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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/02/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 293/2023
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 293 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Cristian Giampieri ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto legale in Recanati via I luglio 4 ;
APPELLATI - APPELLANTI PRINCIPALI
CONTRO
(P. IVA , e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Martina Mosca ed elettivamente domiciliata in Ancona, Via Marsala n.
12 presso le studio del predetto legale
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1068 del Tribunale di Ancona pubblicata in data 23/9/2022 e in materia di fideiussione/opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note scritte di pc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ancona, rigettava l'opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2 Parte_1 Parte_3
262/2021 concesso a e per essa la mandataria , per la somma Controparte_1 CP_3 di € 1.035.389,59 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di debito residuo derivante dal contratto di leasing nr. 4776 stipulato tra l'allora e la società Controparte_4
IC RU RL (oggi fallita), per la quale gli opponenti avevano prestato in data 30.6.2011 fideiussione specifica limitata.
Il Tribunale adito, in particolare:
- assumeva che vi fossero plurimi elementi (avviso in G.U., indicazione del numero identificativo contenuto nell'atto notarile) dal quale ritenere che titolare del credito fosse l'ingiungente ; CP_1
- riteneva provata la persistenza di una intesa anticoncorrenziale riguardante le fideiussioni specifiche come quella oggetto di causa e, pertanto, ne dichiarava la nullità parziale per violazione l'art. 2 comma 2 lettera a) della legge n. 287/90;
- rigettava l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sostenendo che la banca aveva ottemperato al termine semestrale promuovendo istanza avverso il debitore attraverso la domanda di insinuazione al passivo presentata al Curatore del fallimento della debitrice principale Parte_4
, impugnavano la predetta sentenza, Parte_2 Parte_1 Parte_3
prospettando le doglianze sotto enunciate.
e, per essa la mandataria , proponeva Controparte_1 Controparte_2
appello incidentale sulla nullità della fideiussione specifica.
A seguito del deposito degli scritti difensivi, in data 21.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione dal giudice istruttore per riferire dinnanzi al Collegio.
pag. 2/12 Preliminarmente, si precisa che si provvederà ad una trattazione degli appelli in modo disgiunto al fine di seguire un ordine logico-giuridico.
A) Con il primo motivo di appello principale gli appellanti hanno impugnato la parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto provata la legittimazione attiva in capo alla cessionaria Controparte_1
In particolare, gli appellanti principali contestano che la sedicente cessionaria non avrebbe dato prova che il credito ingiunto sia stato oggetto del contratto di cessione del
29.4.2017 e che vi sarebbero plurimi dati che dimostrerebbero il contrario, in primis la richiesta di pagamento in epoca successiva alla intervenuta cessione del debito da parte della cedente.
Il motivo è infondato.
Sebbene occorra dar atto che successivamente alla cessione del credito intervenuta in data 29.4.2017, la cedente abbia trasmesso alla debitrice principale un “preavviso di risoluzione” (precisamente del 29.9.2017) quale messa in mora per il pagamento dei canoni scaduti, tuttavia, ritiene il Collegio che vi sono plurimi elementi di natura presuntiva dal quale possa comunque desumersi che il credito oggetto della presente causa sia stato oggetto di cessione.
Questo Collegio richiama sul punto la recente giurisprudenza di legittimità - Cass.
22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688, la quale ha precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali pag. 3/12 indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nella recente Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478 si legge che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della
pag. 4/12 esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, […]). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità».
pag. 5/12 Orbene, l'avviso in Gazzetta Ufficiale dà atto della cartolarizzazione in quanto prevede espressamente che con contratto di cessione concluso in data 29 Controparte_1
aprile 2017 acquisiva pro soluto e in blocco da Nuova Banca delle Marche S.p.A. con efficacia economica dalle ore 00:01 del 1 gennaio 2017 e con efficacia giuridica dalle ore 00:01 del 1 maggio 2017, “tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori derivanti da contratti di leasing in essere alla data del 31 marzo
2017”.
L'avviso in Gazzetta Ufficiale è poi accompagnato dalla apposita lista comprensiva dei relativi codici attinenti ai rapporti ceduti, depositata presso il Notaio Persona_1
(rep. n. 3465, racc. n. 2017), nel quale vi è a pag. 123 l'indicazione del rapporto oggetto di causa ossia ZL 14776, non assumendo rilievo decisivo il fatto che il codice numerico sia preceduto dalla indicazione “ZL”.
