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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 22/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 654/2017
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 22/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to TANZI FRANCESCA ) VIALE C.F._2
EUROPA 55 00144 ROMA;
ricorrente
Contro
(GIA' Controparte_1 CP_2
) ), rappresentato e difeso dall'Avv.to
[...] P.IVA_1
GERVASI FABIANA resistente rappresentato e difeso dall'Avv.to MARIA CP_3 P.IVA_2
ANTONIETTA CANU resistente
OGGETTO: OPPOSIZIONE EX ART. 615 CPC
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato in data 16/11/2017 ha Parte_1
evocato nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l' e l' proponendo ricorso ex CP_3 Controparte_4
artt. 615 avverso le cartelle di pagamento n.
102.2003.00488413.000 asseritamente notificata in data
20.12.2003; cartella di pagamento n. 102.2004.0011869331.000 asseritamente notificata in data 29.02.2008; cartella di pagamento n. 102.2005.0001190179.000 asseritamente notificata in data 12.05.2007; cartella di pagamento n.
102.2006.0002389559.000 asseritamente notificata in data
12.05.2007; cartella di pagamento n. 102.200700003306101.000 asseritamente notificata in data 19.07.2007 .
Ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle in premessa .e la prescrizione del credito.
Ha chiesto:” In via principale dichiarare ed accertare la nullità/annullabilità o comunque inesistenza delle cartelle esattor iali odiernamente opposte ed elencate al punto 1) del presente scritto, per mancata notifica dell'atto di accertamento
e delle cartelle esattoriali medes ime;
In via subor dinata, in caso di produzione documentale attestante l'avvenuta notifica delle cartelle, accertare e dichiarare la prescr izione delle cartelle es attoriali n. 102.2003.00488413. 000, n.
102.2004.0011869331.000, n. 102.2005.0001190179.000, n.
102.2006.0002389559.000, n. 102.200700003306101.000, e per
l'effetto dichiarare non dovute le somme relative ai contributi poste a fondamento delle stesse. Con vittoria di spese, CP_3
competenze ed onorari da distrarsi a favore dell'Avv. Elisabetta
Miceli procuratore che si dichiara antistatar io.
Pag. 2 di 6 Si è costituito in giudizio l' ed ha eccepito la CP_3
inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire;
nel merito ha eccepito la totale infondatezza, in fatto ed in diritto, del ricors o giudiziario .
Ha altresì eccepito il difetto di legittimazione passiva dell' CP_3
riguardo all'eccepita prescrizione che sarebbe maturata dopo la notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito richiamati
Ha chiesto:” -la inammissibilità/nullità del ricorso per violaz ione dei principi di sinteticità e chiarezza richiamati in narrativa e condannare parte opponente alla rifusione delle spese e dei compensi di lite;
- il difetto di legittimazione passiva dell' - il difetto di interesse ad agire - la tardività CP_3
del giudizio ex artt. 24 e 29 Dlgs n.46/'99 per le ragioni esposte in narrativa - respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare il ricorrente tenuto a pagare le somme di cui ai ruoli ed alle cartelle esattor iali/avvisi di addebito richiamate in precedenz a, nonché gli ulteriori importi dovuti a titolo di sanzioni e spese, con vittor ia di spese, diritti ed onorari. - condannare parte ricorrente al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, terzo comma c.p.c; - in ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Si è costituita in giudizio l' Controparte_5
ed ha contes tato il contenuto del ricorso ed ha chiesto:
Pag. 3 di 6 IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE 1. Dichiar are inammissibile il ricorso proposto dal Signor per Parte_1
omessa allegazione da par te del ricorrente delle circostanze di tempo e luogo in cui egli avrebbe avuto contezz a della cartelle oppos te”.
Con nota del 5/11/2024 l' ha dichiarato che tutte – CP_6
nessuna esclusa - le cartelle di pagamento impugnate dal ricorrente, ovvero le cartelle n. 10220030048413000, n.
10220040011869331000, n. 10220050001190179000, n.
