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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 25/11/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di SIENA nella persona dei magistrati
Dott.ssa NA SERRAO Presidente Rel.
Dott.ssa Giulia CAPANNOLI Giudice
Dott. Bonifacio ROSSI Giudice o.p. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.2730/25 V.G, promossa congiuntamente da
Parte_1 nata a [...] on NT (Regno Unito) il 21/03/1983 e residente a [...] Podere Porcignano, 100 cf C.F._1
-
rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Visci con domicilio eletto in Pomarance Via dei Fossi n. 4.
e
CP_1 nato a [...] il [...] e residente in [...] Scala:
1 - Interno: 1 cf rappresentato e difeso dall'Avv. to Giorgia Schiadà C.F. 2
) con domicilio eletto presso e nello studio della (cf C.F. 3 medesima in in Colle di Val d'SA, alla Via XXV Aprile 112 come da procura allegata al ricorso
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. in sede ( atti trasmessi in data 4.8.2025)
OGGETTO: omologa separazione consensuale CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte contenute nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 25.7.2025 i ricorrenti hanno adito il Tribunale di Siena affinché venisse pronunciata la propria separazione personale alle condizioni ivi indicate. Hanno assunto in ricorso: di avere in data 14 giugno 2016 contratto matrimonio in
Colle di Val d'SA ; che dalla suddetta unione sono nati due figli: Persona_1 nata il 02/10/2018 a Poggibonsi;
nato il [...] a [...] ;Persona_2 che dopo molti anni di serena vita in comune, tra i coniugi sono sorti contrasti che hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis ed hanno reso intollerabile il protrarsi della convivenza che gli stessi si sono determinati di comune accordo di addivenire ad una separazione consensuale alle seguenti condizioni
1) CONDIZIONI INERENTI LA PROLE.
a) AFFIDAMENTO. Pers Le parti concordano che i figli minori e Per_2 vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e quindi l'affidamento resterà condiviso tra gli stessi. I minori avranno il collocamento prevalente presso il domicilio materno, Via Berlinghieri 31, ove manterranno la propria residenza anagrafica. Entrambi i genitori eserciteranno la capacità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. I ricorrenti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi. I figli dovranno ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi i genitori ed hanno il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
TEMPI DI FREQUENTAZIONE CON IL GENITORE NON
COLLOCATARIO.
I figli trascorreranno i fine settimana alternativamente con i genitori.
Quando di competenza, resteranno con il padre dal venerdì alla uscita da scuola fino alla domenica alle ore 18,00, quando saranno riaccompagnati a casa della madre. Nei periodi non scolastici il padre prenderà i figli alle ore 17,00 presso la madre. I genitori, comunque, potranno accordarsi, compatibilmente con le esigenze dei figli, per modificare gli orari.
Durante il periodo infrasettimanale e nella settimana in cui il padre tiene Pers con se i figli per il week-end, Per_2 e staranno con il padre dal martedì all'uscita da scuola fino al mercoledì mattina quando lo stesso riaccompagnerà a scuola. Nella settimana in cui i minori passano il week end con la madre il padre potrà tenerli con se dal martedì all'uscita di scuola fino al giovedì mattina. I giorni indicati tuttavia potranno essere oggetto di modifica in caso le esigenze lavorative dei ricorrenti mutino e nel caso di reperibilità e turnazione del padre. Per quanto riguarda i periodi non scolastici il padre prenderà i bimbi alle ore 17,00 del martedì e li riaccompagnerà presso la casa della madre il mercoledì o il giovedì alle
17,00 ed accompagnerà i bimbi
I figli potranno essere accompagnati e ripresi da scuola anche dai nonni paterni e materni o da persone delegate di comune accordo. Pers Il padre potrà tenere con e Per_2 durante le vacanze Natalizie un periodo di giorni sette consecutivi (alternativamente, di anno in anno, dal
23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1); I figli nelle vacanze Pasquali si alterneranno tra i genitori nei giorni di Pasqua e Pasquetta, l'alternanza potrà essere revisionata in base ad eventuali esigenze lavorative dei genitori. Le Festività tradizionali (compleanni ecc...) verranno trascorse dai figli con il padre o la madre che si alterneranno ogni anno Pers e Per_3 staranno con il padre per una Durante le vacanze estive settimana consecutiva ed altrettanto con la madre. I genitori dovranno fornire reciprocamente i recapiti delle località di vacanza dove porteranno i figli ed impegnarsi a rendersi reperibili.
2) CONDIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO.
Considerati i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, i redditi e la proprietà del padre gli esborsi sostenuti dallo stesso, nonché,
l'accordo dei genitori di far percepire interamente l'assegno unico a loro spettante alla sig.ra Parte_1 il Sig. CP_1 corrisponderà alla madre la somma di € 150,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento di entrambi i figli. Detta somma sarà versata anticipatamente entro il giorno
22 di ogni mese e sarà sottoposta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie necessarie per i figli saranno previamente concordate tra i genitori e verranno ripartite tra gli stessi nella misura del
50% ciascuno previa esibizione della documentazione giustificativa.
Rientrano tra le dette spese:
.spese relative alla salute: spese sanitarie non coperte dal SSN, visite specialistiche, visite dentistiche, oculistiche, psicologiche, spese per occhiali da vista, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
.spese relative all'istruzione: libri scolastici, gite scolastiche, vacanze studio all'estero, ripetizioni scolastiche, università.
.spese di natura ludica o parascolastica: spese per sport e tempo libero, attività culturali extrascolastiche, corsi di attività artistiche o di informatica, spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
3) PIANO GENITORIALE. INDICAZIONE FREQUENTAZIONE
DEGLI IMPEGNI, ATTIVITA' QUOTIDIANE SVOLTE DAI MINORI relativamente alla scuola, percorso educativo, attività extrascolastiche ecc... Tutte le informazioni relative a tali attività sono meglio descritte nel piano genitoriale allegato all' All. n. ..-Piano Genitoriale) al presente ricorso da considerarsi come qui integralmente trascritto e parte integrante del presente atto.
Relativamente a quanto indicato nel piano genitoriale, i ricorrenti concordano che, nel principale interesse dei minori, quanto indicato nel detto piano è suscettibile di modifiche ed integrazioni e ciò in base agli impegni ed esigenze dei figli
Pertanto le parti si impegnano a comunicarsi le necessarie modifiche ed i necessari aggiustamenti da effettuare al piano genitoriale nel rispetto Pers reciproco e nel principale interesse dei figli Per_2 e
4) TI CA.
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, per espresso accordo tra i ricorrenti gli stessi confermano che la detrazione delle spese straordinarie ai fini
Irpef e/o qualsiasi ulteriore detrazione fiscale per figli a carico comunque denominate negli anni, saranno operate dai genitori in parti uguali
Le parti concordano che l'assegno unico per i figli sarà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1 che verrà delegata dal sig. CP_1 a riscuotere anche la quota a lui spettante
Le parti concordano di rivalutare l'accordo sugli aspetti fiscali qualora cambi la normativa sull'assegno unico o nel momento in cui la famiglia non ne avesse più il diritto.
5) ACCORDI TRA LE PARTI
Le parti di comune accordo stabiliscono la residenza dei minori sul territorio italiano, concordando, altresì, che la modifica della stessa sia possibile solo con il previo e scritto consenso di entrambi i genitori. I ricorrenti, prevedono altresì, il divieto di espatrio e di vacanza all'estero dei minori in mancanza di un previo e scritto consenso di entrambi i genitori;
Le parti hanno depositato la documentazione richiesta dall'art. 473 bis 51 c.p.c. e si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con deposito di note scritte, rinunciando alla comparizione personale e dichiarando di non volersi riconciliare ( art. 473 bis .51 comma 2 seconda parte c.p.c).
Il giudice istruttore ha rimesso la decisione al Collegio
Può essere dichiarata la separazione dei coniugi alla stregua delle emergenze degli atti di causa e alle condizioni indicate in ricorso che non presentano profili di contrarietà
a norme imperative o all'ordine pubblico e all'interesse dei figli minori Il P.m. ha ricevuto gli atti in data 4.8.2025 e non ha presentato conclusioni scritte. Il Collegio provvede con separata ordinanza alla rimessione ella causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato
Parte_2 Parte_3 così provvede :da e
1) Omologa la separazione consensuale tra ( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in Colle Val D'SA in data
14.6.2016 registrato nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Colle di Val d'SA dell'anno 2016 al n.16 Parte I uff 1alle condizioni sopraindicate-
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Colle VI D'SA di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Siena, Camera di Consiglio 21.11.2025
La Presidente est.
NA ER
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di SIENA nella persona dei magistrati
Dott.ssa NA SERRAO Presidente Rel.
Dott.ssa Giulia CAPANNOLI Giudice
Dott. Bonifacio ROSSI Giudice o.p. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.2730/25 V.G, promossa congiuntamente da
Parte_1 nata a [...] on NT (Regno Unito) il 21/03/1983 e residente a [...] Podere Porcignano, 100 cf C.F._1
-
rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Visci con domicilio eletto in Pomarance Via dei Fossi n. 4.
e
CP_1 nato a [...] il [...] e residente in [...] Scala:
1 - Interno: 1 cf rappresentato e difeso dall'Avv. to Giorgia Schiadà C.F. 2
) con domicilio eletto presso e nello studio della (cf C.F. 3 medesima in in Colle di Val d'SA, alla Via XXV Aprile 112 come da procura allegata al ricorso
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. in sede ( atti trasmessi in data 4.8.2025)
OGGETTO: omologa separazione consensuale CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte contenute nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 25.7.2025 i ricorrenti hanno adito il Tribunale di Siena affinché venisse pronunciata la propria separazione personale alle condizioni ivi indicate. Hanno assunto in ricorso: di avere in data 14 giugno 2016 contratto matrimonio in
Colle di Val d'SA ; che dalla suddetta unione sono nati due figli: Persona_1 nata il 02/10/2018 a Poggibonsi;
nato il [...] a [...] ;Persona_2 che dopo molti anni di serena vita in comune, tra i coniugi sono sorti contrasti che hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis ed hanno reso intollerabile il protrarsi della convivenza che gli stessi si sono determinati di comune accordo di addivenire ad una separazione consensuale alle seguenti condizioni
1) CONDIZIONI INERENTI LA PROLE.
a) AFFIDAMENTO. Pers Le parti concordano che i figli minori e Per_2 vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e quindi l'affidamento resterà condiviso tra gli stessi. I minori avranno il collocamento prevalente presso il domicilio materno, Via Berlinghieri 31, ove manterranno la propria residenza anagrafica. Entrambi i genitori eserciteranno la capacità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. I ricorrenti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi. I figli dovranno ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi i genitori ed hanno il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
TEMPI DI FREQUENTAZIONE CON IL GENITORE NON
COLLOCATARIO.
I figli trascorreranno i fine settimana alternativamente con i genitori.
Quando di competenza, resteranno con il padre dal venerdì alla uscita da scuola fino alla domenica alle ore 18,00, quando saranno riaccompagnati a casa della madre. Nei periodi non scolastici il padre prenderà i figli alle ore 17,00 presso la madre. I genitori, comunque, potranno accordarsi, compatibilmente con le esigenze dei figli, per modificare gli orari.
Durante il periodo infrasettimanale e nella settimana in cui il padre tiene Pers con se i figli per il week-end, Per_2 e staranno con il padre dal martedì all'uscita da scuola fino al mercoledì mattina quando lo stesso riaccompagnerà a scuola. Nella settimana in cui i minori passano il week end con la madre il padre potrà tenerli con se dal martedì all'uscita di scuola fino al giovedì mattina. I giorni indicati tuttavia potranno essere oggetto di modifica in caso le esigenze lavorative dei ricorrenti mutino e nel caso di reperibilità e turnazione del padre. Per quanto riguarda i periodi non scolastici il padre prenderà i bimbi alle ore 17,00 del martedì e li riaccompagnerà presso la casa della madre il mercoledì o il giovedì alle
17,00 ed accompagnerà i bimbi
I figli potranno essere accompagnati e ripresi da scuola anche dai nonni paterni e materni o da persone delegate di comune accordo. Pers Il padre potrà tenere con e Per_2 durante le vacanze Natalizie un periodo di giorni sette consecutivi (alternativamente, di anno in anno, dal
23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1); I figli nelle vacanze Pasquali si alterneranno tra i genitori nei giorni di Pasqua e Pasquetta, l'alternanza potrà essere revisionata in base ad eventuali esigenze lavorative dei genitori. Le Festività tradizionali (compleanni ecc...) verranno trascorse dai figli con il padre o la madre che si alterneranno ogni anno Pers e Per_3 staranno con il padre per una Durante le vacanze estive settimana consecutiva ed altrettanto con la madre. I genitori dovranno fornire reciprocamente i recapiti delle località di vacanza dove porteranno i figli ed impegnarsi a rendersi reperibili.
2) CONDIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO.
Considerati i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, i redditi e la proprietà del padre gli esborsi sostenuti dallo stesso, nonché,
l'accordo dei genitori di far percepire interamente l'assegno unico a loro spettante alla sig.ra Parte_1 il Sig. CP_1 corrisponderà alla madre la somma di € 150,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento di entrambi i figli. Detta somma sarà versata anticipatamente entro il giorno
22 di ogni mese e sarà sottoposta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie necessarie per i figli saranno previamente concordate tra i genitori e verranno ripartite tra gli stessi nella misura del
50% ciascuno previa esibizione della documentazione giustificativa.
Rientrano tra le dette spese:
.spese relative alla salute: spese sanitarie non coperte dal SSN, visite specialistiche, visite dentistiche, oculistiche, psicologiche, spese per occhiali da vista, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
.spese relative all'istruzione: libri scolastici, gite scolastiche, vacanze studio all'estero, ripetizioni scolastiche, università.
.spese di natura ludica o parascolastica: spese per sport e tempo libero, attività culturali extrascolastiche, corsi di attività artistiche o di informatica, spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
3) PIANO GENITORIALE. INDICAZIONE FREQUENTAZIONE
DEGLI IMPEGNI, ATTIVITA' QUOTIDIANE SVOLTE DAI MINORI relativamente alla scuola, percorso educativo, attività extrascolastiche ecc... Tutte le informazioni relative a tali attività sono meglio descritte nel piano genitoriale allegato all' All. n. ..-Piano Genitoriale) al presente ricorso da considerarsi come qui integralmente trascritto e parte integrante del presente atto.
Relativamente a quanto indicato nel piano genitoriale, i ricorrenti concordano che, nel principale interesse dei minori, quanto indicato nel detto piano è suscettibile di modifiche ed integrazioni e ciò in base agli impegni ed esigenze dei figli
Pertanto le parti si impegnano a comunicarsi le necessarie modifiche ed i necessari aggiustamenti da effettuare al piano genitoriale nel rispetto Pers reciproco e nel principale interesse dei figli Per_2 e
4) TI CA.
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, per espresso accordo tra i ricorrenti gli stessi confermano che la detrazione delle spese straordinarie ai fini
Irpef e/o qualsiasi ulteriore detrazione fiscale per figli a carico comunque denominate negli anni, saranno operate dai genitori in parti uguali
Le parti concordano che l'assegno unico per i figli sarà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1 che verrà delegata dal sig. CP_1 a riscuotere anche la quota a lui spettante
Le parti concordano di rivalutare l'accordo sugli aspetti fiscali qualora cambi la normativa sull'assegno unico o nel momento in cui la famiglia non ne avesse più il diritto.
5) ACCORDI TRA LE PARTI
Le parti di comune accordo stabiliscono la residenza dei minori sul territorio italiano, concordando, altresì, che la modifica della stessa sia possibile solo con il previo e scritto consenso di entrambi i genitori. I ricorrenti, prevedono altresì, il divieto di espatrio e di vacanza all'estero dei minori in mancanza di un previo e scritto consenso di entrambi i genitori;
Le parti hanno depositato la documentazione richiesta dall'art. 473 bis 51 c.p.c. e si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con deposito di note scritte, rinunciando alla comparizione personale e dichiarando di non volersi riconciliare ( art. 473 bis .51 comma 2 seconda parte c.p.c).
Il giudice istruttore ha rimesso la decisione al Collegio
Può essere dichiarata la separazione dei coniugi alla stregua delle emergenze degli atti di causa e alle condizioni indicate in ricorso che non presentano profili di contrarietà
a norme imperative o all'ordine pubblico e all'interesse dei figli minori Il P.m. ha ricevuto gli atti in data 4.8.2025 e non ha presentato conclusioni scritte. Il Collegio provvede con separata ordinanza alla rimessione ella causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato
Parte_2 Parte_3 così provvede :da e
1) Omologa la separazione consensuale tra ( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in Colle Val D'SA in data
14.6.2016 registrato nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Colle di Val d'SA dell'anno 2016 al n.16 Parte I uff 1alle condizioni sopraindicate-
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Colle VI D'SA di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Siena, Camera di Consiglio 21.11.2025
La Presidente est.
NA ER
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi