Ordinanza cautelare 17 luglio 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 12/01/2026, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00422/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06349/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6349 del 2025, proposto da
AB CH s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Christiano Giustini, Antonina Leccese e Alessandro Veltri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
per l’annullamento
- del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - Direzione generale degli ammortizzatori sociali n. 912 del 14.3.2025, di annullamento dei DD.DD. n. 1664 del 13.11.2023 e n. 1479 del 21.6.2024, con i quali era stato approvato il programma di crisi aziendale per il complessivo periodo dal 23.10.2023 al 20.10.2024 e contestualmente era stata autorizzata, per il medesimo periodo, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla AB CH s.r.l. addetti all’unità produttiva di via Mario Bianchini, 60, Roma;
- del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - Direzione generale degli ammortizzatori sociali n. 993 del 31.3.2025, con il quale non è stata autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell’art. 22- bis , co. 1, d.lgs. 14 settembre 2025, n. 148, in favore dei lavoratori dipendenti dell’unità di via Mario Bianchini, 60, Roma, per il periodo dal 21.10.2024 al 31.12.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa AN IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 13 maggio 2025, depositato il successivo 27 maggio, la AB CH s.r.l., dopo aver ripercorso l’ iter che ha condotto all’adozione dei provvedimenti in epigrafe indicati, ha chiesto l’annullamento degli stessi, censurandoli sotto i seguenti profili:
- “I. Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 3, L. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza e lacunosità di istruttoria, motivazione carente” - le relazioni ispettive sulle quali dichiaratamente si fondano i provvedimenti oggetto di impugnazione e, per l’effetto i provvedimenti stessi, non conterrebbero “alcuna presa di posizione, tanto meno puntuale, sulle dettagliate controdeduzioni (da valere anche quale chiarimento) fornite dalla ricorrente in sede partecipativa” ; la parte motiva dei provvedimenti gravati sarebbe “meramente descrittiva e riepilogativa dei fatti rappresentati dagli ispettori”, tant’è che risulterebbe in effetti “assai difficile comprendere quali fossero i contenuti del piano di risanamento che non risulterebbero stati attuati”, nonché “la gravità e imputabilità [del] preteso inadempimento” ;
- “II. Violazione e/o falsa applicazione di Legge: art. 3, L. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza e lacunosità di istruttoria, motivazione carente” - la società lamenta che le relazioni ispettive, e per riflesso i provvedimenti impugnati, non specificherebbero se il piano di risanamento sia rimasto inattuato in tutto o in parte e, in quest’ultimo caso, “se si trattasse di inadempimenti essenziali e colpevoli” , ossia imputabili alla ricorrente;
- “III. Violazione e/o falsa applicazione di Legge: art. 3, L. n. 241/1990 e art. 25, comma 6, D.Lgs. 148/2015 - Eccesso di potere e/o falsa applicazione di legge” - la società insiste nel ritenere il provvedimento impugnato viziato da difetto di motivazione, in quanto lo stesso non chiarirebbe l’entità della mancata attuazione del piano di risanamento aziendale posta alla base dell’annullamento; tantomeno sarebbe chiarito se tale (asserita) inattuazione sia o meno da considerarsi ascrivibile all’operato della ricorrente; in punto di diritto, viene osservato che l’art. 25, co. 6, d.lgs. n. 148/2015, stabilisce esclusivamente i presupposti per l’avvio del procedimento di riesame, il cui esito deve seguire il principio di proporzionalità; la ricorrente eccepisce, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 11, co. 1, d.lgs. n. 148/2015 , “il presupposto per ottenere il sostegno pubblico richiesto è, tra gli altri, quello della non imputabilità all’impresa della situazione aziendale che ha determinato la richiesta” e censura i provvedimenti in esame per eccesso di potere, essendo notorio che la società, alla fine del 2023, si è trovata coinvolta da una crisi finanziaria che ha impedito la disponibilità di rilevanti risorse economiche; cionondimeno, sarebbero stati plurimi gli interventi, previsti nel piano, realizzati nel corso del biennio 2023/2024, mediante l’attuazione di misure diversificate, riconducibili - anche, ma non solo - al contenimento dei costi, avendo la società “intrapreso e/o tentato di intraprendere anche attività espansive, purtroppo inibite da circostanze del tutto incolpevoli, quale, ad esempio, il blocco (illegittimo) delle disponibilità liquide” ; in sintesi, anche a prescindere dai vizi procedimentali, il merito dei provvedimenti gravati non sarebbe comunque condivisibile;
- “IV. Violazione e/o falsa applicazione di Legge: artt. 1, comma 2 bis e 3 della L. n. 241/90. Carenza assoluta di motivazione in merito all’interesse pubblico tutelato. Eccesso di poter per contraddittorietà, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Mancata valutazione della comparazione tra interesse pubblico e privato. Violazione del principio di proporzionalità” - si contesta il mancato rispetto dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela ai sensi della l. n. 241/1990; si ritiene, in particolare, che i provvedimenti impugnati siano viziati, perché adottati senza comparazione tra i diversi interessi in gioco, ivi incluso l’affidamento nutrito dalla ricorrente sulla stabilità del beneficio, comparazione che avrebbe dovuto condurre all’adozione di una decisione meno radicale rispetto a quella dell’annullamento integrale; infine, si censura la condotta tenuta dall’Amministrazione che, al tavolo di crisi aperto presso il Ministero dell’impresa e del made in Italy , avrebbe indotto la società ricorrente a fare affidamento sulla congruità e legittimità della fruizione dell’ammortizzatore;
- “V. Violazione e/o falsa applicazione di Legge: art. 25, D.Lgs. n. 148/2015” - si pone in evidenza un ulteriore profilo di (asserita) illegittimità, facendo riferimento al mancato rispetto del termine - ritenuto perentorio - di novanta giorni prescritto dall’art. 25, co. 6, d.lgs. n. 148/2015, per la conclusione del riesame;
- “VI. Violazione di legge e/o falsa applicazione di Legge: artt. 21 quinques, 21 octies e 21 nonies della L. n. 241/1990” - la ricorrente contesta, infine, la scelta dell’Amministrazione di assumere la decisione sotto forma di annullamento, anziché di revoca ex nunc dei precedenti decreti direttoriali.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è costituito in giudizio, ha depositato documenti e una memoria, con la quale ha eccepito l’irritualità della notifica, in quanto non effettuata nei confronti dell’Ispettorato nazionale del lavoro né dell’Ispettorato d’Area metropolitana di Roma, e ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato nel merito.
3. Con ordinanza n. 3946/2025, ritenendo che le esigenze cautelari di parte ricorrente fossero adeguatamente tutelabili mediante la sollecita trattazione del merito, è stata fissata l’udienza del 25 novembre 2025, in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. e ulteriori documenti, e, all’esito della quale, dopo la discussione, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, va respinta l’eccezione di “irritualità” della notifica, non effettuata anche nei confronti dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Ispettorato d’Area metropolitana di Roma.
1.1. L’art. 41 c.p.a. stabilisce che il ricorso debba essere notificato all’Amministrazione “che ha emesso l’atto impugnato” , ossia l’atto conclusivo del procedimento, e non anche agli organi o enti che - ai più diversi titoli - abbiano partecipato alla procedura. “Anche nei procedimenti cui prendano parte più enti pubblici, perciò, il contraddittorio deve essere instaurato nei confronti dell’Amministrazione che ha la giuridica paternità dell’atto finale” (Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2012, n. 3966, che precisa altresì che “anche le partecipazioni al procedimento giuridicamente qualificate, come quella che si esprime nella paternità dell’iniziativa mediante la proposta […] , nella partecipazione alla formale intesa che abbia preceduto l’adozione del provvedimento finale […] , o nel compimento di altro atto preparatorio […] , non valgono ad estendere la veste di parte necessaria a soggetti ulteriori rispetto all’Autorità emanante” ).
