconosce o comunque che ne ha determinato l’esclusione dalla graduatoria e la mancata immatricolazione;
B) quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- del riscontro dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” del 6 dicembre 2022, prot. n. PG_2022_0146671, e della documentazione allegata;
-del riscontro dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” del 13 dicembre 2022, prot. n. PG_2022_PG/2022/0150371 e dei relativi allegati nonché nella parte in cui si legge: “ si rammenta che solo nel verbale n. 2 della Commissione veniva annotata un’unica segnalazione riportante quanto occorso in un’aula diversa (B03) da quella ove l’istante ha svolto la propria prova (G02) ”;
- dei compiti e della mala copia dei 47 candidati che hanno effettuato i test nella medesima aula della ricorrente, consegnati a seguito del riscontro del 13 dicembre 2022;
- di tutti gli atti e provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti, le memorie e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie del Ministero dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dell’Università degli Studi della Campania “IG Vanvitelli” e dell’Università degli Studi di Messina;
Vista l’ordinanza di questo T.A.R. n. 8896/2023;
Vista la documentazione depositata dalle Amministrazioni resistenti il 22 giugno 2023, in adempimento di quanto previsto dall’ordinanza di questo T.A.R. n. 8896/2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente, che ha sostenuto la prova di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l’anno accademico 2022/2023 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ha impugnato gli atti sulla base dei quali non è stata ammessa al predetto corso, avendo conseguito al relativo test il punteggio di appena 0,10 punti.
2 - La ricorrente con il suo gravame ha esposto, in particolare: i) di aver partecipato alla prova di accesso al succitato corso di laurea il 6 settembre 2022; ii) di aver riscontrato alcune incongruità in occasione della pubblicazione, il 23 settembre 2022, sulla propria area riservata di “Universitaly” del punteggio ottenuto nel test, del foglio delle risposte e della scheda anagrafica; iii) di aver ricevuto, a seguito dell’accesso agli atti compiuto il 25 ottobre 2022, copia della scheda anagrafica, della scheda delle risposte, di quella delle domande e della c.d. malacopia, oltre che dei verbali redatti durante lo svolgimento del test dalla Commissione e di aver, sin da subito, disconosciuto il risultato nonché la paternità del compito cui era stato attribuito il punteggio di 0,10 punti; iv) in particolare di aver disconosciuto in toto il compito e il foglio dei quesiti, poiché si è resa conto che la scrittura posta su quest’ultimo e sulla malacopia non apparteneva al suo alveo scrittorio; v) che questa affermazione è stata corroborata dalle risultanze di una perizia grafologica; vi) che, pertanto, si è verificato un errore nell’attribuzione del compito alla ricorrente e nell’attribuzione del relativo punteggio.
3 – Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi: i) violazione di legge; violazione dei princìpi in materia concorsuale; violazione degli art. 3 e 97 della Cost.; violazione del principio del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa; violazione del principio del favor partecipationis ; lesione del principio del legittimo affidamento; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta; violazione della par condicio con gli altri partecipanti; violazione del principio della buona fede; ii) violazione e falsa applicazione delle linee guida per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico di cui al d.m. del 24 giugno 2022, n. 583 e d.m. del 1° luglio 2022, n. 1110, per l’a.a. 2022-2023 e dei relativi allegati; violazione del principio dell’anonimato; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione del principio della par condicio ; violazione del principio di imparzialità e trasparenza; falsa rappresentazione dei fatti; inopportunità.
4 - Successivamente l’Ateneo napoletano, a seguito di un’ulteriore istanza ostensiva, ha prodotto tutti i fogli dei quesiti (ossia, il questionario con le domande diverse per ogni singolo candidato) e la c. d. malacopia dei candidati che hanno partecipato al test nella stessa aula della ricorrente.
5 – Sono, quindi, seguiti i motivi aggiunti, con cui la ricorrente ha riproposto le censure già dedotte in sede ricorsuale, arricchendole con i nuovi aspetti emersi a seguito dell’esame dell’ulteriore documentazione messa a disposizione dall’Università.
