Articolo 69 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 68Articolo 70
Versione
15 luglio 1964
Art. 69.
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925 n. 884 convertito nella legge 18 marzo 1923, n. 562 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2).
Entrata in vigore il 15 luglio 1964