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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11400 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. COLELLA Parte_1
MARIO presso il quale elettivamente domicilia (in sostituzione dell'avv. Sergio Martoscia rinunciante)
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. COLELLA MARIO presso CP_1
il quale elettivamente domicilia (in sostituzione dell'avv. Sergio Martoscia rinunciante)
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale, rilevato che non sono presenti figli minori di età, ha reso il procedimento senza conclusioni.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/06/2024 e , premesso il Parte_1 CP_1
matrimonio contratto a Napoli il 16.6.1986, nonché che dall'unione erano nati a Napoli Francesco il 11.8.1988 e il 11.9.1993, rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla Per_1
modifica delle condizioni di divorzio, pronunciato con sentenza del Tribunale di Napoli n.
10410/2016 pubbl. il 27.9.2016 - R.G. n. 5183/2014, munita di attestazione di irrevocabilità- successivamente , chiedendo la revoca dell'assegno, disposto a carico del , per il Pt_1
1 concorso nel mantenimento del figlio in virtù della raggiunta indipendenza economica dello Per_1
stesso.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Nelle more del giudizio si costituiva il difensore suindicato in sostituzione del precedente difensore rinunciante.
Per l'udienza cartolare del 21.11.24 pervenivano note di trattazione scritta nell'interesse di entrambe le parti con allegata l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio richiesta in decreto di fissazione nonché dichiarazione sottoscritta dalle stesse nella quale dichiaravano congiuntamente di rinunciare alla comparizione personale e ribadivano la volontà di voler modificare le condizioni cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo revocarsi l'assegno disposto a carico del IG. in favore della Parte_1
IG.ra per il concorso al mantenimento del figlio Il Tribunale raccolte le CP_1 Per_1
conclusioni del PM si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento, alla luce di quanto esposto dalle parti.
Le parti, nel ricorso introduttivo, hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“revocarsi l'assegno posto a carico del dott. in favore della IG.ra , Parte_1 CP_1
per il concorso nel mantenimento del figlio in conseguenza della variazione dei presupposti Per_1 stabiliti in sede di divorzio, con effetto a partire dalla data di deposito del presente atto”
Tale volontà di modifica delle condizioni è stata confermata nella dichiarazione sottoscritta allegata alle note per l'udienza cartolare del 21.11.24, in cui le parti hanno chiesto:
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 22/11/2024
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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