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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/10/2025, n. 4636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4636 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/10328
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r. g. 10328/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...]; , nata in [...] il Parte_1 Parte_2
29.01.1970; , nato in [...] il [...]; CP_1 Parte_3 Parte_4
, nato in [...] il [...]; , nata in
[...] Persona_1
Argentina il 14.07.1998; , nata in [...] il [...]; Parte_5 [...]
, nata in Argentina il [...] in [...] ed unitamente a Parte_6 Controparte_2 in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale di , nato Persona_2 in Argentina il 21.03.2013, rappresentati e difesi dall'Avv. Guido Giudice (C.F. C.F._1
) e dall'Avv. Daniela Tiani (C.F. ), entrambi del Foro di Roma,
[...] C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente;
tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Guido
Giudice, in Roma, Via Augusto Aubry n.
3 - Int. 22, fax. 06.3204958 - pec:
- come da procura in Email_1 Email_2 atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis pagina 1 di 7 Conclusioni di parte ricorrente:
“- accertare la sussistenza dei relativi presupposti per l'effetto dichiarare i ricorrenti, cittadini italiani
“jure sanguinis“ dalla nascita con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_3 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre a IVA e CPA come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, Controparte_3 deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato in [...] il Persona_3
14.03.1882, figlio dei cittadini italiani e (cfr. doc. in atti n. 2), Persona_4 Persona_5 emigrato in Argentina, dove decedeva in data 12.06.1964 (cfr. doc. in atti n.3.1) il quale durante la sua permanenza nel territorio argentino non rinunciava mai alla cittadinanza italiana, come risulta dal
Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione – Camera
Nazionale degli Elettori prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Si attesta che nel Registro Nazionale degli Elettori, in cui si sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori ai sedici anni, e gli argentini naturalizzati a partire dai diciotto anni, NON RISULTA, alla data di cui sotto,
o , nato il 14.03.1882, a Envie, Cuneo, ITALIA. Deceduto.” (cfr. Per_3 Per_3 Per_6 doc. in atti n.18).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_3 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio. Controparte_3
Preliminarmente veniva dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_4 comparso.
Il Pubblico Ministero, in data 17.09.2024, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 02/10/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, pagina 2 di 7 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
L'avo o nato in [...] il [...], figlio dei cittadini italiani Per_3 Persona_7
e (cfr. doc. in atti n. 2), emigrato in Argentina, ,in data 27.01.1904 Persona_4 Persona_5 si univa in matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 3). Dalla unione coniugale nasceva, in Per_8
Argentina il 04.07.1917, (cfr. doc. in atti n.4). Persona_9
In data 28.04.1938, contraeva matrimonio con RE IX IA (cfr. doc. in atti Persona_9
n. 5). Dalla unione coniugale nasceva in Argentina, l'01.02.1940 (cfr. doc. in atti n. Persona_10
6). In data 03.12.2002, decedeva in Argentina (cfr. doc. in atti n. 5.1). Persona_9
In data 30.01.1969, si univa in matrimonio con (cfr. doc. in Persona_10 Persona_11 atti n.7). Dalla unione coniugale nascevano in Argentina tre figlie: il Parte_2
29.01.1970 (cfr. doc. in atti n. 8); il 06.10.1971 (cfr. doc. in atti n. 9); Parte_1 [...]
il 03.03.1977 (cfr. doc. in atti n.10), odierne ricorrenti. In data 07.06.2023, Parte_6 [...]
decedeva in Argentina (cfr. doc. in atti n.7.1). Per_10
In data 07.01.1989, si univa in matrimonio, in Argentina, con Parte_1 Persona_12
(cfr. doc. in atti n. 9.1).
[...]
In data 09.07.1988, contraeva matrimonio con (cfr. doc. Parte_2 Persona_13 in atti n.11). Dalla unione coniugale nascevano in Argentina due figli: Persona_14
il 17.07.1990 (cfr. doc. in atti n. 12); il 10.01.1997 (cfr.
[...] Parte_4 doc. in atti n. 13), odierni ricorrenti.
In data 26.02.2022, contraeva matrimonio, in Argentina, con Persona_14 [...]
(cfr. doc. in atti n. 12.1). Parte_7
In data 24.01.1998, si univa in matrimonio con (cfr. Parte_6 Controparte_2 doc. in atti n. 14). Dalla unione coniugale nascevano in Argentina tre figli: Persona_1
il 14.07.1998 (cfr. doc. in atti n.15); il 30.10.2003 (cfr. doc.
[...] Parte_5 in atti n.16); il 21.03.2013 (cfr. doc. in atti n.17), odierni ricorrenti. Persona_2
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario pagina 3 di 7 iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna pagina 4 di 7 italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di o è dimostrata dal certificato di nascita nel Per_3 Persona_7 quale si legge che fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n.2). In quanto italiano, dunque, o Per_3 trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza italiana alla figlia Persona_7 Persona_9 nata il [...], in [...] (cfr. doc. in atti n.4), la quale contraeva matrimonio, in Argentina, con
RE IX IA (cfr. doc. in atti n. 5) e dalla unione coniugale nasceva in Argentina, l'01.02.1940,
(cfr. doc. in atti n. 6). Persona_10
E' vero che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano o Per_3 sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di Persona_7 una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora cittadina italiana iure sanguinis, Persona_9 potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia del cittadino italiano Persona_9
o trasmetteva, a sua volta, la cittadinanza alla propria figlia e anche ai Per_3 Persona_7 relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero ; Parte_1 [...]
; ; Parte_2 Persona_14 Parte_4
pagina 5 di 7 ; ; Parte_4 Persona_1 Parte_5
; ; ,
[...] Parte_6 Persona_2 determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a , nata in [...] il [...]; Parte_1
, nata in [...] il [...]; , nato in Parte_2 CP_1 Parte_3
Argentina il 17.07.1990; , nato in [...] il [...]; Parte_4 [...]
, nata in [...] il [...]; , nata in Persona_1 Parte_5
Argentina il 30.10.2003; , nata in [...] il [...]; Parte_6 Persona_2
, nato in [...] il [...], il diritto alla cittadinanza italiana stante la
[...] sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
pagina 6 di 7 - ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere CP_3 CP_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 25.10.2025
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r. g. 10328/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...]; , nata in [...] il Parte_1 Parte_2
29.01.1970; , nato in [...] il [...]; CP_1 Parte_3 Parte_4
, nato in [...] il [...]; , nata in
[...] Persona_1
Argentina il 14.07.1998; , nata in [...] il [...]; Parte_5 [...]
, nata in Argentina il [...] in [...] ed unitamente a Parte_6 Controparte_2 in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale di , nato Persona_2 in Argentina il 21.03.2013, rappresentati e difesi dall'Avv. Guido Giudice (C.F. C.F._1
) e dall'Avv. Daniela Tiani (C.F. ), entrambi del Foro di Roma,
[...] C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente;
tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Guido
Giudice, in Roma, Via Augusto Aubry n.
3 - Int. 22, fax. 06.3204958 - pec:
- come da procura in Email_1 Email_2 atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis pagina 1 di 7 Conclusioni di parte ricorrente:
“- accertare la sussistenza dei relativi presupposti per l'effetto dichiarare i ricorrenti, cittadini italiani
“jure sanguinis“ dalla nascita con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_3 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre a IVA e CPA come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, Controparte_3 deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato in [...] il Persona_3
14.03.1882, figlio dei cittadini italiani e (cfr. doc. in atti n. 2), Persona_4 Persona_5 emigrato in Argentina, dove decedeva in data 12.06.1964 (cfr. doc. in atti n.3.1) il quale durante la sua permanenza nel territorio argentino non rinunciava mai alla cittadinanza italiana, come risulta dal
Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione – Camera
Nazionale degli Elettori prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Si attesta che nel Registro Nazionale degli Elettori, in cui si sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori ai sedici anni, e gli argentini naturalizzati a partire dai diciotto anni, NON RISULTA, alla data di cui sotto,
o , nato il 14.03.1882, a Envie, Cuneo, ITALIA. Deceduto.” (cfr. Per_3 Per_3 Per_6 doc. in atti n.18).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_3 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio. Controparte_3
Preliminarmente veniva dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_4 comparso.
