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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/03/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 18 marzo 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter
c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2994/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Pollicoro Raffaella
-Ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Certomà Francesco, Brancaccio Antonio e Andriulli Antonio, Battiato Rita
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., depositato in data
1.4.2023, la ricorrente in epigrafe indicata contestava l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito (r.g.n. 1093/2022), nella parte in cui non venivano riconosciuti sussistenti i requisiti di carattere sanitario per fruire del diritto alla pensione di inabilità ai sensi della l.n. 118/1971. Deduceva infatti di aver presentato ricorso per ATP, in cui veniva riconosciuta solo una invalidità civile, con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 90%, negando così la sussistenza del beneficio richiesto.
In ragione di ciò, in data 14.3.2023 veniva presentato dissenso alle conclusioni formulate dal CTU nella perizia depositata in sede di accertamento tecnico preventivo.
L' , costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, essendo carenti i CP_1 requisiti per la concessione del beneficio richiesto.
Acquisiti chiarimenti da parte del medesimo CTU già nominato, la causa è stata decisa, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127- ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
********
L'opposizione è fondata e, conseguentemente deve essere accolta.
Deve rilevarsi preliminarmente che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa) nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445-bis cpc.), ed altresì che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n° 269/03, conv. in L. n° 326/03 (applicabile solo nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato successivamente al 1° gennaio 2005, a prescindere dalla data di presentazione della istanza, con decorrenza del termine semestrale, comunque, dalla data della comunicazione: cfr. CASS. LAV. 20 APRILE 2011 N° 9038), in quanto il ricorso ex art. 445-bis cpc.
è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo.
Parimenti, anche la dichiarazione di dissenso, depositata in data 14 marzo 2023, risulta tempestiva.
***** Ancora in via preliminare, appare necessario rilevare che il presente giudizio può avere ad oggetto solo l'accertamento sanitario, non anche il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione (trattandosi, in questo secondo caso, di capo di domanda comunque inammissibile in questa sede): sul punto, basti in questa sede richiamare quanto rilevato da ., 17 MARZO 2014 N° 6084 Controparte_2
e da 2019 N° 9876. Parte_2
****
Inoltre, deve ritenersi la compatibilità, nell'ambito del procedimento ex art. 445- bis cpc., fra la regola speciale di giudizio che ammette la valutazione delle sopravvenienze sanitarie - cioè, l'art. 149 disp. att. cpc. - e la scansione in fasi del nuovo rito delle invalidità. Sembra infatti che la perimetrazione ex lege della controversia, in particolare nel transito dalla prima fase alla fase di
“opposizione”, postula che l'accertamento peritale sia contestabile e venga contestato “allo stato”, mediante l'atto di dissenso prima ed il ricorso con i motivi specifici poi, trattandosi di atti processuali in rapporto di necessaria continuità.
Sulla questione, si veda 26 NOVEMBRE 2019 N° 30860, secondo cui: «La Parte_2 previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione
EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché
l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP)».
Sicché, se le sopravvenienze sanitarie vengono fatte valere già con l'atto di dissenso, dovrà applicarsi il criterio della economia processuale e quello della tutela dell'interesse sostanziale, all'evidenza sottesi alla disposizione di favore di cui all'art. 149 disp. att. cpc.. E non sembra vi siano motivi per non applicare gli stessi criteri nell'ipotesi in cui le sopravvenienze sanitarie vengano fatte valere soltanto con il ricorso introduttivo del giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6 dell'art. 445-bis cpc.
(occorrendo considerare la non necessaria motivazione dell'atto di dissenso),
e dunque parimenti nel caso di insorgenza dell'aggravamento nel corso del giudizio.
****
Quanto al merito, va osservato che la consulenza del CTU dott. , Per_1 nominato a seguito di rinnovo dell'incarico peritale, ha accertato la sussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti di carattere sanitario, richiesti dalla legge, per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ex l.n. 118/71.
Il consulente, infatti, ha rilevato e confermato che la ricorrente risulta affetta da
“obesità con BMI 39 (40%), cardiopatia ipertensiva I classe NYHA (codice 6441,
30%), grave deficit deambulatorio e posturale in esiti di protesi d'anca bilaterale, ed ernie discali lombari multiple associate a spondilolistesi operata (codice 7010,
40%)”, con decorso che potrebbe solamente aggravare il quadro clinico complessivo.
