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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1039/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Michela Albano;
Parte_1
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove;
CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.2.2023, la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo alle dipendenze dell'azienda agricola Valle Verde srl negli anni dal 2013 al 2020 con conseguente reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per i predetti anni e per il numero delle giornate indicate in atti e riconoscimento delle prestazioni previdenziali connesse.
Costituitosi in giudizio, l' richiamate le risultanze del verbale ispettivo del 16.4.2021, ha chiesto in CP_1 base ad articolate argomentazioni il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita con prova testimoniale e in data odierna è stata decisa con la presente sentenza emessa sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 2.4.2025.
Va preliminarmente dato atto della tempestività del ricorso.
Dagli atti di causa risulta che il disconoscimento delle giornate è avvenuto con raccomandata del
12.7.2022, il ricorso amministrativo risulta tempestivamente inoltrato il 27.7.2022, e il ricorso giudiziario
è stato depositato in data 22.2.2023, ossia prima del decorso del termine di decadenza di 120 giorni
(decorrenti dalla formazione del provvedimento definitivo) previsto dall'art. 22 D.L. 7/1970, conv. in L. 83/1970.
Nel merito il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
Osserva in via preliminare il giudicante che la cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per gli anni di causa è stata disposta a seguito di un accertamento CP_ eseguito dall'unità operativa di vigilanza dell' presso l'azienda agricola “Valle Verde srl”, con sede in
Eboli, consacrato nel verbale n. 2020008071 del 16.4.2021, ritualmente prodotto in giudizio dall'
[...]
. CP_2
Dal predetto verbale ispettivo, riferito al periodo decorrente dal 1.1.2008 al 31.12.2020, emerge che gli CP_ ispettori dell' mediante accessi in loco, assunzione di dichiarazioni dei soggetti rinvenuti in azienda e facendo ricorso alla stima tecnica del fabbisogno di manodopera dell'azienda, hanno accertato: l'assenza della qualifica di IAP in capo ai legali rappresentanti della società succedutisi nel tempo Parte_2 dal 2014 al 2016 e dal 15.6.2016), quale condizione essenziale per la
[...] Parte_3 qualificazione ed operatività dell'attività agricola realizzata;
un effettivo fabbisogno di manodopera significativamente inferiore alle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata presentate dalla stessa impresa. Riguardo alle prestazioni lavorative effettuate dai familiari, gli ispettori hanno ritenuto l'assenza degli elementi della subordinazione dovuta anche alle seguenti circostanze: assenza di tracciabilità delle retribuzioni che potrebbe presupporre una gratuità della prestazione;
indiscutibile incongruità tra le presunte retribuzioni dichiarate come erogate ai familiari ed il volume d'affari dell'azienda; incongruità tra la produttività dell'azienda (resa per ettaro) rispetto al costo del lavoro subordinato denunciato;
mancato versamento della contribuzione dovuta. In virtù di tali rilievi gli ispettori hanno proceduto al disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato denunciati dalla società agricola Valle Verde reputati “fittizi” e, con riferimento a quelli relativi ai “familiari”, hanno altresì proceduto con separato verbale all'iscrizione degli stessi -risultanti come unità attive in possesso dei requisiti soggettivi per la qualifica di coltivatori diretti collaboratori/coadiuvanti- nel nucleo del coltivatore diretto risultante “non addetto”.
Ciò posto, osserva ora il decidente che, secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte
Regolatrice, con riferimento ai verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali, le circostanze apprese da terzi ed in essi contenute - anche quando non siano allegati i verbali delle informazioni assunte che costituiscono la fonte della conoscenza del verbalizzante
- costituiscono elementi probatori che il giudice può valutare in concorso con altri e, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria, qualora il verbale sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 5 giugno 2009, n. 13075; 25 febbraio 2009, n. 4558; 8 giugno 2005, n.
11946).
I giudici di legittimità hanno peraltro precisato che i verbali de quibus fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v., in termini, Cass. Civ., Sez. Lav., 6 giugno 2008, n. 15073;
22 febbraio 2005 n. 3525,).
