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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 100/2023 del R.G. Trib. in data 18.1.2023, promossa d a
- (codice fiscale ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
IL (PN) Via Brigata Menotti 22/25, rappresentata e difesa e dall'avv. Giuseppe Del Mei
a t t r i c e
c o n t r o
- con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14 (C.F. Controparte_1
e P.IVA n. ), a mezzo dei procuratori speciali, Amministratore Delegato P.IVA_1 P.IVA_2
e Direttore Generale dott. (C.F. ) e del Dirigente Controparte_2 CodiceFiscale_2
della Società dott. (C.F. ) Controparte_3 CodiceFiscale_3
- P. IV , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 P.IVA_3
ing. con sede a IL (PN), via Ronche n. 47, P_
entrambe rappresentate e difese dall'avv. Ilaria Cella
c o n v e n u t e avente per oggetto: lesione personale;
trattenuta in decisione nell'udienza del 27.9.2024, sostituita con il deposito di note scritte, nella quale le parti costituite hanno formulato le seguenti
1 CONCLUSIONI
- parte attrice, come da foglio depositato in via telematica e pertanto:
“accertata e dichiarata per le ragioni ed i titoli dedotti, la corresponsabilità equivalente ex art.
2054/2 cc di attrice ed automobilista del mezzo assicurato, nella determinazione del sinistro oggetto del contendere, condannarsi le convenute rispettivamente assicurata ed assicuratrice, in via solidale:
- al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore dell'attrice nella misura già graduata al 50% pari ad € 30.000,00 ovvero in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data del sinistro al saldo;
- al pagamento delle spese/competenze di negoziazione attivata e del presente giudizio con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”.
- parti convenute, come da foglio depositato in via telematica e pertanto:
“Nel merito: respingersi la domanda perché infondata anche ex art. 1227, II comma c.c. formalmente eccepito. Spese rifuse.
In istruttoria: ammettersi CTU tecnica al fine di ricostruire il funzionamento del citato sistema c.d. di “protezione attiva dei pedoni” tramite il sistema AEB (sistema di frenata autonoma), installato Contr sul veicolo della convenuta serie 5 tg. FS782AX, con particolare riferimento alla sua non attivazione in caso di comparsa dell' ”ostacolo” a meno di 1 metro di distanza del veicolo.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e rispettivamente quale utilizzatrice in Controparte_4 Controparte_7
leasing e quale compagnia assicuratrice per la r.c.a. dell'autoveicolo BMW FS782AX, domandandone la condanna in via solidale, ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c. e quindi con corresponsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro, al risarcimento della metà dei danni subiti in conseguenza dell'incidente stradale verificatosi nel Comune di IL (PN) in data 26/3/2021.
Secondo la ricostruzione prospettata in citazione, l'attrice, mentre stava attraversando in sella al suo velocipede le strisce pedonali all'altezza del civico n.74 della via della Repubblica, lungo la corsia di marcia con direzione Treviso/Pordenone, era stata urtata dall'autovettura condotta da P_
, era stata caricata sul cofano anteriore, colpita dal parabrezza e infine scaraventata a terra a
[...]
2 circa 10 metri di distanza, riportando gravi lesioni. L'attrice, dopo aver richiamato gli elementi probatori ricavabili dagli atti del procedimento penale iscritto a carico del conducente dell'autoveicolo, ha dedotto la corresponsabilità tra danneggiante e danneggiata ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c., invocando in particolare, a carico del conducente dell'autoveicolo, la velocità non adeguata e la disattenzione alla guida, sostenendo che tali condotte sarebbero state causa del sinistro anche qualora la danneggiata fosse scesa dal velocipede e avesse attraversato a piedi. Il danno di cui è stato chiesto il risarcimento, già ridotto del 50% per la pari responsabilità, è stato quantificato in € 30.000,00, o nella diversa misura ritenuta di giustizia. La componente non patrimoniale è stata determinata a fronte di una consulenza medico legale di parte attestante un'invalidità permanente pari a 15 punti percentuali e un'invalidità temporanea parziale di 90 giorni al 75%, di 30 giorni al 50% e di 25 giorni al 25%, con l'aggiunta della componente del danno morale e della personalizzazione, “... stante l'intervenuta compromissione degli atti del quotidiano vivere contraddistinto dall'attività di casalinga e di governo della casa vivendo l'attrice con un figlio ...”. La componente patrimoniale è stata determinata sommando le spese mediche e le spese varie, il danno riportato dal velocipede e le spese sostenute per la relazione medico legale di parte e per l'assistenza stragiudiziale.
Entrambe le parti convenute si sono costituite in giudizio, contestando integralmente la domanda avversaria. Quanto alla responsabilità per il sinistro, ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c. hanno eccepito la condotta abnorme e imprevedibile della danneggiata, la quale, non essendo scesa dal velocipede per attraversare sulle strisce e non essendo quindi assimilabile a un pedone, avrebbe dovuto concedere la precedenza all'autoveicolo circolante sulla carreggiata. D'altro canto, le convenute hanno sostenuto che nessun addebito di colpa avrebbe potuto muoversi al conducente della BMW, il cui sistema di “protezione attiva dei pedoni” non si era attivato perché non era riuscito a rilevare in tempo la ciclista, comparsa in uno spazio inferiore al metro. A sostegno delle proprie asserzioni circa l'assenza di colpa, la società assicurata e la compagnia assicuratrice hanno richiamato l'archiviazione disposta nel procedimento penale a carico di e, P_
circostanza quest'ultima sopravvenuta nel corso del giudizio, l'annullamento da parte del Giudice di
Pace dei verbali e dei provvedimenti amministrativi emessi nei confronti del conducente dell'autovettura per le ipotizzate violazioni del codice della strada. Infine, le convenute hanno anche contestato l'entità della pretesa risarcitoria. In primo luogo, si sono opposte alla separata quantificazione del danno morale, in quanto già compreso nel danno non patrimoniale individuato
3 dalle tabelle milanesi. Quindi, hanno escluso i presupposti per la pretesa personalizzazione del danno non patrimoniale, così come hanno sostenuto la non congruità delle spese mediche, delle ulteriori spese generiche e di quelle di riparazione del velocipede. Infine, hanno eccepito il difetto di prova degli esborsi per le spese della perizia medico legale e per l'assistenza stragiudiziale, queste ultime ritenute anche incongrue.