Pertanto, ha acquisito la titolarità dei crediti rivenienti dal contratto di CP_1
leasing vantato originariamente da nei confronti della debitrice IC CP_4
RU RL e dei suoi garanti, ancora in essere alla data sopra indicata.
Inoltre, la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n.
18016 del 09/07/2018, nonché, con riferimento alla fattispecie, in esame Ordinanza n.
17944 del 22/06/2023). Ne consegue che la prova di essa può essere fornita anche tramite presunzioni.
In tale ottica, occorre osservare che ha agito in via monitoria ed ha Controparte_1
partecipato al giudizio di opposizione producendo tutti i documenti relativi all'obbligazione principale e all'obbligazione di garanzia. La disponibilità di essi non può diversamente spiegarsi se non presupponendo l'avvenuta cessione e, dunque,
Infine, non si comprendono le ragioni di timore della difesa appellante atteso che, anche qualora per mera ipotesi il titolare del credito non fosse ma un diverso CP_1
soggetto (ad oggi totalmente inerte e mai palesatosi), gli appellanti non sono esposti al pag. 6/12 rischio di eseguire un pagamento non liberatorio, giusto il principio generale di cui al primo comma dell'art. 1189 c.c.
Invero, il pagamento effettuato in esecuzione della sentenza di condanna che ha rigettato l'eccezione di carenza della titolarità del credito in capo alla controparte, riproposta tramite gravame, pone di per sé il solvens in una posizione di buona fede.
B) Con un unico motivo di appello incidentale, si duole che il Tribunale CP_1
di Ancona abbia qualificato la garanzia prestata come fideiussione e che ne abbia dichiarato la nullità per violazione l'articolo 2 comma 2 lettera a) della legge n. 287/90.
Più precisamente, rappresenta che la garanzia prestata debba qualificarsi come contratto autonomo di garanzia in ragione del fatto che dalla lettura della garanzia emergerebbe il difetto del requisito della accessorietà tipico della obbligazione fideiussoria.
Assume poi che, nonostante il deposito di oltre nr. 100 fideiussioni specifiche ritenute dal primo giudice dimostrative della intesa anticoncorrenziale, l'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia è limitato alle sole fideiussioni omnibus e non è pertanto estendibile alle fideiussioni specifiche come quella in oggetto.
Il motivo è parzialmente fondato.
L'art. 8 dello schema contrattuale prevede che “il fideiussore nei limiti della propria quota è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitali, interesse, spese, tasse ed ogni altro accessorio…”.
Tale negozio, non può qualificarsi come contratto autonomo di garanzia.
Il contratto autonomo di garanzia di distingue dalla fideiussione ordinaria per l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione del garante dalla facoltà di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola essenziale posta per la fideiussione ex art. 1945 c.c. (Cass. civ. n.
16213/2015).
Ora, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'uso di espressioni quali “a prima richiesta” e consimili non sono decisive ai fini della pag. 7/12 qualificazione della garanzia in termini di contratto autonomo di garanzia, potendo tali espressioni significare che le parti hanno inteso corredare la fideiussione della clausola solve et repete (Cass. civ. n. 4661/2007), ritenuta non incompatibile con la struttura di tale contratto tipico (Cass. civ. SS.UU. n. 3947/2020). Affinché possa qualificarsi un negozio in termini di contratto autonomo di garanzia è l'esclusione della possibilità di sollevare eccezioni relative ai vizi del rapporto principale;
sicché occorre valutare complessivamente il contenuto del regolamento contrattuale (Cass. civ. SS.UU.
3947/2010; Cass. civ. n. 4717/2019).