Enunciati i principi giuridici fissati dalla Suprema Corte in tema di efficacia probatoria degli accertamenti eseguiti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali, deve a questo punto rilevarsi che, come pure più volte ribadito dalla Suprema Corte, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito CP_1 di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. Civ. Sez. 3, n. 2379 del 2016, Cass., civ. sez. lav.,
12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011
n. 14296). L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanto più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296, cit.), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094
c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Ciò posto nel caso di specie, a seguito del predetto accertamento, gli ispettori dell' anche in base CP_1 alle dichiarazioni rilasciate dalla stessa ricorrente, hanno ritenuto che la prestazione lavorativa di quest'ultima, rientrante nel nucleo familiare in quanto nipote del legale rappresentante Parte_3 non presentasse i caratteri della subordinazione, concludendo per il disconoscimento dei rapporti di lavoro agricolo per gli anni decorrenti dal 2013 al 2020 e la iscrizione alla gestione coltivatori diretti in qualità di collaboratore familiare.
Così come richiesto in ricorso, si è proceduto all'espletamento della prova testimoniale che, tuttavia, nella specie non ha confermato le deduzioni attoree in ordine allo svolgimento di attività di lavoro subordinato agricolo negli anni 2013-2020 per la azienda agricola Valle Verde s.r.l.. Occorre anzitutto dare atto della incongruenza emersa dal confronto tra quanto dichiarato dalla ricorrente in sede ispettiva (dipendente n. 22, pag. 36 del verbale) e quanto emergente dalla formale documentazione predisposta dalla azienda agricola Valle Verde srl. La ricorrente ha infatti dichiarato agli ispettori di aver lavorato “mediamente una quindicina di giorni al mese” e tale dato tuttavia non è conforme alla denuncia di giornate lavorative effettuata per tale lavoratrice dalla azienda ove emerge un numero ben superiore delle stesse rispetto a quello affermato dalla in sede ispettiva (vedasi rapporto di lavoro dal Parte_1
6.6.2013 al 30.9.2013 con denuncia di 102 giornate lavorative, dal 17.6.2014 al 30.9.2014 con denuncia di
80 giornate lavorative, dal 18.6.2015 al 30.9.2015 con denuncia di 60 giornate lavorative, dal 6.1.2017 al
30.6.2017 con denuncia di 102 giornate lavorative).
Ciò considerato vi è da evidenziare che i testi escussi ( e Controparte_3 Tes_1 per un verso hanno fornito informazioni in contrasto con quelle dedotte in ricorso e per altro verso sono apparsi scarsamente a conoscenza del rapporto di lavoro della ricorrente.
Sotto il primo profilo essi hanno invero dichiarato che la ricorrente lavorava nel magazzino di Pt_4 mentre nel ricorso si deduce che la stessa era addetta ordinariamente al terreno ubicato nel comune di
Eboli e solo “talvolta” in quello di Sempre sotto il profilo in esame si evidenzia che il teste Pt_4 ha dichiarato che nel periodo estivo si lavorava per “due-tre giorni a settimana”, dato CP_3 ancora una volta stridente con quello formalmente emergente dalla documentazione in atti in cui, per il solo periodo estivo decorrente da giugno a settembre vengono imputate alla ben 102 giornate Parte_1 per l'anno 2013, 80 giornate per l'anno 2014 e 60 giornate per l'anno 2015.
Riguardo l'ulteriore profilo si evidenzia che, per stessa ammissione dei testi, questi hanno avuto poca contezza della prestazione lavorativa espletata dalla ricorrente per la azienda agricola Valle Verde avendo infatti essi dichiarato di aver lavorato sempre ordinariamente alla raccolta delle foglie sul terreno e di aver frequentato solo saltuariamente il magazzino presso cui la avrebbe espletato la attività Parte_1 lavorativa. Il teste non ha fornito alcuna informazione sulle mansioni Controparte_3 effettivamente espletate dalla ricorrente mentre il teste ha genericamente dichiarato Tes_1 che quest'ultima “si occupava di sistemare le foglie nel magazzino”. I testi nulla hanno potuto riferire in ordine alla retribuzione della , alle eventuali assenze di quest'ultima e alla necessità di giustificarle Parte_1
e, riguardo alle eventuali direttive del presunto datore di lavoro, il teste ha Controparte_3 dichiarato di non aver mai sentito darne alla ricorrente mentre il teste ha Tes_1 genericamente dichiarato di aver sentito, “un giorno” in cui si trovava in magazzino, “ che Parte_3 diceva alla ricorrente di andare ad aggiustare altre foglie”.
In virtù di tali considerazioni deve ritenersi che la prova testimoniale, a causa della evidenziata contraddittorietà e genericità delle dichiarazioni rilasciate dai testi, non ha confermato le deduzioni di cui al ricorso in ordine allo svolgimento da parte di di attività lavorativa alle dipendenze Parte_1 della Valle Verde s.r.l.. Le incongruenze della prova testimoniale, vertendo proprio sull'aspetto più controverso dell'azienda in questione, ovvero il carattere familiare della stessa, conducono a ritenere la prevalenza e maggior verosimiglianza delle predette risultanze del verbale ispettivo.
D'altronde, come affermato dalla Corte di Cassazione “In tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare - le quali vengono normalmente compiute “affectionis vel benevolentiae causa” - la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità; con particolare riferimento all'attività lavorativa compiuta in agricoltura da parte di parenti o affini, poi, la mera prestazione non costituisce prova sufficiente, essendo necessaria la specifica dimostrazione della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, in modo che risulti il nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione, pur se in un quadro caratterizzato da maggiore elasticità degli orari (Cass. 9043/2011).
Nella specie la parte ricorrente, a parte la produzione delle buste paga, nulla ha provato in ordine alla effettiva remunerazione della prestazione lavorativa dedotta in giudizio, fermo restando l'omesso versamento della contribuzione accertato in sede ispettiva.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la rituale dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro e nella persona della dott.ssa Francesca
D'Antonio, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Così deciso in Salerno il 2.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1039/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Michela Albano;
Parte_1
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove;
CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.2.2023, la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo alle dipendenze dell'azienda agricola Valle Verde srl negli anni dal 2013 al 2020 con conseguente reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per i predetti anni e per il numero delle giornate indicate in atti e riconoscimento delle prestazioni previdenziali connesse.
Costituitosi in giudizio, l' richiamate le risultanze del verbale ispettivo del 16.4.2021, ha chiesto in CP_1 base ad articolate argomentazioni il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita con prova testimoniale e in data odierna è stata decisa con la presente sentenza emessa sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 2.4.2025.
Va preliminarmente dato atto della tempestività del ricorso.
Dagli atti di causa risulta che il disconoscimento delle giornate è avvenuto con raccomandata del
12.7.2022, il ricorso amministrativo risulta tempestivamente inoltrato il 27.7.2022, e il ricorso giudiziario
è stato depositato in data 22.2.2023, ossia prima del decorso del termine di decadenza di 120 giorni
(decorrenti dalla formazione del provvedimento definitivo) previsto dall'art. 22 D.L. 7/1970, conv. in L. 83/1970.
Nel merito il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
Osserva in via preliminare il giudicante che la cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per gli anni di causa è stata disposta a seguito di un accertamento CP_ eseguito dall'unità operativa di vigilanza dell' presso l'azienda agricola “Valle Verde srl”, con sede in
Eboli, consacrato nel verbale n. 2020008071 del 16.4.2021, ritualmente prodotto in giudizio dall'
[...]
