Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 29/05/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
RE PVBBLICA ITALIA
Repubblica italiana
Tribunale di Ascoli Piceno
Giudice del lavoro Riccardo Ionta
Sentenza
pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c.
n. 813/2024 r.g., udienza del 29/05/2025
Parte 1
Avv. RINALDI GIOVANNI parte ricorrente
Controparte_1 difeso ex art. 417 bis c.p.c. parte resistente
Le conclusioni delle parti
Parte ricorrente chiede l'accertamento del diritto al pagamento della somma precisata in atti a I.
titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse. II. Parte resistente chiede di respingere la domanda.
Le ragioni della decisione I. La questione controversa riguarda l'accertamento del diritto al pagamento della indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse del docente mediante per contratti a termine con l'amministrazione scolastica. II. La questione è risolta con l'accertamento del diritto posto che l'amministrazione ha omesso di provare di aver adeguatamente informato la parte attrice in ordine alla necessità di godere delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averla formalmente invitata a fruirne. III. L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti, concordi per la maggior parte dei fatti, e sulle circostanze non specificatamente contestate. La valutazione del giudizio di accertamento ha come oggetto, in particolare, gli elementi emersi dalla prova documentale.
2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022;
Parte ricorrente non ha usufruito delle ferie e delle festività soppresse. 2
Non risulta che parte resistente abbia informato la parte attrice in ordine alla necessità di godere 3
delle ferie non risulta che la stessa sia stata formalmente invitata a fruirne. Al riguardo, infatti, nelle circolari prodotte dal CP_1 non emerge l'invito a godere delle ferie con avviso della loro perdita. IV. L'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012, prevede: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie". V. Ai sensi dell'art. 1, co. 54 e 56, Legge 22/2012, “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica... Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013". VI. Al fine di motivare la decisione è sufficiente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità
(Cassazione n. 14268/2022, n. 13440/2024, n. 16715/2024 e 28587/2024) che:
1 ha chiarito che l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012 è stato
"oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n.95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n.
2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea" (Cassazione 14268/2022); 2 ha espresso il principio per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande ON (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass.
Sez. L Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 e Cass. Sez. L - Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024). ha precisato che deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati 3
automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”, e ciò in quanto “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del
1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro. VII. La somma dovuta è pari ad euro 8.851,56 € vista l'attendibilità dei conteggi di parte ricorrente non contestati da parte resistente.
.E' infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_1 L'indennità sostitutiva delle ferie VIII.
non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (Cassazione n. 3021/2020).
IX. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione - considerando il valore della controversia, i parametri vigenti - tiene conto (art. 4 e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n.
23798/2019) della complessità della controversia (relativa ad un contenzioso seriale), in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'assenza di attività istruttoria svolta, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio. I parametri sono pertanto considerati al minimo. Le spese sono compensante della metà in ragione del recente assettamento della giurisprudenza e dell'interpretazione accolta nel presente provvedimento.
p.q.m.
I. Accerta il diritto l'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici indicati in motivazione. II. Condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 8.851,56 euro oltre interessi dalle singole maturazioni al saldo. III. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 850 euro, oltre accessori dovuti per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Giudice del lavoro Riccardo Ionta
29/05/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta