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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/12/2025, n. 3878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3878 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di NO OR - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3762 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Fedele ed elettivamente Parte_1 domiciliato in NO OR alla via G. Matteotti n. 19; parte ricorrente
e
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaele Gambardella e Giacomo Controparte_1
Apicella ed elettivamente domiciliata in NO OR alla via Barbarulo n. 50; parte resistente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di NO OR interventore ex lege
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.10.2024, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 07.04.2005 e che, dall'unione coniugale, non Controparte_1 erano nati figli. Esponeva che la prosecuzione della convivenza matrimoniale era diventata intollerabile e, pertanto, chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi nonché, all'esito, disporsi lo scioglimento del matrimonio contratto con alle medesime Controparte_1 condizioni concordate in sede di separazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.03.2025, CP_1
si costituiva in giudizio e non si opponeva alle domande formulate dalla
[...] ricorrente.
All'udienza del 10.12.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.), le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, con sentenza n. 1313/2025 pubblicata in data 10.04.2025, il Tribunale di
NO OR ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, da tale momento, non era stata più ripresa la convivenza matrimoniale.
Pertanto, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data della pronuncia di separazione n. 1313/2025 (cfr. copia sentenza depositata nel fascicolo telematico di causa in data 10.04.2025). Da tale momento è, difatti, perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Per quanto detto, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le spese di lite vengono compensate in ragione dei rapporti tra le parti e dei giusti motivi rappresentati dalla natura delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, coniugi per matrimonio celebrato in data 07.04.2005 in Controparte_1
NO OR (atto 8 parte I, Serie A dell'anno 2005);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e art. 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in NO OR, l'11.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire