Articolo 8 della Legge 30 luglio 1973, n. 484
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 settembre 1973
Art. 8. (Riconoscimento dei periodi di servizio
posteriori al 31 dicembre 1946 per gli iscritti
che abbiano ottenuto la liquidazione degli accantonamenti).

Il riconoscimento dei servizi, previsto dall' articolo 46 della legge 13 luglio 1965, n. 859 , puo' essere chiesto, alle stesse condizioni e modalita' e nei limiti stabiliti dalla citata disposizione, dagli iscritti al Fondo di previdenza e da coloro che abbiano cessato l'iscrizione prima dell'entrata in vigore della presente legge, purche' presentino la relativa domanda entro il termine di due anni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per coloro che siano iscritti al Fondo dopo l'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data di iscrizione al Fondo stesso, ai sensi dell' articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 859 .
I periodi riconosciuti ai sensi delle disposizioni del presente articolo sono equiparati, a tutti gli effetti, ai periodi di contribuzione obbligatoria al Fondo.
Entrata in vigore il 1 settembre 1973