In particolare la ricorrente ha esposto: i) di aver individuato, tra i 47 compiti d’aula forniti dall’Ateneo, il proprio foglio delle domande, ove sono stati sviluppati i propri calcoli e riportate piccole frasi e parole, tali da rendere palesemente individuabile il proprio compito; ii) che tale foglio delle domande era contraddistinto dal codice 18MP21342, corrispondente al sig. IG ER - posizionato accanto a lei; iii) che, abbinando il foglio dei quesiti ex post riconosciuto come proprio dalla ricorrente (quello contrassegnato con il codice 18MP21342 riconducibile al suo vicino di postazione sig. IG ER) con la sua scheda delle risposte, la stessa avrebbe ottenuto un punteggio pari a 43,80, con la certa collocazione in posizione utile per l’immatricolazione; iv) che, dunque, tali circostanze sopravvenute hanno avvalorato la conclusione dell’illegittimità della valutazione attribuitale e della sua mancata ammissione al corso di laurea.
6 – L’Amministrazione resistente si è costituita in resistenza al ricorso e ai motivi aggiunti, concludendo per l’infondatezza dell’impugnativa spiegata atteso che: i) nell’aula in cui la ricorrente ha effettuato i test non sono stati verbalizzati errori o irregolarità; ii) la verbalizzazione delle operazioni relative all’apertura dei plichi contenenti le schede anagrafiche dei candidati e la loro acquisizione tramite scanner da parte della ditta Selexi non hanno evidenziato irregolarità e sono state svolte anche alla presenza di una candidata, che nulla ha avuto da eccepire; iii) le lamentate irregolarità sono state rilevate in aule diverse da quella in cui la ricorrente ha svolto i test; iv) nella fattispecie, la prova della inequivocabile riferibilità alla ricorrente dell’elaborato disconosciuto è data dal rilievo per cui il relativo codice etichetta (022220112114231), impresso su tale “modulo”, è identico a quello esistente sulla scheda anagrafica; v) la correzione automatica e la rilevazione informatizzata delle risposte fornite dai candidati nei rispettivi moduli è stata affidata al CINECA, con conseguente determinazione automatizzata del relativo punteggio;
7 – Con ordinanza n. 297/2023, questo T.A.R. ha respinto l’istanza cautelare proposta insieme al gravame per difetto del fumus boni iuris ; e ciò in considerazione, fra l’altro: i) della garanzia di riconducibilità alla ricorrente dell’elaborato disconosciuto, garanzia fornita in modo obiettivo dalla coincidenza del medesimo codice rispettivamente sulla scheda anagrafica, sul foglio risposte e sul foglio dei quesiti; ii) del metodo di correzione degli elaborati, automatico e informatizzato; iii) della mancata rilevazione di anomalie nelle operazioni di correzione; iv) dell’assenza di irregolarità verbalizzate nell’aula in cui la ricorrente ha svolto la prova.
8 – Detta ordinanza è stata impugnata in sede d’Appello ed è stata riformata con l’ordinanza n. 823/2023, avendo il Consiglio di Stato rilevato che: i) le perizie calligrafiche prodotte dalla ricorrente recassero un principio di prova circa lo scambio del suo elaborato; ii) che lo stesso bassissimo punteggio conseguito dalla ricorrente (0,10) costituisse un ulteriore indice a supporto della summenzionata evidenza; iii) la fattispecie richiedesse un approfondimento proprio della fase di merito; iv) almeno ai fini della fase cautelare, i citati dati fattuali dovessero prevalere sulle considerazioni formali compiute in primo grado.
Il Giudice di Appello ha, quindi, disposto l’ammissione con riserva della ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia e ha trasmesso l’ordinanza a questo Tribunale per la sollecita fissazione del merito.
9 – L’Università degli Studi della Campania “IG Vanvitelli”, in esecuzione della citata ordinanza, con nota n. 47802 del 17 marzo 2023, ha disposto l’ammissione con riserva e in posizione aggiuntiva della ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, sede di Caserta, per l’a.a. 2022/2023.
10 - E’, quindi, seguita il 24 maggio 2023 l’udienza di discussione della causa, in esito alla quale questo T.A.R., in coerenza con le esigenze di approfondimento evidenziate dal Giudice di Appello, ha adottato l’ordinanza istruttoria n. 8896/2023.
Con tale ordinanza ha chiesto al CINECA e al MIUR, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza, specifici e più puntuali ragguagli, fra l’altro: i) sulle modalità di svolgimento della prova e di correzione degli elaborati; ii) sull’abbinamento delle schede recanti le risposte con quelle recanti i quesiti e sulla sussistenza di eventuali errori in sede di abbinamento e di correzione degli elaborati; iii) sulle schede e sulla prova somministrata al candidato con il codice “18MP21342”.
