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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/06/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6074/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.vol. 6074/2025 avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di separazione promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRANCHETTI Parte_1 C.F._1
MARIA CECILIA, elettivamente domiciliato in Via Piave 35 41043 FORMIGINE ITALIA presso il difensore avv. FRANCHETTI MARIA CECILIA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FALBO Parte_2 C.F._2
VIRGINIA elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FALBO VIRGINIA
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il giorno 28.09.2013, a San Giovanni in ER (BO), i ricorrenti e Parte_1 Parte_2 si univano in matrimonio che veniva celebrato in forma concordataria e trascritto nei registri
[...] di stato civile del Comune di San Giovanni in ER (BO) al n. 23, parte 2, serie A, anno 2013 (doc.
n. 3); dal matrimonio sono nate , il 12.06.2015 a Bologna, e il 07.06.2019 a Bentivoglio Per_1 Per_2
(BO), entrambe minorenni e conviventi con la madre (cfr. doc. prodotto sub. 2); con accordo sottoscritto in data 2-7.10.2020 a seguito di negoziazione assistita, i coniugi sono addivenuti a separazione consensuale, trascritta in data 20.10.2020 presso il Comune di San Giovanni in ER
(doc. n. 4); nel predetto accordo si prevedeva che le figlie minori rimanessero come collocazione prevalente presso la madre, nel domicilio coniugale, e che la responsabilità genitoriale rimanesse in capo ad entrambi i genitori;
per quanto riguarda la frequentazione padre-figlie, veniva pattuito che: “il padre terrà con se le bambine a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica, potendo chiedere l'aiuto dei propri genitori in caso di impegni personali, e due giorni durante la settimana, per ora il lunedì ed il giovedì, senza pernottamento” con la precisazione che ”tali frequentazioni padre-figlie dovranno iniziare gradualmente, data l'età delle bambine, tenendo esclusivamente conto dell'interesse delle minori”; nell'accordo si pattuiva inoltre che il padre contribuisse al mantenimento delle bambine corrispondendo mensilmente alla sig.ra complessivi € 600,00 e che le spese straordinarie Parte_2 per le figlie venissero ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuno;
per quanto riguarda la casa di famiglia, ovvero l'appartamento in comproprietà tra gli ex coniugi (cfr doc. n. 4), sito in San Giovanni in ER (BO), come accennato più sopra, veniva assegnato alla sig.ra “in quanto con Parte_2 lei continueranno ad abitare le due bambine”, ma nulla veniva specificato in merito alla ripartizione delle spese condominiali;
nell'accordo le parti pattuivano che il sig. avrebbe provveduto al Parte_1 pagamento dell'intero mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale e ciò fino a che “ Parte_2 non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa”; per quanto riguarda invece il
[...] finanziamento stipulato per l'acquisto degli arredi dell'abitazione coniugale, le parti stabilivano che la rata mensile, pari ad € 127,00 fosse corrisposta per intero dall'odierno ricorrente fino a dicembre 2020, mentre “da gennaio 2021 i coniugi rivedranno le condizioni del predetto finanziamento”. Nel frattempo, vi sono state modifiche sostanziali delle condizioni economico-patrimoniali e lavorative dei ricorrenti e in quanto il primo si trova ora in cassa integrazione, mentre la Parte_1 Parte_2 dal 12.6.2023 ha iniziato a prestare attività lavorativa presso un esercizio commerciale ed Parte_2 ora, a far data dal 14.02.2025 ha un impiego con contratto a tempo indeterminato, sempre con la mansione di commessa. Inoltre, appare necessario modificare il regime di visite e di frequentazione tra padre e figlie, poiché, visto anche il tempo trascorso dalla separazione, le esigenze e necessità delle minori sono diverse rispetto a quanto previsto nell'accordo, tenuto peraltro conto che all'epoca della separazione le bambine erano molto piccole;
e ciò mediante formalizzazione di quanto, di fatto, già da qualche mese i genitori hanno concordato e messo in pratica. Alla luce di quanto descritto le parti hanno quindi raggiunto un accordo per modificare le condizioni di separazione a suo tempo concordate ma ora non più consone/coerenti rispetto alle attuali condizioni riguardanti sia le figlie minorenni, sia anche quelle economico-patrimoniale degli esponenti, fatta salva per entrambe le parti ogni pretesa in relazione ai pregressi rapporti di dare - avere. Le condizioni concordate sono conformi a legge e all'interesse delle minori e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di cui all'accordo pagina 2 di 4 sottoscritto in data 2-7.10.2020 a seguito di negoziazione assistita, per la separazione consensuale, trascritta in data 20.10.2020 presso il Comune di San Giovanni in ER, dà atto che, per accordo fra le parti:
A) Diritto di frequentazione e visite dal padre alle figlie:
Il padre durante la settimana prenderà le figlie a scuola o al post scuola il lunedì ed il giovedì e le terrà presso la sua abitazione (ovvero presso l'abitazione dei propri genitori, nonni paterni, ove il padre risiede) e le riporterà dalla madre presso l'abitazione di famiglia lo stesso giorno dopo cena, non oltre le ore 21.15.
Il padre, il venerdì, a settimane alterne, prenderà le figlie a scuola o al post scuola, le terrà presso la sua abitazione (ovvero presso l'abitazione dei propri genitori, nonni paterni, ove il padre risiede) e le riporterà dalla madre presso l'abitazione di famiglia domenica dopo cena, non oltre le ore 21.15. La madre si adopererà per preparare tutto l'occorrente inerente al materiale scolastico, necessario per le lezioni a scuola e per lo svolgimento dei compiti a casa. Circa l'abbigliamento il padre è già fornito di tutto l'occorrente per le figlie durante la permanenza presso la sua abitazione. Per quanto concerne le vacanze estive, disporre che il sig. trascorra con le figlie e Parte_1 Per_2
15 giorni, anche non consecutivi, periodo che dovrà essere concordato fra i genitori entro il 30 Per_1 maggio di ogni anno solare;
mentre per le festività pasquali e natalizie, la frequentazione padre e figlie sarà di tre giorni consecutivi alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno e il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo; ogni anno in cui il genitore trascorrerà con i figli il Natale questi trascorreranno con l'altro genitore il giorno di Pasqua e viceversa. Durante la permanenza delle bambine con il padre, questi potrà farsi aiutare/sostituire nella gestione delle bambine dalla propria famiglia di origine, ovvero dai propri genitori, con i quali convive. B) Ammontare dell'assegno di mantenimento delle figlie a carico del padre e sulle spese straordinarie:
- modificarsi l'assegno di mantenimento posto a carico del sig. , fissando il contributo Parte_1 economico mensile in un importo pari ad € 400,00 mensili, da versarsi entro il giorno 8 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, tenuto conto delle variazioni peggiorative delle condizioni economico- patrimoniali del ricorrente e del fatto che la sig.ra ha trovato un'occupazione a tempo Parte_2 indeterminato;
- Le spese straordinarie (extra assegno di mantenimento) saranno ripartite al 50% fra la madre e il padre nei termini e con le modalità indicate nel “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” a cura dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna in data 9.08.2017 di seguito riportate: 1)Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita e tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti ed i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate da esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto pagina 3 di 4 scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere di urgenza.
2) Spese straordinarie da concordare preventivamente
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e.mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e.mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
3) Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie. C) Ripartizione delle spese e oneri riguardanti l'abitazione familiare:
- la sig.ra continuerà a versare la metà della rata del mutuo per l'acquisto dell'abitazione Parte_2 familiare e inizierà, con decorrenza alla data del deposito del presente ricorso, a versare la metà della rata relativa al prestito contratto per l'acquisto degli arredi, se ancora in essere e per l'importo residuo, entro il giorno il15 di ogni mese sino all'estinzione del prestito, oltre a sostenere per intero le spese condominiali ordinarie, e pro quota (al 50%) quelle straordinarie e relative all'abitazione familiare.
D) nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.vol. 6074/2025 avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di separazione promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRANCHETTI Parte_1 C.F._1
MARIA CECILIA, elettivamente domiciliato in Via Piave 35 41043 FORMIGINE ITALIA presso il difensore avv. FRANCHETTI MARIA CECILIA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FALBO Parte_2 C.F._2
VIRGINIA elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FALBO VIRGINIA
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il giorno 28.09.2013, a San Giovanni in ER (BO), i ricorrenti e Parte_1 Parte_2 si univano in matrimonio che veniva celebrato in forma concordataria e trascritto nei registri
[...] di stato civile del Comune di San Giovanni in ER (BO) al n. 23, parte 2, serie A, anno 2013 (doc.
n. 3); dal matrimonio sono nate , il 12.06.2015 a Bologna, e il 07.06.2019 a Bentivoglio Per_1 Per_2
(BO), entrambe minorenni e conviventi con la madre (cfr. doc. prodotto sub. 2); con accordo sottoscritto in data 2-7.10.2020 a seguito di negoziazione assistita, i coniugi sono addivenuti a separazione consensuale, trascritta in data 20.10.2020 presso il Comune di San Giovanni in ER
(doc. n. 4); nel predetto accordo si prevedeva che le figlie minori rimanessero come collocazione prevalente presso la madre, nel domicilio coniugale, e che la responsabilità genitoriale rimanesse in capo ad entrambi i genitori;
per quanto riguarda la frequentazione padre-figlie, veniva pattuito che: “il padre terrà con se le bambine a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica, potendo chiedere l'aiuto dei propri genitori in caso di impegni personali, e due giorni durante la settimana, per ora il lunedì ed il giovedì, senza pernottamento” con la precisazione che ”tali frequentazioni padre-figlie dovranno iniziare gradualmente, data l'età delle bambine, tenendo esclusivamente conto dell'interesse delle minori”; nell'accordo si pattuiva inoltre che il padre contribuisse al mantenimento delle bambine corrispondendo mensilmente alla sig.ra complessivi € 600,00 e che le spese straordinarie Parte_2 per le figlie venissero ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuno;
per quanto riguarda la casa di famiglia, ovvero l'appartamento in comproprietà tra gli ex coniugi (cfr doc. n. 4), sito in San Giovanni in ER (BO), come accennato più sopra, veniva assegnato alla sig.ra “in quanto con Parte_2 lei continueranno ad abitare le due bambine”, ma nulla veniva specificato in merito alla ripartizione delle spese condominiali;
nell'accordo le parti pattuivano che il sig. avrebbe provveduto al Parte_1 pagamento dell'intero mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale e ciò fino a che “ Parte_2 non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa”; per quanto riguarda invece il
[...] finanziamento stipulato per l'acquisto degli arredi dell'abitazione coniugale, le parti stabilivano che la rata mensile, pari ad € 127,00 fosse corrisposta per intero dall'odierno ricorrente fino a dicembre 2020, mentre “da gennaio 2021 i coniugi rivedranno le condizioni del predetto finanziamento”. Nel frattempo, vi sono state modifiche sostanziali delle condizioni economico-patrimoniali e lavorative dei ricorrenti e in quanto il primo si trova ora in cassa integrazione, mentre la Parte_1 Parte_2 dal 12.6.2023 ha iniziato a prestare attività lavorativa presso un esercizio commerciale ed Parte_2 ora, a far data dal 14.02.2025 ha un impiego con contratto a tempo indeterminato, sempre con la mansione di commessa. Inoltre, appare necessario modificare il regime di visite e di frequentazione tra padre e figlie, poiché, visto anche il tempo trascorso dalla separazione, le esigenze e necessità delle minori sono diverse rispetto a quanto previsto nell'accordo, tenuto peraltro conto che all'epoca della separazione le bambine erano molto piccole;
e ciò mediante formalizzazione di quanto, di fatto, già da qualche mese i genitori hanno concordato e messo in pratica. Alla luce di quanto descritto le parti hanno quindi raggiunto un accordo per modificare le condizioni di separazione a suo tempo concordate ma ora non più consone/coerenti rispetto alle attuali condizioni riguardanti sia le figlie minorenni, sia anche quelle economico-patrimoniale degli esponenti, fatta salva per entrambe le parti ogni pretesa in relazione ai pregressi rapporti di dare - avere. Le condizioni concordate sono conformi a legge e all'interesse delle minori e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di cui all'accordo pagina 2 di 4 sottoscritto in data 2-7.10.2020 a seguito di negoziazione assistita, per la separazione consensuale, trascritta in data 20.10.2020 presso il Comune di San Giovanni in ER, dà atto che, per accordo fra le parti:
A) Diritto di frequentazione e visite dal padre alle figlie:
Il padre durante la settimana prenderà le figlie a scuola o al post scuola il lunedì ed il giovedì e le terrà presso la sua abitazione (ovvero presso l'abitazione dei propri genitori, nonni paterni, ove il padre risiede) e le riporterà dalla madre presso l'abitazione di famiglia lo stesso giorno dopo cena, non oltre le ore 21.15.
Il padre, il venerdì, a settimane alterne, prenderà le figlie a scuola o al post scuola, le terrà presso la sua abitazione (ovvero presso l'abitazione dei propri genitori, nonni paterni, ove il padre risiede) e le riporterà dalla madre presso l'abitazione di famiglia domenica dopo cena, non oltre le ore 21.15. La madre si adopererà per preparare tutto l'occorrente inerente al materiale scolastico, necessario per le lezioni a scuola e per lo svolgimento dei compiti a casa. Circa l'abbigliamento il padre è già fornito di tutto l'occorrente per le figlie durante la permanenza presso la sua abitazione. Per quanto concerne le vacanze estive, disporre che il sig. trascorra con le figlie e Parte_1 Per_2
15 giorni, anche non consecutivi, periodo che dovrà essere concordato fra i genitori entro il 30 Per_1 maggio di ogni anno solare;
mentre per le festività pasquali e natalizie, la frequentazione padre e figlie sarà di tre giorni consecutivi alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno e il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo; ogni anno in cui il genitore trascorrerà con i figli il Natale questi trascorreranno con l'altro genitore il giorno di Pasqua e viceversa. Durante la permanenza delle bambine con il padre, questi potrà farsi aiutare/sostituire nella gestione delle bambine dalla propria famiglia di origine, ovvero dai propri genitori, con i quali convive. B) Ammontare dell'assegno di mantenimento delle figlie a carico del padre e sulle spese straordinarie:
- modificarsi l'assegno di mantenimento posto a carico del sig. , fissando il contributo Parte_1 economico mensile in un importo pari ad € 400,00 mensili, da versarsi entro il giorno 8 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, tenuto conto delle variazioni peggiorative delle condizioni economico- patrimoniali del ricorrente e del fatto che la sig.ra ha trovato un'occupazione a tempo Parte_2 indeterminato;
- Le spese straordinarie (extra assegno di mantenimento) saranno ripartite al 50% fra la madre e il padre nei termini e con le modalità indicate nel “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” a cura dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna in data 9.08.2017 di seguito riportate: 1)Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita e tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti ed i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate da esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto pagina 3 di 4 scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere di urgenza.
2) Spese straordinarie da concordare preventivamente
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e.mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e.mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
3) Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie. C) Ripartizione delle spese e oneri riguardanti l'abitazione familiare:
- la sig.ra continuerà a versare la metà della rata del mutuo per l'acquisto dell'abitazione Parte_2 familiare e inizierà, con decorrenza alla data del deposito del presente ricorso, a versare la metà della rata relativa al prestito contratto per l'acquisto degli arredi, se ancora in essere e per l'importo residuo, entro il giorno il15 di ogni mese sino all'estinzione del prestito, oltre a sostenere per intero le spese condominiali ordinarie, e pro quota (al 50%) quelle straordinarie e relative all'abitazione familiare.
D) nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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