Articolo 765 del Codice della navigazione
Articolo 755Articolo 757
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21 aprile 1942
Art. 765.
(Impiego dell'aeromobile).

L'aeromobile puo' essere adibito soltanto al servizio o all'impiego consentito alla categoria alla quale, dal certificato di navigabilita', risulta assegnato.

Tuttavia l'aeromobile puo' essere destinato ad un servizio o ad un impiego proprio della categoria che importa attitudini tecniche minori; ma in tal caso non si applica il piu' favorevole regime previsto per gli aeromobili della categoria inferiore.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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