Nel caso di specie, il contratto si qualifica come fideiussione, non rinvenendosi indici a sostegno dell'autonomia e in particolare:
- il contratto non prevede in alcuna parte la rinuncia alla facoltà di proporre eccezioni in capo al garante, atteso che, si ribadisce, detta rinuncia non può ritenersi implicitamente contenuta nella previsione dell'obbligo giuridico di pagamento “a semplice richiesta scritta” o “immediatamente”, trattandosi di espressione volta semplicemente a stabilire che il pagamento del fideiussore debba avvenire a prima chiesta, non occorrendo il consenso del debitore;
- la previsione dell'art. 8, comma 3, sulla estensione della decadenza del beneficio del termine al fideiussore (“L'eventuale decadenza del debitore al beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”), segno della mancanza di autonomia e separazione tra l'obbligazione principale e l'obbligazione del garante;
- l'identità dell'obbligazione gravante sul garante rispetto a quella gravante sul garantito, emergente dalla previsione dell'art. 8 (“il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, alla semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitali, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”), ove le obbligazioni assunte dal gravante vengono, per l'appunto, modellate su quella della debitrice principale, con rinvio direttamente in quanto dovuto da quest'ultima "per capitali, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”;
- da ultimo, il nomen iuris attribuito all'atto negoziale in questione, circostanza questa che, pur non essendo di per sé decisiva (dovendosi prendere in pag. 8/12 considerazione soprattutto il contenuto del contratto che, per quanto appena esposto, depone nel senso dell'assenza dell'autonomia), costituisce pur sempre un elemento di interpretazione (in un caso analogo: Corte di Appello di Ancona, sez. I, sentenza n. 1045/2023; Corte di Appello di Ancona, sez. I, sentenza n.
1295/2023; Corte di Appello di Ancona, sez. I, sentenza n. 1035/2024)
La natura di fideiussione delle garanzie prestate, impone la disamina dell'eccezione di declaratoria di nullità della fideiussione in quanto conformi allo schema adottato dall'ABI e dichiarato nullo dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005 per violazione della normativa in materia di concorrenza.
Ebbene, nel caso di specie, deve escludersi che l'accertamento effettuato dall'AGCMO
e conclusosi con il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, possa essere esteso alle fideiussioni specifiche, atteso che il predetto provvedimento è riferito alle sole fideiussioni omnibus.
Difatti, nell'ottobre del 2002, l'ABI concordò con alcune associazioni a tutela dei consumatori, il contenuto del contratto di fideiussione “a garanzia delle operazioni bancarie” ossia fideiussione omnibus e non già fideiussione specifica.
Parte La stessa esponeva nelle proprie difese (pag. 5 punto 27 del provvedimento n.
55/2005) che proprio la natura di fideiussione omnibus concilierebbe con l'applicazione di quelle specifiche disposizioni (artt. 2, 6 e 8) e derogatorie al codice civile: “la fideiussione omnibus è un istituto giuridico caratterizzato da una propria causa, consistente nella prestazione di una garanzia rivolta non ad assicurare l'adempimento di una determinata obbligazione altrui, bensì a tenere indenne la banca dal rischio dell'insolvenza del garantito in relazione al complesso dei rapporti che quest'ultimo ha
o avrà con la banca medesima. Le disposizioni divergenti rispetto alle norme del codice civile rappresenterebbero proprio gli elementi che definiscono la specifica funzione di questa forma di garanzia, la cui legittimità andrebbe conseguentemente giudicata al di fuori dello schema legale costruito, in generale, per la fideiussione”.
pag. 9/12 Tale ricostruzione è stata accolta anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale, nullità che nell'ottica della citata pronuncia delle Sezioni
Unite, si produce di default, è agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione […]” che per quel che qui è di interesse: “la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario (l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato
a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce” (Cassazione civile, sez. I,
1/2/2025, n. 2432; Cassazione civile, sez. I, 11/12/2024, n. 31986; Cassazione civile, sez. III, 19/12/2024, n. 33472).
Pertanto, non assumono rilievo le innumerevoli fideiussioni specifiche depositate dagli opponenti in quanto la natura di fideiussione specifica esclude a priori detto accertamento operato da Banca d'Italia.
La validità della fideiussione e dell'art. 7 della stessa con il quale si deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957, determina l'assorbimento del secondo motivo di appello principale con il quale gli opponenti appellanti assumono la decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Tuttavia, per completezza va ritenuta l'infondatezza anche di tale motivo di appello principale.
Con detta censura, gli appellanti tentano di valorizzare la missiva del 29.09.2017 come idonea ai fini della risoluzione del contratto e della decorrenza del termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., valorizzando l'inciso “non potremo esimerci dal risolvere il contratto in oggetto senza ulteriore preavviso o possibilità di ripristino”, per sostenere la automatica risoluzione del leasing alla scadenza del termine di pagamento pag. 10/12 assegnato dalla società concedente;
in subordine, tornano a dedurre che il dies a quo del termine semestrale ex art. 1957 c.c. va individuato nella data di scadenza della prima rata impagata (1.03.2014), sostenendo l'autonomia delle singole rate.