2. È infondato il primo motivo di ricorso.
2.1. Al riguardo, occorre preliminarmente considerare che l’art. 25, co. 6, d.lgs. n. 148/2015 attribuisce specificamente alle “Direzioni territoriali del lavoro” , oggi alle competenti sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, il compito di procedere “alle verifiche finalizzate all’accertamento degli impegni aziendali” , successivamente alla concessione di un trattamento straordinario di integrazione salariale.
2.1.1. È la stessa fonte primaria a conferire un decisivo rilievo alle risultanze delle verifiche di competenza dell’Inl, precisando che laddove “dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall’impresa il procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di cui al comma 5 si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” .
2.2. Tanto premesso, bisogna comunque escludere che, nel caso di specie, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si sia limitato al mero recepimento formale delle relazioni ispettive, omettendo di svolgere un autonomo vaglio sulle risultanze delle verifiche svolte dall’Ispettorato e di valutare le deduzioni dell’odierna ricorrente.
2.2.1. Invero - diversamente da quanto dedotto dalla AB CH - nelle stesse premesse del decreto del 14.3.2025 sono agevolmente rinvenibili gli esiti del vaglio critico operato dal Ministero. E, infatti, subito dopo il chiarimento in ordine al fatto che “il piano di risanamento deve concretizzarsi in azioni e comportamenti fattivi da effettuarsi in corso di trattamento straordinario di integrazione salariale, ivi compresi gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale ex articolo 21, comma 3, D. lgs. n. 148/2015” , nelle predette premesse, è possibile leggere la valutazione del Dicastero, esplicitata nelle seguenti considerazioni: “emerge chiaramente, per l’anno 2024, non solo la mancata attuazione del piano del risanamento - inteso come interventi correttivi intrapresi per superare la crisi e/o gli squilibri aziendali, così come presentato in sede di domanda, e le azioni del quale devono essere ricollegabili alle sospensioni orarie - ma anche l’assenza di una effettiva attività aziendale” , in quanto “ […] la società risulta avere implementato esclusivamente delle azioni finalizzate ad un taglio di spesa e all’abbassamento dei costi del lavoro, annoverando impropriamente la fruizione della CIGS quale risanamento aziendale”.
3. Sono altresì infondati il secondo e il terzo motivo di ricorso, a mezzo dei quali - nell’insistere con doglianze già accennate con il primo motivo (e parimenti infondate) - si censura l’ agere dell’Amministrazione, in quanto nelle predette relazioni ispettive così come nel provvedimento finale non sarebbe stato chiarito se il piano di risanamento sia rimasto inattuato in tutto o in parte, e, in quest’ultimo caso, “se si trattasse di inadempimenti essenziali e colpevoli” , ossia imputabili alla ricorrente, e, più in generale, si lamenta il difetto di motivazione e d’istruttoria, in ragione dell’asserita insussistenza delle condizioni per la revoca del beneficio e per la (conseguente) mancata proroga dello stesso.
3.1. In proposito, occorre preliminarmente rilevare che la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che l’istituto della Cassa integrazione guadagni opera in via d’eccezione alla regola del sinallagma dell’obbligo retributivo, con assunzione dello stesso a carico della collettività e, quindi, con regole di stretta interpretazione quanto ai presupposti che danno luogo all’intervento di garanzia del lavoratore (si veda, tra le altre, Cons. Stato, sez. II, 28 dicembre 2021, n. 8685; id ., 12 ottobre 2021, n. 6851).
