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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N . 4 8 0 / 2 0 1 6 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, all'esito dell'udienza di discussione orale del 10.12.2024, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 480 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2016 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti dall'avv. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Gianfranco Mobilio in Salerno alla Via F. Cantarella n.7
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall' Avv. Marco Sartoni elettivamente domiciliata presso il suo studio in Faenza (RA), via Volta, 5/4
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: per parte opponente: “che voglia l'adito Tribunale revocare e/o annullare o comunque riformare l'opposto decreto ingiuntivo dichiarando non dovuto l'importo di €
5.030,00 oltre interessi e spese accessorie;
in via riconvenzionale, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del sig. Controparte_1
, per le ragioni in atto indicate, dell'importo di € 2.500,00 a titolo di Parte_1
risarcimento danni, ovvero di quella maggiore o minore somma che il Giudice vorrà, anche in via equitativa, liquidare, il tutto da contenersi nei limiti di € 5.000,00. Il tutto con vittoria di spese da determinarsi in misura piena così come previsto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 64/2024, e solo in caso di compensazione e/o soccombenza del sig. , Pt_1
ammesso al patrocinio a spese dello Stato con determinazione secondo la apposita notula depositata”; per parte opposta: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta: • in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione promossa da e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
• in Parte_1
via subordinata, nel merito, disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare tenuto e condannare a corrispondere in favore di Parte_1 Controparte_1 il credito capitale di € 3.189,48 - come rideterminato a carico del in perizia
[...] Pt_1
econometrica dal nominato CTU – oltre ad interessi da calcolarsi su detta somma al tasso di legge, dalla data della domanda monitoria al saldo effettivo;
• in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 19.03.2016 proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 21/2016, emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 12.01.2016, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della
[...]
della somma di € 5.030,05 oltre gli interessi come da domanda, nonché Controparte_1 le spese del procedimento liquidate in € 540,00 per compenso professionale e € 145,50 per le Cont spese, oltre spese generali al 15%, IVA e , in forza di un contratto di mutuo stipulato in data 12.05.2009 con la Banca di Sassari S.p.A. e del contratto di assicurazione (polizza c.d.
“rischio impiego”) stipulata con la In particolare l'opponente Controparte_1
esponeva che in data 12.05.2009 aveva stipulato un contratto di finanziamento con la Banca
Sassari S.p.A. mediante la cessione del quinto dello stipendio per l'importo complessivo di €
21.168,00 da restituire in n. 84 rate mensili dal valore di € 252,00 ciascuna e che detto contratto di finanziamento era garantito da polizza assicurativa obbligatoria “rischio impiego”
n. 924785, volta a risarcire la società finanziaria in caso di mancato rientro del capitale per l'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro intercorrente tra cedente/mutuatario e datore di lavoro ceduto. Assumeva, poi, che in data 26.11.2011 veniva improvvisamente licenziato dalla e la Banca Sassari S.p.A. incamerava Controparte_3 immediatamente la somma di € 7.500,00 dovuta a titolo di TFR, cosicché ai sensi dell'art. 4 del contratto di prestito, la si surrogava nella posizione giuridica Controparte_1
del cessionario Istituto di credito, rimborsando all'istituto di credito il debito residuo del finanziamento. L'opponente, senza contestare il rapporto di finanziamento, lamentava che “il
T.E.G. medio applicato nel contratto ammonterebbe al 13,99%, percentuale superiore al tasso soglia previsto dalla Banca d'Italia per il secondo trimestre del 2009 ed in relazione ai presiti contro cessione del quinto dello stipendio con più di € 5.000,00 determinato nel 13,99% ammontando il TEGM in 8,62 punti percentuali”. Inoltre evidenziava come superasse altresì la soglia limite la previsione di tassi di mora determinati nella misura di 5 punti percentuali oltre il T.A.N. per il caso di ritardato pagamento delle rate a tal fine prospettando la necessità di un'apposita indagine per determinare il TEG medio di mora. Infine aggiungeva che la mancata adesione alle proposte transattive avanzate dall'opponente integrava violazione del canone generale di correttezza e buona fede da parte della Su tali Controparte_1 premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “…per tutti i motivi di cui in narrativa, sentire revocare e/o annullare o comunque riformare l'opposto decreto ingiuntivo dichiarando non dovuto l'importo di € 5.030,00 oltre interessi e spese accessorie;
in via riconvenzionale, condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento in favore del sig. , per le ragioni in atto indicate, dell'importo di Parte_1
€ 2.500,00 a titolo di risarcimento danni, ovvero di quella maggiore o minore somma che il
Giudice vorrà, anche in via equitativa, liquidare, il tutto da contenersi nei limiti di €
5.000,00, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. Si chiede inoltre che
l'Ill.mo Giudice adito conceda termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi del D.L. 69/2013 e ss. mm. In via istruttoria ci si riserva di articolare i mezzi che si renderanno opportuni”.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva la la quale Controparte_1 contestava integralmente gli assunti avversi e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Con provvedimento del 13.07.2016 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 21/2016 e rinviava all'udienza del 14.12.2016 per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione.
