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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 411/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
NT LA, LA
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2016/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13488/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 03/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 71 2021 00855628 86 IRPEF-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6326/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L' Agenzia DP II si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: L'appellato si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate appellava la sentenza n. 13488/20/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, depositata il 03/10/2024, di accoglimento del ricorso avverso la cartella esattoriale per irpef 2017 presentata da Resistente_1, ritenendo intervenuta decadenza a norma dell'art. 25 del DPR 602/1973. Con articolate argomentazione, invocando l'applicabilità della normativa COVID, contestava la maturazione della decadenza. Quanto alle sanzioni, deduceva che le sanzioni non erano state applicate in relazione a violazioni commesse dal de cuius ma, in relazione a violazioni commesse dagli eredi per omissioni di versamento a debito derivanti dalla dichiarazione dagli stessi presentata, seppure per conto del de cuius (vds. dichiarazione allegata degli eredi, trasmessa in data 26.10.2018 per Nominativo_2 deceduto il 21.02.2018). Si costituiva parte resistente. Deduceva che la fattispecie era contemplata dall'art. 68: pertanto il termine dei tre anni previsto per le iscrizioni ex 36 bis per i redditi 2017 (dichiarazione 2018), ovvero il 31 dicembre 2021, si proroga al massimo di 24 mesi, e slitta pertanto al 31/12/2023. Contesta
l'applicabilità cumulativa della sospensione dei termini ex art 67 e della proroga di 24 mesi dell'art. 68 co. 4 bis del medesimo essendo il primo termini relativo all'attività degli enti impositori, la sospensione dei termini dall'8 marzo al 31 Maggio 2020.. Deduce che Agenzia delle Entrate aveva predisposto il ruolo, reso esecutivo in data 12/05/2021 e consegnato per la riscossione il 10/06/2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
L'art. 68 D.L. 18/2020 comma 4-bis stabilisce “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre
2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Ne discende che il termine di decadenza ordinario sarebbe stato il 31.12.2021 ed esso termine, anche ove fosse ad esso applicabile la sospensione recata dalla normativa per l'emergenza sanitaria, sarebbe definitivamente spirato il 31.12.2023, mentre la cartella è stata notificata nel marzo 2024.
Quanto alle sanzioni, inerente le sanzioni, non appare fondata la tesi dell'ufficio che esse competono agli eredi in quanto autori della dichiarazione per conto del de cuius;
in primo luogo perché contrastante con la cartella riportante la suddetta indicazione, in secondo luogo perché l'adempimento dichiarativo – il cui assolvimento non costituisce accettazione tacita dell'eredità – può anche essere assolto da colui che erede non è, il quale, ovviamente, non sarà tenuto al pagamento di un debito quantificato successivamente al decesso ma pur sempre originato in capo al de cuius;
né in quanto tale potrà essere destinatario di sanzioni non riferite a se stesso.
L'appello va dunque respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate e distratte da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
NT LA, LA
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2016/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13488/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 03/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 71 2021 00855628 86 IRPEF-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6326/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L' Agenzia DP II si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: L'appellato si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate appellava la sentenza n. 13488/20/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, depositata il 03/10/2024, di accoglimento del ricorso avverso la cartella esattoriale per irpef 2017 presentata da Resistente_1, ritenendo intervenuta decadenza a norma dell'art. 25 del DPR 602/1973. Con articolate argomentazione, invocando l'applicabilità della normativa COVID, contestava la maturazione della decadenza. Quanto alle sanzioni, deduceva che le sanzioni non erano state applicate in relazione a violazioni commesse dal de cuius ma, in relazione a violazioni commesse dagli eredi per omissioni di versamento a debito derivanti dalla dichiarazione dagli stessi presentata, seppure per conto del de cuius (vds. dichiarazione allegata degli eredi, trasmessa in data 26.10.2018 per Nominativo_2 deceduto il 21.02.2018). Si costituiva parte resistente. Deduceva che la fattispecie era contemplata dall'art. 68: pertanto il termine dei tre anni previsto per le iscrizioni ex 36 bis per i redditi 2017 (dichiarazione 2018), ovvero il 31 dicembre 2021, si proroga al massimo di 24 mesi, e slitta pertanto al 31/12/2023. Contesta
l'applicabilità cumulativa della sospensione dei termini ex art 67 e della proroga di 24 mesi dell'art. 68 co. 4 bis del medesimo essendo il primo termini relativo all'attività degli enti impositori, la sospensione dei termini dall'8 marzo al 31 Maggio 2020.. Deduce che Agenzia delle Entrate aveva predisposto il ruolo, reso esecutivo in data 12/05/2021 e consegnato per la riscossione il 10/06/2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
L'art. 68 D.L. 18/2020 comma 4-bis stabilisce “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre
2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Ne discende che il termine di decadenza ordinario sarebbe stato il 31.12.2021 ed esso termine, anche ove fosse ad esso applicabile la sospensione recata dalla normativa per l'emergenza sanitaria, sarebbe definitivamente spirato il 31.12.2023, mentre la cartella è stata notificata nel marzo 2024.
Quanto alle sanzioni, inerente le sanzioni, non appare fondata la tesi dell'ufficio che esse competono agli eredi in quanto autori della dichiarazione per conto del de cuius;
in primo luogo perché contrastante con la cartella riportante la suddetta indicazione, in secondo luogo perché l'adempimento dichiarativo – il cui assolvimento non costituisce accettazione tacita dell'eredità – può anche essere assolto da colui che erede non è, il quale, ovviamente, non sarà tenuto al pagamento di un debito quantificato successivamente al decesso ma pur sempre originato in capo al de cuius;
né in quanto tale potrà essere destinatario di sanzioni non riferite a se stesso.
L'appello va dunque respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate e distratte da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.