All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., autorizzato in prima udienza, sono stati ammessi l'interrogatorio formale e la prova per testi richiesta da parte attrice.
Nell'occasione, il giudice precedente assegnatario del procedimento ha invitato la parti a una soluzione conciliativa stragiudiziale fondata sulla presunzione di pari responsabilità e, con riferimento alla quantificazione risarcitoria, sull'esclusione della personalizzazione del danno biologico.
Non avendo le parti raggiunto un accordo, dopo l'assunzione delle prove orali è stata esclusa l'ammissione della C.T.U. richiesta dalla parte convenuta e la causa è stata ritenuta matura per la decisione, con conseguente fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni che, dopo un rinvio a seguito della riassegnazione a nuovo giudice, si è tenuta in data 27/9/24, con concessione dei termini di legge per gli scritti conclusivi.
2. La decisione circa l'attribuzione delle responsabilità per l'incidente presuppone l'analisi degli elementi oggettivi acquisiti nel corso del giudizio, che possono sintetizzarsi nei termini che seguono.
2.1. Per quanto risulta dal verbale di accertamenti e rilievi urgenti redatto dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto (doc.1 attrice), l'incidente si è verificato in orario diurno, in condizioni di traffico normale e di buona visibilità, in un tratto stradale asfaltato con fondo asciutto, all'altezza di attraversamento pedonale segnalato. L'urto “laterale-frontale” è avvenuto tra la parte anteriore sinistra dell'autoveicolo e il lato destro del velocipede. Quest'ultimo, dopo l'urto, è finito sopra il cordolo spartitraffico centrale, mentre l'autoveicolo si è fermato subito dopo l'attraversamento pedonale.
che seguiva la BMW condotta da , ha dichiarato ai verbalizzanti Persona_1 P_ di aver visto “... una donna in sella alla propria bicicletta che attraversava sul passaggio pedonale dal lato sinistro ... e un veicolo blu che ha frenato ma ha colpito la bicicletta”.
4 ha rilasciato spontanee dichiarazioni, con le quali ha riferito che, uscito dalla P_ rotatoria, si era trovato di fronte “... una donna che pedalava sulle strisce pedonali ...”, appena vista la quale aveva frenato, senza però riuscire a evitare l'urto.
Anche è stata sentita dalla polizia locale e ha affermato, in sintesi, che quando aveva Parte_1
iniziato ad attraversare la statale, sulla corsia con direzione Pordenone/Treviso, le autovetture si erano fermate, per cui aveva proseguito “... pensando di essere vista da tutti, ma il conducente che arrivava da Conegliano non mi ha vista e mi ha colpito in pieno ...”.
2.2. Nel procedimento penale il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione per difetto di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, sostenendo che, essendo avvenuto l'evento in un attraversamento solo pedonale, il sinistro sarebbe riferibile alla condotta della ciclista persona offesa, non avendo avuto il conducente investitore “... il tempo utile per iniziare la manovra di emergenza ...”. La richiesta è stata accolta dal G.I.P. (doc. 3 attrice).
2.3. Le parti convenute hanno sostenuto che il veicolo condotto da era dotato di un P_
sistema avanzato di assistenza alla guida, comprensivo dei sensori di protezione dei pedoni. Come rilevato dal giudice precedente assegnatario, va rilevato il difetto di prova di tale circostanza di fatto allegata (non potendosi applicare il principio di non contestazione, trattandosi di fatto ignoto alla controparte), così come non è stata fornita documentazione tecnica relativa al funzionamento del sistema di frenata autonoma, da ciò conseguendo la natura esplorativa, e quindi l'inammissibilità, della richiesta C.T.U., che peraltro sarebbe irrilevante anche per le argomentazioni che verranno svolte più avanti.
2.4. Le prove orali si sono concentrate sulle condizioni soggettive del conducente dell'autoveicolo, il quale ha negato di aver dichiarato, nell'immediatezza del fatto, di aver da pochi giorni effettuato un intervento alla cataratta, così come ha negato di essersi tolto il bendaggio all'occhio poco prima del fatto.
La teste ha dichiarato di aver saputo da altra persona, ora deceduta, che Tes_1 P_
era stato sottoposto all'intervento alla cataratta pochi giorni prima dell'incidente. Ha anche
[...] riferito che dopo il sinistro il conducente della BMW, molto dispiaciuto, le aveva detto “io non l'ho proprio vista”.
La teste ha affermato che una signora sconosciuta, presente sul posto, le aveva Testimone_2
detto che l'automobilista, dopo l'incidente, aveva cambiato occhiali, mettendone un altro paio al posto di quelli oscurati.
5 2.5. Il Giudice di Pace ha accolto i ricorsi di avverso il verbale con il quale gli era P_ stata contestata la violazione dell'art. 191 C.d.S. e avverso l'ordinanza con la quale gli era stata sospesa per 4 mesi la patente di guida. La decisione è stata assunta “con la formula del dubbio”, sulla scorta degli atti del procedimento penale.
3. Alla luce di quanto premesso, deve essere innanzitutto considerato che, essendoci stato scontro tra veicoli, opera la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c..
Per vincere tale presunzione, le parti convenute hanno sostenuto la natura colposa della condotta della danneggiata, che hanno qualificato come abnorme e imprevedibile e che quindi hanno identificato quale causa esclusiva dell'evento, con esclusione della responsabilità dell'automobilista.