11 – In riscontro alla predetta ordinanza le Amministrazioni hanno puntualizzato, fra l’altro che: i) la funzione del codice identificativo apposto sul modulo delle risposte e sul modulo dei quesiti consente di collegare le domande e le risposte relative a ciascun compito; ii) il codice alfanumerico riportato dalle etichette, invece, è l’identificativo che lo studente è tenuto ad applicare in autonomia sul modulo delle risposte e sul modulo anagrafica, indispensabile per garantire la correzione dell’elaborato nel rispetto dell’anonimato; iii) ciascuna coppia di moduli di risposte e di quesiti è unica per ciascun singolo candidato ed è differente rispetto a quella somministrata agli altri candidati; iv) l’ordine dei quesiti individuato nel modulo cartaceo riconducibile alla ricorrente (quello identificato con il codice “18MP21341”) corrisponde all’ordine dei quesiti utilizzato dal sistema informatico in sede di correzione meccanizzata del modulo risposte disconosciuto (recante il medesimo codice “18MP21341”); v) l’associazione di codici identificativi differenti può avvenire solo ove richiesto, fermo restando che – in assenza di diversi input – l’associazione avviene solo tra codici identificativi identici.
12 – In vista dell’udienza del 19 luglio 2023, la ricorrente ha rappresentato: i) di essersi sottoposta nuovamente alla procedura selettiva per l’accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia per l’a.a. 2023/2024 e di aver conseguito un discreto punteggio; ii) di aver presentato all’Ateneo campano “IG Vanvitelli” un’istanza di sanatoria ancora in fase di trattazione; iii) di aver sostenuto alcuni esami previsti dal corso di laurea e di essere giunta al consolidamento della posizione.
La medesima ricorrente ha poi chiesto un rinvio per controdedurre alla produzione documentale dell’Amministrazione.
L’amministrazione dal canto suo ha insistito per il rigetto del ricorso richiamandosi alle argomentazioni già dedotte.
13 – In vista dell’udienza pubblica, la ricorrente ha informato: i) di essere ancora in lista d’attesa per immatricolarsi e di non aver ancora ricevuto alcun riscontro all’istanza di sanatoria formulata; ii) di aver maturato i requisiti per il consolidamento della sua posizione. Ha, infine, richiesto un nuovo rinvio, prospettando che la sua eventuale immatricolazione avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere.
L’Amministrazione si è opposta alla richiesta insistendo per il passaggio in decisione.
14 – Dopo la discussione, che ha avuto luogo l’udienza pubblica dell’11 ottobre 2023, la causa è stata di nuovo iscritta al ruolo per l’udienza del 22 novembre 2023. In tale occasione, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
15 – In via preliminare, deve essere respinta la domanda di declaratoria cessazione della materia del contendere avanzata da parte ricorrente, formulata in quanto avrebbe avuto luogo il consolidamento della sua posizione per effetto dell’immatricolazione avvenuta e del superamento di alcuni esami del primo anno del corso di laurea.
15.1 - Sul punto, il Collegio deve richiamare il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui:
- il principio dell’assorbimento configura un istituto eccezionale, da interpretare in senso restrittivo: il consolidamento della posizione di vantaggio conseguita in esecuzione di un ordine cautelare deroga i princìpi di strumentalità e di interinalità della tutela cautelare, avente la tipica funzione di proteggere la sfera giuridica della parte processuale nelle more della definizione del giudizio, senza pregiudicare la soluzione nel merito della controversia (cfr. ex multis Cons. St., VI, n. 5556/2021);
- il consolidamento presuppone il concretizzarsi di una fattispecie giuridica complessa, avente origine nel provvedimento cautelare di ammissione con riserva, per la cui configurabilità assumono rilievo cruciale il passaggio di una notevole distanza temporale tra la pronuncia cautelare e la definizione del giudizio nel merito nonché il superamento, da parte dell’interessato, di un significativo numero di esami (cfr. ex multis Cons. St., VII, n. 11698/2022);