3.1.1. La stessa giurisprudenza ha precisato che in materia di integrazione salariale, ordinaria e straordinaria, l’Amministrazione è investita del compito di effettuare valutazioni di natura discrezionale (cfr. Cass. civ., sez. lav., 10 novembre 2021, n. 33127); di talché, “il sindacato del Giudice Amministrativo sui provvedimenti di diniego all’ammissione alla Cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria o straordinaria, ha dei limiti connessi all’ampio margine di discrezionalità tecnica che caratterizza la valutazione […] sul riconoscimento di una situazione di crisi aziendale […] , di modo che le scelte dell’Amministrazione sono sindacabili soltanto se evidentemente illogiche, manifestamente incongruenti, inattendibili ovvero viziate da travisamento in fatto” ( Cons. Stato, n. 6851/2021, cit.; cfr. anche, tra le altre, Cons. Stato, sez. III 30 luglio 2019, n. 5398; sez. VI, 5 agosto 2013, n. 4084 e 15 luglio 2013, n. 3783).
In altri termini, il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di ammissione ai benefici in questione così come sull’annullamento degli stessi deve arrestarsi una volta rinvenuta la plausibilità della decisione dell’Amministrazione, in relazione ai presupposti di legge (cfr. tra le altre, Cons. Stato, sez. III, 8 marzo 2023, n. 7698).
3.2. Tanto premesso in termini generali, con riguardo al caso di specie, si ribadisce, in primo luogo, che - diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente - oltre all’Ispettorato (cfr. la relazione del 10 luglio 2024, in cui si afferma che “l’azienda non ha effettuato né investimenti né iniziative formative, motivando tale scelta dal persistere della crisi finanziaria e conseguenti limitate disponibilità liquide” ), anche il Ministero ha evidenziato con chiarezza “non solo la mancata attuazione del piano del risanamento - inteso come interventi correttivi intrapresi per superare la crisi e/o gli squilibri aziendali, così come presentato in sede di domanda, e le azioni del quale devono essere ricollegabili alle sospensioni orarie - ma anche l’assenza di una effettiva attività aziendale” ; in particolare, secondo il Ministero, la AB CH avrebbe “implementato esclusivamente delle azioni finalizzate ad un taglio di spesa e all’abbassamento dei costi del lavoro”.
3.2.1. Il provvedimento di “riesame” è, dunque, inequivocabilmente incentrato sulla constatazione che non solo è mancato il rispetto degli impegni presi con il piano di risanamento, ma anche una reale attività aziendale. In definitiva, l’Amministrazione, richiamando le relazioni ispettive, si è spinta fino al punto di evidenziare l’assenza di azioni e comportamenti fattivi per l’attuazione del piano.
3.3. Orbene, alla luce del condivisibile orientamento della giurisprudenza e dei principi dalla stessa affermati (e sopra riportati), ritiene il Collegio che il percorso seguito dal Ministero - che è giunto a dichiarare la mancata attuazione del piano, sulla base delle risultanze delle relazioni ispettive e degli elementi forniti in sede di contraddittorio dalla stessa società - non appaia illogico o irragionevole né frutto di un palese difetto di istruttoria.
3.3.1. Nel dettaglio, premesso che l’intervento di CIGS si fonda su una logica unitaria e sistematica (il piano di risanamento costituisce il presupposto dell’intervento pubblico, nel senso che il programma viene approvato ai fini del superamento dello stato di crisi in cui versa l’impresa beneficiaria ed è articolato in un insieme di misure tra loro connesse e finalizzate, complessivamente, a ripristinare la sostenibilità economico-finanziaria e la continuità aziendale), se è vero che, per il mantenimento della CIGS, l’imprenditore non è tenuto a raggiungere l’obiettivo individuato dal programma, è altrettanto vero che lo stesso ha, perlomeno, l’onere di adoperarsi per attuare le misure previste nel piano presentato e approvato, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza (cfr. Tar Lazio, sez. III- bis , 14 marzo 2019, n. 3380).
“In queste obbligazioni, dunque, in cui l’oggetto è l’attuazione di un complesso di attività volte alla continuazione dell’attività aziendale, l’inadempimento del piano di risanamento coincide con il difetto di diligenza nell’esecuzione delle predette attività” (Tar Lazio, n. 3380/2019, cit.).