10220060002389559000 e n. 102200700003306101000, come da estratto di ruolo, risultavano a zero perché stralciate ex lege per effetto delle dispos izioni introdotte dal legislatore (DL
119/2018 e DL 34/2019), pertanto, nulla era più dovuto dall'odierno ricorrente in relazione ad esse.
Ha chiesto pertanto che il Giudice, preso atto dell'intervenuto annullamento ex lege delle cartelle opposte, Voglia dichiarare cessata la materia del contendere con integrale compensazione, tra le parti, delle spese e dei compensi del giudizio.
In data 10/11/2025 ha depositato estratto di ruolo CP_6
aggiornato.
All'udienza odierna il ricorrente ha ribadito che per le cartelle indicate nelle memorie era intervenuto lo stralcio ex lege e quindi cessata la materia del contendere, mentre per la cartella n. 10220030048413000 ha chiesto l'annullamento in quanto mai notificata al ricorrente con vittoria di spese da distrars i;
Pag. 4 di 6 l' ha dichiarato di avere depositato estratto di ruolo in CP_6
data 10/1/25 dal quale risulta che tutte le cartelle sono state annullate e pertanto viste le odierne richies te chiede la cessazione della materia del contendere per tutte le cartelle con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario.
L' si è associata integralmente alle difese dell' CP_3 [...]
ribadendo come da estratto di ruolo aggiornato CP_4
risultino annullate tutte le cartelle oggetto di causa ed ha insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
Rilevato che ris ulta documentalmente che le cartelle sottese al ricorso siano state tutte annullate dall' (v. estratto CP_6
ruolo), deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
In relazione alle spese di lite questo giudicante aderisce al principio stabilito dalla Suprema Corte che “l'annullamento ope legis del pertinente carico tributario comporta, senz'altro, la conseguente nullità iure superveniente della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo e la compensazione tra le medesime delle spese processuali, per effetto della definizione ope legis della controversia in virtù di un fatto estraneo alla controvers ia tra le parti che si impone ad esse (Cass. 7 giugno 2019, 15474; Cass. 18 giugno 2020, n.
11762; Cass. Ord.,17/05/2022, n. 15872 );
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
-dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite;
22/01/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 654/2017
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 22/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to TANZI FRANCESCA ) VIALE C.F._2
EUROPA 55 00144 ROMA;
ricorrente
Contro
(GIA' Controparte_1 CP_2
) ), rappresentato e difeso dall'Avv.to
[...] P.IVA_1
GERVASI FABIANA resistente rappresentato e difeso dall'Avv.to MARIA CP_3 P.IVA_2
ANTONIETTA CANU resistente
OGGETTO: OPPOSIZIONE EX ART. 615 CPC
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato in data 16/11/2017 ha Parte_1
evocato nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l' e l' proponendo ricorso ex CP_3 Controparte_4
artt. 615 avverso le cartelle di pagamento n.
102.2003.00488413.000 asseritamente notificata in data
20.12.2003; cartella di pagamento n. 102.2004.0011869331.000 asseritamente notificata in data 29.02.2008; cartella di pagamento n. 102.2005.0001190179.000 asseritamente notificata in data 12.05.2007; cartella di pagamento n.
102.2006.0002389559.000 asseritamente notificata in data
12.05.2007; cartella di pagamento n. 102.200700003306101.000 asseritamente notificata in data 19.07.2007 .
Ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle in premessa .e la prescrizione del credito.
Ha chiesto:” In via principale dichiarare ed accertare la nullità/annullabilità o comunque inesistenza delle cartelle esattor iali odiernamente opposte ed elencate al punto 1) del presente scritto, per mancata notifica dell'atto di accertamento
e delle cartelle esattoriali medes ime;
In via subor dinata, in caso di produzione documentale attestante l'avvenuta notifica delle cartelle, accertare e dichiarare la prescr izione delle cartelle es attoriali n. 102.2003.00488413. 000, n.
102.2004.0011869331.000, n. 102.2005.0001190179.000, n.
102.2006.0002389559.000, n. 102.200700003306101.000, e per
l'effetto dichiarare non dovute le somme relative ai contributi poste a fondamento delle stesse. Con vittoria di spese, CP_3
competenze ed onorari da distrarsi a favore dell'Avv. Elisabetta
Miceli procuratore che si dichiara antistatar io.