- la presenza contestuale di tali ultime componenti (e segnatamente di quella temporale) vale: i) da un lato a dimostrare la proficua frequenza da parte dello studente al corso di studi cui è stato ammesso nonché il possesso, da parte sua, delle doti attitudinali e delle capacità tecniche richieste per la proficua frequenza dei corsi universitari (cfr. ex multis cfr. Cons. St., VII, n. 1259/2023; id., n. 3357/2022; id., n. 2856/2022; id., n. 4551/2022; TAR Lazio, Roma, III, n. 10839/2022; id. n. 17325/2022); ii) dall’altro a connotare la meritevolezza del suo affidamento, che acquisisce via via maggiori stabilità e spessore rispetto alla provvisorietà della situazione iniziale; l’interesse a che gli esami non si svolgano inutilmente e a che la durata dei processi non ne renda incerto l’esito, frustrando le legittime aspettative del privato, assume consistenza sempre più rilevante nel progredire con profitto del percorso accademico (cfr. ex multis Cons. St., VII, nn. 3249/2023 e 3245/2023; T.A.R. Lazio, Roma, III-S, n. 13511/2020); iii) d’altro lato ancora, a conformare il piano dell’interesse pubblico, dal momento che accanto alle ragioni poste a fondamento del c.d. “numero chiuso”, man mano che lo studente avanza nel percorso universitario, emergono ulteriori e distinti interessi, anche pubblici, a ché l’investimento ormai effettuato sia in termini finanziari, sia in termini più generali di risorse pubbliche, non sia posto nel nulla (cfr. ex multis ancora Cons. St., VII, n. 11698/2022; T.A.R. Lazio, Roma, III, n. 4098/2021); iv) infine, ad influenzare la valutazione dell’opposto interesse dei candidati controinteressati e inseriti in graduatoria in posizione migliore, tenuto conto che il decorso tempo può incidere al punto da scolorarne vieppiù la consistenza (cfr. ancora T.A.R. Lazio, Roma, III, n. 4098/2021).
15.2 - Calando tali coordinate ricostruttive nel concreto, il Collegio non ritiene che ricorrano i presupposti per il consolidamento della posizione della ricorrente tenuto conto: i) della peculiarità della vicenda processuale che ha condotto all’immatricolazione con riserva della ricorrente: quest’ultima è stata, infatti, ammessa in via strettamente provvisoria e temporanea, a fronte di un’ordinanza del Giudice di Appello di riforma di un precedente provvedimento di rigetto della cautela per difetto dei presupposti di legge; ed è rilevante osservare il Consiglio di Stato ha accolto il gravame della ricorrente ai fini della sollecita fissazione del merito, senza tuttavia entrare nel merito della controversia; ii) dello scarso lasso di tempo trascorso fra l’immatricolazione con riserva e la trattazione del merito, essendo trascorsi meno di otto mesi fra tali eventi; iii) della brevissima carriera accademica, in cui la ricorrente ha superato solo alcuni esami del primo anno del corso universitario ed è stata appena ammessa al secondo anno.
Né può invocarsi nella specie il principio di conservazione degli effetti dell’ancora ridotto numero degli esami sostenuti, tenuto conto che tale valore può essere agevolmente salvaguardato attraverso la possibilità di conseguire il loro riconoscimento, ove la ricorrente si iscriva ad altre consimili facoltà senza accesso a numero chiuso.
Alla stregua di tali elementi, il Collegio è dell’avviso che nella specie, per il poco tempo trascorso a far tempo dall’immatricolazione provvisoria e per il ridotto numero di esami finora superato (non risulta neppure compiutamente provato che l’interessata abbia superato tutti gli esami del primo anno, in assenza di una certificazione universitaria sul punto), la consistenza della situazione giuridica della ricorrente non abbia assunto uno spessore sufficiente a giustificare l’applicazione del principio del consolidamento.
Tale principio, infatti, va applicato cum grano salis , contemperandolo con le caratteristiche del processo amministrativo, secondo cui: i) il provvedimento cautelare (ammissione con riserva) è connotato da una natura soltanto interinale e conseguentemente è destinato, per sua stessa natura, a cessare i propri effetti (cfr. art. 55, commi 1, 10 e 11 del cod. proc. amm.); ii) il processo amministrativo è ad impulso di parte: il ricorrente, quindi, una volta incardinato il ricorso mediante il suo deposito, se desidera ottenere la fissazione dell’udienza di discussione (e dunque: una decisione di merito) ha l’onere di presentare istanza di fissazione di udienza entro un anno (pena, in contrario, la perenzione); e, se desidera ottenere la fissazione dell’udienza stessa con urgenza, può depositare istanza di prelievo (cfr. art. 71 del cod.proc.amm.).
Tali caratteristiche, infatti, sono tali da rendere ex se non tutelabile l’affidamento dello studente sulla stabilità degli effetti della pronuncia interinale ottenuta, potendo configurarsi il consolidamento della sua posizione unicamente al contemporaneo ricorrere degli ulteriori surrichiamati presupposti (lasso di tempo senz’altro superiore all’anno e superamento di un notevole numero di esami), la cui ricorrenza va valutata caso per caso, con particolari rigore e nettezza.
