CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
SANTANGELO MIRO, Presidente
CO ON, Relatore
SURANO PAOLA, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 37/2024 depositato il 22/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Varese
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Varese
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720239001939365000 IRPEF-ALTRO 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 117 2014 0009733445000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 117 2016 0005068346000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 117 2016 0005068346000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 117 2016 0024688013000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 117 2016 0027643688000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 117 2016 0027643688000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 117 2019 0006274863000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 117 2020 0004381888000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 117 2021 0002991727000
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: che venga completamente e definitivamente annullata la pretesa tributaria dell'Ufficio e la pretesa riscossiva del Concessionario,
Resistente: - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE. In via pregiudiziale e preliminare: - dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario, per i summenzionati motivi;
nel merito: - adottare opportuno provvedimento finalizzato alla chiamata in causa, ex art. 23 d.lgs. 546/1992, dell'ente Impositore;
e ciò anche al fine di “inibire/sterilizzare” nei confronti dell'Agente della Riscossione gli effetti dell'art. 39 D.Lgs 112/99; in ogni caso: - - rigettare il ricorso di parte avversa;
condannare il Sig. Ricorrente_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze, ai sensi dell'art. 15, comma 2 – septies, DLgs 546/92.
-AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE 1) In via preliminare/pregiudiziale
- il rigetto del ricorso in quanto tardivo;
2) In via principale - nella denegata e non creduta ipotesi in cui la
Corte non dovesse accogliere la richiesta formulata in via preliminare, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. Si chiede altresì la condanna della parte ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21/09/2023 il rag. Ricorrente_1 impugnava l'avviso d'intimazione 11720239001939365000, notificato il 23/06/2023, nonché alle sottese cartelle di pagamento n.
11720140009733445000 - 11720160005068346000 – 11720160024688013000 –
11720160027643688000 – 11720190006274863000 11720200004381888000 – 11720210002991727000
(Ricorrente impugna l'Avviso di Intimazione per il valore nominale di Euro 9.807,86 per sette atti sottesi).
I motivi di ricorso formulati sono i seguenti:
1. ECCEZIONE DI INSANABILE NULLITA' DELL'AVVISO DI
INTIMAZIONE PER violazione del principio di trasparenza, del principio di informazione e del diritto di difesa.
2. ECCEZIONE DI INESISTENZA GIURIDICA dell'Avviso di Intimazione per assenza di una valida notifica delle sottese Cartelle di Pagamento;
Violazione e falsa applicazione art.26 DPR N°602/1973; Violazione art.60 DPR N°600/1973; Violazione art 137 e seguenti cpc;
violazione e falsa applicazione DLgs 82/2005;
Violazione e falsa applicazione DPR N°68/2005. Violazione art. 6 comma 1) Legge 212/2000; 3.
INESISTENZA GIURIDICA dell'Avviso di Intimazione di Pagamento per mancanza assoluta di motivazione.
4. ECCEZIONE DI INESISTENZA GIURIDICA DELL'AVVISO DI INTIMAZIONE per notifica inesistente: procedura di notifica, formazione e notifica atto.