Non è necessario approfondire la prima parte dell'argomento difensivo, cioè l'addebito di colpa a carico della ciclista, perché la stessa attrice ha invocato la concorrente e paritaria responsabilità delle due parti, limitando la propria richiesta risarcitoria al 50% dei danni reclamati, per cui non ha dedotto l'integrale responsabilità dell'automobilista, il che esenta dall'affrontare il tema della responsabilità colposa della ciclista.
Resta da valutare il secondo passaggio della tesi delle parti convenute, secondo le quali la condotta colposa della danneggiata costituirebbe causa esclusiva del sinistro.
La questione va affrontata secondo il principio per il quale, “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione” (Cass. 29927/2024).
In sostanza, per escludere il concorso di colpa presunto del conducente dell'autovettura si dovrebbe poter sostenere che, nelle concrete circostanze di fatto, l'urto sarebbe stato comunque inevitabile, qualsiasi fosse stata la condotta dell'automobilista. Applicando al caso concreto in esame, per le evidenti analogie, i criteri adottati per valutare la prova liberatoria nella diversa ipotesi di investimento sulle strisce pedonali di un pedone che procede di corsa, si sarebbe dovuta accertare l'improvvisa ed imprevedibile comparsa della ciclista sulla traiettoria di marcia dell'autoveicolo, tale
6 da rendere inevitabile l'evento dannoso, a causa della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenza (tra le altre, Cass. 14064/2010).
L'ipotesi liberatoria non è stata dimostrata, perché gli elementi acquisiti non consentono di ritenere accertato che evitare l'investimento fosse impossibile.
Le parti convenute hanno fornito un unico elemento di valutazione sul punto, sostenendo che la mancata attivazione dei sistemi elettronici automatici di assistenza alla guida dimostrerebbe l'impossibilità di una manovra idonea a evitare l'urto. A parte la già espressa considerazione secondo la quale l'allegazione dell'esistenza e del funzionamento di tale sistema è sprovvista di prova, è già stato rilevato dal giudice precedente assegnatario che, essendo i due veicoli in movimento ortogonale tra loro, la questione decisiva non è se il conducente abbia avuto la possibilità di fermare in tempo l'autovettura al momento dell'entrata del velocipede nella sua traiettoria, quanto piuttosto la valutazione della velocità e della visibilità della ciclista nei momenti precedenti, perché, se quest'ultima avesse potuto essere notata dall'automobilista, e quindi l'incrocio tra i due veicoli avesse potuto essere previsto in anticipo, per evitare lo scontro P_ avrebbe potuto e avrebbe dovuto fermarsi prima dell'attraversamento, ancor prima di un'eventuale attivazione dei sistemi automatici.
Sotto questo profilo, va preso atto che le parti convenute non hanno fornito alcun elemento, anche solo indiziario, per sostenere l'impossibilità di notare in anticipo la ciclista e di prevederne l'attraversamento e quindi per dimostrare l'impossibilità di evitare la collisione. In aggiunta, deve essere rilevato che le sommarie informazioni rese nel procedimento penale da Persona_1 sembrano avvalorare l'ipotesi contraria, cioè quella della possibilità di prevedere in anticipo il movimento della ciclista, potendosi desumere dal verbale che l'informatrice, la quale pure seguiva la
BMW di si era accorta del sopraggiungere del velocipede. L'ipotesi è senz'altro P_ verosimile, ove si consideri che non era improvvisamente comparsa sulla sede stradale, Parte_1 ma era provenuta dalla sinistra rispetto all'autovettura, avendo già iniziato l'attraversamento dell'altra corsia di marcia
In definitiva, ricorre l'ipotesi contemplata dalla massima citata, cioè non è possibile stabilire se il conducente dell'autoveicolo abbia avuto la possibilità di evitare l'urto, per cui opera la presunzione di legge. Non avendo l'automobilista assolto l'onere di vincere tale presunzione, l'azione risarcitoria deve essere regolata sulla base del pari concorso di colpa.
7 La conclusione non è in contrasto con gli esiti del procedimento penale e delle impugnazioni avanti al Giudice di Pace, perché l'archiviazione è stata disposta, secondo le regole processuali penali, non in forza di un accertamento positivo di assenza di colpa dell'indagato, quanto sull'impossibilità di sostenerne la responsabilità in giudizio, non operando nel procedimento penale la presunzione legale invocata in questa sede. D'altro canto, nemmeno il Giudice di Pace è giunto a un accertamento di assenza assoluta di colpa, avendo adottato, sulla scorta degli esiti penalistici, una formula dubitativa per insufficienza probatoria ex art. 7 comma 10 D.L.vo 150/2011.
4.1. In ordine al quantum debeatur, si condivide la valutazione attorea, secondo la quale, in presenza di due relazioni medico-legali di parte quasi coincidenti, è superflua una C.T.U. e possono essere adottati, nelle parti in cui le due consulenze divergono, risultati mediani tra le rispettive e assai ravvicinate valutazioni.
Applicando questo criterio, l'invalidità temporanea può essere quantificata in complessivi 132 giorni, di cui 90 giorni di parziale al 75%, 22 giorni di parziale al 50%, 20 giorni di parziale al 25%.
Il danno biologico permanente del bene salute è percentualmente stimabile in una misura intermedia tra il 14% e il 15%.
Le valutazioni di entrambi i periti di parte giustificano la liquidazione della componente di danno non patrimoniale costituita dal dolore o dalla sofferenza soggettiva (danno morale), la quale però, pur rappresentando una voce distinta rispetto al danno biologico in senso stretto (lesione dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico-legale), nelle tabelle più aggiornate viene liquidata congiuntamente. Le parti convenute, pur in via subordinata, non si sono opposte alla liquidazione di questa componente del danno non patrimoniale, però non come voce separata, così come preteso dall'attrice, ma come parte del valore punto unitario previsto dalle tabelle milanesi.