3.3.2. In proposito, per escludere la fondatezza dei motivi di censura in esame, è sufficiente osservare come la stessa AB CH, nel riscontrare le osservazioni dell’Ispettorato (risalenti al luglio 2024 e comunicate all’azienda nel successivo mese di ottobre), con la pec del 21 novembre 2024 (in atti), offra “una sintetica descrizione dello stato dell’arte per ogni singola area di intervento” ; in particolare:
a) per l’intervento che avrebbe dovuto consistere nella “ [r] icapitalizzazione ed alienazione di asset e/o rami d’azienda ritenuti non più strategici dal management della Società” , l’interessata si è limitata a dichiarare che “AB Holding srl, socio di maggioranza di AB CH srl, intende aumentare il capitale sociale di AB CH srl come parte del piano di risanamento che verrà presentato al Tribunale competente al termine delle misure protettive concesse ex articolo 44 CCII. Sempre nello stesso piano verrà indicato l’elenco degli asset proprietari (hardware, software e brevetti) che verranno messi in vendita per fare cassa” ;
b) in relazione all’intervento “Sviluppo dell’attività di prevendita per l’introduzione sul mercato dei prodotti che sono stati sviluppati dalla Società negli scorsi anni ed il cui lancio è stato rallentato dalla pandemia COVID-19” , la AB CH ha ammesso che: “ [a] seguito delle difficoltà finanziarie […] non è stata in grado di onorare i pagamenti previsti verso INPS perdendo la regolarità contributiva, conditio sine qua non per la permanenza negli albi fornitori delle società Clienti. In assenza di tale condizione non è stato pertanto possibile e opportuno avviare qualsiasi attività di vendita e prevendita sul mercato” ;
c) con riguardo a ciò che avrebbe dovuto consistere nel “Monitoraggio continuo dei costi di struttura e della marginalità di commessa, adottando interventi atti ad efficientare la gestione dei processi a supporto del core business e ad ottimizzare i costi di struttura e l’efficienza operativa per tutte le strutture di supporto”, la società ha affermato di aver effettuato “molteplici interventi mirati al contenimento e all’ottimizzazione dei costi” , ma:
- ha fornito esempi - come la “chiusura delle sedi di Milano e di Caserta” , la “cessazione dei contratti relativi a noleggio a lungo termine di auto aziendali” , la “cessazione dei contratti relativi alle SIM aziendali e relativi telefoni” - denotanti la tendenza a ridimensionare ulteriormente i mezzi aziendali mediante l’abbassamento dei costi del lavoro, piuttosto che un autentico tentativo di efficientarne la gestione;
- oppure ha offerto esemplificazioni - come l’ “ottimizzazione dei contratti relativi a server, computer, computer portatili, schermi ed accessori” e l’ “ottimizzazione dei costi di rete ed internet” - di cui comunque non ha prodotto la prova;
d) infine, in relazione all’intervento “Formazione e riqualificazione del personale, con eventuale ricorso ai fondi interpersonali o altre misure previste dalla normativa” , è stata, ancora una volta, la stessa AB CH a riconoscere che “ [l] e difficoltà finanziarie […] hanno comportato la necessità di tagliare ogni spesa che non prevedesse un ritorno finanziario nel breve periodo, tra queste anche le spese per la formazione del personale”, a fronte di un programma, per legge, “finalizzato a un consistente recupero occupazionale, anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze del personale interessato” (art. 21, co. 2, d.lgs. n. 148/2015).
3.4. In definitiva, ad una piana lettura del provvedimento del 14.3.2015 (che menziona altresì ulteriori elementi informativi emergenti dalle relazioni ispettive) appare di tutta evidenza, in aggiunta a tutto quanto già esposto:
- da un lato, l’infondatezza delle censure che si appuntano sulla mancata indicazione delle specifiche omissioni, che avrebbero giustificato l’annullamento del trattamento;
- dall’altro, la linearità e la compiutezza della traiettoria argomentativa seguita dall’Amministrazione, che, com’è evidente, ha valorizzato gli stessi dati esposti dall’odierna ricorrente nella relazione prodotta in sede di contraddittorio procedimentale e, pertanto, elementi già noti alla stessa.