Di conseguenza, alla luce della documentazione medica prodotta, ha ritenuto di dover riconoscere a tali infermità la percentuale massima applicabile per la loro quantificazione, rilevando in particolare che, rispetto alla precedente valutazione,
i deficit deambulatorio e posturale non possono più essere valutati con il codice
7335 anteriormente applicato, ma è necessario riportarsi a valori di percentuale superiori, poiché gli effetti funzionali risultavano, all'attualità, significativamente peggiorati.
Pertanto, procedendo ad una valutazione delle suddette menomazioni per via analogica, il CTU ha ritenuto che la condizione attuale della ricorrente consenta di considerarla un soggetto invalido civile al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa, a decorrere dal mese di dicembre del 2022.
E tanto, però, solo «… in relazione al documento acquisito agli atti in data odierna, mancante all'epoca della perizia definitiva …» (con riferimento, cioè, alla relazione clinica del 30 marzo 2023, prodotte non in sede di ATP ma solo in allegato al ricorso qui in esame).
Sul punto, è appena il caso di rilevare che, ai sensi dell'art. 421 cpc., nel rito del lavoro la acquisizione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile, anche su sollecitazione di parte, se essi risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (cfr. CASS.
LAV. 17 DICEMBRE 2019 N° 33393 e CASS. LAV. 10 DICEMBRE 2019 N° 32265).
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. vanno senz'altro condivise, anche relativamente alla decorrenza, in quanto fondate su accurati esami clinici e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile
2009 n° 10123).
Pertanto, si deve accogliere l'opposizione proposta con riconoscimento dell'invalidità in misura del 100% con totale e permanente inabilità lavorativa ai fini del conseguente diritto a percepire la pensione di inabilità ex
l.n. 118/71.
****
Quanto alle spese, appare equo disporne la compensazione integrale, tenuto conto del riconoscimento della prestazione in epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa e allo stesso ricorso ex art 445 bis c.p.c..
Occorre invero fare riferimento all'esito di entrambe le fasi del giudizio, in applicazione analogica del principio di diritto secondo cui deve tenersi presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (ex plurimis, cfr. Cass. civ. n., 18 MARZO 2014 N° 6259)
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che deve farne CP_1 anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra , così provvede: Parte_1
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la ricorrente invalida al 100% ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi della L. n.
118/71, con decorrenza a far data da dicembre 2022;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lita;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1 separato provvedimento
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 24 marzo 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
Il Cancelliere
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 18 marzo 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter
c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2994/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Pollicoro Raffaella
-Ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Certomà Francesco, Brancaccio Antonio e Andriulli Antonio, Battiato Rita
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., depositato in data
1.4.2023, la ricorrente in epigrafe indicata contestava l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito (r.g.n. 1093/2022), nella parte in cui non venivano riconosciuti sussistenti i requisiti di carattere sanitario per fruire del diritto alla pensione di inabilità ai sensi della l.n. 118/1971. Deduceva infatti di aver presentato ricorso per ATP, in cui veniva riconosciuta solo una invalidità civile, con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 90%, negando così la sussistenza del beneficio richiesto.
In ragione di ciò, in data 14.3.2023 veniva presentato dissenso alle conclusioni formulate dal CTU nella perizia depositata in sede di accertamento tecnico preventivo.
L' , costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, essendo carenti i CP_1 requisiti per la concessione del beneficio richiesto.
Acquisiti chiarimenti da parte del medesimo CTU già nominato, la causa è stata decisa, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127- ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
********
L'opposizione è fondata e, conseguentemente deve essere accolta.
Deve rilevarsi preliminarmente che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa) nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445-bis cpc.), ed altresì che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n° 269/03, conv. in L. n° 326/03 (applicabile solo nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato successivamente al 1° gennaio 2005, a prescindere dalla data di presentazione della istanza, con decorrenza del termine semestrale, comunque, dalla data della comunicazione: cfr. CASS. LAV. 20 APRILE 2011 N° 9038), in quanto il ricorso ex art. 445-bis cpc.
è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo.
Parimenti, anche la dichiarazione di dissenso, depositata in data 14 marzo 2023, risulta tempestiva.
***** Ancora in via preliminare, appare necessario rilevare che il presente giudizio può avere ad oggetto solo l'accertamento sanitario, non anche il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione (trattandosi, in questo secondo caso, di capo di domanda comunque inammissibile in questa sede): sul punto, basti in questa sede richiamare quanto rilevato da ., 17 MARZO 2014 N° 6084 Controparte_2
e da 2019 N° 9876. Parte_2
****
Inoltre, deve ritenersi la compatibilità, nell'ambito del procedimento ex art. 445- bis cpc., fra la regola speciale di giudizio che ammette la valutazione delle sopravvenienze sanitarie - cioè, l'art. 149 disp. att. cpc. - e la scansione in fasi del nuovo rito delle invalidità. Sembra infatti che la perimetrazione ex lege della controversia, in particolare nel transito dalla prima fase alla fase di
“opposizione”, postula che l'accertamento peritale sia contestabile e venga contestato “allo stato”, mediante l'atto di dissenso prima ed il ricorso con i motivi specifici poi, trattandosi di atti processuali in rapporto di necessaria continuità.
