TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/06/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro, all'udienza del 5 giugno 2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4429/2024 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Milazzo Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Caterina Cavallaro che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Foti del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento, handicap grave e assegno di invalidità civile – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 7 maggio 2023 , lamentando l'ingiusto Parte_1
rigetto della domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'indennità di accompagnamento o in subordine dell'assegno di invalidità civile nonché dei benefici in favore delle persone con handicap grave – recte disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato secondo la nuova terminologia introdotta dall'art. 4 d.lgs. n. 62/2024 –, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 2451/2023 r.g.). Nella resistenza dell' veniva disposta ed CP_2 espletata c.t.u. che escludeva il suddetto requisito. Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 20 agosto 2024, proponeva ricorso per insistere nel riconoscimento del dedotto diritto alla prestazione e nella condanna dell' al CP_2
pagamento della stessa. Nella resistenza dell' , udita la discussione delle parti all'udienza odierna la causa CP_1
viene trattenuta in decisione.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n.
222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi
“extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione
(v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, non vi è ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'a.t.p..
Invero, i motivi di opposizione consistono sostanzialmente in una diversa valutazione delle certificazioni sanitarie già prodotte e da questi analiticamente esaminate.
Il dr. ha infatti rilevato che la ricorrente è affetta da “SCLEROSI MULTIPLA Per_1
SINDROME ANSIOSA DEPRESSIVA ,TIROIDITE DI HASHIMOTO” precisando che “La sclerosi multipla può colpire qualsiasi area del sistema nervoso centrale, e pertanto può essere causa di una grande varietà di segni e sintomi: perdita di sensibilità, formicolio, pizzicore, intorpidimento (ipoestesia e parestesia), debolezza muscolare, clono, spasmi muscolari, difficoltà nel movimento o difficoltà di coordinamento ed equilibrio (atassia), problemi di linguaggio (disartria) e discinesie, per interessamento del cervelletto, o nel deglutire (disfagia).
Nelle forme avanzate sono frequenti segni da deterioramento cognitivo. Frequente inoltre è la comparsa di depressione, anche grave, sia nei casi in cui il paziente prende atto dello scadimento progressivo della qualità della vita sia come manifestazione di un deterioramento del tessuto cerebrale. Possono essere presenti nistagmo, diplopia e neurite ottica. La malattia può portare anche a difficoltà nel controllo della vescica, con minzione frequente fino all'incontinenza accompagnata, alle volte, dall'incompleto svuotamento della stessa. I problemi intestinali sono stipsi, diarrea o vera e propria incontinenza fecale. La malattia in molti casi si caratterizza per fasi di remissione e di recrudescenza Tale affezione nella attuale espressività clinica è riconducibile peer analogia al codice 7305 del DM del febbraio 1992 e dà luogo ad
2 una invalidità del 41% La paziente è affetta altresì da sindrome ansioso depressiva. Dall'esame delle certificazioni accluse agli atti del fascicolo si evidenzia che per tale affezione la paziente si sottopone a periodi controlli clinici presso la UOC Psichiatria del policlinico universitario di
Messina ed assume terapia farmacologica. Al controllo del 27 ottobre 2023 lo specialista che
l'ebbe in osservazione descriveva lo stato psicopatologico della stessa concludendo che il funzionamento globale era compromesso. L'obiettività si caratterizzava per la presenza di una polarizzazione della propria ideazione sul proprio stato di malattia e sulla consapevolezza che si tratta di una patologia a carattere evolutivo. Lo specialista evidenziava altresì la opportunità che la paziente si sottoponesse a psicoterapia. Il quadro clinico descritto nella certificazione specialistica è coerente con la obiettività clinica evidenziata al momento della visita medica effettuata per le finalità della presente. Tale affezione nella attuale espressività clinica è riconducibile peer analogia al codice 2206 del DM del febbraio 1992 e dà luogo ad una invalidità del 31% Relativamente alla patologia della tiroide non sono stati riferiti anamnesticamente sintomi correlabili a ipo o iper funzione ghiandolare ed allo stesso modo non sono stati evidenziati segni obiettivi riconducibili a patologia tiroidea”.
Ha inoltre precisato, in risposta ai rilievi, che “La tiroidite di hashimoto è una patologia ad etiologia autoimmunitaria nella quale autoanticorpi aggrediscono la ghiandola determinando lesioni e quindi alterazioni del funzionamento. Dalla certificazione specialistica agli atti del fascicolo risulta che la paziente in data 9 marzo 2023 è stata sottoposta a controllo clinico presso la UOC Endocrinologia del policlinico universitario di Messina. Lo specialista che effettuò l'esame ecografico attestò che il quadro era invariato. Il dosaggio degli ormoni tiroidei evidenziava valori nei limiti della norma. Trattasi pertanto di affezione che, tenuto conto anche delle risultanze, nella attuale espressività clinica non dà luogo ad invalidità”, e ha concluso sostenendo che “Tali infermità valutate in riferimento a quanto esposto precedentemente, sono di entità tale da configurare una invalidità da quantificarsi nella misura del 65% a far data dalla presentazione della domanda in via amministrativa. La stessa è da considerare portatrice di handicap ai sensi dell'art 3 comma 1 della legge 104/92”.
L'accertamento effettuato dal CTU, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
La domanda va quindi respinta, con assorbimento di ogni altra eccezione.
3 4.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Restano quindi a definitivo carico dell' le spese della c.t.u., liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese del giudizio.
Messina, 5.6.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
4