3.5. È, infine, infondata anche la censura a tenore della quale il provvedimento ministeriale non chiarirebbe se l’inattuazione delle misure previste nel piano sia imputabile o meno all’impresa.
3.5.1. Come puntualmente osservato dall’Avvocatura dello Stato in memoria, è decisiva la circostanza che l’invocato articolo 11, co. 1, d.lgs. n. 148/2015 (collocato nel Capo II, rubricato “Integrazioni salariali ordinarie” ) disciplina specificamente l’erogazione del trattamento di “integrazione salariale ordinaria” , il quale, per effetto di tale previsione, è corrisposto in caso di “a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali” .
3.5.2. In ogni caso, “la cd. socializzazione del costo del lavoro interviene in presenza di accadimenti che esulano dalla sfera di controllo e di prevedibilità dell’imprenditore” (Cons. Stato, sez. VI, 22 novembre 2010, n. 8128) e, come la giurisprudenza ha avuto modo di affermare in relazione al predetto articolo 11, co. 1, “ [l] a nozione di imputabilità che viene in evidenza in questo caso non ha nulla di soggettivo, ma si riferisce, in senso oggettivo, al fattore che ha causato la situazione di crisi temporanea, e sottolinea, in relazione a quest’ultimo, che giammai può consistere in una mera conseguenza economica di scelte aziendali. Si deve trattare, pertanto di fatti naturali o fatti umani esterni, che sfuggono al dominio, secondo l’ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori di impresa. In altre parole si deve trattare di ‘caso fortuito, forza maggiore, factum principis ovvero fatto illecito del terzo’” ( Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2025, n. 3637, che rinvia anche a Cons. Stato, sez. VI, 22 aprile 2014, n. 2009).
Mentre, nel caso di specie, la AB CH era certamente consapevole, fin dalla fase di avvio della CIGS, della criticità della propria condizione economico-finanziaria. In particolare, la situazione di grave carenza di liquidità finanziaria in cui si è venuta a trovare la società è l’effetto (tutt’altro che imprevedibile) di una crisi che era già in atto al momento della presentazione dell’istanza di concessione del beneficio de quo , crisi di cui l’interessata non poteva non essere conscia già in data antecedente all’attivazione dello stesso trattamento di integrazione salariale straordinaria, finalizzato proprio “a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni” (art. 21, co. 3, d.lgs. n. 148/2015).
3.5.3. Ne consegue che, anche in assenza di una sua espressa qualificazione, l’accertato inadempimento - inteso come mancato rispetto degli impegni presi con il piano - non può dirsi a sua volta né imprevedibile né attribuibile a imponderabili fattori sopravvenuti.
4. Non merita accoglimento neanche il quarto motivo di ricorso, a mezzo del quale si censura la mancanza di comparazione tra i diversi interessi in gioco e, più in generale, l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere in autotutela ai sensi della l. n. 241/1990.
4.1. La giurisprudenza, da cui il Collegio non ritiene di doversi discostare, ha già rilevato che l’art. 25, co. 6, d.lgs. n. 148/2015 “appare conferire un potere di amministrazione attiva” e non di autotutela ai sensi della l. n. 241/1990 ( “6. Le Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, nei tre mesi antecedenti la conclusione dell’intervento di integrazione salariale, procedono alle verifiche finalizzate all’accertamento degli impegni aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa al competente ufficio ministeriale entro 30 giorni dalla conclusione dell’intervento straordinario di integrazione salariale autorizzato. Nel caso in cui dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall’impresa, il procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di cui al comma 5 si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali […] ” ) (Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2025, n. 44).
4.2. In definitiva, la norma, “pur parlando di ‘riesame’ del provvedimento di ammissione al beneficio già emesso, configura l’attività dell’Amministrazione come di verifica del rispetto degli impegni presi con il piano di cui all’articolo 21 del medesimo d.lgs. n. 148 del 2015” “a fronte della percezione di un beneficio economico” e, dunque, come “esercizio di un potere di ben diversa natura” (Cons. Stato, n. 44/2025, cit.).
