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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/05/2025, n. 2848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2848 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 74/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 74 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 4.3.2025, vertente
1 TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Annalisa Mariantoni.
APPELLANTE
E
(P.IVA Controparte_1
), contumace. P.IVA_1
APPELLATA
E
(C.F. ), e, per essa, quale mandataria Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ) e, a sua volta per essa, quale Controparte_3 P.IVA_3
mandataria (C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_4 P.IVA_4
Alessandro Barbaro e Andrea Aloi.
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
L' appellante ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2 2) IN VIA PRINCIPALE E DI RITO, accertare l'errore in procedendo commesso dal Tribunale di
Rieti per violazione dell'art 112 c.p.c. relativamente all'omessa pronuncia della domanda di cui alla lettera f) dell'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c.;
3) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 604/2018 emessa dal Tribunale di Rieti,
Sezione Civile, Giudice Dott. Franco D'Ammando, nell'ambito del giudizio n. 1929/2014 RG, depositata in cancelleria in data 22/11/2018 e notificata il 27/11/2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“1. In via preliminare, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo n. 461/2014 per carenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. in relazione alla violazione dell'art. 50 T.U.L.B. e quindi
la revoca il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
2. Nel merito e sulla base delle risultanze della invocata C.T.U. contabile: a) l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità della pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto;
b) l'accertamento e la declaratoria dell'inammissibilità della provvigione di massimo scoperto;
c) l'accertamento e la declaratoria dell'arbitrarietà nella determinazione della valuta con riferimento ai periodi di mancata previsione contrattuale;
d) la determinazione del Tasso Effettivo Globale applicato dalla ai CP_1 rapporti in oggetto e per l'effetto l'accertamento e la declaratoria dell'eventuale nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419, c. 2 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
e) l'accertamento e la declaratoria della vessatorietà della clausola sugli interessi di mora applicati ai contratti in questione e la conseguente declaratoria di nullità della stessa;
f) l'accertamento della mala fede in contrahendo della convenuta banca nella determinazione ed applicazione del costo effettivo applicato agli impugnati rapporti, nettamente differente e superiore a quello nominale originariamente prospettato e per l'effetto e la declaratoria l'inefficacia e la risoluzione della fideiussione rilasciata dall'opponente in CP_5 favore della Società correntista, con conseguente liberazione della garante;
h) l'accertamento della violazione da parte della Convenuta banca delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso contratto di conto corrente e finanziamento impugnati e per l'effetto la declaratoria della non debenza dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto trimestrali, dell'anatocismo trimestrale, dei giorni valuta, delle commissioni e delle spese applicate;
i ) la determinazione, per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, dell'esatto dare/avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile dei rapporti , in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di ogni ulteriore competenza rilevata;
2. la condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attrice , in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366 c.c.,
3 da determinarsi in via equitativa;
3. la condanna della convenuta banca al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. ;
4. la condanna in ogni caso della al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze di giudizio”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale di Rieti per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico, anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e 1194 del T.U.L.B. si chiede:
1) l'acquisizione in originale di tutti gli estratti conto, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di quanto altro inerente ai contratti di apertura di credito impugnati, nonché di un completo rendiconto (che indichi, tra l'altro, da una parte il capitale effettivamente erogato dalla banca e dall'altra le remunerazioni, le competenze ed i guadagni percetti dalla banca con riferimento all'intero periodo del rapporto);
2) perizia contabile (C.T.U.) avente per oggetto i seguenti quesiti: “… con riferimento al complesso rapporto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sui cc/cc impugnato, a)
CALCOLARE la durata solare delle varie apertura di credito tra le parti in causa;
b) CALCOLARE la scopertura media in linea capitale;
c) CALCOLARE l'ammontare complessivo delle competenze complessivamente addebitate nel corso dell'intero rapporto attualmente in essere, precisando quali somme sono state nel tempo girocontate dagli altri conti parimenti impugnati, e procedere per l'effetto alla contabilizzazione di quelle in precedenza riclasifficate;
d) CALCOLARE il tasso di interesse effettivo globale medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso – soglia secondo i criteri dettati esclusivamente dalla Legge 108/1996 ed art 6444 c.p.; e) DETERMINARE, previa rettifica del saldo contabile, per tutti i conti impugnati, l'effettivo dare – avere aggiungendo al capitale effettivamente erogato nel tempo dalla banca gli interessi al saggio legale semplice, con esclusione di qualsiasi altra remunerazione del capitale;
con riserva di nominare il CTP.”
La ha così concluso: CP_4
“1.- In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non sussistendone i presupposti di legge, per quanto esposto in narrativa;
2.- Ritenere e dichiarare inammissibili e infondati, in fatto e in diritto, i motivi di appello e, per
l'effetto, rigettarli per tutto quanto ampiamente esposto, eccepito e documentato in atti, con la contestuale conferma della sentenza impugnata. 4 Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Salvis iuribus.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Rieti, avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 461/2014, emesso su ricorso della con Controparte_1
il quale veniva ordinato all'opponente, in quale di fideiubente, di pagare in solido con e e nei limiti della Controparte_6 Controparte_7
garanzia fideiussoria sottoscritta, la somma di € 25.417,27, oltre gli interessi convenzionali e gli oneri maturati successivamente al 22.4.2014.
L'importo ingiunto costituiva la somma del saldo passivo di un conto corrente di € 142,11
e dell'importo dovuto in relazione a un contratto di finanziamento per rate non pagate e interessi.
2. Il Tribunale di Rieti, con sentenza n. 604/2018, all'esito di C.T.U. contabile, ricalcolava il saldo del conto corrente, avendo ravvisato l'esistenza di usura, e invece non accoglieva i motivi di opposizione riguardanti l'illecito anatocismo e l'usura con riferimento al contratto di finanziamento.
Quindi revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente in Parte_1
solido con e al Controparte_6 Controparte_7
pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € 24.790,24, oltre interessi come da domanda.
3. ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con un primo motivo ha lamentato che il Tribunale aveva ritenuto legittima l'applicazione dell'anatocismo al contratto di finanziamento, anche in assenza di una specifica previsione di legge, essendo invece illegittimo il conteggio degli interessi di mora anche sulla quota interessi delle rate insolute.
5 Con il secondo motivo ha lamentato l'errata valutazione del finanziamento da parte del
C.T.U..
Ha premesso che il tasso soglia originario del finanziamento era del 18,90% e ha osservato che esisteva l'usura, applicando le metodologie di stima più diffuse.
In base a una prima metodologia, sommando il tasso corrispettivo (T.A.N.), pari al 4,55%,
con il tasso di mora, fissato nella misura pari al tasso soglia, il T.E.G. così determinato ammontava alla somma algebrica tra i due tassi pari al 23,45%.
In base a un secondo metodo, l'appellante ha determinato il T.A.E.G. effettivo sulla base dei dati desunti da un prospetto riepilogativo contenente tutte le voci costituenti la somma ingiunta, nella misura del 5,95%, superiore di fatto al tasso dichiarato dalla Controparte_1
pari a 5,57%. Ha osservato quindi che tale discrasia comporta la nullità della
[...]
clausola di determinazione dei tassi.
Ha proceduto poi a determinare, con riferimento agli interessi di mora, il c.d. CP_8
calcolando l'importo dovuto in euro secondo il tasso di mora applicato all'importo della rata scaduta per i giorni di ritardo e verificando a quanto corrispondeva in termini percentuali l'importo così ottenuto sulla quota di capitale della rata.
Prendendo come riferimento la prima rata del piano di ammortamento, ipotizzando un'erogazione singola di tutto il capitale finanziato, ipotizzava un ritardo di 29 giorni nel pagamento e giungeva a determinare un T.E.M.O. pari al 25,41%, quindi superiore al taso soglia.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato che la accertata mala fede in contrahendo
della convenuta banca nella determinazione ed applicazione del costo effettivo applicato agli impugnati rapporti, nettamente differente e superiore a quello nominale originariamente prospettato, determinava la inefficacia della garanzia fideiussoria che presupponeva operazioni poste in essere nell'esercizio normale dell'attività bancaria. Sul
punto il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi.
6 4. La è rimasta contumace ed è invece intervenuta la Controparte_1 CP_4
per conto della cessionaria del credito. Controparte_2
5. Il primo motivo d'appello non è fondato.
L'art. 120 T.U.B., nella versione vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, prevedeva che “
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di
interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria,”
e l'art. 3 della Delibera CICR stabiliva che “nelle operazioni di finanziamento per le quali è
previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali
predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza
di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di
scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione
periodica”.
L'art. 4 del contratto è quindi rispettoso della normativa vigente.
6. Il secondo motivo non è fondato.
La prima metodologia, che considera la somma di interessi corrispettivi e moratori ai fini del superamento del tasso soglia non è condivisibile.
Deve infatti considerarsi che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che nell'applicazione della normativa antiusura a tutela del debitore occorre tenere conto anche della componente degli interessi moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato (Cass. Sez. Un. n. 19597/2020).
Allo stesso tempo è stato precisato che occorre differenziare le componenti del costo del credito, sicché, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (v.
anche Cass. n. 9237/2020), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro 7 relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n.
108 del 1996, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass. n.
31615/2021).
Viene così riaffermato il principio di simmetria secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni.
Più nel dettaglio si osserva che la citata pronuncia delle Sezioni Unite ora citata è stato risolto il contrasto sulla questione, riguardante la rilevanza ai fini dell'usura del tasso moratorio, nei seguenti termini:
“La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria
dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata
ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione
dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano
comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in
quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli
interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali
previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre
invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media,
la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto,
comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che
gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei
corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; (…)” (Cass. Civ.
Sez. Un. n.19597/2020, Rv. 658833 - 01).
8 Nemmeno rileva la doglianza circa la pretesa discrasia tra TAEG dichiarato nel contratto di finanziamento e quello riscontrato. L'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D. Lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (così Cass. n. 39169/2021).
Quanto al metodo di calcolo degli interessi moratori basato sul c.d. “TEMO”, la formula utilizzata non è prevista dalle Istruzioni della Banca d'Italia, diversamente da quella prevista per il calcolo del TAEG, e si basa su un'ipotesi concreta di ritardo nel pagamento di una rata di 29 giorni che non tiene conto del principio affermato dalle Sezioni Unite sulla irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta, secondo cui “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso
degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto,
la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si
verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi
stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata
successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né
la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere
qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona
fede nell'esecuzione del contratto.”(Cass. Sez. Un. n. 24675/2017, Rv. 645811 - 01).
Nel caso in esame quindi si deve tenere conto del tasso di mora convenzionalmente stabilito che è stato espressamente parametrato al tasso soglia.
9 7. Infine, stante l'assenza di profili di scorrettezza in capo alla banca, risulta infondato anche il terzo motivo d'appello relativa alla richiesta di risarcimento dei danni
8. L'appello deve quindi essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
DM n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato e della semplicità della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 5.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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