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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/04/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 6360/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 8.4.2025, promossa da
, con l'avv. Enrico Tedeschi;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce;
Controparte_1
convenuto
avente a oggetto: vittime del dovere.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 21.6.2024, , premesso di avere Parte_1
contratto ipoacusia percettiva su toni acuti in orecchio sinistro in conseguenza delle lesioni riportate il giorno 31.1.2011, quando, durante lo svolgimento, quale assistente della polizia di stato, di un servizio di ordine pubblico presso la sede universitaria “L'orientale” di Napoli, a presidio di vigilanza di uno stabile demaniale in precedenza abusivamente occupato da studenti e appena sgomberato, e a seguito di scontri con un corteo non
1 autorizzato composto da un centinaio di giovani manifestanti i quali, nel tentativo di rioccupare lo stabile, lanciavano contro gli agenti vari oggetti e facevano esplodere numerose bombe carta, chiedeva riconoscersi nei confronti del lo status di vittima del dovere o Controparte_1
soggetto equiparato ex art. 1 co. 563-564 l. 266/2005 con inserimento nell'elenco di cui all'art. 3 co. 3 d.p.r. 243/2006, condannarsi il detto al pagamento della speciale elargizione ex art. 5 l. 206/2004, CP_1
nonché dichiararsi il diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 l. 206/2004,
alla esenzione dal pagamento dei medicinali di fascia C ex art. 1 l.
203/2000, alla esenzione ticket ex art. 9 l. 206/2004 e all'esenzione irpef
ex art. 1 co. 211 l. 232/2006.
Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dal convenuto, di prescrizione dei diritti.
L'eccezione è fondata per quanto di ragione.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere o soggetto equiparato non è soggetta a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 co. 2 c.c., mentre sono soggetti alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 co. 1 c.c. i
2 benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto: in tal senso, cfr. Cass. Sez. Un. 30.5.2022 n. 17440.
Nel merito, la domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere o soggetto equiparato è fondata in relazione al primo profilo.
L'art. 1 l. 23.12.2005 n. 266 dispone al co. 563 che “per vittime del dovere
devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 l. 13.8.1980 n. 466 e, in genere,
gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità
permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di
istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi
verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento
di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e
militari; d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica
incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di
impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di
ostilità”; stabilisce poi al co. 564 che “sono equiparati ai soggetti di cui al
comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente
invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di
missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali
e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari
condizioni ambientali od operative”.
Nella specie, come attestato dalle relazioni di servizio in atti, il 31.1.2011,
l'istante, assistente della polizia di stato in forza al XV reparto mobile di
Taranto, durante lo svolgimento di un servizio di ordine pubblico presso la sede universitaria “L'orientale” di Napoli, a presidio di vigilanza di uno
3 stabile demaniale già abusivamente occupato e appena sgomberato, e a seguito di scontri con un corteo non autorizzato di manifestanti i quali, nel tentativo di rioccupare lo stabile, lanciavano contro gli agenti vari oggetti e facevano esplodere numerose bombe carta, ha riportato una congestione traumatica all'orecchio sinistro.
Ai fini della valutazione dell'invalidità permanente che si assume derivata dalle lesioni riportate dall'istante in detta occasione, deve farsi riferimento agli specifici criteri stabiliti dall'art. 2 co. 1 d.p.r. 30.10.2009 n. 181,
secondo cui “la valutazione della percentuale di invalidità di cui all'art. 6
co. 1 l.
3.8.2004 n. 206 è espressa in una percentuale unica di invalidità,
comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale”, e dagli artt.
3-4 d.p.r. cit. ai fini della determinazione della percentuale unica di invalidità, indicante la invalidità complessiva (IC) di cui all'art. 6 l. 3.8.2004
n. 206, che è data dalla somma delle percentuali del danno biologico (DB),
del danno morale (DM) e della differenza tra la percentuale di invalidità
riferita alla capacità lavorativa (IP) e la percentuale di danno biologico,
secondo la seguente formula: IC=DB+DM+(IP–DB).
Non può poi condividersi la tesi secondo cui la valutazione del danno morale sarebbe applicabile alle sole vittime del dovere (e soggetti equiparati) indennizzate prima della entrata in vigore della l. 206/2004.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “all'art. 6 co.
1 l. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma
selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è
applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della
4 legge; i benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità
organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere
parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con
i criteri medico-legali previsti agli art. 3 e 4 del d.p.r. n. 181/2009”: in tal senso, cfr. Cass. Sez. Un. 24.2.2022 n. 6217.