Il Pubblico Ministero, in data 17.09.2024, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 02/10/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, pagina 2 di 7 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
L'avo o nato in [...] il [...], figlio dei cittadini italiani Per_3 Persona_7
e (cfr. doc. in atti n. 2), emigrato in Argentina, ,in data 27.01.1904 Persona_4 Persona_5 si univa in matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 3). Dalla unione coniugale nasceva, in Per_8
Argentina il 04.07.1917, (cfr. doc. in atti n.4). Persona_9
In data 28.04.1938, contraeva matrimonio con RE IX IA (cfr. doc. in atti Persona_9
n. 5). Dalla unione coniugale nasceva in Argentina, l'01.02.1940 (cfr. doc. in atti n. Persona_10
6). In data 03.12.2002, decedeva in Argentina (cfr. doc. in atti n. 5.1). Persona_9
In data 30.01.1969, si univa in matrimonio con (cfr. doc. in Persona_10 Persona_11 atti n.7). Dalla unione coniugale nascevano in Argentina tre figlie: il Parte_2
29.01.1970 (cfr. doc. in atti n. 8); il 06.10.1971 (cfr. doc. in atti n. 9); Parte_1 [...]
il 03.03.1977 (cfr. doc. in atti n.10), odierne ricorrenti. In data 07.06.2023, Parte_6 [...]
decedeva in Argentina (cfr. doc. in atti n.7.1). Per_10
In data 07.01.1989, si univa in matrimonio, in Argentina, con Parte_1 Persona_12
(cfr. doc. in atti n. 9.1).
[...]
In data 09.07.1988, contraeva matrimonio con (cfr. doc. Parte_2 Persona_13 in atti n.11). Dalla unione coniugale nascevano in Argentina due figli: Persona_14
il 17.07.1990 (cfr. doc. in atti n. 12); il 10.01.1997 (cfr.
[...] Parte_4 doc. in atti n. 13), odierni ricorrenti.
In data 26.02.2022, contraeva matrimonio, in Argentina, con Persona_14 [...]
(cfr. doc. in atti n. 12.1). Parte_7
In data 24.01.1998, si univa in matrimonio con (cfr. Parte_6 Controparte_2 doc. in atti n. 14). Dalla unione coniugale nascevano in Argentina tre figli: Persona_1
il 14.07.1998 (cfr. doc. in atti n.15); il 30.10.2003 (cfr. doc.
[...] Parte_5 in atti n.16); il 21.03.2013 (cfr. doc. in atti n.17), odierni ricorrenti. Persona_2
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario pagina 3 di 7 iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna pagina 4 di 7 italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di o è dimostrata dal certificato di nascita nel Per_3 Persona_7 quale si legge che fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n.2). In quanto italiano, dunque, o Per_3 trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza italiana alla figlia Persona_7 Persona_9 nata il [...], in [...] (cfr. doc. in atti n.4), la quale contraeva matrimonio, in Argentina, con
RE IX IA (cfr. doc. in atti n. 5) e dalla unione coniugale nasceva in Argentina, l'01.02.1940,
(cfr. doc. in atti n. 6). Persona_10
E' vero che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano o Per_3 sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di Persona_7 una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora cittadina italiana iure sanguinis, Persona_9 potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia del cittadino italiano Persona_9
o trasmetteva, a sua volta, la cittadinanza alla propria figlia e anche ai Per_3 Persona_7 relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero ; Parte_1 [...]
; ; Parte_2 Persona_14 Parte_4
pagina 5 di 7 ; ; Parte_4 Persona_1 Parte_5
; ; ,
[...] Parte_6 Persona_2 determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a , nata in [...] il [...]; Parte_1
, nata in [...] il [...]; , nato in Parte_2 CP_1 Parte_3
Argentina il 17.07.1990; , nato in [...] il [...]; Parte_4 [...]
, nata in [...] il [...]; , nata in Persona_1 Parte_5
Argentina il 30.10.2003; , nata in [...] il [...]; Parte_6 Persona_2
, nato in [...] il [...], il diritto alla cittadinanza italiana stante la
[...] sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
pagina 6 di 7 - ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere CP_3 CP_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 25.10.2025
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
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