La tesi è priva di pregio: il contratto di leasing all'art. 21 contiene la clausola risolutiva espressa e richiama l'art. 1456 c.c.; va ricordato che la previsione contrattale della clausola risolutiva espressa, per esser valida, deve indicare gli specifici inadempimenti collegati alla risoluzione automatica del contratto e le modalità di esercizio;
ai sensi del secondo comma dell'art. 1456, la parte interessata deve dichiarare che intende valersi della clausola risolutiva espressa, mediante manifestazione di volontà con atto unilaterale recettizio, in quanto diretto all'altra parte;
nel caso di specie, la previsione contrattuale, al comma 21.2., prevede che la comunicazione scritta deve contenere l'invito a riconsegnare il bene immobile;
la missiva 29.09.2017 non contiene detto invito, né, in definitiva, contiene la dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
L'ulteriore argomentazione è priva di specificità, perché non aggredisce adeguatamente la sentenza di prime cure che ha affrontato l'eccezione, parificando il leasing al mutuo - per la rilevante componente di finanziamento presente nel piano di ammortamento - ed aderendo quindi alla tesi, supportata da giurisprudenza di legittimità debitamente menzionata, che vede la decorrenza del termine semestrale dalla scadenza dell'ultima rata.
In conclusione, deve essere accolto l'appello incidentale promosso da , CP_1
con conseguente riforma della motivazione della sentenza gravata, mentre va rigettato l'appello principale svolto da e . Parte_2 Parte_1 Parte_3
La condanna alle spese del grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e e sull'appello incidentale Parte_2 Parte_1 Parte_3
pag. 11/12 promosso da e per essa, la sua mandataria Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza in epigrafe, così provvede:
[...]
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza previa modifica della motivazione;
- condanna e al pagamento in Parte_2 Parte_1 Parte_3
favore di delle spese di lite del grado di giudizio, che si Controparte_1 liquidano in €. 7418,00+4.313,00+12.333,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti degli appellanti principali.
Ancona, così deciso in Camera di consiglio del 19.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 293/2023
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 293 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Cristian Giampieri ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto legale in Recanati via I luglio 4 ;
APPELLATI - APPELLANTI PRINCIPALI
CONTRO
(P. IVA , e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Martina Mosca ed elettivamente domiciliata in Ancona, Via Marsala n.
12 presso le studio del predetto legale
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1068 del Tribunale di Ancona pubblicata in data 23/9/2022 e in materia di fideiussione/opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note scritte di pc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ancona, rigettava l'opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2 Parte_1 Parte_3
262/2021 concesso a e per essa la mandataria , per la somma Controparte_1 CP_3 di € 1.035.389,59 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di debito residuo derivante dal contratto di leasing nr. 4776 stipulato tra l'allora e la società Controparte_4
IC RU RL (oggi fallita), per la quale gli opponenti avevano prestato in data 30.6.2011 fideiussione specifica limitata.
Il Tribunale adito, in particolare:
- assumeva che vi fossero plurimi elementi (avviso in G.U., indicazione del numero identificativo contenuto nell'atto notarile) dal quale ritenere che titolare del credito fosse l'ingiungente ; CP_1
- riteneva provata la persistenza di una intesa anticoncorrenziale riguardante le fideiussioni specifiche come quella oggetto di causa e, pertanto, ne dichiarava la nullità parziale per violazione l'art. 2 comma 2 lettera a) della legge n. 287/90;
- rigettava l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sostenendo che la banca aveva ottemperato al termine semestrale promuovendo istanza avverso il debitore attraverso la domanda di insinuazione al passivo presentata al Curatore del fallimento della debitrice principale Parte_4
, impugnavano la predetta sentenza, Parte_2 Parte_1 Parte_3
prospettando le doglianze sotto enunciate.
e, per essa la mandataria , proponeva Controparte_1 Controparte_2
appello incidentale sulla nullità della fideiussione specifica.
A seguito del deposito degli scritti difensivi, in data 21.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione dal giudice istruttore per riferire dinnanzi al Collegio.
pag. 2/12 Preliminarmente, si precisa che si provvederà ad una trattazione degli appelli in modo disgiunto al fine di seguire un ordine logico-giuridico.
A) Con il primo motivo di appello principale gli appellanti hanno impugnato la parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto provata la legittimazione attiva in capo alla cessionaria Controparte_1
In particolare, gli appellanti principali contestano che la sedicente cessionaria non avrebbe dato prova che il credito ingiunto sia stato oggetto del contratto di cessione del
29.4.2017 e che vi sarebbero plurimi dati che dimostrerebbero il contrario, in primis la richiesta di pagamento in epoca successiva alla intervenuta cessione del debito da parte della cedente.
Il motivo è infondato.
Sebbene occorra dar atto che successivamente alla cessione del credito intervenuta in data 29.4.2017, la cedente abbia trasmesso alla debitrice principale un “preavviso di risoluzione” (precisamente del 29.9.2017) quale messa in mora per il pagamento dei canoni scaduti, tuttavia, ritiene il Collegio che vi sono plurimi elementi di natura presuntiva dal quale possa comunque desumersi che il credito oggetto della presente causa sia stato oggetto di cessione.
Questo Collegio richiama sul punto la recente giurisprudenza di legittimità - Cass.
22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688, la quale ha precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali pag. 3/12 indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nella recente Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478 si legge che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della
pag. 4/12 esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, […]). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità».
pag. 5/12 Orbene, l'avviso in Gazzetta Ufficiale dà atto della cartolarizzazione in quanto prevede espressamente che con contratto di cessione concluso in data 29 Controparte_1
aprile 2017 acquisiva pro soluto e in blocco da Nuova Banca delle Marche S.p.A. con efficacia economica dalle ore 00:01 del 1 gennaio 2017 e con efficacia giuridica dalle ore 00:01 del 1 maggio 2017, “tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori derivanti da contratti di leasing in essere alla data del 31 marzo
2017”.
L'avviso in Gazzetta Ufficiale è poi accompagnato dalla apposita lista comprensiva dei relativi codici attinenti ai rapporti ceduti, depositata presso il Notaio Persona_1
(rep. n. 3465, racc. n. 2017), nel quale vi è a pag. 123 l'indicazione del rapporto oggetto di causa ossia ZL 14776, non assumendo rilievo decisivo il fatto che il codice numerico sia preceduto dalla indicazione “ZL”.
Pertanto, ha acquisito la titolarità dei crediti rivenienti dal contratto di CP_1
leasing vantato originariamente da nei confronti della debitrice IC CP_4
RU RL e dei suoi garanti, ancora in essere alla data sopra indicata.
Inoltre, la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n.
18016 del 09/07/2018, nonché, con riferimento alla fattispecie, in esame Ordinanza n.
17944 del 22/06/2023). Ne consegue che la prova di essa può essere fornita anche tramite presunzioni.
In tale ottica, occorre osservare che ha agito in via monitoria ed ha Controparte_1
partecipato al giudizio di opposizione producendo tutti i documenti relativi all'obbligazione principale e all'obbligazione di garanzia. La disponibilità di essi non può diversamente spiegarsi se non presupponendo l'avvenuta cessione e, dunque,
Infine, non si comprendono le ragioni di timore della difesa appellante atteso che, anche qualora per mera ipotesi il titolare del credito non fosse ma un diverso CP_1
soggetto (ad oggi totalmente inerte e mai palesatosi), gli appellanti non sono esposti al pag. 6/12 rischio di eseguire un pagamento non liberatorio, giusto il principio generale di cui al primo comma dell'art. 1189 c.c.
Invero, il pagamento effettuato in esecuzione della sentenza di condanna che ha rigettato l'eccezione di carenza della titolarità del credito in capo alla controparte, riproposta tramite gravame, pone di per sé il solvens in una posizione di buona fede.
B) Con un unico motivo di appello incidentale, si duole che il Tribunale CP_1
di Ancona abbia qualificato la garanzia prestata come fideiussione e che ne abbia dichiarato la nullità per violazione l'articolo 2 comma 2 lettera a) della legge n. 287/90.
Più precisamente, rappresenta che la garanzia prestata debba qualificarsi come contratto autonomo di garanzia in ragione del fatto che dalla lettura della garanzia emergerebbe il difetto del requisito della accessorietà tipico della obbligazione fideiussoria.