5. INESISTENZA DEL RUOLO – INESISTENZA DEL RUOLO
ESECUTIVO E DELLA SUA SOTTOSCRIZIONE per Avviso Intimazione di Pagamento e quindi delle cartelle sottese- violazione art. 12, comma 3) e 4) del DPR N°602/1973.- Violazione art. 25 comma 2bis DPR
602/1973 violazione art.7 comma 3) Legge N°212/2000, art 17 comma 1) Dlgs N°46/1999- 2 Violazione DM
N°321/1999.-Violazione art. 479 cpc. Violazione art.50 DPR 602/1973. 6. INESISTENZA GIURIDICA AVVISO
INTIMAZIONE e CARTELLE SOTTESE per mancanza del RESPONSABILE del PROCEDIMENTO di
Iscrizione al Ruolo e del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dell'Agente per la Riscossione– violazione e falsa applicazione art. 5 septies Legge N°241/1990; violazione e falsa applicazione art.7 comma 2) Legge
N°212/2000; violazione Legge N°31/2008; 7. Eccezione di INESISTENZA DEL DEBITO ERARIALE PER
DECADENZA delle cartelle sottese - per violazione e falsa applicazione art.1 comma 5 bis) del D.L. 106/2005
e quindi dell'art. 25 comma 1 a)DPR N°602/1973; violazione e falsa applicazione art. 36 bis DPR N°600/1973,
54bis DPR 633/1972; 8. Eccezione di INESISTENZA DELLA CARTELLA, DEL RUOLO E DEL DEBITO
ERARIALE PER ASSENZA DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE. MANCATA COMUNICAZIONE
PREVENTIVA DI IRREGOLARITA' per violazione e falsa applicazione art.6 comma 5 della Legge N°212 del
2000 (e quindi dell'art. art. 36 bis DPR N°600/1973);
9. Eccezione di INESISTENZA DELLA CARTELLA,
DEL RUOLO E DEL DEBITO ERARIALE PER ESISTENZA DEL GIUDICATO ESTERNO TRA LE PARTI art. 2909 c.c.; 10. INESISTENZA GIURIDICA dell'Avviso di Intimazione per Inesistenza del Ruolo e delle
Cartelle. Per prescrizione del credito sotteso e per prescrizione del titolo a far tempo dal presunto recapito della cartella esattoriale. Violazione art.2948 del C.C., comma 4)-Art.20 del D.Lgs. N°472 del 1997; 11.
INESISTENZA GIURIDICA dell'Avviso di Intimazione per Inesistenza del Ruolo e delle Cartelle. Per prescrizione delle sanzioni e interessi delle cartelle sottese a far tempo dal presunto recapito della singola cartella esattoriale. Violazione art.2948 del C.C., comma 4)-Art.20 del D.Lgs. N°472 del 1997; 12.
ECCEZIONE DI INESISTENZA GIURIDICA dell'Avviso di Intimazione e delle sottese Cartelle di Pagamento per mancanza del presupposto giuridico e fattuale della pretesa riscossiva e dell'Ente Creditore. Violazione
e falsa applicazione art.36bis DPR N°600/1973, art.54bis DPR N°633/1972. Violazione e falsa applicazione artt 6-7 Legge 212/2000 - Violazione e falsa applicazione della Legge N°241/1990.- Violazione art. 2697 C.
C.; 3 13. INESISTENZA GIURIDICA E PERDITA DI EFFICACIA dell'Avviso di Intimazione di Pagamento per AVVENUTA CADUCAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO a seguito della decadenza e prescrizione delle sottese cartelle maturate ai sensi dell'Art.1 comma da 537 a comma 542 della Legge N°228 del 24 dicembre
2012; 14. INESISTENZA GIURIDICA E PERDITA DI EFFICACIA dell'Avviso di Intimazione di Pagamento per DECADENZA degli atti sottesi in diretta applicazione dell'Art.1 comma da 537 a comma 544 della Legge
N°228 del 24 dicembre 2012; 15. INESISTENZA GIURIDICA dell'Avviso di Intimazione per Illegittimità degli atti sottesi per difetto di sottoscrizione. Violazione art.21 Legge N°24171990, violazione art.42 del DPR N°
600/1973, violazione Legge N°212/2000.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e, con intervento volontario, l'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Varese che confermavano la legittimità dei propri atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem. Questa Corte non può che sottolineare come, anche in ambito tributario, viga il principio del ne bis in idem (Cass.
15441/2010), brocardo esprimente il divieto per il giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima questione, al fine di evitare giudicati tra loro contradditori, salvo ovviamente il diritto per le parti in causa di ricorrere a superiori gradi di giudizio. Principio del ne bis in idem, inoltre, non superabile, puntualizza sempre la Suprema
Corte, neanche in presenza di seri problemi interpretativi dinanzi a due atti aventi diverso contenuto, oppure quando, in relazione al primo, si siano verificate delle preclusioni di carattere procedurale (Cass. 5894/2006).