Previa concessione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e mediante conferimento dell'incarico al CTU contabile.
All'udienza del 10.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione previa discussione orale.
2. Ciò posto, si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale di provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento, mentre alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, di fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria. Spetta, dunque, alla dimostrare l'esistenza del Controparte_1 credito e l'ammontare del credito, mentre sull'opponente incombe l'onere di provare l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive del credito.
Ebbene, nella fattispecie, la ha provato l'esistenza dei rapporti Controparte_1
negoziali richiamati in base ai quali ha avanzato le proprie pretese creditorie. In particolare, ha depositato: 1) il contratto di cessione pro solvendo di quote dello stipendio del 12.05.2009;
2) il certificato di adesione alla polizza assicurativa obbligatoria;
3) l'atto di quietanza e di surroga del 23.10.2013; 4) la comunicazione di cessione del rapporto lavorativo;
5) conteggio estintivo del prestito personale (all.ti nn.
1.5 prod. monitorio). Tali documenti, non contestati dall'opponente, dimostrano l'esistenza e l'ammontare del rapporto contrattuale dedotto in giudizio.
L'opponente ha contestato che “il T.E.G. medio applicato nel contratto ammonterebbe al
13,99%, percentuale superiore al tasso soglia previsto dalla Banca d'Italia per il secondo trimestre del 2009 ed in relazione ai presiti contro cessione del quinto dello stipendio con più di € 5.000,00, determinato nel 13,99% ammontando il TEGM in 8,62 punti percentuali”.
L'opponente in particolare, con la memoria ex art. 183 co VI n. 1) c.p.c., ha affermato che nel calcolo del T.E.G, non sarebbero state incluse le spese per i premi assicurativi a garanzia del prestito per euro 1.480,89.
La contestazione di parte opponente è infondata, generica e comunque non corretta nelle sue premesse in punto di diritto.
Il contratto di prestito contro cessione pro solvendo di quote dello stipendio stipulato da con la Banca di Sassari il 12.05.2009 s.p.a. prevede un T.E.G. del 12,12 % Parte_1
con l'espressa previsione che concorrono nel calcolo gli interessi, gli importi di cui alle lettere a) b) e) del punto 1.1 (commissione di istruttoria, spese amministrative forfettarie per rivalsa delle spese di notifica, postali ed amministrative, commissione dovute al mediatore) e che il
T.E.G. è calcolato secondo le Istruzioni della Banca d'Italia.
La tesi di parte opponente si fonda sulle determinazioni sul calcolo del T.E.G. contenute nelle
Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura della
Banca di Italia di agosto 2009, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29.08.2009. Al punto D1 - “Periodo Transitorio (1° luglio – 31 dicembre 2009)” di tale Provvedimento è tuttavia espressamente previsto che: “Fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari … gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia e dell'UIC pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006. Nel periodo transitorio restano pertanto esclusi dal calcolo del TEG per la verifica del limite di cui al punto precedente (…): … omissis … c) gli oneri assicurativi imposti per legge direttamente a carico del cliente (anche per tramite dell'intermediario)”.
Nel caso di specie il contratto per cui è causa è stato stipulato a maggio 2009 e quindi è addirittura antecedente la stessa pubblicazione delle Istruzioni di agosto 2009. Ne consegue pertanto che per il calcolo del T.E.G. occorre far riferimento alle Istruzioni della Banca
d'Italia pubblicate nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e non a quelle indicate da parte opponente di agosto 2009. Le Istruzioni della Banca d'Italia di marzo 2006, al paragrafo C.4, riservato al trattamento degli oneri e delle spese, prevedono che “Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza”.
Nel caso di specie le spese di assicurazione per disoccupazione del debitore risultano dalla polizza già prodotta nella fase monitoria (all. n. 2 prod. monitoria) e pertanto correttamente, in base alla regolamentazione in vigore al momento della stipula del contratto per cui è causa, non sono state incluse nel calcolo del T.E.G. Per i motivi esposti non appaiono condivisibili le elaborazioni del c.t.u. dott.ssa nella perizia depositata il 28.05.2024 che Persona_1
hanno fatto riferimento alla Istruzioni di agosto 2009 sopra richiamate e che, a fronte delle specifiche osservazioni di parte opposta, nulla ha compiutamente replicato.
Parimenti pretestuosa è l'assunto secondo cui gli interessi moratori dovrebbero essere sommati a quelli corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia. Come a più riprese chiarito dalla Corte di Cassazione “In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto”
(Cass. n. 14214/2022). Inoltre la S.C. ha precisato che “è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l'usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 2, ma in base ad un fantomatico tasso talora definito nella prassi di "mora-soglia", ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia” (Cass. n.
27442/2018). Più di recente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, oltre a ribadire il principio secondo il quale “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della
stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”, ha precisato che
"la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perchè "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto" e "ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista" (Cass. S.U. n. 19597/2020).
La prospettazione attorea è dunque del tutto erronea in quanto fondata su presupposti di diritto non condivisibili alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali.
Il primo motivo di opposizione è quindi infondato e va rigettato.
3. Non può essere accolta, in quanto infondata, la domanda riconvenzionale dell'opponente, volta ad ottenere la condanna dell'opposta al risarcimento del danno in via equitativa sul presupposto di una sua responsabilità per violazione dei doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.. A sostegno della domanda l'opponente ha dedotto che la società convenuta non avrebbe dato riscontro ai solleciti dallo stesso avanzati per una definizione transattiva della lite e avrebbe depositato il ricorso per il decreto ingiuntivo nella pendenza delle trattative per il tentativo di bonario componimento della lite.
Il Tribunale osserva che non sussiste un dovere di attivarsi per la soluzione extragiudiziale della lite e avendo comunque la società convenuta riscontrato a più riprese le varie proposte transattive avanzate dall'opponente così manifestando in modo espresso il proprio rifiuto ad una definizione bonaria della vertenza.
Per i motivi esposti l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 21/2016 del
12.01.2016 già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 13-14.07.2016 va confermato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano, d'ufficio, in assenza di note spese, in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, come successivamente integrato e modificato, tenuto conto del valore della controversia, previa riduzione ex art. 4 co. 1 del cit. decreto in considerazione della natura non particolarmente complessa delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
Le spese di ctu seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione unica civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda disattesa e rigettata, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 21/2016 del
Tribunale di Lagonegro già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del
13-14.07.2016
2) condanna al pagamento, in favore di parte opposta delle spese Parte_1 di lite che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
3) pone definitivamente le spese di ctu, così come liquidate con separato decreto, a carico di . Parte_1
Lagonegro, 3.01.2024
Il Giudice
Dott. Maurizio Ferrara