. CP_2
Dal predetto verbale ispettivo, riferito al periodo decorrente dal 1.1.2008 al 31.12.2020, emerge che gli CP_ ispettori dell' mediante accessi in loco, assunzione di dichiarazioni dei soggetti rinvenuti in azienda e facendo ricorso alla stima tecnica del fabbisogno di manodopera dell'azienda, hanno accertato: l'assenza della qualifica di IAP in capo ai legali rappresentanti della società succedutisi nel tempo Parte_2 dal 2014 al 2016 e dal 15.6.2016), quale condizione essenziale per la
[...] Parte_3 qualificazione ed operatività dell'attività agricola realizzata;
un effettivo fabbisogno di manodopera significativamente inferiore alle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata presentate dalla stessa impresa. Riguardo alle prestazioni lavorative effettuate dai familiari, gli ispettori hanno ritenuto l'assenza degli elementi della subordinazione dovuta anche alle seguenti circostanze: assenza di tracciabilità delle retribuzioni che potrebbe presupporre una gratuità della prestazione;
indiscutibile incongruità tra le presunte retribuzioni dichiarate come erogate ai familiari ed il volume d'affari dell'azienda; incongruità tra la produttività dell'azienda (resa per ettaro) rispetto al costo del lavoro subordinato denunciato;
mancato versamento della contribuzione dovuta. In virtù di tali rilievi gli ispettori hanno proceduto al disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato denunciati dalla società agricola Valle Verde reputati “fittizi” e, con riferimento a quelli relativi ai “familiari”, hanno altresì proceduto con separato verbale all'iscrizione degli stessi -risultanti come unità attive in possesso dei requisiti soggettivi per la qualifica di coltivatori diretti collaboratori/coadiuvanti- nel nucleo del coltivatore diretto risultante “non addetto”.
Ciò posto, osserva ora il decidente che, secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte
Regolatrice, con riferimento ai verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali, le circostanze apprese da terzi ed in essi contenute - anche quando non siano allegati i verbali delle informazioni assunte che costituiscono la fonte della conoscenza del verbalizzante
- costituiscono elementi probatori che il giudice può valutare in concorso con altri e, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria, qualora il verbale sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 5 giugno 2009, n. 13075; 25 febbraio 2009, n. 4558; 8 giugno 2005, n.
11946).
I giudici di legittimità hanno peraltro precisato che i verbali de quibus fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v., in termini, Cass. Civ., Sez. Lav., 6 giugno 2008, n. 15073;
22 febbraio 2005 n. 3525,).
Enunciati i principi giuridici fissati dalla Suprema Corte in tema di efficacia probatoria degli accertamenti eseguiti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali, deve a questo punto rilevarsi che, come pure più volte ribadito dalla Suprema Corte, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito CP_1 di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. Civ. Sez. 3, n. 2379 del 2016, Cass., civ. sez. lav.,
12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011
n. 14296). L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanto più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296, cit.), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094
c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Ciò posto nel caso di specie, a seguito del predetto accertamento, gli ispettori dell' anche in base CP_1 alle dichiarazioni rilasciate dalla stessa ricorrente, hanno ritenuto che la prestazione lavorativa di quest'ultima, rientrante nel nucleo familiare in quanto nipote del legale rappresentante Parte_3 non presentasse i caratteri della subordinazione, concludendo per il disconoscimento dei rapporti di lavoro agricolo per gli anni decorrenti dal 2013 al 2020 e la iscrizione alla gestione coltivatori diretti in qualità di collaboratore familiare.
Così come richiesto in ricorso, si è proceduto all'espletamento della prova testimoniale che, tuttavia, nella specie non ha confermato le deduzioni attoree in ordine allo svolgimento di attività di lavoro subordinato agricolo negli anni 2013-2020 per la azienda agricola Valle Verde s.r.l.. Occorre anzitutto dare atto della incongruenza emersa dal confronto tra quanto dichiarato dalla ricorrente in sede ispettiva (dipendente n. 22, pag. 36 del verbale) e quanto emergente dalla formale documentazione predisposta dalla azienda agricola Valle Verde srl. La ricorrente ha infatti dichiarato agli ispettori di aver lavorato “mediamente una quindicina di giorni al mese” e tale dato tuttavia non è conforme alla denuncia di giornate lavorative effettuata per tale lavoratrice dalla azienda ove emerge un numero ben superiore delle stesse rispetto a quello affermato dalla in sede ispettiva (vedasi rapporto di lavoro dal Parte_1
6.6.2013 al 30.9.2013 con denuncia di 102 giornate lavorative, dal 17.6.2014 al 30.9.2014 con denuncia di
80 giornate lavorative, dal 18.6.2015 al 30.9.2015 con denuncia di 60 giornate lavorative, dal 6.1.2017 al
30.6.2017 con denuncia di 102 giornate lavorative).
Ciò considerato vi è da evidenziare che i testi escussi ( e Controparte_3 Tes_1 per un verso hanno fornito informazioni in contrasto con quelle dedotte in ricorso e per altro verso sono apparsi scarsamente a conoscenza del rapporto di lavoro della ricorrente.
Sotto il primo profilo essi hanno invero dichiarato che la ricorrente lavorava nel magazzino di Pt_4 mentre nel ricorso si deduce che la stessa era addetta ordinariamente al terreno ubicato nel comune di
Eboli e solo “talvolta” in quello di Sempre sotto il profilo in esame si evidenzia che il teste Pt_4 ha dichiarato che nel periodo estivo si lavorava per “due-tre giorni a settimana”, dato CP_3 ancora una volta stridente con quello formalmente emergente dalla documentazione in atti in cui, per il solo periodo estivo decorrente da giugno a settembre vengono imputate alla ben 102 giornate Parte_1 per l'anno 2013, 80 giornate per l'anno 2014 e 60 giornate per l'anno 2015.
Riguardo l'ulteriore profilo si evidenzia che, per stessa ammissione dei testi, questi hanno avuto poca contezza della prestazione lavorativa espletata dalla ricorrente per la azienda agricola Valle Verde avendo infatti essi dichiarato di aver lavorato sempre ordinariamente alla raccolta delle foglie sul terreno e di aver frequentato solo saltuariamente il magazzino presso cui la avrebbe espletato la attività Parte_1 lavorativa. Il teste non ha fornito alcuna informazione sulle mansioni Controparte_3 effettivamente espletate dalla ricorrente mentre il teste ha genericamente dichiarato Tes_1 che quest'ultima “si occupava di sistemare le foglie nel magazzino”. I testi nulla hanno potuto riferire in ordine alla retribuzione della , alle eventuali assenze di quest'ultima e alla necessità di giustificarle Parte_1
e, riguardo alle eventuali direttive del presunto datore di lavoro, il teste ha Controparte_3 dichiarato di non aver mai sentito darne alla ricorrente mentre il teste ha Tes_1 genericamente dichiarato di aver sentito, “un giorno” in cui si trovava in magazzino, “ che Parte_3 diceva alla ricorrente di andare ad aggiustare altre foglie”.
In virtù di tali considerazioni deve ritenersi che la prova testimoniale, a causa della evidenziata contraddittorietà e genericità delle dichiarazioni rilasciate dai testi, non ha confermato le deduzioni di cui al ricorso in ordine allo svolgimento da parte di di attività lavorativa alle dipendenze Parte_1 della Valle Verde s.r.l.. Le incongruenze della prova testimoniale, vertendo proprio sull'aspetto più controverso dell'azienda in questione, ovvero il carattere familiare della stessa, conducono a ritenere la prevalenza e maggior verosimiglianza delle predette risultanze del verbale ispettivo.
D'altronde, come affermato dalla Corte di Cassazione “In tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare - le quali vengono normalmente compiute “affectionis vel benevolentiae causa” - la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità; con particolare riferimento all'attività lavorativa compiuta in agricoltura da parte di parenti o affini, poi, la mera prestazione non costituisce prova sufficiente, essendo necessaria la specifica dimostrazione della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, in modo che risulti il nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione, pur se in un quadro caratterizzato da maggiore elasticità degli orari (Cass. 9043/2011).
Nella specie la parte ricorrente, a parte la produzione delle buste paga, nulla ha provato in ordine alla effettiva remunerazione della prestazione lavorativa dedotta in giudizio, fermo restando l'omesso versamento della contribuzione accertato in sede ispettiva.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la rituale dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro e nella persona della dott.ssa Francesca
D'Antonio, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Così deciso in Salerno il 2.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Francesca D'Antonio