Sulle conclusioni che precedono, il danno deve essere liquidato secondo le tabelle di liquidazione in valori attuali del Tribunale di Milano 2024, basate sul “punto tabellare” ed ispirate alla liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale, comprensivo sia della componente biologica, sia di quella morale, esistenziale e relazionale presuntivamente connesse al grado di invalidità corrispondente.
Tradotti monetariamente, considerato che la danneggiata alla data del sinistro aveva 57 anni, Rli dati si quantificano, in relazione al danno non patrimoniale, in € 42.972,50 per invalidità permanente
(importo determinato quale misura intermedia tra € 40.509 corrispondenti all'invalidità del 14% ed €
8 45.436 corrispondenti all'invalidità del 15%), € 7.762,00 per invalidità temporanea parziale al 75%,
€ 1.265,00 per invalidità temporanea parziale al 50%, € 575,00 per invalidità temporanea parziale al
25%.
Quanto alla personalizzazione del danno, la recente e qui condivisa giurisprudenza di legittimità ha statuito, per evitare che si traduca in una duplicazione del risarcimento, che essa non costituisce un automatismo, ma richiede l'individuazione di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose comuni, ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe, non giustificano alcuna personalizzazione del risarcimento (“In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.”; da ultimo, Cass. 31681/24). Nel caso in esame, parte attrice ha richiesto la personalizzazione della misura del danno, senza però allegare né provare eventuali conseguenze pregiudizievoli, di natura peculiare o anomala, sofferte a causa del sinistro. Peraltro, nella relazione medico-legale di parte l'appesantimento è stato giustificato dal livello di sofferenza, per cui deve considerarsi già compreso nel danno complessivo non patrimoniale rappresentato dalle due componenti del valore del punto tabellare, cui sopra è stato fatto riferimento. In sostanza, non avendo la parte ricorrente provveduto ad allegare alla domanda di aumento alcun elemento volto a provare conseguenze dannose peculiari al caso concreto, non emergono elementi idonei per riconoscere una ulteriore e peculiare personalizzazione del danno non patrimoniale.
Il totale del danno non patrimoniale ammonta quindi a € 52.574,50
4.2. Per quanto attiene al danno patrimoniale, si osserva sinteticamente quanto segue.
In difetto della prova della necessaria congruità e inerenza di tutte le spese mediche invocate dalla parte attrice, senza il conforto di una C.T.U., possono essere liquidate le sole spese mediche riconosciute dalla compagnia, per un ammontare di € 678,65.
9 Quanto al danno subito dal velocipede, sono giustificate le spese per il recupero (€ 122,00), cui va aggiunto il valore ante sinistro della bicicletta (€ 70, come risulta dal doc.5 di parte attrice), non essendo risultate economiche le riparazioni.
È compresa nel danno emergente l'obbligazione assunta nei confronti del medico-legale di parte, ancorché non risulta sia avvenuto materialmente l'esborso, essendo stata documentata l'attività svolta e il debito maturato (preavviso di fattura, doc.7), che dunque costituisce posta passiva del patrimonio del danneggiato.
Le stesse considerazioni valgono per il preavviso di fattura per l'attività stragiudiziale svolta da società di infortunistica (doc.8), che, secondo valutazione ex ante, nel caso concreto avrebbe potuto prevenire il processo e condurre a un esito favorevole per la parte danneggiata.
Le spese varie avrebbero dovuto essere documentate, onere che la parte non ha assolto.
In totale, le voci di danno patrimoniale riconosciute ammontano a € 3.613,65.
4.3. In conclusione, in accoglimento della domanda, i convenuti devono essere condannati al risarcimento dei danni nei confronti della attrice, quantificati nella somma di € 28.094,00, pari alla metà (per il paritario concorso di colpa) dell'ammontare complessivo di € 56.188,15 (ottenuto sommando le componenti di danno non patrimoniale per € 52.574,50 e quelle patrimoniali per €
3.613,65).
Sull'importo capitale liquidato, espresso già in valori attuali e quindi non da rivalutare, debbono essere riconosciuti, così come richiesto, gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano però non sulla somma finale in valori attuali, bensì sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo considerato. Poiché la somma capitale è stata liquidata in valori attuali, per il calcolo degli interessi l'importo riconosciuto dovrà essere devalutato alla data del sinistro. Eseguita la devalutazione, gli interessi andranno calcolati sulla somma da rivalutare di anno in anno.
Sull'importo complessivo e finale saranno dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza, che rende liquido il credito, al saldo.
10 5. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., per cui devono gravare sulle parti convenute, che sono risultate sostanzialmente e integralmente soccombenti. La liquidazione di cui al dispositivo consegue all'utilizzazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 e successivi aggiornamenti, secondo valori medi per tutte le fasi processuali e secondo valori minimi per la fase di negoziazione assistita obbligatoria, in base allo scaglione di valore che assume rilievo in relazione all'entità del danno accertato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 100/2023 del R.G., così decide:
1. in accoglimento delle domande di parte attrice, accertata la concorrente e paritaria responsabilità di e , ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c., per il Parte_1 P_
sinistro per cui è causa, accertato altresì il danno risarcibile patito dalla attrice Parte_1
nella misura di cui in motivazione, condanna le convenute e Controparte_4
in solido tra loro, a pagare alla attrice, a titolo di Controparte_7 risarcimento del danno, l'importo di € 28.094,00, oltre agli interessi compensativi nei termini di cui alla motivazione e agli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
2. condanna le convenute in solido alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida, per la fase di negoziazione assistita in € 536,00 per compenso avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali ed oltre agli ulteriori accessori dovuti per legge, e per il giudizio di merito in € 7.616,00 per compenso di avvocato e in € 545,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali ed oltre agli ulteriori accessori dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 13/2/2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 100/2023 del R.G. Trib. in data 18.1.2023, promossa d a
- (codice fiscale ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
IL (PN) Via Brigata Menotti 22/25, rappresentata e difesa e dall'avv. Giuseppe Del Mei
a t t r i c e
c o n t r o
- con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14 (C.F. Controparte_1
e P.IVA n. ), a mezzo dei procuratori speciali, Amministratore Delegato P.IVA_1 P.IVA_2
e Direttore Generale dott. (C.F. ) e del Dirigente Controparte_2 CodiceFiscale_2
della Società dott. (C.F. ) Controparte_3 CodiceFiscale_3
- P. IV , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 P.IVA_3
ing. con sede a IL (PN), via Ronche n. 47, P_
entrambe rappresentate e difese dall'avv. Ilaria Cella
c o n v e n u t e avente per oggetto: lesione personale;
trattenuta in decisione nell'udienza del 27.9.2024, sostituita con il deposito di note scritte, nella quale le parti costituite hanno formulato le seguenti
1 CONCLUSIONI
- parte attrice, come da foglio depositato in via telematica e pertanto:
“accertata e dichiarata per le ragioni ed i titoli dedotti, la corresponsabilità equivalente ex art.
2054/2 cc di attrice ed automobilista del mezzo assicurato, nella determinazione del sinistro oggetto del contendere, condannarsi le convenute rispettivamente assicurata ed assicuratrice, in via solidale:
- al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore dell'attrice nella misura già graduata al 50% pari ad € 30.000,00 ovvero in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data del sinistro al saldo;
- al pagamento delle spese/competenze di negoziazione attivata e del presente giudizio con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”.
- parti convenute, come da foglio depositato in via telematica e pertanto:
“Nel merito: respingersi la domanda perché infondata anche ex art. 1227, II comma c.c. formalmente eccepito. Spese rifuse.
In istruttoria: ammettersi CTU tecnica al fine di ricostruire il funzionamento del citato sistema c.d. di “protezione attiva dei pedoni” tramite il sistema AEB (sistema di frenata autonoma), installato Contr sul veicolo della convenuta serie 5 tg. FS782AX, con particolare riferimento alla sua non attivazione in caso di comparsa dell' ”ostacolo” a meno di 1 metro di distanza del veicolo.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e rispettivamente quale utilizzatrice in Controparte_4 Controparte_7
leasing e quale compagnia assicuratrice per la r.c.a. dell'autoveicolo BMW FS782AX, domandandone la condanna in via solidale, ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c. e quindi con corresponsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro, al risarcimento della metà dei danni subiti in conseguenza dell'incidente stradale verificatosi nel Comune di IL (PN) in data 26/3/2021.
Secondo la ricostruzione prospettata in citazione, l'attrice, mentre stava attraversando in sella al suo velocipede le strisce pedonali all'altezza del civico n.74 della via della Repubblica, lungo la corsia di marcia con direzione Treviso/Pordenone, era stata urtata dall'autovettura condotta da P_
, era stata caricata sul cofano anteriore, colpita dal parabrezza e infine scaraventata a terra a
[...]
2 circa 10 metri di distanza, riportando gravi lesioni. L'attrice, dopo aver richiamato gli elementi probatori ricavabili dagli atti del procedimento penale iscritto a carico del conducente dell'autoveicolo, ha dedotto la corresponsabilità tra danneggiante e danneggiata ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c., invocando in particolare, a carico del conducente dell'autoveicolo, la velocità non adeguata e la disattenzione alla guida, sostenendo che tali condotte sarebbero state causa del sinistro anche qualora la danneggiata fosse scesa dal velocipede e avesse attraversato a piedi. Il danno di cui è stato chiesto il risarcimento, già ridotto del 50% per la pari responsabilità, è stato quantificato in € 30.000,00, o nella diversa misura ritenuta di giustizia. La componente non patrimoniale è stata determinata a fronte di una consulenza medico legale di parte attestante un'invalidità permanente pari a 15 punti percentuali e un'invalidità temporanea parziale di 90 giorni al 75%, di 30 giorni al 50% e di 25 giorni al 25%, con l'aggiunta della componente del danno morale e della personalizzazione, “... stante l'intervenuta compromissione degli atti del quotidiano vivere contraddistinto dall'attività di casalinga e di governo della casa vivendo l'attrice con un figlio ...”. La componente patrimoniale è stata determinata sommando le spese mediche e le spese varie, il danno riportato dal velocipede e le spese sostenute per la relazione medico legale di parte e per l'assistenza stragiudiziale.
Entrambe le parti convenute si sono costituite in giudizio, contestando integralmente la domanda avversaria. Quanto alla responsabilità per il sinistro, ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c. hanno eccepito la condotta abnorme e imprevedibile della danneggiata, la quale, non essendo scesa dal velocipede per attraversare sulle strisce e non essendo quindi assimilabile a un pedone, avrebbe dovuto concedere la precedenza all'autoveicolo circolante sulla carreggiata. D'altro canto, le convenute hanno sostenuto che nessun addebito di colpa avrebbe potuto muoversi al conducente della BMW, il cui sistema di “protezione attiva dei pedoni” non si era attivato perché non era riuscito a rilevare in tempo la ciclista, comparsa in uno spazio inferiore al metro. A sostegno delle proprie asserzioni circa l'assenza di colpa, la società assicurata e la compagnia assicuratrice hanno richiamato l'archiviazione disposta nel procedimento penale a carico di e, P_
circostanza quest'ultima sopravvenuta nel corso del giudizio, l'annullamento da parte del Giudice di
Pace dei verbali e dei provvedimenti amministrativi emessi nei confronti del conducente dell'autovettura per le ipotizzate violazioni del codice della strada. Infine, le convenute hanno anche contestato l'entità della pretesa risarcitoria. In primo luogo, si sono opposte alla separata quantificazione del danno morale, in quanto già compreso nel danno non patrimoniale individuato
3 dalle tabelle milanesi. Quindi, hanno escluso i presupposti per la pretesa personalizzazione del danno non patrimoniale, così come hanno sostenuto la non congruità delle spese mediche, delle ulteriori spese generiche e di quelle di riparazione del velocipede. Infine, hanno eccepito il difetto di prova degli esborsi per le spese della perizia medico legale e per l'assistenza stragiudiziale, queste ultime ritenute anche incongrue.
All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., autorizzato in prima udienza, sono stati ammessi l'interrogatorio formale e la prova per testi richiesta da parte attrice.
Nell'occasione, il giudice precedente assegnatario del procedimento ha invitato la parti a una soluzione conciliativa stragiudiziale fondata sulla presunzione di pari responsabilità e, con riferimento alla quantificazione risarcitoria, sull'esclusione della personalizzazione del danno biologico.
Non avendo le parti raggiunto un accordo, dopo l'assunzione delle prove orali è stata esclusa l'ammissione della C.T.U. richiesta dalla parte convenuta e la causa è stata ritenuta matura per la decisione, con conseguente fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni che, dopo un rinvio a seguito della riassegnazione a nuovo giudice, si è tenuta in data 27/9/24, con concessione dei termini di legge per gli scritti conclusivi.
2. La decisione circa l'attribuzione delle responsabilità per l'incidente presuppone l'analisi degli elementi oggettivi acquisiti nel corso del giudizio, che possono sintetizzarsi nei termini che seguono.
2.1. Per quanto risulta dal verbale di accertamenti e rilievi urgenti redatto dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto (doc.1 attrice), l'incidente si è verificato in orario diurno, in condizioni di traffico normale e di buona visibilità, in un tratto stradale asfaltato con fondo asciutto, all'altezza di attraversamento pedonale segnalato. L'urto “laterale-frontale” è avvenuto tra la parte anteriore sinistra dell'autoveicolo e il lato destro del velocipede. Quest'ultimo, dopo l'urto, è finito sopra il cordolo spartitraffico centrale, mentre l'autoveicolo si è fermato subito dopo l'attraversamento pedonale.
che seguiva la BMW condotta da , ha dichiarato ai verbalizzanti Persona_1 P_ di aver visto “... una donna in sella alla propria bicicletta che attraversava sul passaggio pedonale dal lato sinistro ... e un veicolo blu che ha frenato ma ha colpito la bicicletta”.
4 ha rilasciato spontanee dichiarazioni, con le quali ha riferito che, uscito dalla P_ rotatoria, si era trovato di fronte “... una donna che pedalava sulle strisce pedonali ...”, appena vista la quale aveva frenato, senza però riuscire a evitare l'urto.
Anche è stata sentita dalla polizia locale e ha affermato, in sintesi, che quando aveva Parte_1
iniziato ad attraversare la statale, sulla corsia con direzione Pordenone/Treviso, le autovetture si erano fermate, per cui aveva proseguito “... pensando di essere vista da tutti, ma il conducente che arrivava da Conegliano non mi ha vista e mi ha colpito in pieno ...”.
2.2. Nel procedimento penale il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione per difetto di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, sostenendo che, essendo avvenuto l'evento in un attraversamento solo pedonale, il sinistro sarebbe riferibile alla condotta della ciclista persona offesa, non avendo avuto il conducente investitore “... il tempo utile per iniziare la manovra di emergenza ...”. La richiesta è stata accolta dal G.I.P. (doc. 3 attrice).
2.3. Le parti convenute hanno sostenuto che il veicolo condotto da era dotato di un P_
sistema avanzato di assistenza alla guida, comprensivo dei sensori di protezione dei pedoni. Come rilevato dal giudice precedente assegnatario, va rilevato il difetto di prova di tale circostanza di fatto allegata (non potendosi applicare il principio di non contestazione, trattandosi di fatto ignoto alla controparte), così come non è stata fornita documentazione tecnica relativa al funzionamento del sistema di frenata autonoma, da ciò conseguendo la natura esplorativa, e quindi l'inammissibilità, della richiesta C.T.U., che peraltro sarebbe irrilevante anche per le argomentazioni che verranno svolte più avanti.
2.4. Le prove orali si sono concentrate sulle condizioni soggettive del conducente dell'autoveicolo, il quale ha negato di aver dichiarato, nell'immediatezza del fatto, di aver da pochi giorni effettuato un intervento alla cataratta, così come ha negato di essersi tolto il bendaggio all'occhio poco prima del fatto.
La teste ha dichiarato di aver saputo da altra persona, ora deceduta, che Tes_1 P_
era stato sottoposto all'intervento alla cataratta pochi giorni prima dell'incidente. Ha anche
[...] riferito che dopo il sinistro il conducente della BMW, molto dispiaciuto, le aveva detto “io non l'ho proprio vista”.
La teste ha affermato che una signora sconosciuta, presente sul posto, le aveva Testimone_2
detto che l'automobilista, dopo l'incidente, aveva cambiato occhiali, mettendone un altro paio al posto di quelli oscurati.
5 2.5. Il Giudice di Pace ha accolto i ricorsi di avverso il verbale con il quale gli era P_ stata contestata la violazione dell'art. 191 C.d.S. e avverso l'ordinanza con la quale gli era stata sospesa per 4 mesi la patente di guida. La decisione è stata assunta “con la formula del dubbio”, sulla scorta degli atti del procedimento penale.
3. Alla luce di quanto premesso, deve essere innanzitutto considerato che, essendoci stato scontro tra veicoli, opera la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c..
Per vincere tale presunzione, le parti convenute hanno sostenuto la natura colposa della condotta della danneggiata, che hanno qualificato come abnorme e imprevedibile e che quindi hanno identificato quale causa esclusiva dell'evento, con esclusione della responsabilità dell'automobilista.
Non è necessario approfondire la prima parte dell'argomento difensivo, cioè l'addebito di colpa a carico della ciclista, perché la stessa attrice ha invocato la concorrente e paritaria responsabilità delle due parti, limitando la propria richiesta risarcitoria al 50% dei danni reclamati, per cui non ha dedotto l'integrale responsabilità dell'automobilista, il che esenta dall'affrontare il tema della responsabilità colposa della ciclista.
Resta da valutare il secondo passaggio della tesi delle parti convenute, secondo le quali la condotta colposa della danneggiata costituirebbe causa esclusiva del sinistro.
La questione va affrontata secondo il principio per il quale, “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione” (Cass. 29927/2024).
In sostanza, per escludere il concorso di colpa presunto del conducente dell'autovettura si dovrebbe poter sostenere che, nelle concrete circostanze di fatto, l'urto sarebbe stato comunque inevitabile, qualsiasi fosse stata la condotta dell'automobilista. Applicando al caso concreto in esame, per le evidenti analogie, i criteri adottati per valutare la prova liberatoria nella diversa ipotesi di investimento sulle strisce pedonali di un pedone che procede di corsa, si sarebbe dovuta accertare l'improvvisa ed imprevedibile comparsa della ciclista sulla traiettoria di marcia dell'autoveicolo, tale
6 da rendere inevitabile l'evento dannoso, a causa della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenza (tra le altre, Cass. 14064/2010).
L'ipotesi liberatoria non è stata dimostrata, perché gli elementi acquisiti non consentono di ritenere accertato che evitare l'investimento fosse impossibile.
Le parti convenute hanno fornito un unico elemento di valutazione sul punto, sostenendo che la mancata attivazione dei sistemi elettronici automatici di assistenza alla guida dimostrerebbe l'impossibilità di una manovra idonea a evitare l'urto. A parte la già espressa considerazione secondo la quale l'allegazione dell'esistenza e del funzionamento di tale sistema è sprovvista di prova, è già stato rilevato dal giudice precedente assegnatario che, essendo i due veicoli in movimento ortogonale tra loro, la questione decisiva non è se il conducente abbia avuto la possibilità di fermare in tempo l'autovettura al momento dell'entrata del velocipede nella sua traiettoria, quanto piuttosto la valutazione della velocità e della visibilità della ciclista nei momenti precedenti, perché, se quest'ultima avesse potuto essere notata dall'automobilista, e quindi l'incrocio tra i due veicoli avesse potuto essere previsto in anticipo, per evitare lo scontro P_ avrebbe potuto e avrebbe dovuto fermarsi prima dell'attraversamento, ancor prima di un'eventuale attivazione dei sistemi automatici.
Sotto questo profilo, va preso atto che le parti convenute non hanno fornito alcun elemento, anche solo indiziario, per sostenere l'impossibilità di notare in anticipo la ciclista e di prevederne l'attraversamento e quindi per dimostrare l'impossibilità di evitare la collisione. In aggiunta, deve essere rilevato che le sommarie informazioni rese nel procedimento penale da Persona_1 sembrano avvalorare l'ipotesi contraria, cioè quella della possibilità di prevedere in anticipo il movimento della ciclista, potendosi desumere dal verbale che l'informatrice, la quale pure seguiva la
BMW di si era accorta del sopraggiungere del velocipede. L'ipotesi è senz'altro P_ verosimile, ove si consideri che non era improvvisamente comparsa sulla sede stradale, Parte_1 ma era provenuta dalla sinistra rispetto all'autovettura, avendo già iniziato l'attraversamento dell'altra corsia di marcia
In definitiva, ricorre l'ipotesi contemplata dalla massima citata, cioè non è possibile stabilire se il conducente dell'autoveicolo abbia avuto la possibilità di evitare l'urto, per cui opera la presunzione di legge. Non avendo l'automobilista assolto l'onere di vincere tale presunzione, l'azione risarcitoria deve essere regolata sulla base del pari concorso di colpa.
7 La conclusione non è in contrasto con gli esiti del procedimento penale e delle impugnazioni avanti al Giudice di Pace, perché l'archiviazione è stata disposta, secondo le regole processuali penali, non in forza di un accertamento positivo di assenza di colpa dell'indagato, quanto sull'impossibilità di sostenerne la responsabilità in giudizio, non operando nel procedimento penale la presunzione legale invocata in questa sede. D'altro canto, nemmeno il Giudice di Pace è giunto a un accertamento di assenza assoluta di colpa, avendo adottato, sulla scorta degli esiti penalistici, una formula dubitativa per insufficienza probatoria ex art. 7 comma 10 D.L.vo 150/2011.
4.1. In ordine al quantum debeatur, si condivide la valutazione attorea, secondo la quale, in presenza di due relazioni medico-legali di parte quasi coincidenti, è superflua una C.T.U. e possono essere adottati, nelle parti in cui le due consulenze divergono, risultati mediani tra le rispettive e assai ravvicinate valutazioni.
Applicando questo criterio, l'invalidità temporanea può essere quantificata in complessivi 132 giorni, di cui 90 giorni di parziale al 75%, 22 giorni di parziale al 50%, 20 giorni di parziale al 25%.
Il danno biologico permanente del bene salute è percentualmente stimabile in una misura intermedia tra il 14% e il 15%.
Le valutazioni di entrambi i periti di parte giustificano la liquidazione della componente di danno non patrimoniale costituita dal dolore o dalla sofferenza soggettiva (danno morale), la quale però, pur rappresentando una voce distinta rispetto al danno biologico in senso stretto (lesione dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico-legale), nelle tabelle più aggiornate viene liquidata congiuntamente. Le parti convenute, pur in via subordinata, non si sono opposte alla liquidazione di questa componente del danno non patrimoniale, però non come voce separata, così come preteso dall'attrice, ma come parte del valore punto unitario previsto dalle tabelle milanesi.
Sulle conclusioni che precedono, il danno deve essere liquidato secondo le tabelle di liquidazione in valori attuali del Tribunale di Milano 2024, basate sul “punto tabellare” ed ispirate alla liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale, comprensivo sia della componente biologica, sia di quella morale, esistenziale e relazionale presuntivamente connesse al grado di invalidità corrispondente.
Tradotti monetariamente, considerato che la danneggiata alla data del sinistro aveva 57 anni, Rli dati si quantificano, in relazione al danno non patrimoniale, in € 42.972,50 per invalidità permanente
(importo determinato quale misura intermedia tra € 40.509 corrispondenti all'invalidità del 14% ed €
8 45.436 corrispondenti all'invalidità del 15%), € 7.762,00 per invalidità temporanea parziale al 75%,
€ 1.265,00 per invalidità temporanea parziale al 50%, € 575,00 per invalidità temporanea parziale al
25%.
Quanto alla personalizzazione del danno, la recente e qui condivisa giurisprudenza di legittimità ha statuito, per evitare che si traduca in una duplicazione del risarcimento, che essa non costituisce un automatismo, ma richiede l'individuazione di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose comuni, ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe, non giustificano alcuna personalizzazione del risarcimento (“In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.”; da ultimo, Cass. 31681/24). Nel caso in esame, parte attrice ha richiesto la personalizzazione della misura del danno, senza però allegare né provare eventuali conseguenze pregiudizievoli, di natura peculiare o anomala, sofferte a causa del sinistro. Peraltro, nella relazione medico-legale di parte l'appesantimento è stato giustificato dal livello di sofferenza, per cui deve considerarsi già compreso nel danno complessivo non patrimoniale rappresentato dalle due componenti del valore del punto tabellare, cui sopra è stato fatto riferimento. In sostanza, non avendo la parte ricorrente provveduto ad allegare alla domanda di aumento alcun elemento volto a provare conseguenze dannose peculiari al caso concreto, non emergono elementi idonei per riconoscere una ulteriore e peculiare personalizzazione del danno non patrimoniale.
Il totale del danno non patrimoniale ammonta quindi a € 52.574,50
4.2. Per quanto attiene al danno patrimoniale, si osserva sinteticamente quanto segue.
In difetto della prova della necessaria congruità e inerenza di tutte le spese mediche invocate dalla parte attrice, senza il conforto di una C.T.U., possono essere liquidate le sole spese mediche riconosciute dalla compagnia, per un ammontare di € 678,65.
9 Quanto al danno subito dal velocipede, sono giustificate le spese per il recupero (€ 122,00), cui va aggiunto il valore ante sinistro della bicicletta (€ 70, come risulta dal doc.5 di parte attrice), non essendo risultate economiche le riparazioni.
È compresa nel danno emergente l'obbligazione assunta nei confronti del medico-legale di parte, ancorché non risulta sia avvenuto materialmente l'esborso, essendo stata documentata l'attività svolta e il debito maturato (preavviso di fattura, doc.7), che dunque costituisce posta passiva del patrimonio del danneggiato.
Le stesse considerazioni valgono per il preavviso di fattura per l'attività stragiudiziale svolta da società di infortunistica (doc.8), che, secondo valutazione ex ante, nel caso concreto avrebbe potuto prevenire il processo e condurre a un esito favorevole per la parte danneggiata.
Le spese varie avrebbero dovuto essere documentate, onere che la parte non ha assolto.
In totale, le voci di danno patrimoniale riconosciute ammontano a € 3.613,65.
4.3. In conclusione, in accoglimento della domanda, i convenuti devono essere condannati al risarcimento dei danni nei confronti della attrice, quantificati nella somma di € 28.094,00, pari alla metà (per il paritario concorso di colpa) dell'ammontare complessivo di € 56.188,15 (ottenuto sommando le componenti di danno non patrimoniale per € 52.574,50 e quelle patrimoniali per €
3.613,65).
Sull'importo capitale liquidato, espresso già in valori attuali e quindi non da rivalutare, debbono essere riconosciuti, così come richiesto, gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano però non sulla somma finale in valori attuali, bensì sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo considerato. Poiché la somma capitale è stata liquidata in valori attuali, per il calcolo degli interessi l'importo riconosciuto dovrà essere devalutato alla data del sinistro. Eseguita la devalutazione, gli interessi andranno calcolati sulla somma da rivalutare di anno in anno.
Sull'importo complessivo e finale saranno dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza, che rende liquido il credito, al saldo.
10 5. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., per cui devono gravare sulle parti convenute, che sono risultate sostanzialmente e integralmente soccombenti. La liquidazione di cui al dispositivo consegue all'utilizzazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 e successivi aggiornamenti, secondo valori medi per tutte le fasi processuali e secondo valori minimi per la fase di negoziazione assistita obbligatoria, in base allo scaglione di valore che assume rilievo in relazione all'entità del danno accertato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 100/2023 del R.G., così decide:
1. in accoglimento delle domande di parte attrice, accertata la concorrente e paritaria responsabilità di e , ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c., per il Parte_1 P_
sinistro per cui è causa, accertato altresì il danno risarcibile patito dalla attrice Parte_1
nella misura di cui in motivazione, condanna le convenute e Controparte_4
in solido tra loro, a pagare alla attrice, a titolo di Controparte_7 risarcimento del danno, l'importo di € 28.094,00, oltre agli interessi compensativi nei termini di cui alla motivazione e agli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
2. condanna le convenute in solido alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida, per la fase di negoziazione assistita in € 536,00 per compenso avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali ed oltre agli ulteriori accessori dovuti per legge, e per il giudizio di merito in € 7.616,00 per compenso di avvocato e in € 545,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali ed oltre agli ulteriori accessori dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 13/2/2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
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