Né risulta estensibile al caso di specie la sentenza di questo Tribunale, III- bis , n. 9442/2022, invocata dalla ricorrente, atteso che la salvezza della posizione dell’interessato è stata affermata in un caso diverso, non riferito agli studi universitari ma all’istruzione superiore: in quest’ambito la stabilità degli effetti che il passaggio alla frequenza della classe successiva, seppur con riserva e in via interinale, è idoneo a determinare nella sfera giuridica dell’interessato, assume una valenza assai più pregnante ai fini della consolidazione della sua posizione, rispetto a quanto avviene in ambito accademico.
16 – Venendo al merito, il Collegio intende procedere alla trattazione congiunta del ricorso e dei motivi aggiunti, attesa la loro struttura unitaria e logicamente collegata: infatti, con questi ultimi la sig.ra EP ha reiterato i mezzi già dedotti, integrandoli alla luce delle risultanze degli atti conosciuti in sede del successivo accesso compiuto (tutti i fogli delle domande dei candidati che hanno partecipato al test nella sua aula e la relativa c.d. malacopia).
16.1 – Con il primo mezzo del ricorso e dei motivi aggiunti, la ricorrente ha lamentato che il punteggio attribuitole, in tesi frutto di uno scambio di plichi e di compiti, non sarebbe a lei riconducibile.
In particolare, a seguito della cognizione degli atti successivamente ostensi dall’Ateneo napoletano, la ricorrente avrebbe riconosciuto come proprio il foglio dei quesiti del sig. ER, candidato che ha svolto il test vicino alla sua postazione, e abbinando tale foglio con la propria scheda delle risposte otterrebbe il punteggio totale di 43,80, sufficiente a garantirle l’ammissione al corso universitario; e tanto nonostante che sul foglio dei quesiti ex post riconosciuto come proprio fosse riportato un codice identificativo (cod. 18MP21342) diverso da quello applicato dalla ricorrente sul foglio delle proprie risposte e su quello dei propri quesiti (cod. 18MP21341). Dette prospettazioni sono state corroborate dalle risultanze di due perizie calligrafiche.
16.2 - La tesi della ricorrente, per quanto argomentata in modo suggestivo, non è idonea ad offrire adeguata prova della commissione da parte dell’Amministrazione di irregolarità o errori nell’abbinamento e nella correzione degli elaborati né tanto meno nell’attribuzione dei punteggi ai candidati.
Tanto emerge dalla disamina della documentazione agli atti, alla luce dell’approfondimento istruttorio condotto in coerenza con quanto evidenziato dal Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 823/2023.
16.3 - Quanto all’ipotizzato scambio in fase di abbinamento dei fogli delle risposte con quelli dei quesiti, il Collegio reputa decisivi i ragguagli forniti dal CINECA in adempimento dell’ordinanza istruttoria n. 8896/2023.
E ciò con particolare riferimento al rilievo per cui: i) l’associazione dei dati contenuti in ciascun modulo delle risposte con quelli contenuti nel relativo modulo dei quesiti è garantita tramite l’apposizione del medesimo codice su entrambi i moduli; ii) la funzione di tale codice identificativo è quella di permettere il collegamento fra le risposte fornite e i quesiti formulati in relazione a ciascun compito; iii) il codice identificativo del plico apposto sul modulo delle risposte e quello applicato sul modulo dei quesiti (consegnati allo studente all’interno della medesima busta) è univoco per ciascuna coppia di moduli e ne consente l’associazione; iv) la predisposizione dei quesiti secondo l’ordine individuato nel modulo dei quesiti cartaceo somministrato a ciascun candidato corrisponde sempre all’ordine dei quesiti che, in sede di correzione meccanizzata, il sistema informatico associa al modulo delle risposte tramite la lettura del codice identificativo del plico; v) l’ordine dei quesiti individuato nel modulo cartaceo dei quesiti (identificato con il codice “18MP21341” ricondotto alla sig.ra EP) corrisponde all’ordine dei quesiti utilizzato dal sistema informatico in sede di correzione meccanizzata del modulo delle risposte (recante il medesimo codice “18MP21341”).
Ora, tali puntualizzazioni in ordine all’essenzialità del codice identificativo al fine di garantire in modo certo il collegamento del foglio delle risposte e quello dei quesiti in relazione a ciascun candidato vanno lette in relazione alle previsioni del punto al punto 8, lett. f) e j) dell’allegato 1 del d.m. 24 giugno 2022 n. 583, lex specialis della procedura selettiva.
