Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00202/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00771/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 771 del 2021, proposto da
Condominio dell'edificio in Genova via Vespucci 20, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Iasiello, Anna Maria Occasione e Maddalena Paroletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Iasiello in Genova, Distacco di piazza Marsala 3/8;
contro
Comune di Genova, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Chiesa e Nicola Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Condominio in Genova via Vespucci 18, Maria Luisa Mejani Leinati, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
della diffida alla messa in sicurezza temporanea e alla ricostruzione di una porzione di un muro di parapetto crollato nel tratto privato di via Vespucci all'altezza del civ. 18 prot. 24/08/2021.0301958.U del Comune di Genova.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa IO IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in trattazione, il Condominio via Vespucci 20 ha impugnato la diffida del Comune di Genova ad esso inviata (così come ai proprietari delle unità immobiliari del condominio situato in via Amerigo Vespucci, n. 18) di provvedere alla messa in sicurezza del parapetto situato all’altezza del civ. 18 della medesima via (in un tratto privato) parzialmente crollato.
Il condominio ricorrente ritiene il provvedimento illegittimo, poiché il muretto in questione ricadrebbe interamente nel mappale di proprietà del condominio di via Vespucci 18, circostanza che lo esonererebbe da qualsivoglia obbligo di messa in sicurezza.
Il provvedimento è impugnato per i seguenti motivi:
1) Incompetenza, violazione dell’art. 50, comma 5 e dell’art. 54, comma 4 del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, provvedimento riservato alla competenza del Sindaco.
Il provvedimento, avendo natura di ordinanza contingibile e urgente, sarebbe di competenza del Sindaco e non del dirigente.
2) Violazione dell’art. 50, comma 5 e dell’art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, eccesso di potere per manifesta contraddittorietà sui presupposti giuridici del potere esercitato con l’ordinanza impugnata nell’individuare, tra i destinatari del provvedimento, il Condominio civ. 20 di Via Vespucci.
Il provvedimento sarebbe contraddittorio nella parte in cui si dirige sia al Condominio del civ. 18 di Via Vespucci sia al Condominio civ. 20, nonostante l’Amministrazione abbia precisato nel provvedimento che il crollo è avvenuto davanti al civ. 18 e che la porzione di muro ceduto insista sul mappale 1093, al quale fanno capo i subalterni del civ. 18.
3) Violazione dell’art. 50, comma 5 e dell’art. 54, comma 4 del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nonchè dell’art. 3 della legge 7/8/1990 n. 241.
Eccesso di potere per difetto di motivazione, falsità dei presupposti e difetto di istruttoria nell’individuazione, tra i destinatari del provvedimento, del Condominio civ. 20 di Via Vespucci.
Sarebbe mancata un’adeguata istruttoria sull’assetto proprietario del muretto. L’esame delle risultanze catastali avrebbe consentito di escludere ogni coinvolgimento del condominio ricorrente.
4) Violazione dell’art. 2051 cod. civ. Eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria.
Il provvedimento impugnato violerebbe anche l’art. 2051 c.c. che pone la responsabilità per i danni esclusivamente in capo a coloro che si trovino in un rapporto di “ custodia ” con la cosa che li ha provocati.
Un siffatto rapporto non sarebbe configurabile in capo alla parte ricorrente, non essendo proprietaria (né titolare di altri diritti) nè della porzione di muro crollato, né dei luoghi su cui il muro insiste, né dei mappali finitimi.
In subordine:
5) Violazione dell’art. 50, comma 5 e dell’art. 54, comma 4 del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nonchè dell’art. 3 della legge 7/8/1990 n. 241.
Eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria.
Il provvedimento non motiverebbe in ordine ai presupposti della contingibilità e dell’urgenza, né individuerebbe le soluzioni tecniche da adoperare per la messa in sicurezza. Inoltre, l’ordinanza non indicherebbe un termine di efficacia del provvedimento, ritenuto elemento essenziale dell’atto, data la sua natura extra ordinem e la compressione dei diritti dell’interessato che esso comporta.
6) Violazione dell’art. 50, comma 5 e dell’art. 54, comma 4 del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nonchè dell’art. 3 della legge 7/8/1990 n. 241.
Eccesso di potere per difetto di motivazione – difetto assoluto di norme invocate.
La diffida non menzionerebbe le disposizioni sulla base delle quali è stata emanata.
7) Violazione dell’art. 50, comma 5 e dell’art. 54, comma 4 del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nonché̀ dell’art. 3 della legge 7/8/1990 n. 241.
Eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà sui presupposti giuridici connessi alla sussistenza di un rischio per la pubblica incolumità
Il provvedimento impugnato diffida i destinatari a porre in essere le misure atte a porre in sicurezza il muro ed a produrre una perizia tecnica “che attesti l’avvenuta rimozione di ogni condizione di rischio per la pubblica incolumità”.
La diffida pur descrivendo i luoghi come “strada privata ” non avrebbe motivato in merito ai rischi da parte della collettività derivanti dal crollo del muro, atteso che l’uso della strada, proprio perché privata, è ristretto ad un numero limitato di persone.
Si è costituito il Comune di Genova che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di lesività della diffida che non avrebbe i caratteri dell’ordinanza contingibile e urgente. Ha controdedotto, inoltre, nel merito alle avverse censure.
Si è costituito anche il Ministero dell’Interno eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
All’esito dell’udienza straordinaria, dedicata alla riduzione dell’arretrato, del 20 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Va, anzitutto, affrontata l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto di lesività dell’atto impugnato, sollevata dal Comune.
Ad avviso del Collegio, essa è infondata.
Il ricorso va ritenuto ammissibile, poiché, tenuto conto del suo contenuto, dei presupposti in esso indicati e dei suoi effetti, l’atto risulta essere stato adottato nell’esercizio dei poteri previsti dall’art. 54, comma 4, D.Lgs. 267/00. Esso, dunque, a prescindere dalla qualificazione che ne ha fatto il Comune, ha natura di ordinanza contingibile e urgente e come tale va riqualificata.
Per costante indirizzo, infatti, “Il nomen iuris attribuito dalle parti ad un provvedimento non vincola il giudice cui spetta la effettiva qualificazione giuridica del provvedimento stesso, tenendo conto del suo effettivo contenuto; ai fini della corretta qualificazione della sua natura, l'atto amministrativo va interpretato non solo in base al tenore letterale, ma soprattutto in base al suo specifico contenuto e risalendo al potere concretamente esercitato dall'Amministrazione, senza che possa avere un valore dirimente il solo nomen iuris che gli è stato assegnato.” ( ex multis, cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 11 gennaio 2023, n. 336).
Nonostante l’atto impugnato sia qualificato come “diffida ”, infatti, pone in capo ai suoi destinatari un obbligo di provvedere entro un termine, decorso il quale prefigura l’esecuzione in danno da parte del Comune ( “diffida ad adempiere entro giorni tre naturali e consecutivi dal ricevimento della presente.
Si informa altresì che, fermo restando la responsabilità civile e penale per danni eventualmente cagionati a terzi e/o al Comune di Genova, trascorso tale termine, la Civica Amministrazione potrà procedere all'esecuzione dell'intervento in danno, con conseguente recupero delle spese a Vostro carico comprensiva dei correnti canoni di locazione del transennamento di Pronto intervento e del transennamento di messa in sicurezza temporanea .”).
Il presupposto di siffatto obbligo è individuato nel pericolo per la pubblica incolumità derivante dalle condizioni del parapetto in parte crollato ( “Il crollo del parapetto stradale in muratura di mattoni di laterizio, di un tratto della lunghezza di circa 10 metri, espone i passanti al rischio di cadute accidentali verso il vuoto della scarpata sottostante; in tal senso è stato disposto in regime di Pronto Intervento un transennamento temporaneo, eseguito dalla Società A.S.Ter. SpA, i cui costi saranno addebitati ai privati proprietari della strada (o aventi titolo).” ).
L’imposizione, mediante la diffida impugnata, di un termine per la messa in sicurezza del muro, decorso il quale si preannuncia l’intervento sostitutivo del Comune, con addebito dei costi in capo ai destinatari, configura l’esercizio delle suddette attività come oggetto di un obbligo autoritativamente imposto ai destinatari, i quali – in caso di mancato rispetto del termine – vedrebbero gli uffici comunali intervenire autoritativamente sulle loro (presunte) proprietà per il compimento delle attività oggetto della diffida e con oneri a loro carico.
La diffida, dunque, non si risolve soltanto in un invito ad esercitare i poteri privatistici che derivano dal rapporto di custodia con il bene, ma è fonte di un obbligo, il cui inadempimento è idoneo a produrre effetti limitativi della sfera giuridica dei destinatari, ulteriori rispetto a quelli previsti dal codice civile.
L’obbligo, inoltre, è imposto per la tutela della pubblica incolumità.
L’atto impugnato, dunque, nonostante non rechi tale riferimento al suo interno, ha un contenuto riconducibile allo schema legale che disciplina le ordinanze contingibili e urgenti, ossia all’art. 54, commi 4 e 4-bis, D.Lgs. 267/00, alla stregua dei quali: “4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.” e “4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione”.
2. Così qualificata la diffida impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, essa deve essere dichiarata illegittima, poiché adottata dal dirigente dell’Ufficio Protezione Civile del Comune piuttosto che dal Sindaco, come prevede l’art. 54, D.Lgs. 267/00 ( “Al Sindaco compete il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi degli artt. 50 e 54, d.lg. n. 267 del 2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica ovvero di gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, solamente quando si tratti di affrontare situazioni, di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico, mentre ai funzionari spetta il potere di ordinanza « ordinario », afferente la gestione amministrativa, nel cui ambito ricadono i provvedimenti tipizzati atti a fronteggiare le esigenze prevedibili ed ordinarie, tra cui, oltre a quelli espressamente elencati nell'art. 107, comma 3, d.lg. n. 267 del 2000, gli atti previsti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco, come stabilito con norma di chiusura dalla lett. i dello stesso art. 107, comma 3 ” così Consiglio di Stato sez. V, 18/04/2025, n. 3423).
3. In conclusione, il ricorso è fondato, essendo la diffida impugnata viziata per incompetenza. Il carattere assorbente della censura dispensa il Collegio dall'esame dei restanti motivi, fermo restando che il Sindaco del Comune di Genova, al quale va rimessa la pratica, nell'esercizio della funzione, avrà cura di acquisire e valutare previamente il ricorso e la documentazione depositata in atti.
4. Va, infine, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, non essendo stati impugnati atti allo stesso riconducibili.
5. Tenuto conto della natura del vizio accertato, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, ai sensi di cui in motivazione. Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI TA, Presidente FF
IO IZ, Primo Referendario, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO IZ | RI TA |
IL SEGRETARIO