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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/12/2024, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1835/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1835/2024, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, promossa
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Paola Pala, presso Parte_1 C.F._1
il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. verbale di udienza del 21.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 24.7.2024, ha convenuto dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1 CP_1
al fine di disciplinare le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli (nata a
[...] Per_1
Sassari il 22.7.2006, maggiorenne non autosufficiente - studentessa), (nato a [...] il Persona_2
20.2.2016), (nata a [...] il [...]) nati a seguito della loro relazione sentimentale. Per_3
pagina 1 di 5 Nel ricorso il IG. ha allegato che: 1) la convivenza con la IG.ra si è conclusa nel 2019 e Pt_1 CP_1
che in un primo momento egli si è trasferito a Sorso, mentre i figli sono rimasti presso la residenza familiare sita in Teti insieme alla madre, con la precisazione che in questo tempo egli è comunque riuscito a mantenere i rapporti con la prole;
2) successivamente, a partire dal settembre 2021, la IG.ra avrebbe rappresentato delle difficoltà nell'accudire i minori, motivo per cui questi ultimi sono CP_1
stati collocati in via prevalente presso la residenza paterna e ciò con il coinvolgimento dei Servizi sociali sia del Comune di Teti che di quelli del Comune di Sorso, raggiungendo -inoltre- un accordo sul diritto di visita in capo alla IG.ra (che avrebbe potuto vedere i minori senza stabilire periodi o CP_1
scadenze tassativi, ma compatibilmente con gli impegni dei minori e della madre stessa) e senza prevedere alcuna forma di contribuzione al mantenimento da parte della madre in favore dei minori;
3) il minore è risultato affetto alla nascita da toxoplasmosi ed è supportato da Persona_2 un'educatrice del Comune di Sorso, come pure la figlia più piccola, che ha altresì evidenziato Per_3 delle difficoltà nell'apprendimento e nel comportamento, necessitando di assistenza continua per il compimento degli atti della vita quotidiana. Alla bambina è stata perciò riconosciuta un'invalidità, con conseguente elargizione in suo favore (allo stato, tuttavia, e per quanto consta, non ancora erogata) da parte dei competenti istituti assistenziali delle indennità e dei sussidi previsti dalla legge;
4) il ricorrente, fin dal trasferimento dei figli presso la sua residenza ha provveduto al loro mantenimento e ad ogni loro necessità, avvalendosi anche del sostegno dei Servizi sociali del Comune di Sorso.
Sulla base di tali considerazioni il IG. ha chiesto: a) l'affidamento condiviso dei minori, con Pt_1 collocamento degli stessi presso l'abitazione del padre, sita in Sorso, loc. Li Casini;
b) il riconoscimento in capo al IG. della facoltà di esprimere in modo autonomo il consenso, laddove Pt_1
si renda necessario, nei confronti delle autorità amministrative, scolastiche e sanitarie, dandone informazione alla IG.ra ; c) di prevedere che egli possa effettuare le operazioni di prelievo dal CP_1 libretto aperto presso l'Ufficio Postale di Sorso intestato alla figlia minore onde far fronte alle Per_3 necessità di quest'ultima; d) di disporre in ordine al diritto di visita e all'entità del mantenimento da porre a carico della resistente.
Alla prima udienza di comparizione del 21.11.2024 è stata dichiarata la contumacia della IG.ra CP_1
che -nonostante la regolare notifica del ricorso- non si è costituita.
Nella medesima udienza, il ricorrente ha confermato il contenuto del ricorso, specificando che le parti si accordarono circa la gestione dei figli, attribuendo ampia autonomia al padre, proprio in ragione delle eIGenze dei minori, specialmente con riguardo alla piccola che necessita di controlli Per_3
periodici relativamente ai quali è richiesto il consenso di entrambi i genitori.
pagina 2 di 5 Ha, inoltre, precisato che la madre oggi vede i figli principalmente attraverso contatti telefonici in videochiamata, poiché ha delle difficoltà a raggiungere Sorso e che comunque questa riesce a trascorrere più tempo con i figli in occasione delle vacanze natalizie o di quelle estive.
Infine, ha rappresentato che la IG.ra non ha mai partecipato al mantenimento dei figli e che CP_1
l'assegno unico erogato dall'Inps viene da lui percepito per intero.
Parte ricorrente insistendo sul ricorso ha, perciò, rassegnato le seguenti conclusioni:
Per_
“a) I minori e vengano affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni della Per_2 Per_3
L. 54 sull'affidamento condiviso con la precisazione che al IG. venga riconosciuta la facoltà di Pt_1
esprimere in autonomia il consenso necessario nei confronti delle autorità amministrative, scolastiche e sanitarie dandone comunque comunicazione alla IG.ra ; CP_1
Per_ b) che i minori e rimangano collocati presso il padre, in Sorso, loc. Li Casini ove Per_2 Per_3
attualmente risiedono e dove manterranno la residenza privilegiata e quella anagrafica;
c) che solo il IG. potrà effettuare le operazioni di prelievo dal libretto cartaceo n° 000053599393 Pt_1 aperto presso l'Ufficio Postale di Sorso, intestato alla minore per tutte le necessità che Per_4
deriveranno dallo stato di invalidità e di handicap della stessa;
d) dichiarare il diritto del padre di percepire il 100% dell'assegno unico INPS;
e) con riferimento al diritto di visita a e al mantenimento si rimette alla decisione del Tribunale”.
Sulla base di tali precisate conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene che nel caso che ci occupa non vi sia motivo di disattendere la richiesta formulata da parte ricorrente, poiché, secondo quanto dedotto dal ricorrente e non smentito dalla resistente, sussistono le condizioni per stabilire il regime dell'affido condiviso dei minori e Persona_2 Per_3 ad entrambi i genitori, con potere del IG. di rapportarsi autonomamente, nell'interesse dei figli, Pt_1 con la scuola, i sanitari e la pubblica amministrazione in generale, fermo l'obbligo di comunicazione alla madre;
con collocamento dei medesimi presso di lui, in Sorso, loc. Li Casini.
Il Collegio precisa che il IG. potrà compiere autonomamente le operazioni di prelievo dal libretto Pt_1 cartaceo n° 000053599393 aperto presso l'Ufficio Postale di Sorso ed intestato alla minore Per_4
al fine di far fronte a tutte le necessità che deriveranno dallo stato di invalidità della medesima.
[...]
Con riferimento alla regolamentazione delle visite da parte della IG.ra nei confronti dei figli, CP_1
appare opportuno mantenere il regime di incontri che le parti stanno nei fatti attuando: pertanto la madre potrà vedere e tenere con sé i minori quando vorrà, previo accordo con il IG. e Pt_1
compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei bambini.
pagina 3 di 5 Per quanto riguarda le statuizioni di carattere economico, non è superfluo precisare che ai sensi dell'art. 147 c.c., il genitore non collocatario è tenuto a mantenere economicamente i figli attraverso una contribuzione indiretta e periodica alle spese afferenti ai bisogni della prole.
In assenza di riscontri in merito all'attività svolta dalla IG.ra e, perciò, in ordine all'entità dei di CP_1
lei guadagni, tenuto conto, altresì, delle normali e prevedibili eIGenze quotidiane di tre figli (di 18 anni, 8 anni, 7 anni con disabilità), il Collegio ritiene congruo determinare l'assegno di mantenimento in complessivi € 500,00 mensili, somma ritenuta come il contributo minimo ed essenziale necessario alla vita e alla crescita di tre figli (cfr. Cass. n. 11025/1997), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida CNF.
Infine, considerato che l'assegno unico familiare ha natura di sostegno nell'interesse esclusivo dei minori e considerato che essi sono collocati presso il padre, si ritiene di dover riconoscere a quest'ultimo il diritto alla percezione integrale dell'assegno unico erogato dall'INPS in favore dei minori.
Spese compensate, stante la natura della causa ed attesa la mancata resistenza alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dispone l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i Persona_5 Per_4
genitori con collocazione presso il padre;
2. Dispone l'attribuzione al padre dei poteri da svolgersi in piena autonomia, in Parte_1 ordine alle decisioni che si rendano necessarie nell'interesse dei figli minori ed inerenti la salute, l'educazione, l'istruzione anche davanti alle autorità amministrative, sanitarie e scolastiche, salvo l'obbligo di comunicazione alla madre;
3. Stabilisce che il IG. potrà compiere autonomamente le operazioni di prelievo dal Parte_1
libretto cartaceo n° 000053599393 aperto presso l'Ufficio Postale di Sorso ed intestato alla minore al fine di far fronte a tutte le necessità che deriveranno dallo stato di Per_4
invalidità della stessa;
4. La madre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, previo accordo con Controparte_1
il IG. e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei bambini;
Parte_1
5. Relativamente al contributo al mantenimento dei tre figli, la madre corrisponderà, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 da aggiornarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo CNF;
pagina 4 di 5 6. Il padre percepirà il 100% dell'assegno unico erogato dall'Inps a favore dei figli;
7. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella Camera di ConIGlio del 5.12.2024 .