Tale previsione impone ad ogni studente di: i) “ compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla anche ai fini della attestazione di corrispondenza dei dati di cui alla lettera j), al momento della consegna dell’elaborato ” (cfr. lett. f); ii) “ scegliere una coppia di etichette adesive identiche ivi presenti e apporre una delle due etichette sulla scheda anagrafica e l’altra sul modulo risposte. L’apposizione delle etichette deve essere a cura esclusiva del candidato che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici presenti sulle etichette della coppia scelta. Il candidato deve, quindi, sottoscrivere, in calce alla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte” (lett. j).
Tali previsioni, dunque, sono chiare e univoche nel deferire alla “ cura esclusiva ” del singolo candidato i seguenti incombenti cruciali: 1) la scelta delle etichette adesive identiche; 2) la loro apposizione sulla scheda anagrafica e sul modulo delle risposte; 3) la sottoscrizione di una dichiarazione che dà espresso atto della corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo delle risposte. Si tratta – giova rimarcare - di operazioni rimesse interamente e nel modo più pieno all’opera del singolo candidato ed esulanti dall’operato dell’Amministrazione e del CINECA.
16.4 - In questo quadro ricostruttivo, dalla documentazione agli atti è risultato che:
- la scheda anagrafica della parte ricorrente reca la sua sottoscrizione, nonché l’apposizione di una etichetta con il seguente codice alfanumerico “022220112114231” (cfr. doc. 10 della produzione di parte ricorrente relativa al ricorso introduttivo);
- il modulo delle risposte della parte ricorrente reca: i) una etichetta con il medesimo codice alfanumerico presente nella etichetta apposta sulla predetta scheda anagrafica (ossia il codice “022220112114231”); ii) il codice identificativo del plico “18MP21341” (cfr. doc. 9 della produzione di parte ricorrente relativa al ricorso introduttivo);
- il foglio dei quesiti relativi alla prova di ammissione sostenuta dalla parte ricorrente (ossia quello che la stessa contesta nel presente giudizio e che è stato oggetto della prima perizia grafologica – cfr. doc. 8 della produzione di parte ricorrente relativa al ricorso introduttivo) reca il medesimo codice identificativo del plico apposto sul modulo delle risposte della ricorrente, ossia il codice “18MP21341” (cfr. doc. 11 della produzione di parte ricorrente relativa al ricorso introduttivo);
- viceversa, il foglio dei quesiti che parte ricorrente ritiene essere relativo alla sua prova di ammissione (cfr. doc. 5 della produzione di parte ricorrente relativa al ricorso per motivi aggiunti) reca un codice identificativo diverso rispetto che ha contraddistinto la ricorrente: detto codice è “18MP21342”, mentre il codice identificativo, prestampato, del plico riportato sul modulo delle risposte della ricorrente è 18MP21341.
16.5 - A tale stregua, la tesi della ricorrente volta ad attribuirsi - ex post e sulla base dell’analisi di elementi estrinseci rispetto al foglio delle risposte (appunti manoscritti sul foglio quesiti e sulla malacopia) - la paternità di un foglio dei quesiti recante un codice identificativo diverso non regge nella misura in cui: i) è stata la stessa ricorrente ad apporre sul foglio delle risposte il codice identificativo (“18MP21341”) legato ai suoi dati anagrafici, identico a quello del foglio dei quesiti e ad aver espressamente attestato, sotto la sua responsabilità, la corrispondenza del citato codice alla sua persona; ii) il diverso foglio dei quesiti successivamente riconosciuto dalla sig.ra EP come proprio reca un diverso codice identificativo, inequivocabilmente connesso ad un foglio di risposte utilizzato da un diverso candidato (il sig. ER) e corrispondente ai suoi dati anagrafici (“18MP21342”); iii) la ricorrente non offre alcuna plausibile spiegazione di come e del perché si sarebbe realizzato il paventato scambio dei rispettivi fogli dei quesiti e del motivo per cui esso dovrebbe essere ascritto all’Amministrazione: l’affermata anomalia, infatti, si è incontestabilmente verificata nell’ambito di una fase procedurale rimessa alla cura esclusiva e alla correlativa responsabilità dei singoli candidati (e quindi della ricorrente), che avrebbero dovuto fare la dovuta attenzione nel compiere le operazioni ad essi deferite.
