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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 20/05/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 3477/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3477/2024 R.G. promossa con ricorso depositato
da
, con l'avv. Lawrence Fattori Parte_1
CC VALENTIN, con l'avv. Nadia Ianes con l'intervento del PM
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio. conclusioni: i ricorrenti chiedono concordemente che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 14 maggio
2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte. il PM non si oppone, per tacite conclusioni, giusta punto 2 protocollo PM-Tribunale del 14/3/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, premesso di essersi sposati a Revò (TN) il 5/10/2019, che il loro rapporto coniugale si è deteriorato ed hanno quindi deciso di separarsi, hanno adito il tribunale con ricorso congiunto per chiedere la pronunzia di separazione personale e, all'esito, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio (da riqualificarsi come pronuncia di scioglimento del matrimonio), accordandosi per un atto di trasferimento immobiliare, e formulando le conclusioni di cui al ricorso. Con sentenza n. 315/2024, è stata pronunciata la separazione personale tra le parti alle condizioni previste in ricorso e, con separata ordinanza, la causa è stata, poi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione della stessa ai fini della pronuncia di divorzio.
All'udienza di cui in epigrafe, le parti hanno insistito per l'emissione della sentenza di divorzio alle condizioni dalle stesse già concordate nel ricorso depositato in data 29.07.2024. Nelle note di trattazione scritta in particolare le parti si sono richiamate al contenuto del ricorso ed hanno anche così concluso “assegnare la casa familiare, sita nel comune di Cavareno -p.ed. 565 p.m. 9 e p.m. 14 in P.T. 1260- a , il quale, in virtù di quanto già concordato ed eseguito in sede di Parte_1
separazione, ha già rilevato la quota di comproprietà, pari ad ½, di pertinenza della Sig.ra IN
AC, mentre a seguito dell'emissione della sentenza di divorzio provvederà all'intavolazione a suo nome per l'intero”.
Orbene, ciò posto, si ritiene che la domanda di divorzio sia fondata e che, dunque, la stessa sia meritevole di accoglimento.
Il procedimento di separazione è stato, in particolare, definito con sentenza n. 315/2024, passata in giudicato e, dal momento della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È, inoltre, pacifico che la separazione sia durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre conformi al buon costume e all'ordine pubblico.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 29 luglio 2024, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto nel comune di Revò in data 05.10.2019
(matrimonio trascritto nel predetto comune al nr. 2, parte I, dell'anno 2019), da Parte_1
nato a [...] in data [...], e CC IN, nata a [...] in data [...], alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 17 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi