Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, aggiuntiva alla convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954, concernente la procedura civile, firmata a Vienna il 30 giugno 1975.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, aggiuntiva alla convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954, concernente la procedura civile, firmata a Vienna il 30 giugno 1975.