Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1148/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappr. e dif. dagli avv. Gabriele Parte_1 C.F._1
Pasqua e Roberto Pasqua;
Appellante
CONTRO
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Ivano Marcedone;
Appellato
AVENTE AD OGGETTO: ripetizione indebito previdenziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12/12/2022, appellava la sentenza n. 915 Parte_2
pubblicata il 30/09/2022, con cui il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, decidendo sul ricorso proposto dall'odierno appellante nei confronti dell' , CP_1
Instauratosi il contraddittorio, l' resisteva al gravame. CP_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 20.03.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale ha omesso di valutare l'eccezione di intempestività della richiesta di ripetizione dell'indebito da parte dell' e la conseguente eccezione di decadenza dal diritto di recupero dell'indebito CP_1
pensionistico nonché la sussistenza della buona fede di esso lavoratore e il difetto di prova del dolo eccepito dall' in spregio al principio della corrispondenza tra il CP_1
chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.
Rappresenta che, ove il giudice si fosse pronunciato sull'eccezione di improcedibilità del recupero dell'indebito operato dall' avrebbe rilevato la decadenza di cui all'art. CP_1
13 comma 2 l. n. 412/1991, disposizione in base alla quale l' può recuperare le CP_1
somme erogate indebitamente entro l'anno immediatamente successivo a quello in cui si è verificato l'indebito.
2. Con il secondo motivo, l'appellante si duole dell'erroneità del calcolo dell'importo dell'asserito indebito, non avendo il giudice tenuto conto delle somme già versate attraverso le ritenute alla fonte effettuate dalla società datrice di lavoro CP_2
quale sostituto di imposta, per il periodo 2012-2015. Ritiene, infatti, che il giudice
[...]
abbia acriticamente recepito la CTU in merito al computo dell'indebito, omettendo di valutare le osservazioni del consulente tecnico di parte, le relazioni tecniche depositate in atti e le certificazioni di che attestano le trattenute e le ritenute fiscali Controparte_3
effettuate.
Sostiene, in conclusione, che sul reddito percepito complessivamente nel periodo oggetto di causa a titolo di retribuzione dipendente e pensione di invalidità, l'eventuale eccedenza indebita ammonterebbe ad € 11.144,20 – risultante dalla sottrazione tra l'indebito netto pari ad € 40.196,78 e le somme trattenute e riversate dal datore di lavoro pari ad € 29.052,58 – e non all'importo al lordo di € 66.537,78 richiesto dall' CP_1
3. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha omesso di determinare espressamente l'importo netto dovuto dallo stesso - limitandosi a dichiarare le somme erroneamente erogate, l'importo delle trattenute e quanto percepito al netto - in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui le somme da ripetere vanno calcolate al netto e non al lordo delle ritenute fiscali per eccesso.
4. L'appello è fondato e va accolto avuto riguardo al primo motivo di appello, assorbite le ulteriori censure.
4.1 Va premesso che l'odierno appellante, dipendente di dal Controparte_4
20.10.76, in data 2.05.2012, in relazione alla grave patologia cardiaca dalla quale era affetto, ha presentato domanda di “assegno ordinario di invalidità”, riconosciuto dall' con provvedimento datato 29.12.2012 e con decorrenza dal 1.06.2012 CP_1
(assegno categoria IO numero 15036626).
In data 23.09.2013 lo stesso appellante ha trasmesso all' modello Red/1 ove ha CP_1
dichiarato di avere percepito per l'anno di imposta 2012 un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 49.775,00 e che il coniuge, “non possiede alcuno dei Persona_1
redditi elencati nella richiesta Red”; nel “Mod. Cert. Red/C” relativo al coniuge ha ulteriormente precisato che oltre ai redditi da pensione già Persona_2
presenti nel casellario”, non ha conseguito altri redditi per l'anno 2012 tra quelli indicati nel modulo (cfr. all. 8 della produzione di primo grado del ricorrente).
Con comunicazione datata 17.12.14, spedita il 12.01.2015 e ricevuta dal in Parte_1
data 17.01.2015 (cfr. avviso di ricevimento versato in atti giusta ordinanza di questa
Corte del 9.12.2024), l' ha comunicato a mezzo raccomandata n. 61347342754-6 CP_1
l'indebito di euro 66.537,16 per il periodo giugno 2012 – gennaio 2015, avvisando che avrebbe proceduto al recupero di tale somma mediante trattenute da effettuarsi sulla pensione (cfr. all. 10 della produzione di primo grado del ricorrente). Ha precisato che “Il ricalcolo è dovuto a: - variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione;
- incumulabilità con i redditi da lavoro prevista dall'articolo
1, comma 42 della legge 335/1995 per gli assegni ordinari di invalidità”.
Come allegato dall'appellante, l'indebito è scaturito dalla contestuale percezione dell'assegno di invalidità e del reddito da attività lavorativa, quale dipendente della
[...]
e dalla non cumulabilità dei due emolumenti ai sensi dell'art. 1, comma 42, CP_2
L. 335/1995, che così recita: “42. All'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca…”.
4.2 Con il ricorso introduttivo di primo grado, il ha eccepito la decadenza ex Parte_1
art. 13, comma 2, legge 412/1991, riproposta in questa sede quale motivo di appello.
La citata norma prevede che:
“L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1
incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che
l' deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei CP_1
redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito”- Cassazione civile sez. lav., 08/02/2019, n.3802.
La stessa Corte ha chiarito che “12. nell'esaminare la ratio della disciplina, si è osservato come essa si giustifichi in considerazione del fatto che, tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Cost. nr. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano "immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. cit.);
13. si è poi precisato che "la questione attinente alle modifiche reddituali" di cui l'ente previdenziale viene autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale ovvero a seguito di informazioni regolarmente comunicate dall'interessato non appartiene "all'ambito degli errori e, quindi, nella ricorrenza dei relativi CP_1
presupposti, alla sfera della "non ripetibilità" di cui all'art. 13, comma 1, "soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2" (così Cass. nr. 3802 del 2019)…” - Cassazione civile sez. lav.,
19/11/2024, n.29689.
Infine, “si è ulteriormente specificato che "entro l'anno successivo" l deve CP_1
formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - cioè iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato- e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso (Cass. nr. 13918 del
2021)”.
4.3 Nella vicenda in esame, l ha avuto conoscenza del reddito dell'assicurato e CP_1
del coniuge (tenuto conto della precisazione relativa ai “redditi da pensione già presenti nel casellario”), relativi all'anno 2012, a seguito della comunicazione del modello Red/1 del 23.09.2013; sicché avrebbe dovuto procedere alla verifica dei redditi nello stesso anno e avviare il recupero entro l'anno successivo (2014), attraverso la comunicazione all'interessato del provvedimento di ripetizione.
Come sopra precisato il provvedimento di ripetizione, sebbene datato 17.12.14, è stato comunicato a mezzo raccomanda a.r. spedita il 12.01.2015 e ricevuta dal in Parte_1
data 17.01.2015, oltre il termine annuale di decadenza con conseguente estinzione del diritto dell' di ripetere le somme indebitamente corrisposte. CP_1
4.4 Né possono rilevare le difese dell' circa l'omessa comunicazione da parte del CP_1
dei redditi posseduti, posto che nello stesso provvedimento di ripetizione Parte_1
datato 17.12.2014 si legge: “Gentile Signore, La informiamo che abbiamo provveduto
a rideterminare l'importo della Sua pensione numero 15036626 categoria IO a decorrere dal 1 giugno 2012, sulla base della Sua comunicazione dei redditi per l'anno
2012”.
Parimenti non rileva l'ulteriore difesa secondo cui “La postalizzazione, cioè la trasmissione al sistema di , è del 17.12.2014, poi spedita dall'Ufficio CP_5
postale di Peschiera del Garda, centro unico di invio per il territorio nazionale, il
9.1.2015”, difettando in primo luogo alcuna prova di tale allegazione e rilevando in ogni caso la data di comunicazione del provvedimento al pensionato.
5. Per le ragioni che precedono, l'appello va accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata e declaratoria di illegittimità del provvedimento di ripetizione CP_1
di indebito del 17.12.2014.
6. Le spese processuali del doppio grado, liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dei difensori antistatari che hanno reso la relativa dichiarazione ex lege;
parimenti le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in atti, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la illegittimità del provvedimento di ripetizione di indebito del 17.12.2014; CP_1
condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali, che CP_1
vengono liquidate quanto al primo grado in € 6.200,00 e quanto al presente grado in €
7.200,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati Gabriele Pasqua e Roberto Pasqua;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
come già liquidate in atti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 20.03.2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Marcella Celesti