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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 18/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 742/2018 R.G. avente ad oggetto: esecuzione in forma specifica
PROMOSSA DA ià Parte_1 [...]
- (Codice Fiscale Parte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Antonio Domenico Ferrante ed elettivamente domiciliato come in atti
attrice
CONTRO
nato a [...] il [...] (C. F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Di C.F._1
Biase ed elettivamente domiciliato come in atti
convenuto
NONCHE' CONTRO
(C.F.: ) e (C.F.: CP_2 C.F._2 Parte_3
), rappresentate e difese dall'avv. Raffaella C.F._3
Crusco ed elettivamente domiciliate come in atti
convenute
--------------------
Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l' di Pt_2 Pt_4
conveniva in giudizio e Controparte_1 CP_2 Parte_3
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il diritto degli attori ad acquistare gli alloggi di cui è causa in danno dei convenuti e pronunciare, di conseguenza, una sentenza di esecuzione in forma specifica dell' obbligo di concludere il contratto di compravendita, che tenga conto dell'inadempimento degli odierni convenuti e che produca gli effetti del contratto non concluso trasferendo così all' attore la proprietà degli immobili citati, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze”.
A sostegno della domanda evidenziava che le parti convenute, nella qualità di comproprietari di un immobile sito in Sapri alla Via C.
Pisacane n. 32, individuato al Foglio 2 p.lla 685 sub 5 primo piano, ricompreso nel progetto di demolizione (per vetustà e pericolosità) e ricostruzione alloggi con fondi ex Legge 60/63, non avevano saldato, neanche parzialmente, le somme anticipate dall'Ente per i lavori approvati ed eseguiti.
Specificava, altresì, che e avevano Parte_3 CP_2 comunicato l'intenzione di cedere agli altri condomini i loro diritti, anche sulle parti di loro esclusiva proprietà e che Controparte_1
era stato più volte diffidato a porre in essere le opportune iniziative e/o determinazioni in ordine ai lavori e successivamente al pagamento degli importi derivanti dai lavori.
Alla luce delle intenzioni delle convenute e Parte_3 CP_2
e agli inadempimenti di riteneva applicabile il Controparte_1
dettato dell'art. 1128 c.c..
Si costituiva in giudizio che, in via preliminare, Controparte_1
eccepiva di non aver mai autorizzato i lavori e, comunque,
Pag. 2 l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda che risultava infondata.
Si costituivano in giudizio anche e ed Parte_3 CP_2
evidenziavano di non essere interessate alla proprietà, e di aver, per le vie brevi, espresso all'Ente la loro disponibilità a cedere le quote.
Sottolineavano ed eccepivano, altresì, di non aver mai autorizzato alcun lavoro, essendosi solamente trovate ad ereditare tale situazione.
In seguito alla concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.
e successivamente al deposito delle memorie conseguenti alla concessione dei termini, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Successivamente, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare occorre sottolineare che, nel caso di specie, risulta invocabile la tutela prevista dell'art. 1128 c.c.. In vero, non è perimento la demolizione a scopo di ricostruzione, salvo nel caso in cui essa si sia resa necessaria per evitare crolli conseguenti alla vetustà dell'edificio, con il rischio di danni a persone o cose (ex multis, Cass., n. 4120/1980).
Nel caso di specie è documentato in atti che in seguito al sopralluogo effettuato dall'Istituto, dal comune di Sapri e dal Genio Civile in data
27 giugno 2005 veniva dichiarata l'inidoneità statica del fabbricato.
Inoltre, i condomini convenuti non hanno dato dimostrazione contraria, ovvero che lo stato di fatto dell'edificio non presentasse una vetustà tale da poter rappresentare pericolo per persone e/o cose.
Sempre in via preliminare, occorre specificare che perché possa considerarsi ripristinato il in seguito alla demolizione CP_3
risulta necessario che il fabbricato venga ricostruito in maniera
Pag. 3 conforme al preesistente (ex multis, Cass., n. 1543/1999; Cass., n.
21716/2020). In assenza di fedele ricostruzione, il si CP_3
estingue e in suo luogo si instaura una comunione tra gli ex condomini, avente ad oggetto il suolo e i materiali, sottoposta, in quanto tale, al disposto degli artt. 1100, 1116.
Infine, sempre preliminarmente, occorre rilevare che risulta applicabile l'art. 2932 c.c. per la fattispecie della vendita coattiva prevista dal comma 4 dell'art. 1128 c.c.. In particolare, la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., n. 6071/1995; Cass.,
n. 6509/1994) ha più volte ribadito l'operatività dell'art. 2932 non solo nell' ipotesi di inadempimento di un contratto preliminare, ma anche in qualsiasi altro caso di violazione di obblighi a contrarre, siano essi di fonte legale ovvero negoziale, e fonte legale è da individuare nel dettato dell'art. 1128, c. 4, c.c.. La giurisprudenza precisa, in proposito, che la cessione dei diritti del condomino non intenzionato ad aderire alla ricostruzione non ha luogo di diritto, per effetto della pura e semplice ricostruzione, sia pure dopo un inutile invito a parteciparvi (Cass., n. 2206/1976), ma che il trasferimento a favore degli altri condomini si perfeziona solo con il negozio traslativo, che, a pena di nullità, dovrà rivestire la forma scritta, o con la sentenza che ex art. 2932 dia esecuzione all'obbligo di vendere, imposto dalla legge (Cass., n. 782/1962).
Individuate le premesse, occorre a questo punto valutare se è stata data, innanzitutto, la prova che la ricostruzione dell'edificio sia avvenuta in maniera conforme a quello preesistente.
Esaminando gli atti non si rinviene una prova di tal genere. Non viene, infatti, documentata la reale consistenza dell'edificio prima dell'intervento di demolizione e quella post ricostruzione.
Ne deriva che non risulta processualmente provato che il sia stato ripristinato a mezzo della fedele ricostruzione CP_3
Pag. 4 dell'edificio e che, quindi, si possa procedere ritenendo ogni singolo condomino o, meglio, ex quale proprietario di singole CP_3
parti (appartamenti) bene specificate e individuate.
Ad ogni buon conto, la stessa tutela ex art. 2932 c.c., realizzabile in astratto in virtù del dettato dell'art. 1128, c. 4, c.c., nel caso di specie non risulta praticabile.
In particolare, ai fini della piena applicazione dell'art. 1128, c. 4, c.c. per la vendita coattiva, è necessario che sia stata effettuata la stima.
Stima che va effettuata da un perito tecnico scelto d'intesa dalle parti o, in difetto, nominato dal presidente del tribunale, e che il criterio di stima sia quello del valore di scambio al momento in cui la vendita deve eseguirsi, risultando, pertanto, non confacente al caso che ci occupa l'importo dei lavori che hanno riguardato l'appartamento in questione. In particolare, si reputa presupposto necessario della sentenza costitutiva un contenuto negoziale o legale già definito nei suoi elementi essenziali e la stima rappresenta un elemento essenziale che, mancando, non permette di ricorrere allo strumento previsto dal legislatore a mezzo del dettato dell'art. 2932 c.c..
La domanda va, quindi, rigettata per assenza dei presupposti di legge.
Quanto alle spese di lite, sussistono giustificate ragioni per disporne la compensazione tra tutte le parti stante il rigetto della domanda essenzialmente per questioni non prettamente di diritto ma esclusivamente di prova.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 742/2018, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Pag. 5 Così deciso in Lagonegro il 18 febbraio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 742/2018 R.G. avente ad oggetto: esecuzione in forma specifica
PROMOSSA DA ià Parte_1 [...]
- (Codice Fiscale Parte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Antonio Domenico Ferrante ed elettivamente domiciliato come in atti
attrice
CONTRO
nato a [...] il [...] (C. F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Di C.F._1
Biase ed elettivamente domiciliato come in atti
convenuto
NONCHE' CONTRO
(C.F.: ) e (C.F.: CP_2 C.F._2 Parte_3
), rappresentate e difese dall'avv. Raffaella C.F._3
Crusco ed elettivamente domiciliate come in atti
convenute
--------------------
Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l' di Pt_2 Pt_4
conveniva in giudizio e Controparte_1 CP_2 Parte_3
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il diritto degli attori ad acquistare gli alloggi di cui è causa in danno dei convenuti e pronunciare, di conseguenza, una sentenza di esecuzione in forma specifica dell' obbligo di concludere il contratto di compravendita, che tenga conto dell'inadempimento degli odierni convenuti e che produca gli effetti del contratto non concluso trasferendo così all' attore la proprietà degli immobili citati, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze”.
A sostegno della domanda evidenziava che le parti convenute, nella qualità di comproprietari di un immobile sito in Sapri alla Via C.
Pisacane n. 32, individuato al Foglio 2 p.lla 685 sub 5 primo piano, ricompreso nel progetto di demolizione (per vetustà e pericolosità) e ricostruzione alloggi con fondi ex Legge 60/63, non avevano saldato, neanche parzialmente, le somme anticipate dall'Ente per i lavori approvati ed eseguiti.
Specificava, altresì, che e avevano Parte_3 CP_2 comunicato l'intenzione di cedere agli altri condomini i loro diritti, anche sulle parti di loro esclusiva proprietà e che Controparte_1
era stato più volte diffidato a porre in essere le opportune iniziative e/o determinazioni in ordine ai lavori e successivamente al pagamento degli importi derivanti dai lavori.
Alla luce delle intenzioni delle convenute e Parte_3 CP_2
e agli inadempimenti di riteneva applicabile il Controparte_1
dettato dell'art. 1128 c.c..
Si costituiva in giudizio che, in via preliminare, Controparte_1
eccepiva di non aver mai autorizzato i lavori e, comunque,
Pag. 2 l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda che risultava infondata.
Si costituivano in giudizio anche e ed Parte_3 CP_2
evidenziavano di non essere interessate alla proprietà, e di aver, per le vie brevi, espresso all'Ente la loro disponibilità a cedere le quote.
Sottolineavano ed eccepivano, altresì, di non aver mai autorizzato alcun lavoro, essendosi solamente trovate ad ereditare tale situazione.
In seguito alla concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.
e successivamente al deposito delle memorie conseguenti alla concessione dei termini, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Successivamente, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare occorre sottolineare che, nel caso di specie, risulta invocabile la tutela prevista dell'art. 1128 c.c.. In vero, non è perimento la demolizione a scopo di ricostruzione, salvo nel caso in cui essa si sia resa necessaria per evitare crolli conseguenti alla vetustà dell'edificio, con il rischio di danni a persone o cose (ex multis, Cass., n. 4120/1980).
Nel caso di specie è documentato in atti che in seguito al sopralluogo effettuato dall'Istituto, dal comune di Sapri e dal Genio Civile in data
27 giugno 2005 veniva dichiarata l'inidoneità statica del fabbricato.
Inoltre, i condomini convenuti non hanno dato dimostrazione contraria, ovvero che lo stato di fatto dell'edificio non presentasse una vetustà tale da poter rappresentare pericolo per persone e/o cose.
Sempre in via preliminare, occorre specificare che perché possa considerarsi ripristinato il in seguito alla demolizione CP_3
risulta necessario che il fabbricato venga ricostruito in maniera
Pag. 3 conforme al preesistente (ex multis, Cass., n. 1543/1999; Cass., n.
21716/2020). In assenza di fedele ricostruzione, il si CP_3
estingue e in suo luogo si instaura una comunione tra gli ex condomini, avente ad oggetto il suolo e i materiali, sottoposta, in quanto tale, al disposto degli artt. 1100, 1116.
Infine, sempre preliminarmente, occorre rilevare che risulta applicabile l'art. 2932 c.c. per la fattispecie della vendita coattiva prevista dal comma 4 dell'art. 1128 c.c.. In particolare, la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., n. 6071/1995; Cass.,
n. 6509/1994) ha più volte ribadito l'operatività dell'art. 2932 non solo nell' ipotesi di inadempimento di un contratto preliminare, ma anche in qualsiasi altro caso di violazione di obblighi a contrarre, siano essi di fonte legale ovvero negoziale, e fonte legale è da individuare nel dettato dell'art. 1128, c. 4, c.c.. La giurisprudenza precisa, in proposito, che la cessione dei diritti del condomino non intenzionato ad aderire alla ricostruzione non ha luogo di diritto, per effetto della pura e semplice ricostruzione, sia pure dopo un inutile invito a parteciparvi (Cass., n. 2206/1976), ma che il trasferimento a favore degli altri condomini si perfeziona solo con il negozio traslativo, che, a pena di nullità, dovrà rivestire la forma scritta, o con la sentenza che ex art. 2932 dia esecuzione all'obbligo di vendere, imposto dalla legge (Cass., n. 782/1962).
Individuate le premesse, occorre a questo punto valutare se è stata data, innanzitutto, la prova che la ricostruzione dell'edificio sia avvenuta in maniera conforme a quello preesistente.
Esaminando gli atti non si rinviene una prova di tal genere. Non viene, infatti, documentata la reale consistenza dell'edificio prima dell'intervento di demolizione e quella post ricostruzione.
Ne deriva che non risulta processualmente provato che il sia stato ripristinato a mezzo della fedele ricostruzione CP_3
Pag. 4 dell'edificio e che, quindi, si possa procedere ritenendo ogni singolo condomino o, meglio, ex quale proprietario di singole CP_3
parti (appartamenti) bene specificate e individuate.
Ad ogni buon conto, la stessa tutela ex art. 2932 c.c., realizzabile in astratto in virtù del dettato dell'art. 1128, c. 4, c.c., nel caso di specie non risulta praticabile.
In particolare, ai fini della piena applicazione dell'art. 1128, c. 4, c.c. per la vendita coattiva, è necessario che sia stata effettuata la stima.
Stima che va effettuata da un perito tecnico scelto d'intesa dalle parti o, in difetto, nominato dal presidente del tribunale, e che il criterio di stima sia quello del valore di scambio al momento in cui la vendita deve eseguirsi, risultando, pertanto, non confacente al caso che ci occupa l'importo dei lavori che hanno riguardato l'appartamento in questione. In particolare, si reputa presupposto necessario della sentenza costitutiva un contenuto negoziale o legale già definito nei suoi elementi essenziali e la stima rappresenta un elemento essenziale che, mancando, non permette di ricorrere allo strumento previsto dal legislatore a mezzo del dettato dell'art. 2932 c.c..
La domanda va, quindi, rigettata per assenza dei presupposti di legge.
Quanto alle spese di lite, sussistono giustificate ragioni per disporne la compensazione tra tutte le parti stante il rigetto della domanda essenzialmente per questioni non prettamente di diritto ma esclusivamente di prova.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 742/2018, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Pag. 5 Così deciso in Lagonegro il 18 febbraio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
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