Assume poi che, nonostante il deposito di oltre nr. 100 fideiussioni specifiche ritenute dal primo giudice dimostrative della intesa anticoncorrenziale, l'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia è limitato alle sole fideiussioni omnibus e non è pertanto estendibile alle fideiussioni specifiche come quella in oggetto.
Il motivo è parzialmente fondato.
L'art. 8 dello schema contrattuale prevede che “il fideiussore nei limiti della propria quota è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitali, interesse, spese, tasse ed ogni altro accessorio…”.
Tale negozio, non può qualificarsi come contratto autonomo di garanzia.
Il contratto autonomo di garanzia di distingue dalla fideiussione ordinaria per l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione del garante dalla facoltà di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola essenziale posta per la fideiussione ex art. 1945 c.c. (Cass. civ. n.
16213/2015).
Ora, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'uso di espressioni quali “a prima richiesta” e consimili non sono decisive ai fini della pag. 7/12 qualificazione della garanzia in termini di contratto autonomo di garanzia, potendo tali espressioni significare che le parti hanno inteso corredare la fideiussione della clausola solve et repete (Cass. civ. n. 4661/2007), ritenuta non incompatibile con la struttura di tale contratto tipico (Cass. civ. SS.UU. n. 3947/2020). Affinché possa qualificarsi un negozio in termini di contratto autonomo di garanzia è l'esclusione della possibilità di sollevare eccezioni relative ai vizi del rapporto principale;
sicché occorre valutare complessivamente il contenuto del regolamento contrattuale (Cass. civ. SS.UU.
3947/2010; Cass. civ. n. 4717/2019).
Nel caso di specie, il contratto si qualifica come fideiussione, non rinvenendosi indici a sostegno dell'autonomia e in particolare:
- il contratto non prevede in alcuna parte la rinuncia alla facoltà di proporre eccezioni in capo al garante, atteso che, si ribadisce, detta rinuncia non può ritenersi implicitamente contenuta nella previsione dell'obbligo giuridico di pagamento “a semplice richiesta scritta” o “immediatamente”, trattandosi di espressione volta semplicemente a stabilire che il pagamento del fideiussore debba avvenire a prima chiesta, non occorrendo il consenso del debitore;
- la previsione dell'art. 8, comma 3, sulla estensione della decadenza del beneficio del termine al fideiussore (“L'eventuale decadenza del debitore al beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”), segno della mancanza di autonomia e separazione tra l'obbligazione principale e l'obbligazione del garante;
- l'identità dell'obbligazione gravante sul garante rispetto a quella gravante sul garantito, emergente dalla previsione dell'art. 8 (“il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, alla semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitali, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”), ove le obbligazioni assunte dal gravante vengono, per l'appunto, modellate su quella della debitrice principale, con rinvio direttamente in quanto dovuto da quest'ultima "per capitali, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”;
- da ultimo, il nomen iuris attribuito all'atto negoziale in questione, circostanza questa che, pur non essendo di per sé decisiva (dovendosi prendere in pag. 8/12 considerazione soprattutto il contenuto del contratto che, per quanto appena esposto, depone nel senso dell'assenza dell'autonomia), costituisce pur sempre un elemento di interpretazione (in un caso analogo: Corte di Appello di Ancona, sez. I, sentenza n. 1045/2023; Corte di Appello di Ancona, sez. I, sentenza n.
1295/2023; Corte di Appello di Ancona, sez. I, sentenza n. 1035/2024)
La natura di fideiussione delle garanzie prestate, impone la disamina dell'eccezione di declaratoria di nullità della fideiussione in quanto conformi allo schema adottato dall'ABI e dichiarato nullo dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005 per violazione della normativa in materia di concorrenza.
Ebbene, nel caso di specie, deve escludersi che l'accertamento effettuato dall'AGCMO
e conclusosi con il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, possa essere esteso alle fideiussioni specifiche, atteso che il predetto provvedimento è riferito alle sole fideiussioni omnibus.
Difatti, nell'ottobre del 2002, l'ABI concordò con alcune associazioni a tutela dei consumatori, il contenuto del contratto di fideiussione “a garanzia delle operazioni bancarie” ossia fideiussione omnibus e non già fideiussione specifica.
Parte La stessa esponeva nelle proprie difese (pag. 5 punto 27 del provvedimento n.