La tesi non convince proprio in quanto postula che si sia verificato un non meglio identificato errore o disguido concernente un’operazione di esclusiva competenza, ai sensi della lex specialis , dei candidati, le cui conseguenze non possono non ricadere in via esclusiva su di loro, in coerenza con il principio di autoresponsabilità e con la previsione del punto 8 lett. j) citato.
E non guasta rimarcare che tale conclusione, lungi dal costituire frutto di una visione formalistica della vicenda, rappresenta piuttosto il precipitato in sede applicativa dei princìpi sostanziali di autoresponsabilità e della par condicio dei candidati, sulla base delle obiettive risultanze agli atti.
Sul punto, il Collegio osserva che il livello di diligenza richiesto ai candidati per l’assolvimento degli incombenti a loro carico doveva essere adeguato alla tipologia e alla rilevanza della procedura selettiva in esame, scandita dallo svolgersi serrato di fasi e contemplante la partecipazione di migliaia di candidati.
16.6 - Per altro verso, la tesi della ricorrente, nella misura in cui evoca un errore dell’Amministrazione non si sa neppure in quale fase della procedura, non solo non trova alcun conforto nella documentazione agli atti ma è anzi dalla stessa contraddetta.
Si consideri quanto emerge in modo univoco e convergente:
- dalla verbalizzazione di aula relativa al giorno di svolgimento della prova selettiva (6 settembre 2022), da cui sono emersi: i) il regolare svolgimento delle operazioni deferite ai candidati, delle prove e della fase di consegna, con l’apposizione della scheda anagrafica e del foglio delle risposte nei relativi contenitori; ii) la corretta sigillatura dei plichi; iii) la loro integrità, sottoscritta per conferma anche da quattro candidati estratti a sorte (cfr. in particolare pagg. 11 e ss.); dai verbali è, in definitiva, emerso che le scatole (contenenti il materiale concorsuale) sono risultate sigillate e integre, così come sono risultati integri i relativi plichi: vi è, quindi, stata una perfetta corrispondenza tra il numero delle schede anagrafiche complessive (4.295) ed il numero dei “moduli risposte” (anch’esso pari a 4.295);
- dal verbale n. 3 del 14 settembre 2022, relativo all’apertura dei plichi contenenti le schede anagrafiche e alla loro acquisizione tramite scanner da parte della ditta Selexi, il cui tenore non ha evidenziato irregolarità di alcun tipo; dette operazioni sono state svolte, peraltro, anche alla presenza di una candidata, che nulla ha rilevato al riguardo.
- dalla puntuale e circostanziata conferma - resa dal CINECA a seguito di più approfondite verifiche compiute sui moduli delle risposte in esecuzione dell’ordinanza istruttoria di questo T.A.R. n. 8896/2023 – conferma che ha messo in luce l’assenza di errori e di anomalie: i) in fase di stampa e di correzione degli elaborati, così come consegnati dalla sig.ra EP; ii) in fase di attribuzione del relativo punteggio; iii) in fase di trasmissione al MIUR dei dati relativi al risultato della prova della ricorrente poi pubblicati.
Inoltre, è ben vero che il medesimo CINECA ha affermato la possibilità che la correzione di un modulo delle risposte sia associato ad un modulo dei quesiti recante un diverso codice identificativo, atteso che la procedura informatizzata consente l’associazione di codici identificativi differenti laddove richiesto.
E’ tuttavia altrettanto innegabile che l’affermazione è stata formulata in via di mera ipotesi astratta, cioè come possibilità tecnica, nel senso che l’associazione fra moduli diversi può avvenire soltanto ove sia inserito nel sistema uno specifico input in tal senso, input nella specie assente: difatti, il CINECA ha affermato che le correzioni hanno avuto luogo secondo il normale iter procedurale, senza l’accadimento di anomalie od errori.
In definitiva, i verbali corroborati dai puntuali, univoci e concludenti chiarimenti resi dal CINECA, hanno confermato la mancanza di qualsiasi elemento di riscontro in ordine: i) a presunte manomissioni compiute sui moduli come predisposti e consegnati dai candidati; ii) al verificarsi di errori e di anomalie ascrivibili all’Amministrazione, in fase di abbinamento degli elaborati e di correzione.
Del resto, il meccanismo automatico e informatizzato utilizzato per la correzione, per il quale non sono stati riscontrati difetti nel funzionamento, era tale da escludere in radice la commissione di errori.