5. Per le medesime e assorbenti motivazioni, ovverosia in ragione dell’inquadramento del riesame de quo nell’ambito dell’amministrazione cd. attiva, va altresì esclusa la fondatezza del sesto motivo, a mezzo del quale si censura la “scelta” di adottare un provvedimento di annullamento, con effetto ex tunc , in luogo di una revoca, dispiegante effetti solo ex nunc .
6. Non merita, infine, accoglimento neanche il quinto motivo di ricorso, in quanto la perentorietà dei termini deve essere espressamente stabilita dalla legge, mentre nel caso in questione, “ai fini del rispetto del termine di cui all’articolo 25, comma 6, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, nulla nella previsione in questione autorizza a ritenere che il detto termine sia perentorio, o comunque che il suo decorso determini la ‘consumazione’ del potere dell’Amministrazione (cfr. Tar Marche, sez. I, 12 luglio 2019, n. 483 […] ” (Cons. Stato, n. 44/2025, cit.), dovendosi pertanto applicare il principio generale (e residuale) di ordinarietà.
6.1. A ciò si aggiunga che, poiché, come già detto, l’art. 25 d.lgs. n. 148/2015, “pur parlando di ‘riesame’ del provvedimento di ammissione al beneficio già emesso, configura l’attività dell’Amministrazione come di verifica del rispetto degli impegni presi con il piano […] , non è affatto strano che essa, anche sotto il profilo della durata del procedimento, possa richiedere più tempo rispetto alla mera verifica ex post della legittimità o della perdurante legittimità di un provvedimento già emesso, che è l’oggetto dell’ordinaria attività di autotutela e non si estende ad alcun fatto o vicenda ad esso successivi” (Cons. Stato, n. 44/2025, cit.).
6.2. Inoltre, è stato altresì affermato che “la categoria della ragionevolezza del termine impiegato, predicabile in relazione all’esercizio del potere di autotutela in virtù di espresse indicazioni legislative, non è automaticamente trasponibile […] in relazione all’esercizio di un potere di ben diversa natura, di verifica del rispetto degli impegni assunti dal privato a fronte della percezione di un beneficio economico, laddove le tempistiche dell’azione amministrativa dipendono necessariamente dall’entità degli interventi cui il beneficio è stato preordinato e dai tempi necessari per assolverlo, nonché da quelli successivamente richiesti per compiere le verifiche ispettive rimesse all’Amministrazione” (Cons. Stato, n. 44/2025, cit.).
7. Va, infine, escluso che l’odierna ricorrente possa vantare un “incolpevole affidamento circa la congruità e legittimità della fruizione dell’ammortizzatore” , sulla scorta del “comportamento” asseritamente tenuto dall’Amministrazione nell’ambito del “tavolo di crisi al MIMIT”, “in occasione del quale mai [sarebbero] stati esposti motivi ostativi” (ricorso, p. 40): al riguardo, al di là della genericità della pretesa, valga rilevare la peculiarità - dei presupposti e delle finalità - delle verifiche da espletare ai sensi del più volte menzionato art. 25, co. 6, d.lgs. n. 148/2015, che si pongono su un piano comunque diverso rispetto a quello del “tavolo” coordinato dalla Struttura all’uopo istituita ai sensi dell’art. 1, co. 852, l. 27 dicembre 2006, n. 296, e competente alla gestione delle crisi che, per l’impatto potenziale sul sistema produttivo o sui livelli occupazionali, giustifichino una trattazione a livello nazionale, anche alla luce degli indirizzi del Governo.
8. In conclusione, il ricorso va respinto, in quanto infondato.
9. Peraltro, la complessità dell’oggetto del giudizio e i profili di novità che lo stesso presenta giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NA AR IA, Presidente FF
AN IC, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IC | NA AR IA |
IL SEGRETARIO