Pag. 2 di 6 Si è costituito in giudizio l' ed ha eccepito la CP_3
inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire;
nel merito ha eccepito la totale infondatezza, in fatto ed in diritto, del ricors o giudiziario .
Ha altresì eccepito il difetto di legittimazione passiva dell' CP_3
riguardo all'eccepita prescrizione che sarebbe maturata dopo la notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito richiamati
Ha chiesto:” -la inammissibilità/nullità del ricorso per violaz ione dei principi di sinteticità e chiarezza richiamati in narrativa e condannare parte opponente alla rifusione delle spese e dei compensi di lite;
- il difetto di legittimazione passiva dell' - il difetto di interesse ad agire - la tardività CP_3
del giudizio ex artt. 24 e 29 Dlgs n.46/'99 per le ragioni esposte in narrativa - respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare il ricorrente tenuto a pagare le somme di cui ai ruoli ed alle cartelle esattor iali/avvisi di addebito richiamate in precedenz a, nonché gli ulteriori importi dovuti a titolo di sanzioni e spese, con vittor ia di spese, diritti ed onorari. - condannare parte ricorrente al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, terzo comma c.p.c; - in ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Si è costituita in giudizio l' Controparte_5
ed ha contes tato il contenuto del ricorso ed ha chiesto:
Pag. 3 di 6 IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE 1. Dichiar are inammissibile il ricorso proposto dal Signor per Parte_1
omessa allegazione da par te del ricorrente delle circostanze di tempo e luogo in cui egli avrebbe avuto contezz a della cartelle oppos te”.
Con nota del 5/11/2024 l' ha dichiarato che tutte – CP_6
nessuna esclusa - le cartelle di pagamento impugnate dal ricorrente, ovvero le cartelle n. 10220030048413000, n.
10220040011869331000, n. 10220050001190179000, n.
10220060002389559000 e n. 102200700003306101000, come da estratto di ruolo, risultavano a zero perché stralciate ex lege per effetto delle dispos izioni introdotte dal legislatore (DL
119/2018 e DL 34/2019), pertanto, nulla era più dovuto dall'odierno ricorrente in relazione ad esse.
Ha chiesto pertanto che il Giudice, preso atto dell'intervenuto annullamento ex lege delle cartelle opposte, Voglia dichiarare cessata la materia del contendere con integrale compensazione, tra le parti, delle spese e dei compensi del giudizio.
In data 10/11/2025 ha depositato estratto di ruolo CP_6
aggiornato.
All'udienza odierna il ricorrente ha ribadito che per le cartelle indicate nelle memorie era intervenuto lo stralcio ex lege e quindi cessata la materia del contendere, mentre per la cartella n. 10220030048413000 ha chiesto l'annullamento in quanto mai notificata al ricorrente con vittoria di spese da distrars i;
Pag. 4 di 6 l' ha dichiarato di avere depositato estratto di ruolo in CP_6
data 10/1/25 dal quale risulta che tutte le cartelle sono state annullate e pertanto viste le odierne richies te chiede la cessazione della materia del contendere per tutte le cartelle con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario.
L' si è associata integralmente alle difese dell' CP_3 [...]
ribadendo come da estratto di ruolo aggiornato CP_4
risultino annullate tutte le cartelle oggetto di causa ed ha insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
Rilevato che ris ulta documentalmente che le cartelle sottese al ricorso siano state tutte annullate dall' (v. estratto CP_6
ruolo), deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
In relazione alle spese di lite questo giudicante aderisce al principio stabilito dalla Suprema Corte che “l'annullamento ope legis del pertinente carico tributario comporta, senz'altro, la conseguente nullità iure superveniente della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo e la compensazione tra le medesime delle spese processuali, per effetto della definizione ope legis della controversia in virtù di un fatto estraneo alla controvers ia tra le parti che si impone ad esse (Cass. 7 giugno 2019, 15474; Cass. 18 giugno 2020, n.
11762; Cass. Ord.,17/05/2022, n. 15872 );
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
-dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite;
22/01/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 6 di 6