Ebbene, l'espletata consulenza tecnica di ufficio medico-legale, le cui conclusioni devono condividersi siccome congruamente motivate e immuni da vizi logici e giuridici, ha accertato che in conseguenza del trauma acustico all'orecchio sinistro riportato nella circostanza di cui sopra, l'istante è affetto da ipoacusia neurosensoriale omolaterale sui toni medio-altri, la quale ha determinato una invalidità permanente complessiva in misura del 12% così calcolata: danno biologico pari al 1%,
più danno morale pari al 1%, più differenza tra invalidità permanente
(11%) e danno biologico (1%) pari al 10%: tanto, con decorrenza dal febbraio 2011.
Trattasi di invalidità permanente subita in attività di servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di un evento verificatosi nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico.
Ebbene, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 1 co. 563 lett. a) e b) l. 266/2005, “è sufficiente che l'evento
dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità (come nel presente caso: n.d.r.) o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico,
senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle
ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal
5 successivo co. 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di
circostanze o eventi straordinari”: in tal senso, cfr. Cass. Sez. Un. 4.5.2017
n. 10791.
Deve pertanto dichiararsi il diritto dell'istante al riconoscimento dello
status di vittima del dovere, con conseguente iscrizione del suo nominativo nella graduatoria unica nazionale delle posizioni tenuta dal
ex art. 3 co. 3 d.p.r.
7.7.2006 n. 243. Controparte_1
Non può invece riconoscersi all'istante il diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 1 co. 1 l. 20.10.1990 n. 302, estesa alle vittime del dovere dall'art. 34 co. 1 d.l.
1.10.2007 n. 159 conv. in l. 29.11.2007 n. 222, e da corrispondersi, ai sensi dell'art. 5 co. 1 l.
3.8.2004 n. 206, in ragione di euro 2.000,00 per ogni punto percentuale, in quanto detto diritto si è
estinto per prescrizione decennale.
Esso infatti, riguardando una prestazione da corrispondersi in unica soluzione, poteva essere fatto valere per l'intero già a decorrere dal febbraio 2011 (quale epoca di stabilizzazione del danno uditivo), sicché
tardiva si rivela, in relazione allo stesso diritto, la domanda amministrativa presentata il 15.12.2021, e pertanto oltre il decennio utile.
Devono invece riconoscersi in favore dell'istante, nei limiti della prescrizione decennale, il diritto alla assistenza psicologica a carico dello stato di cui all'art. 6 co. 2 l.
3.8.2004 n. 206, esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 co. 1 lett. c) n. 2) d.p.r.
7.7.2006 n. 243, il diritto alla esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria di cui all'art. 15 l. 20.10.1990 n. 302, esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 co. 1 lett.
6 a) n. 2 d.p.r.
7.7.2006 n. 243, e il diritto alla esenzione irpef di cui all'art. 2
co.
5-6 l. 23.11.1998 n. 407 e 3 co. 2 l.
3.8.2004 n. 206, esteso alle vittime del dovere dall'art. 1 co. 211 l. 11.12.2016 n. 232.
Non può invece riconoscersi in favore dell'istante il diritto alla esenzione dal pagamento dei medicinali di fascia C di cui all'art. 1 l. 19.7.2000 n. 203,
in quanto esteso alle vittime del terrorismo dall'art. 2 co. 106 lett. c) l.
24.12.2007 n. 244 mediante l'aggiunta dell'ultimo periodo all'art. 9 co. 1 l.
3.8.2004 n. 206, ma non esteso da alcuna norma alle vittime del dovere.
L'accoglimento solo di alcune delle domande attoree, integrando ipotesi di soccombenza reciproca (Cass.
3.9.2018 n. 21564, Cass. 22.2.2016 n. 3438,
Cass. 23.9.2013 n. 21684, Cass. 21.10.2009 n. 22381), costituisce, a norma dell'art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa,
mentre devono restare poste in via definitiva a carico del convenuto le spese peritali come già liquidate.
P.q.m.
dichiara l'istante vittima del dovere, con diritto alla conseguente iscrizione del suo nominativo nella graduatoria unica nazionale delle posizioni tenuta dal ex art. 3 co. 3 d.p.r.
7.7.2006 n. 243; Controparte_1
dichiara il diritto dell'istante all'assistenza psicologica a carico dello stato,
alla esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria e alla esenzione irpef ex art. 1 co. 211 l. 11.12.2016 n. 232;
rigetta le altre domande;
spese compensate.
Taranto, 8.4.2025.
7 Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
8
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 6360/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 8.4.2025, promossa da
, con l'avv. Enrico Tedeschi;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce;
Controparte_1
convenuto
avente a oggetto: vittime del dovere.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 21.6.2024, , premesso di avere Parte_1
contratto ipoacusia percettiva su toni acuti in orecchio sinistro in conseguenza delle lesioni riportate il giorno 31.1.2011, quando, durante lo svolgimento, quale assistente della polizia di stato, di un servizio di ordine pubblico presso la sede universitaria “L'orientale” di Napoli, a presidio di vigilanza di uno stabile demaniale in precedenza abusivamente occupato da studenti e appena sgomberato, e a seguito di scontri con un corteo non
1 autorizzato composto da un centinaio di giovani manifestanti i quali, nel tentativo di rioccupare lo stabile, lanciavano contro gli agenti vari oggetti e facevano esplodere numerose bombe carta, chiedeva riconoscersi nei confronti del lo status di vittima del dovere o Controparte_1
soggetto equiparato ex art. 1 co. 563-564 l. 266/2005 con inserimento nell'elenco di cui all'art. 3 co. 3 d.p.r. 243/2006, condannarsi il detto al pagamento della speciale elargizione ex art. 5 l. 206/2004, CP_1
nonché dichiararsi il diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 l. 206/2004,
alla esenzione dal pagamento dei medicinali di fascia C ex art. 1 l.
203/2000, alla esenzione ticket ex art. 9 l. 206/2004 e all'esenzione irpef
ex art. 1 co. 211 l. 232/2006.
Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dal convenuto, di prescrizione dei diritti.
L'eccezione è fondata per quanto di ragione.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere o soggetto equiparato non è soggetta a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 co. 2 c.c., mentre sono soggetti alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 co. 1 c.c. i
2 benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto: in tal senso, cfr. Cass. Sez. Un. 30.5.2022 n. 17440.
Nel merito, la domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere o soggetto equiparato è fondata in relazione al primo profilo.
L'art. 1 l. 23.12.2005 n. 266 dispone al co. 563 che “per vittime del dovere
devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 l. 13.8.1980 n. 466 e, in genere,
gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità
permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di
istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi
verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento
di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e
militari; d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica
incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di
impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di
ostilità”; stabilisce poi al co. 564 che “sono equiparati ai soggetti di cui al
comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente
invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di
missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali
e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari
condizioni ambientali od operative”.
Nella specie, come attestato dalle relazioni di servizio in atti, il 31.1.2011,
l'istante, assistente della polizia di stato in forza al XV reparto mobile di
Taranto, durante lo svolgimento di un servizio di ordine pubblico presso la sede universitaria “L'orientale” di Napoli, a presidio di vigilanza di uno
3 stabile demaniale già abusivamente occupato e appena sgomberato, e a seguito di scontri con un corteo non autorizzato di manifestanti i quali, nel tentativo di rioccupare lo stabile, lanciavano contro gli agenti vari oggetti e facevano esplodere numerose bombe carta, ha riportato una congestione traumatica all'orecchio sinistro.
Ai fini della valutazione dell'invalidità permanente che si assume derivata dalle lesioni riportate dall'istante in detta occasione, deve farsi riferimento agli specifici criteri stabiliti dall'art. 2 co. 1 d.p.r. 30.10.2009 n. 181,
secondo cui “la valutazione della percentuale di invalidità di cui all'art. 6
co. 1 l.
3.8.2004 n. 206 è espressa in una percentuale unica di invalidità,
comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale”, e dagli artt.
3-4 d.p.r. cit. ai fini della determinazione della percentuale unica di invalidità, indicante la invalidità complessiva (IC) di cui all'art. 6 l. 3.8.2004
n. 206, che è data dalla somma delle percentuali del danno biologico (DB),
del danno morale (DM) e della differenza tra la percentuale di invalidità
riferita alla capacità lavorativa (IP) e la percentuale di danno biologico,
secondo la seguente formula: IC=DB+DM+(IP–DB).
Non può poi condividersi la tesi secondo cui la valutazione del danno morale sarebbe applicabile alle sole vittime del dovere (e soggetti equiparati) indennizzate prima della entrata in vigore della l. 206/2004.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “all'art. 6 co.
1 l. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma
selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è
applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della
4 legge; i benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità
organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere
parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con
i criteri medico-legali previsti agli art. 3 e 4 del d.p.r. n. 181/2009”: in tal senso, cfr. Cass. Sez. Un. 24.2.2022 n. 6217.
Ebbene, l'espletata consulenza tecnica di ufficio medico-legale, le cui conclusioni devono condividersi siccome congruamente motivate e immuni da vizi logici e giuridici, ha accertato che in conseguenza del trauma acustico all'orecchio sinistro riportato nella circostanza di cui sopra, l'istante è affetto da ipoacusia neurosensoriale omolaterale sui toni medio-altri, la quale ha determinato una invalidità permanente complessiva in misura del 12% così calcolata: danno biologico pari al 1%,
più danno morale pari al 1%, più differenza tra invalidità permanente
(11%) e danno biologico (1%) pari al 10%: tanto, con decorrenza dal febbraio 2011.
Trattasi di invalidità permanente subita in attività di servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di un evento verificatosi nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico.
Ebbene, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 1 co. 563 lett. a) e b) l. 266/2005, “è sufficiente che l'evento
dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità (come nel presente caso: n.d.r.) o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico,
senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle
ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal
5 successivo co. 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di
circostanze o eventi straordinari”: in tal senso, cfr. Cass. Sez. Un. 4.5.2017
n. 10791.
Deve pertanto dichiararsi il diritto dell'istante al riconoscimento dello
status di vittima del dovere, con conseguente iscrizione del suo nominativo nella graduatoria unica nazionale delle posizioni tenuta dal
ex art. 3 co. 3 d.p.r.
7.7.2006 n. 243. Controparte_1
Non può invece riconoscersi all'istante il diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 1 co. 1 l. 20.10.1990 n. 302, estesa alle vittime del dovere dall'art. 34 co. 1 d.l.
1.10.2007 n. 159 conv. in l. 29.11.2007 n. 222, e da corrispondersi, ai sensi dell'art. 5 co. 1 l.
3.8.2004 n. 206, in ragione di euro 2.000,00 per ogni punto percentuale, in quanto detto diritto si è
estinto per prescrizione decennale.
Esso infatti, riguardando una prestazione da corrispondersi in unica soluzione, poteva essere fatto valere per l'intero già a decorrere dal febbraio 2011 (quale epoca di stabilizzazione del danno uditivo), sicché
tardiva si rivela, in relazione allo stesso diritto, la domanda amministrativa presentata il 15.12.2021, e pertanto oltre il decennio utile.
Devono invece riconoscersi in favore dell'istante, nei limiti della prescrizione decennale, il diritto alla assistenza psicologica a carico dello stato di cui all'art. 6 co. 2 l.
3.8.2004 n. 206, esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 co. 1 lett. c) n. 2) d.p.r.
7.7.2006 n. 243, il diritto alla esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria di cui all'art. 15 l. 20.10.1990 n. 302, esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 co. 1 lett.
6 a) n. 2 d.p.r.
7.7.2006 n. 243, e il diritto alla esenzione irpef di cui all'art. 2
co.
5-6 l. 23.11.1998 n. 407 e 3 co. 2 l.
3.8.2004 n. 206, esteso alle vittime del dovere dall'art. 1 co. 211 l. 11.12.2016 n. 232.
Non può invece riconoscersi in favore dell'istante il diritto alla esenzione dal pagamento dei medicinali di fascia C di cui all'art. 1 l. 19.7.2000 n. 203,
in quanto esteso alle vittime del terrorismo dall'art. 2 co. 106 lett. c) l.
24.12.2007 n. 244 mediante l'aggiunta dell'ultimo periodo all'art. 9 co. 1 l.
3.8.2004 n. 206, ma non esteso da alcuna norma alle vittime del dovere.
L'accoglimento solo di alcune delle domande attoree, integrando ipotesi di soccombenza reciproca (Cass.
3.9.2018 n. 21564, Cass. 22.2.2016 n. 3438,
Cass. 23.9.2013 n. 21684, Cass. 21.10.2009 n. 22381), costituisce, a norma dell'art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa,
mentre devono restare poste in via definitiva a carico del convenuto le spese peritali come già liquidate.
P.q.m.
dichiara l'istante vittima del dovere, con diritto alla conseguente iscrizione del suo nominativo nella graduatoria unica nazionale delle posizioni tenuta dal ex art. 3 co. 3 d.p.r.
7.7.2006 n. 243; Controparte_1
dichiara il diritto dell'istante all'assistenza psicologica a carico dello stato,
alla esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria e alla esenzione irpef ex art. 1 co. 211 l. 11.12.2016 n. 232;
rigetta le altre domande;
spese compensate.
Taranto, 8.4.2025.
7 Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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