55/2005) che proprio la natura di fideiussione omnibus concilierebbe con l'applicazione di quelle specifiche disposizioni (artt. 2, 6 e 8) e derogatorie al codice civile: “la fideiussione omnibus è un istituto giuridico caratterizzato da una propria causa, consistente nella prestazione di una garanzia rivolta non ad assicurare l'adempimento di una determinata obbligazione altrui, bensì a tenere indenne la banca dal rischio dell'insolvenza del garantito in relazione al complesso dei rapporti che quest'ultimo ha
o avrà con la banca medesima. Le disposizioni divergenti rispetto alle norme del codice civile rappresenterebbero proprio gli elementi che definiscono la specifica funzione di questa forma di garanzia, la cui legittimità andrebbe conseguentemente giudicata al di fuori dello schema legale costruito, in generale, per la fideiussione”.
pag. 9/12 Tale ricostruzione è stata accolta anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale, nullità che nell'ottica della citata pronuncia delle Sezioni
Unite, si produce di default, è agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione […]” che per quel che qui è di interesse: “la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario (l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato
a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce” (Cassazione civile, sez. I,
1/2/2025, n. 2432; Cassazione civile, sez. I, 11/12/2024, n. 31986; Cassazione civile, sez. III, 19/12/2024, n. 33472).
Pertanto, non assumono rilievo le innumerevoli fideiussioni specifiche depositate dagli opponenti in quanto la natura di fideiussione specifica esclude a priori detto accertamento operato da Banca d'Italia.
La validità della fideiussione e dell'art. 7 della stessa con il quale si deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957, determina l'assorbimento del secondo motivo di appello principale con il quale gli opponenti appellanti assumono la decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Tuttavia, per completezza va ritenuta l'infondatezza anche di tale motivo di appello principale.
Con detta censura, gli appellanti tentano di valorizzare la missiva del 29.09.2017 come idonea ai fini della risoluzione del contratto e della decorrenza del termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., valorizzando l'inciso “non potremo esimerci dal risolvere il contratto in oggetto senza ulteriore preavviso o possibilità di ripristino”, per sostenere la automatica risoluzione del leasing alla scadenza del termine di pagamento pag. 10/12 assegnato dalla società concedente;
in subordine, tornano a dedurre che il dies a quo del termine semestrale ex art. 1957 c.c. va individuato nella data di scadenza della prima rata impagata (1.03.2014), sostenendo l'autonomia delle singole rate.
La tesi è priva di pregio: il contratto di leasing all'art. 21 contiene la clausola risolutiva espressa e richiama l'art. 1456 c.c.; va ricordato che la previsione contrattale della clausola risolutiva espressa, per esser valida, deve indicare gli specifici inadempimenti collegati alla risoluzione automatica del contratto e le modalità di esercizio;
ai sensi del secondo comma dell'art. 1456, la parte interessata deve dichiarare che intende valersi della clausola risolutiva espressa, mediante manifestazione di volontà con atto unilaterale recettizio, in quanto diretto all'altra parte;
nel caso di specie, la previsione contrattuale, al comma 21.2., prevede che la comunicazione scritta deve contenere l'invito a riconsegnare il bene immobile;
la missiva 29.09.2017 non contiene detto invito, né, in definitiva, contiene la dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
L'ulteriore argomentazione è priva di specificità, perché non aggredisce adeguatamente la sentenza di prime cure che ha affrontato l'eccezione, parificando il leasing al mutuo - per la rilevante componente di finanziamento presente nel piano di ammortamento - ed aderendo quindi alla tesi, supportata da giurisprudenza di legittimità debitamente menzionata, che vede la decorrenza del termine semestrale dalla scadenza dell'ultima rata.
In conclusione, deve essere accolto l'appello incidentale promosso da , CP_1
con conseguente riforma della motivazione della sentenza gravata, mentre va rigettato l'appello principale svolto da e . Parte_2 Parte_1 Parte_3
La condanna alle spese del grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e e sull'appello incidentale Parte_2 Parte_1 Parte_3
pag. 11/12 promosso da e per essa, la sua mandataria Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza in epigrafe, così provvede:
[...]
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza previa modifica della motivazione;
- condanna e al pagamento in Parte_2 Parte_1 Parte_3
favore di delle spese di lite del grado di giudizio, che si Controparte_1 liquidano in €. 7418,00+4.313,00+12.333,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti degli appellanti principali.
Ancona, così deciso in Camera di consiglio del 19.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
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