Per quanto riguarda le cartelle nn. 11720140009733445000, 11720160005068346, e 11720160027643688000
e 4 11720200004381888, in primo luogo perchè le stesse costituiscono oggetto di distinti giudizi instaurati dal sig. Ricorrente_1, tutti decisi favorevolmente all'Amministrazione finanziaria. In particolare: - le cartelle nn. 11720140009733445000, 11720160005068346000 e 11720160027643688000 sono state in precedenza impugnate dal sig. Ricorrente_1 e il relativo giudizio è culminato nella sentenza CTR 1220/09/2023, depositata in data 4/7/2023 con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per revocazione proposto dalla parte, da cui deriva come corollario il passaggio in giudicato della sentenza impugnata per revocazione e, quindi, la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta;
-la cartella n. 11720140009733445 è stata oggetto di un ulteriore distinto giudizio culminato nella sentenza CTR n. 2565/06/20 depositata in data 10/11/2020, favorevole all'ufficio e resasi definitiva per mancata impugnazione. - la cartella n. 11720260027643688 è stata oggetto di un ulteriore giudizio culminato nella sentenza CTR n. 1465/09/202 depositata in data
21/04/2023, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per revocazione proposto dal contribuente avverso la sentenza CGT di secondo grado della Lombardia n. 2570/08/2021 da cui deriva come corollario il passaggio in giudicato della sentenza impugnata per revocazione e, quindi, la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta. - la cartella di pagamento n. 11720200004381888 è stata impugnata dall'attuale ricorrente ed il giudizio si è concluso con la sentenza CGT Varese n. 146/01/2024, favorevole all'Ufficio depositata in data
10/06/2024 e resasi definitiva per mancata impugnazione. Ma vi è di più in quanto con la sentenza n.
318/02/2024, depositata in data 29/11/2024 la CGT oggi adita ha respinto l'ulteriore ricorso di parte avente ad oggetto le cartelle nn. 1172014000973445000, 11720160005068346000, 11720160027643688000 e
11720190006274863 per violazione del principio ne bis in idem, evidenziando l'esistenza delle precedenti sentenze sulla stessa materia di cui si è appena detto.
Le sentenze delle Commissioni Tributarie di Varese e di Milano surrichiamate che hanno respinto i ricorsi avverso le sottese cartelle oggi impugnate unitamente all'avviso di intimazione non consentono a questo
Giudice di entrare nel merito delle identiche eccezione sollevate nei precedenti procedimenti. Tutte le restanti questioni risultano così assorbite. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
1.700,00 Euro oltre accessori di legge, per ognuna delle parti resistenti.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
SANTANGELO MIRO, Presidente
CO ON, Relatore
SURANO PAOLA, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 37/2024 depositato il 22/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Varese
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Varese
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720239001939365000 IRPEF-ALTRO 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 117 2014 0009733445000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 117 2016 0005068346000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 117 2016 0005068346000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 117 2016 0024688013000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 117 2016 0027643688000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 117 2016 0027643688000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 117 2019 0006274863000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 117 2020 0004381888000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 117 2021 0002991727000
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: che venga completamente e definitivamente annullata la pretesa tributaria dell'Ufficio e la pretesa riscossiva del Concessionario,
Resistente: - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE. In via pregiudiziale e preliminare: - dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario, per i summenzionati motivi;
nel merito: - adottare opportuno provvedimento finalizzato alla chiamata in causa, ex art. 23 d.lgs. 546/1992, dell'ente Impositore;
e ciò anche al fine di “inibire/sterilizzare” nei confronti dell'Agente della Riscossione gli effetti dell'art. 39 D.Lgs 112/99; in ogni caso: - - rigettare il ricorso di parte avversa;
condannare il Sig. Ricorrente_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze, ai sensi dell'art. 15, comma 2 – septies, DLgs 546/92.
-AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE 1) In via preliminare/pregiudiziale
- il rigetto del ricorso in quanto tardivo;
2) In via principale - nella denegata e non creduta ipotesi in cui la
Corte non dovesse accogliere la richiesta formulata in via preliminare, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. Si chiede altresì la condanna della parte ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21/09/2023 il rag. Ricorrente_1 impugnava l'avviso d'intimazione 11720239001939365000, notificato il 23/06/2023, nonché alle sottese cartelle di pagamento n.
11720140009733445000 - 11720160005068346000 – 11720160024688013000 –
11720160027643688000 – 11720190006274863000 11720200004381888000 – 11720210002991727000
(Ricorrente impugna l'Avviso di Intimazione per il valore nominale di Euro 9.807,86 per sette atti sottesi).
I motivi di ricorso formulati sono i seguenti:
1. ECCEZIONE DI INSANABILE NULLITA' DELL'AVVISO DI
INTIMAZIONE PER violazione del principio di trasparenza, del principio di informazione e del diritto di difesa.
2. ECCEZIONE DI INESISTENZA GIURIDICA dell'Avviso di Intimazione per assenza di una valida notifica delle sottese Cartelle di Pagamento;
Violazione e falsa applicazione art.26 DPR N°602/1973; Violazione art.60 DPR N°600/1973; Violazione art 137 e seguenti cpc;
violazione e falsa applicazione DLgs 82/2005;
Violazione e falsa applicazione DPR N°68/2005. Violazione art. 6 comma 1) Legge 212/2000; 3.
INESISTENZA GIURIDICA dell'Avviso di Intimazione di Pagamento per mancanza assoluta di motivazione.
4. ECCEZIONE DI INESISTENZA GIURIDICA DELL'AVVISO DI INTIMAZIONE per notifica inesistente: procedura di notifica, formazione e notifica atto.
5. INESISTENZA DEL RUOLO – INESISTENZA DEL RUOLO
ESECUTIVO E DELLA SUA SOTTOSCRIZIONE per Avviso Intimazione di Pagamento e quindi delle cartelle sottese- violazione art. 12, comma 3) e 4) del DPR N°602/1973.- Violazione art. 25 comma 2bis DPR
602/1973 violazione art.7 comma 3) Legge N°212/2000, art 17 comma 1) Dlgs N°46/1999- 2 Violazione DM
N°321/1999.-Violazione art. 479 cpc. Violazione art.50 DPR 602/1973. 6. INESISTENZA GIURIDICA AVVISO
INTIMAZIONE e CARTELLE SOTTESE per mancanza del RESPONSABILE del PROCEDIMENTO di
Iscrizione al Ruolo e del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dell'Agente per la Riscossione– violazione e falsa applicazione art. 5 septies Legge N°241/1990; violazione e falsa applicazione art.7 comma 2) Legge
N°212/2000; violazione Legge N°31/2008; 7. Eccezione di INESISTENZA DEL DEBITO ERARIALE PER
DECADENZA delle cartelle sottese - per violazione e falsa applicazione art.1 comma 5 bis) del D.L. 106/2005
e quindi dell'art. 25 comma 1 a)DPR N°602/1973; violazione e falsa applicazione art. 36 bis DPR N°600/1973,
54bis DPR 633/1972; 8. Eccezione di INESISTENZA DELLA CARTELLA, DEL RUOLO E DEL DEBITO
ERARIALE PER ASSENZA DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE. MANCATA COMUNICAZIONE
PREVENTIVA DI IRREGOLARITA' per violazione e falsa applicazione art.6 comma 5 della Legge N°212 del
2000 (e quindi dell'art. art. 36 bis DPR N°600/1973);
9. Eccezione di INESISTENZA DELLA CARTELLA,
DEL RUOLO E DEL DEBITO ERARIALE PER ESISTENZA DEL GIUDICATO ESTERNO TRA LE PARTI art. 2909 c.c.; 10. INESISTENZA GIURIDICA dell'Avviso di Intimazione per Inesistenza del Ruolo e delle
Cartelle. Per prescrizione del credito sotteso e per prescrizione del titolo a far tempo dal presunto recapito della cartella esattoriale. Violazione art.2948 del C.C., comma 4)-Art.20 del D.Lgs. N°472 del 1997; 11.
INESISTENZA GIURIDICA dell'Avviso di Intimazione per Inesistenza del Ruolo e delle Cartelle. Per prescrizione delle sanzioni e interessi delle cartelle sottese a far tempo dal presunto recapito della singola cartella esattoriale. Violazione art.2948 del C.C., comma 4)-Art.20 del D.Lgs. N°472 del 1997; 12.
ECCEZIONE DI INESISTENZA GIURIDICA dell'Avviso di Intimazione e delle sottese Cartelle di Pagamento per mancanza del presupposto giuridico e fattuale della pretesa riscossiva e dell'Ente Creditore. Violazione
e falsa applicazione art.36bis DPR N°600/1973, art.54bis DPR N°633/1972. Violazione e falsa applicazione artt 6-7 Legge 212/2000 - Violazione e falsa applicazione della Legge N°241/1990.- Violazione art. 2697 C.
