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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 17/02/2026, n. 2681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2681 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2681/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIURAZZA MICHELE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11545/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 0082914035 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2938/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Regione Campania ed all'ADER parte ricorrente Cognome Nome, rappresentata da difensore tecnico, chiedeva l'annullamento di cartella di pagamento notificata in data
11.06.2025 per un ammontare complessivo di Euro 523,79, relativa a omesso pagamento tassa automobilistica anno 2020 Regione Campania.
Nel corposo e dettagliato atto introduttivo il contribuente deduce di non aver ricevuto alcun avviso di accertamento e/o qualsivoglia atto presupposto e/o connesso alla dianzi indicata cartella di pagamento.
Deduce quindi l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale impugnata.
Si chiede di annullare e/o dichiarare inefficace la cartella di pagamento;
con vittoria di competenze professionali e spese generali (15%), somme tutte da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1.
Si è costituita l'ADER, a mezzo difensore tecnico, che controdeduce punto per punto sulle avverse tesi difensive ed eccepisce in ogni caso la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'accertamento ed al merito della pretesa a ruolo.
Qualsiasi contestazione, pertanto, afferente alla fase antecedente alla consegna del ruolo all'agente della riscossione contempla la carenza di legittimazione passiva dello stesso e deve essere rivolta esclusivamente nei confronti dell'Ente Impositore.
Deduce inoltre che non è maturata né prescrizione né decadenza.
Si chiede di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore;
nel merito rigettare il ricorso;
con condanna della parte ricorrente al pagamento di spese e competenze di giudizio.
La Regione Campania si è costituita a mezzo proprio funzionario, che espone che ha provveduto ad annullare in autotutela in data 23/01/2026 gli avvisi nn. 064245165187 e 064077031855 concernente tassa auto anno 2020 targhe Targa_1 e Targa 2 sottese alla cartella di pagamento impugnata per difetto di notifica.
Eccepisce peraltro che qualsiasi contestazione afferente alla fase della riscossione contempla la carenza di legittimazione passiva della stessa Regione Campania.
Si chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere ex art. 46 D.Lgs. 546/1992, con compensazione delle spese di giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata riservata a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvenuta adozione da parte dell'Ente impositore in autotutela del provvedimento di annullamento degli atti prodromici a quello qui opposto (per difetto di notifica, essendo dal 2021 iscritto all'Associazione_1 il contribuente) esime da ulteriori valutazioni e comporta l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese fra le parti
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIURAZZA MICHELE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11545/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 0082914035 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2938/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Regione Campania ed all'ADER parte ricorrente Cognome Nome, rappresentata da difensore tecnico, chiedeva l'annullamento di cartella di pagamento notificata in data
11.06.2025 per un ammontare complessivo di Euro 523,79, relativa a omesso pagamento tassa automobilistica anno 2020 Regione Campania.
Nel corposo e dettagliato atto introduttivo il contribuente deduce di non aver ricevuto alcun avviso di accertamento e/o qualsivoglia atto presupposto e/o connesso alla dianzi indicata cartella di pagamento.
Deduce quindi l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale impugnata.
Si chiede di annullare e/o dichiarare inefficace la cartella di pagamento;
con vittoria di competenze professionali e spese generali (15%), somme tutte da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1.
Si è costituita l'ADER, a mezzo difensore tecnico, che controdeduce punto per punto sulle avverse tesi difensive ed eccepisce in ogni caso la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'accertamento ed al merito della pretesa a ruolo.
Qualsiasi contestazione, pertanto, afferente alla fase antecedente alla consegna del ruolo all'agente della riscossione contempla la carenza di legittimazione passiva dello stesso e deve essere rivolta esclusivamente nei confronti dell'Ente Impositore.
Deduce inoltre che non è maturata né prescrizione né decadenza.
Si chiede di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore;
nel merito rigettare il ricorso;
con condanna della parte ricorrente al pagamento di spese e competenze di giudizio.
La Regione Campania si è costituita a mezzo proprio funzionario, che espone che ha provveduto ad annullare in autotutela in data 23/01/2026 gli avvisi nn. 064245165187 e 064077031855 concernente tassa auto anno 2020 targhe Targa_1 e Targa 2 sottese alla cartella di pagamento impugnata per difetto di notifica.
Eccepisce peraltro che qualsiasi contestazione afferente alla fase della riscossione contempla la carenza di legittimazione passiva della stessa Regione Campania.
Si chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere ex art. 46 D.Lgs. 546/1992, con compensazione delle spese di giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata riservata a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvenuta adozione da parte dell'Ente impositore in autotutela del provvedimento di annullamento degli atti prodromici a quello qui opposto (per difetto di notifica, essendo dal 2021 iscritto all'Associazione_1 il contribuente) esime da ulteriori valutazioni e comporta l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese fra le parti