TAR Roma, sez. 5T, sentenza 12/01/2026, n. 422
TAR
Ordinanza cautelare 17 luglio 2025
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TAR
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 3, L. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza e lacunosità di istruttoria, motivazione carente

    Il Ministero ha svolto un autonomo vaglio critico delle risultanze ispettive. Nelle premesse del decreto impugnato è indicata la valutazione del Ministero secondo cui, per l'anno 2024, è emersa la mancata attuazione del piano di risanamento e l'assenza di effettiva attività aziendale, con azioni limitate al taglio di spesa e abbassamento dei costi del lavoro.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione di Legge: art. 3, L. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza e lacunosità di istruttoria, motivazione carente

    Il Ministero ha evidenziato la mancata attuazione del piano di risanamento e l'assenza di effettiva attività aziendale, limitata al taglio di spesa e abbassamento dei costi del lavoro.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione di Legge: art. 3, L. n. 241/1990 e art. 25, comma 6, D.Lgs. 148/2015 - Eccesso di potere e/o falsa applicazione di legge

    La giurisprudenza considera la CIGS un'eccezione alla regola del sinallagma retributivo, con regole di stretta interpretazione. L'Amministrazione ha un margine di discrezionalità valutativa, sindacabile solo se illogica o incongruente. Nel caso di specie, il Ministero ha evidenziato la mancata attuazione del piano e l'assenza di attività aziendale, limitata al taglio di costi. L'inadempimento del piano di risanamento coincide con il difetto di diligenza nell'esecuzione delle attività previste.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione di Legge: artt. 1, comma 2 bis e 3 della L. n. 241/90. Carenza assoluta di motivazione in merito all’interesse pubblico tutelato. Eccesso di poter per contraddittorietà, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Mancata valutazione della comparazione tra interesse pubblico e privato. Violazione del principio di proporzionalità

    L'art. 25, co. 6, d.lgs. n. 148/2015 conferisce un potere di amministrazione attiva, non di autotutela. L'attività dell'Amministrazione è di verifica del rispetto degli impegni presi con il piano.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione di Legge: art. 25, D.Lgs. n. 148/2015

    Il termine di cui all'art. 25, co. 6, d.lgs. n. 148/2015 non è perentorio e il suo decorso non determina la consumazione del potere dell'Amministrazione. L'attività di verifica del rispetto degli impegni assunti dal privato richiede tempistiche che dipendono dall'entità degli interventi e dai tempi necessari per le verifiche ispettive.

  • Rigettato
    Violazione di legge e/o falsa applicazione di Legge: artt. 21 quinques, 21 octies e 21 nonies della L. n. 241/1990

    L'inquadramento del riesame nell'ambito dell'amministrazione attiva esclude la fondatezza della censura relativa all'adozione di un provvedimento di annullamento anziché di revoca.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione di Legge: art. 3, L. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza e lacunosità di istruttoria, motivazione carente

    Il Ministero ha svolto un autonomo vaglio critico delle risultanze ispettive. Nelle premesse del decreto impugnato è indicata la valutazione del Ministero secondo cui, per l'anno 2024, è emersa la mancata attuazione del piano di risanamento e l'assenza di effettiva attività aziendale, con azioni limitate al taglio di spesa e abbassamento dei costi del lavoro.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione di Legge: art. 3, L. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza e lacunosità di istruttoria, motivazione carente

    Il Ministero ha evidenziato la mancata attuazione del piano di risanamento e l'assenza di effettiva attività aziendale, limitata al taglio di spesa e abbassamento dei costi del lavoro.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione di Legge: art. 3, L. n. 241/1990 e art. 25, comma 6, D.Lgs. 148/2015 - Eccesso di potere e/o falsa applicazione di legge

    La giurisprudenza considera la CIGS un'eccezione alla regola del sinallagma retributivo, con regole di stretta interpretazione. L'Amministrazione ha un margine di discrezionalità valutativa, sindacabile solo se illogica o incongruente. Nel caso di specie, il Ministero ha evidenziato la mancata attuazione del piano e l'assenza di attività aziendale, limitata al taglio di costi. L'inadempimento del piano di risanamento coincide con il difetto di diligenza nell'esecuzione delle attività previste.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione di Legge: artt. 1, comma 2 bis e 3 della L. n. 241/90. Carenza assoluta di motivazione in merito all’interesse pubblico tutelato. Eccesso di poter per contraddittorietà, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Mancata valutazione della comparazione tra interesse pubblico e privato. Violazione del principio di proporzionalità

    L'art. 25, co. 6, d.lgs. n. 148/2015 conferisce un potere di amministrazione attiva, non di autotutela. L'attività dell'Amministrazione è di verifica del rispetto degli impegni presi con il piano.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione di Legge: art. 25, D.Lgs. n. 148/2015

    Il termine di cui all'art. 25, co. 6, d.lgs. n. 148/2015 non è perentorio e il suo decorso non determina la consumazione del potere dell'Amministrazione. L'attività di verifica del rispetto degli impegni assunti dal privato richiede tempistiche che dipendono dall'entità degli interventi e dai tempi necessari per le verifiche ispettive.

  • Rigettato
    Violazione di legge e/o falsa applicazione di Legge: artt. 21 quinques, 21 octies e 21 nonies della L. n. 241/1990

    L'inquadramento del riesame nell'ambito dell'amministrazione attiva esclude la fondatezza della censura relativa all'adozione di un provvedimento di annullamento anziché di revoca.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5T, sentenza 12/01/2026, n. 422
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 422
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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