C.; 3 13. INESISTENZA GIURIDICA E PERDITA DI EFFICACIA dell'Avviso di Intimazione di Pagamento per AVVENUTA CADUCAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO a seguito della decadenza e prescrizione delle sottese cartelle maturate ai sensi dell'Art.1 comma da 537 a comma 542 della Legge N°228 del 24 dicembre
2012; 14. INESISTENZA GIURIDICA E PERDITA DI EFFICACIA dell'Avviso di Intimazione di Pagamento per DECADENZA degli atti sottesi in diretta applicazione dell'Art.1 comma da 537 a comma 544 della Legge
N°228 del 24 dicembre 2012; 15. INESISTENZA GIURIDICA dell'Avviso di Intimazione per Illegittimità degli atti sottesi per difetto di sottoscrizione. Violazione art.21 Legge N°24171990, violazione art.42 del DPR N°
600/1973, violazione Legge N°212/2000.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e, con intervento volontario, l'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Varese che confermavano la legittimità dei propri atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem. Questa Corte non può che sottolineare come, anche in ambito tributario, viga il principio del ne bis in idem (Cass.
15441/2010), brocardo esprimente il divieto per il giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima questione, al fine di evitare giudicati tra loro contradditori, salvo ovviamente il diritto per le parti in causa di ricorrere a superiori gradi di giudizio. Principio del ne bis in idem, inoltre, non superabile, puntualizza sempre la Suprema
Corte, neanche in presenza di seri problemi interpretativi dinanzi a due atti aventi diverso contenuto, oppure quando, in relazione al primo, si siano verificate delle preclusioni di carattere procedurale (Cass. 5894/2006).
Per quanto riguarda le cartelle nn. 11720140009733445000, 11720160005068346, e 11720160027643688000
e 4 11720200004381888, in primo luogo perchè le stesse costituiscono oggetto di distinti giudizi instaurati dal sig. Ricorrente_1, tutti decisi favorevolmente all'Amministrazione finanziaria. In particolare: - le cartelle nn. 11720140009733445000, 11720160005068346000 e 11720160027643688000 sono state in precedenza impugnate dal sig. Ricorrente_1 e il relativo giudizio è culminato nella sentenza CTR 1220/09/2023, depositata in data 4/7/2023 con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per revocazione proposto dalla parte, da cui deriva come corollario il passaggio in giudicato della sentenza impugnata per revocazione e, quindi, la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta;
-la cartella n. 11720140009733445 è stata oggetto di un ulteriore distinto giudizio culminato nella sentenza CTR n. 2565/06/20 depositata in data 10/11/2020, favorevole all'ufficio e resasi definitiva per mancata impugnazione. - la cartella n. 11720260027643688 è stata oggetto di un ulteriore giudizio culminato nella sentenza CTR n. 1465/09/202 depositata in data
21/04/2023, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per revocazione proposto dal contribuente avverso la sentenza CGT di secondo grado della Lombardia n. 2570/08/2021 da cui deriva come corollario il passaggio in giudicato della sentenza impugnata per revocazione e, quindi, la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta. - la cartella di pagamento n. 11720200004381888 è stata impugnata dall'attuale ricorrente ed il giudizio si è concluso con la sentenza CGT Varese n. 146/01/2024, favorevole all'Ufficio depositata in data
10/06/2024 e resasi definitiva per mancata impugnazione. Ma vi è di più in quanto con la sentenza n.
318/02/2024, depositata in data 29/11/2024 la CGT oggi adita ha respinto l'ulteriore ricorso di parte avente ad oggetto le cartelle nn. 1172014000973445000, 11720160005068346000, 11720160027643688000 e
11720190006274863 per violazione del principio ne bis in idem, evidenziando l'esistenza delle precedenti sentenze sulla stessa materia di cui si è appena detto.
Le sentenze delle Commissioni Tributarie di Varese e di Milano surrichiamate che hanno respinto i ricorsi avverso le sottese cartelle oggi impugnate unitamente all'avviso di intimazione non consentono a questo
Giudice di entrare nel merito delle identiche eccezione sollevate nei precedenti procedimenti. Tutte le restanti questioni risultano così assorbite. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
1.700,00 Euro oltre accessori di legge, per ognuna delle parti resistenti.