Il Presidente Il Giudice rel.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1835/2024, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, promossa
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Paola Pala, presso Parte_1 C.F._1
il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. verbale di udienza del 21.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 24.7.2024, ha convenuto dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1 CP_1
al fine di disciplinare le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli (nata a
[...] Per_1
Sassari il 22.7.2006, maggiorenne non autosufficiente - studentessa), (nato a [...] il Persona_2
20.2.2016), (nata a [...] il [...]) nati a seguito della loro relazione sentimentale. Per_3
pagina 1 di 5 Nel ricorso il IG. ha allegato che: 1) la convivenza con la IG.ra si è conclusa nel 2019 e Pt_1 CP_1
che in un primo momento egli si è trasferito a Sorso, mentre i figli sono rimasti presso la residenza familiare sita in Teti insieme alla madre, con la precisazione che in questo tempo egli è comunque riuscito a mantenere i rapporti con la prole;
2) successivamente, a partire dal settembre 2021, la IG.ra avrebbe rappresentato delle difficoltà nell'accudire i minori, motivo per cui questi ultimi sono CP_1
stati collocati in via prevalente presso la residenza paterna e ciò con il coinvolgimento dei Servizi sociali sia del Comune di Teti che di quelli del Comune di Sorso, raggiungendo -inoltre- un accordo sul diritto di visita in capo alla IG.ra (che avrebbe potuto vedere i minori senza stabilire periodi o CP_1
scadenze tassativi, ma compatibilmente con gli impegni dei minori e della madre stessa) e senza prevedere alcuna forma di contribuzione al mantenimento da parte della madre in favore dei minori;
3) il minore è risultato affetto alla nascita da toxoplasmosi ed è supportato da Persona_2 un'educatrice del Comune di Sorso, come pure la figlia più piccola, che ha altresì evidenziato Per_3 delle difficoltà nell'apprendimento e nel comportamento, necessitando di assistenza continua per il compimento degli atti della vita quotidiana. Alla bambina è stata perciò riconosciuta un'invalidità, con conseguente elargizione in suo favore (allo stato, tuttavia, e per quanto consta, non ancora erogata) da parte dei competenti istituti assistenziali delle indennità e dei sussidi previsti dalla legge;
4) il ricorrente, fin dal trasferimento dei figli presso la sua residenza ha provveduto al loro mantenimento e ad ogni loro necessità, avvalendosi anche del sostegno dei Servizi sociali del Comune di Sorso.
Sulla base di tali considerazioni il IG. ha chiesto: a) l'affidamento condiviso dei minori, con Pt_1 collocamento degli stessi presso l'abitazione del padre, sita in Sorso, loc. Li Casini;
b) il riconoscimento in capo al IG. della facoltà di esprimere in modo autonomo il consenso, laddove Pt_1
si renda necessario, nei confronti delle autorità amministrative, scolastiche e sanitarie, dandone informazione alla IG.ra ; c) di prevedere che egli possa effettuare le operazioni di prelievo dal CP_1 libretto aperto presso l'Ufficio Postale di Sorso intestato alla figlia minore onde far fronte alle Per_3 necessità di quest'ultima; d) di disporre in ordine al diritto di visita e all'entità del mantenimento da porre a carico della resistente.
Alla prima udienza di comparizione del 21.11.2024 è stata dichiarata la contumacia della IG.ra CP_1
che -nonostante la regolare notifica del ricorso- non si è costituita.
Nella medesima udienza, il ricorrente ha confermato il contenuto del ricorso, specificando che le parti si accordarono circa la gestione dei figli, attribuendo ampia autonomia al padre, proprio in ragione delle eIGenze dei minori, specialmente con riguardo alla piccola che necessita di controlli Per_3
periodici relativamente ai quali è richiesto il consenso di entrambi i genitori.
pagina 2 di 5 Ha, inoltre, precisato che la madre oggi vede i figli principalmente attraverso contatti telefonici in videochiamata, poiché ha delle difficoltà a raggiungere Sorso e che comunque questa riesce a trascorrere più tempo con i figli in occasione delle vacanze natalizie o di quelle estive.
Infine, ha rappresentato che la IG.ra non ha mai partecipato al mantenimento dei figli e che CP_1
l'assegno unico erogato dall'Inps viene da lui percepito per intero.
Parte ricorrente insistendo sul ricorso ha, perciò, rassegnato le seguenti conclusioni:
Per_
“a) I minori e vengano affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni della Per_2 Per_3
L. 54 sull'affidamento condiviso con la precisazione che al IG. venga riconosciuta la facoltà di Pt_1
esprimere in autonomia il consenso necessario nei confronti delle autorità amministrative, scolastiche e sanitarie dandone comunque comunicazione alla IG.ra ; CP_1
Per_ b) che i minori e rimangano collocati presso il padre, in Sorso, loc. Li Casini ove Per_2 Per_3
attualmente risiedono e dove manterranno la residenza privilegiata e quella anagrafica;
c) che solo il IG. potrà effettuare le operazioni di prelievo dal libretto cartaceo n° 000053599393 Pt_1 aperto presso l'Ufficio Postale di Sorso, intestato alla minore per tutte le necessità che Per_4
deriveranno dallo stato di invalidità e di handicap della stessa;
d) dichiarare il diritto del padre di percepire il 100% dell'assegno unico INPS;
e) con riferimento al diritto di visita a e al mantenimento si rimette alla decisione del Tribunale”.
Sulla base di tali precisate conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene che nel caso che ci occupa non vi sia motivo di disattendere la richiesta formulata da parte ricorrente, poiché, secondo quanto dedotto dal ricorrente e non smentito dalla resistente, sussistono le condizioni per stabilire il regime dell'affido condiviso dei minori e Persona_2 Per_3 ad entrambi i genitori, con potere del IG. di rapportarsi autonomamente, nell'interesse dei figli, Pt_1 con la scuola, i sanitari e la pubblica amministrazione in generale, fermo l'obbligo di comunicazione alla madre;
con collocamento dei medesimi presso di lui, in Sorso, loc. Li Casini.
Il Collegio precisa che il IG. potrà compiere autonomamente le operazioni di prelievo dal libretto Pt_1 cartaceo n° 000053599393 aperto presso l'Ufficio Postale di Sorso ed intestato alla minore Per_4
al fine di far fronte a tutte le necessità che deriveranno dallo stato di invalidità della medesima.
[...]
Con riferimento alla regolamentazione delle visite da parte della IG.ra nei confronti dei figli, CP_1
appare opportuno mantenere il regime di incontri che le parti stanno nei fatti attuando: pertanto la madre potrà vedere e tenere con sé i minori quando vorrà, previo accordo con il IG. e Pt_1
compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei bambini.
pagina 3 di 5 Per quanto riguarda le statuizioni di carattere economico, non è superfluo precisare che ai sensi dell'art. 147 c.c., il genitore non collocatario è tenuto a mantenere economicamente i figli attraverso una contribuzione indiretta e periodica alle spese afferenti ai bisogni della prole.
In assenza di riscontri in merito all'attività svolta dalla IG.ra e, perciò, in ordine all'entità dei di CP_1
lei guadagni, tenuto conto, altresì, delle normali e prevedibili eIGenze quotidiane di tre figli (di 18 anni, 8 anni, 7 anni con disabilità), il Collegio ritiene congruo determinare l'assegno di mantenimento in complessivi € 500,00 mensili, somma ritenuta come il contributo minimo ed essenziale necessario alla vita e alla crescita di tre figli (cfr. Cass. n. 11025/1997), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida CNF.
Infine, considerato che l'assegno unico familiare ha natura di sostegno nell'interesse esclusivo dei minori e considerato che essi sono collocati presso il padre, si ritiene di dover riconoscere a quest'ultimo il diritto alla percezione integrale dell'assegno unico erogato dall'INPS in favore dei minori.
Spese compensate, stante la natura della causa ed attesa la mancata resistenza alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dispone l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i Persona_5 Per_4
genitori con collocazione presso il padre;
2. Dispone l'attribuzione al padre dei poteri da svolgersi in piena autonomia, in Parte_1 ordine alle decisioni che si rendano necessarie nell'interesse dei figli minori ed inerenti la salute, l'educazione, l'istruzione anche davanti alle autorità amministrative, sanitarie e scolastiche, salvo l'obbligo di comunicazione alla madre;
3. Stabilisce che il IG. potrà compiere autonomamente le operazioni di prelievo dal Parte_1
libretto cartaceo n° 000053599393 aperto presso l'Ufficio Postale di Sorso ed intestato alla minore al fine di far fronte a tutte le necessità che deriveranno dallo stato di Per_4
invalidità della stessa;
4. La madre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, previo accordo con Controparte_1
il IG. e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei bambini;
Parte_1
5. Relativamente al contributo al mantenimento dei tre figli, la madre corrisponderà, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 da aggiornarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo CNF;
pagina 4 di 5 6. Il padre percepirà il 100% dell'assegno unico erogato dall'Inps a favore dei figli;
7. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella Camera di ConIGlio del 5.12.2024 .
Il Presidente Il Giudice rel.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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