Infatti, acquisiti i compiti con i codici identificativi apposti a cura dei singoli candidati, il CINECA ha proceduto alla “ rilevazione informatizzata delle risposte fornite dai candidati nei moduli risposta, con conseguente determinazione automatica del relativo punteggio ”; e ciò mediante il lettore ottico che ha associato, per mezzo della lettura del codice identificativo del plico, i dati contenuti nel modulo delle risposte oggetto di correzione con quelli dei quesiti, secondo l’ordine stabilito nel foglio recante il medesimo codice identificativo del plico.
16.7 - In presenza di tale quadro, concordante nell’escludere anomalie nell’abbinamento degli elaborati, nello svolgimento della prova selettiva e nella correzione degli elaborati, l’unico strumento a disposizione della ricorrente per infirmare dette risultanze era rappresentato dalla proposizione della querela di falso.
Il verbale d’aula, infatti, costituisce atto pubblico fidefacente ex art. 2700 c.c., cioè dotato di pubblica fede non scalfibile se non con la proposizione della querela di falso (cfr. in tal senso da ultimo T.A.R. Lazio, Roma, I, n. 7623/2023).
In particolare, secondo il costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, quest’ultima costituisce lo strumento da utilizzare in via esclusiva per far valere ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, anche quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva, pur se involontari o dovuti a cause accidentali (cfr. in tal senso Cass., SS.UU., n. 17355/2009; Cass. Civ., II, n. 232/2010; id. n. 4219/2011).
Inoltre, in giurisprudenza, con particolare riferimento a censure volte a far valere – proprio come nella specie - circostanze non riportate o contrastanti con i verbali, si è ritenuto che “ le risultanze fattuali del verbale potranno essere censurate solo con querela di falso…è quindi riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, anche quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva, pur se involontari o dovuti a cause accidentali. In difetto dell'instaurazione di siffatto giudizio, la veridicità del verbale non può essere revocata in dubbio dal Giudice Amministrativo ” (cfr. in tal senso T.A.R. Puglia, Lecce, II, n.1222/2018; T.A.R. Piemonte, I, n. 199/2015).
A tale stregua, il Collegio rileva che la ricorrente non risulta aver mai presentato querela di falso in relazione al contenuto del verbale d’aula ma si è limitata ad affermare, corroborandole con argomenti di prova inidonei a scalfire la sua efficacia probatoria, circostanze da esso non risultanti o con lo stesso contrastanti.
Ne consegue che: i) la veridicità del verbale d’aula in merito all’assenza di errori e di anomalie nelle varie fasi dello svolgimento della prova preselettiva non può essere messa in discussione nel presente giudizio; ii) viene a cadere il presupposto fattuale cruciale al fine di confermare nella specie la tesi della ricorrente, volta ad ascrivere all’Amministrazione le paventate anomalie, lumeggiate con suggestivi argomenti di prova.
17 – Le considerazioni testé rassegnate conducono alla reiezione anche del secondo mezzo del ricorso e dei motivi aggiunti, con cui la ricorrente ha lamentato, durante la fase di svolgimento del test di medicina per l’a.a. 2022/23, il verificarsi di alcune irregolarità procedurali nelle varie aule del Polo universitario in cui la sig.ra EP ha sostenuto il test, che avrebbero portato alla confusione degli elaborati.
Sul punto, il Collegio soggiunge che: i) alcune irregolarità segnalate dai candidati hanno riguardato accadimenti verificatisi in aule diverse (A1, A2, T04 e B03) da quella ove la ricorrente ha svolto i test (G02) (cfr. verbale n. 2); ii) le segnalate irregolarità in un caso, ad esito degli approfondimenti condotti, non sono state ritenute tali e negli altri casi non hanno trovato riscontro da parte del personale d’aula; iii) in ogni caso, tali presunte irregolarità, quand’anche si fossero verificate, avrebbero avuto luogo in aule in cui la ricorrente non ha sostenuto la prova e quindi non servirebbero a corroborare le censure dedotte; iv) nessun evento è stato segalato nell’aula in cui la sig.ra EP ha svolto la prova: anzi il relativo verbale ha documentato la corretta sigillatura dei plichi e la loro integrità, corroborata anche da un’apposita dichiarazione di alcuni studenti.
18 – In definitiva, il ricorso va rigettato in quanto risulta infondato per le argomentazioni di seguito illustrate.
Sussistono, nondimeno giusti motivi, connessi alle peculiarità della fattispecie, che giustificano la compensazione integrale delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Luca Biffaro, Referendario
Massimiliano Scalise, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Scalise | Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO