Decreto presidenziale 26 settembre 2022
Sentenza 28 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 28/02/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00769/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00874/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 874 del 2025, proposto dalla società-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
nei confronti
dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Prima, n. 137/2025, resa tra le parti.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Evidenziato che la parte appellante non indica lo specifico pregiudizio che deriverebbe dalla perdurante operatività della misura interdittiva - la cui iniziale efficacia, tenuto conto del carattere confermativo del provvedimento impugnato in primo grado, deve farsi risalire all’informativa originariamente adottata dalla Prefettura di Caserta in data 24 marzo 2023, la quale non risulta aver costituito oggetto di pronunce giurisdizionali inibitorie - nelle more della definizione nel merito del giudizio;
Ritenuto quindi che l’esigenza cautelare dalla parte appellante possa essere adeguatamente salvaguardata mediante la celere fissazione dell’udienza di merito, costituente la sede appropriata per esaminare funditus le molteplici censure da essa formulate sia per quanto concerne la solidità del compendio indiziario posto a fondamento del provvedimento impugnato, sia per ciò che attiene alle modalità di esercizio del potere di aggiornamento di cui esso costituisce espressione, sia, infine, con riguardo alla sussistenza dei presupposti applicativi del regime preventivo meno afflittivo di cui all’art. 94- bis d.lvo n. 159/2011;
Ritenuta la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, accoglie, ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del T.A.R., l’appello cautelare.
Spese del doppio grado del giudizio cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO
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