Sulla questione, si veda 26 NOVEMBRE 2019 N° 30860, secondo cui: «La Parte_2 previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione
EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché
l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP)».
Sicché, se le sopravvenienze sanitarie vengono fatte valere già con l'atto di dissenso, dovrà applicarsi il criterio della economia processuale e quello della tutela dell'interesse sostanziale, all'evidenza sottesi alla disposizione di favore di cui all'art. 149 disp. att. cpc.. E non sembra vi siano motivi per non applicare gli stessi criteri nell'ipotesi in cui le sopravvenienze sanitarie vengano fatte valere soltanto con il ricorso introduttivo del giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6 dell'art. 445-bis cpc.
(occorrendo considerare la non necessaria motivazione dell'atto di dissenso),
e dunque parimenti nel caso di insorgenza dell'aggravamento nel corso del giudizio.
****
Quanto al merito, va osservato che la consulenza del CTU dott. , Per_1 nominato a seguito di rinnovo dell'incarico peritale, ha accertato la sussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti di carattere sanitario, richiesti dalla legge, per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ex l.n. 118/71.
Il consulente, infatti, ha rilevato e confermato che la ricorrente risulta affetta da
“obesità con BMI 39 (40%), cardiopatia ipertensiva I classe NYHA (codice 6441,
30%), grave deficit deambulatorio e posturale in esiti di protesi d'anca bilaterale, ed ernie discali lombari multiple associate a spondilolistesi operata (codice 7010,
40%)”, con decorso che potrebbe solamente aggravare il quadro clinico complessivo.
Di conseguenza, alla luce della documentazione medica prodotta, ha ritenuto di dover riconoscere a tali infermità la percentuale massima applicabile per la loro quantificazione, rilevando in particolare che, rispetto alla precedente valutazione,
i deficit deambulatorio e posturale non possono più essere valutati con il codice
7335 anteriormente applicato, ma è necessario riportarsi a valori di percentuale superiori, poiché gli effetti funzionali risultavano, all'attualità, significativamente peggiorati.
Pertanto, procedendo ad una valutazione delle suddette menomazioni per via analogica, il CTU ha ritenuto che la condizione attuale della ricorrente consenta di considerarla un soggetto invalido civile al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa, a decorrere dal mese di dicembre del 2022.
E tanto, però, solo «… in relazione al documento acquisito agli atti in data odierna, mancante all'epoca della perizia definitiva …» (con riferimento, cioè, alla relazione clinica del 30 marzo 2023, prodotte non in sede di ATP ma solo in allegato al ricorso qui in esame).
Sul punto, è appena il caso di rilevare che, ai sensi dell'art. 421 cpc., nel rito del lavoro la acquisizione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile, anche su sollecitazione di parte, se essi risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (cfr. CASS.
LAV. 17 DICEMBRE 2019 N° 33393 e CASS. LAV. 10 DICEMBRE 2019 N° 32265).
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. vanno senz'altro condivise, anche relativamente alla decorrenza, in quanto fondate su accurati esami clinici e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile
2009 n° 10123).
Pertanto, si deve accogliere l'opposizione proposta con riconoscimento dell'invalidità in misura del 100% con totale e permanente inabilità lavorativa ai fini del conseguente diritto a percepire la pensione di inabilità ex
l.n. 118/71.
****
Quanto alle spese, appare equo disporne la compensazione integrale, tenuto conto del riconoscimento della prestazione in epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa e allo stesso ricorso ex art 445 bis c.p.c..
Occorre invero fare riferimento all'esito di entrambe le fasi del giudizio, in applicazione analogica del principio di diritto secondo cui deve tenersi presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (ex plurimis, cfr. Cass. civ. n., 18 MARZO 2014 N° 6259)
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che deve farne CP_1 anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra , così provvede: Parte_1
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la ricorrente invalida al 100% ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi della L. n.
118/71, con decorrenza a far data da dicembre 2022;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lita;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1 separato provvedimento
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 24 marzo 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
Il Cancelliere