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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/05/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2178/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2178/2024 promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato in data 18.07.2024 e rimessa in decisione all'udienza del 26.03.2025
DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in via Isonzo n. Parte_1 C.F._1
36, Busto Arsizio (VA) presso lo studio dell'avv. Miriam Arabini (C.F.: ,– C.F._2
PEC: che lo rappresenta e difende come da procura allegata in Email_1
atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in via Costantino Crosa CP_1 C.F._3
n. 1, Biella (BI), presso lo studio dell'avv. Guido Strona (C.F.: ; PEC: C.F._4
che la rappresenta e difende come da procura allegata in atti. Email_2
APPELLATA
Oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 13 Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza n.742/2024
Tribunale di Busto Arsizio – Giudice Unico dott. Nicola Cosentino, emessa e pubblicata il 05/06/2024
a definizione del procedimento RG n. 5342/2023, Rep. n. 1359/2024, per le motivazioni in atti:
In via Principale
- accertare e dichiarare l'inadempimento della sig.ra all'obbligo di restituire al sig. CP_1
le somme ricevute a titolo di mutuo, per € 15.440,00.-; per l'effetto condannare la Parte_1 sig.ra a versare al sig. l'importo di € 15.440,00.-, o quella diversa CP_1 Parte_1 maggior o minor somma che risulterà acclarata all'esito del giudizio, oltre interessi dalla racc.ta del
14/09/2023 fino alla data dell'effettivo soddisfo.
In via Subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda principale, si chiede che il
Giudice stabilisca, ai sensi dell'art. 1817 c.c. il termine entro il quale la sig.ra dovrà CP_1 restituire al sig. le somme mutuate, pari ad € 15.440,00.- o quella diversa maggior Parte_1
o minor somma che risulterà acclarata all'esito del giudizio.
In via Istruttoria
Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze di fatto:
“1) Vero che, dall'ottobre 2020 all'ottobre 2022, il sig. ha prestato alla sig.ra Parte_1 somme di denaro per complessivi € 18.440,00.- di cui € 6.370,00.- a mezzo di n. 15 CP_1
bonifici bancari (cfr. doc.1) ed il residuo mediante plurimi versamenti in contanti, per esigenze personali della sig.ra come indicate al punto n. 10 del ricorso ex art 281 decies c.p.c.. CP_1
2) Vero che la sig.ra si era impegnata a restituire l'importo di cui al capitolo che CP_1
precede non appena avesse iniziato a lavorare.
3) Vero che la sig.ra svolge attività lavorativa sin dal febbraio 2023 e dal marzo 2023 CP_1
con regolare contratto di lavoro.
4) Vero che la sig.ra ha restituito al sig. unicamente somme per € CP_1 Parte_1
3.000,00.- mediante versamenti parziali, l'ultimo dei quali effettuato nel mese di aprile 2023.
Si indicano a testi:
-sig.ra , residente a [...] Tes_1
-dott.ssa residente in [...]”. Testimone_2
Con osservanza,”
pagina 2 di 13
Per CP_1
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione, e deduzione, segnatamente le istanze istruttorie tutte avversarie;
IN VIA PRELIMINARE E PRINCIPALE
Dichiararsi l'inammissibilità nonché la manifesta infondatezza dell'appello a sensi art. 348 bis c.p.c.
IN OGNI CASO
Rigettarsi il proposto appello perché infondato in fatto, diritto, e rito.
Col favore delle spese ed onorari della fase di giudizio.
Con osservanza.”
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Busto Arsizio chiedendone la condanna alla restituzione della somma di € 15.690,00, CP_1
oltre interessi legali.
A fondamento della pretesa restitutoria, il ricorrente deduceva:
− di aver intrattenuto con la resistente una convivenza more uxorio;
− di aver concesso alla resistente, nel periodo di convivenza, la somma complessiva di € 18.440,00 a titolo di mutuo, di cui € 6.370,00 versati mediante quindici bonifici bancari effettuati sul c/c personale della convenuta ed € 15.440,00 mediante plurime consegne in contanti, effettuate dall'ottobre 2020 all'ottobre 2022;
− di aver ottenuto in restituzione la somma di € 2.850,00 dalla resistente, che si era impegnata a restituire il residuo debito di € 15.590,00 non appena avesse trovato posizione lavorativa;
− di aver ricevuto, nell'aprile 2023, un messaggio con cui la gli comunicava di aver trovato CP_1 un'attività lavorativa e di impegnarsi, conseguentemente, a versare la somma di € 150,00/200,00 mensili sino a estinzione del debito;
− di aver ricevuto, nello stesso mese, una sola delle rate concordate ai fini della restituzione del denaro mutuato, residuando un credito nei confronti della ricorrente di € 15.440,00;
− di aver subito l'illecita sottrazione di € 250,00 da parte della al momento dell'interruzione CP_1
della convivenza more uxorio e del conseguente allontanamento della resistente dalla residenza comune;
conseguentemente il ricorrente chiedeva, oltre alla restituzione della somma, il risarcimento del danno derivatone ex art. 2043 c.c.
pagina 3 di 13 Nel costituirsi nel giudizio instaurato dal , eccepita in via preliminare Pt_1 CP_1
l'improcedibilità del ricorso ex art. 281decies c.p.c., inerendo la causa a materia familiare e dovendo conseguentemente essere sottoposta al rito previsto dagli artt. 473bis ss. c.p.c., contestava nel merito la domanda avversaria, chiedendone il rigetto.
In particolare, la convenuta deduceva:
− di aver convissuto more uxorio con il ricorrente dal settembre 2020 alla fine del dicembre 2022, periodo nel quale la relazione si era interrotta;
− di aver goduto delle somme oggetto delle dazioni del , in parte, a titolo di contributo al Pt_1
ménage familiare, essendosi i conviventi accordati sul fatto che la non avrebbe più svolto CP_1
attività lavorativa;
in parte, a titolo di regali che il aveva voluto farle nel corso della Pt_1
convivenza;
− di aver ricevuto dal la complessiva somma di € 3.000,00, peraltro già restituita;
Pt_1
− di non aver concordato nulla con il in merito alla restituzione delle somme ottenute. Pt_1
Disattese le istanze istruttorie delle parti con ordinanza del 4 aprile 2024, la causa veniva istruita documentalmente.
Con sentenza n. 742/2024, pubblicata il 5 giugno 2024, il Tribunale di Busto Arsizio, in parziale accoglimento del ricorso proposto da condannava al pagamento in Parte_1 CP_1 suo favore della somma di € 250,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
In motivazione, il giudice di primo grado:
− disattendeva l'eccezione di improcedibilità proposta dalla resistente, avendo la causa ad oggetto l'adempimento di obbligazioni contrattuali sorte in forza di un rapporto di mutuo intercorso tra le parti e, con riferimento al limitato importo di € 250,00, in forza del fatto illecito della che CP_1 aveva sottratto le somme al al momento dell'allontanamento dalla casa familiare;
Pt_1
− escludeva che il ricorrente avesse fornito prova dell'esistenza del rapporto di mutuo, dell'effettivo importo della somma mutuata e dell'obbligo di restituzione. In particolare, il Tribunale:
− desumeva dagli atti del giudizio la prova della datio di parte della somma pretesa in restituzione mediante bonifici bancari – consegna, peraltro, non contestata dalla – rilevando tuttavia: CP_1
da un lato, che i bonifici non riportassero alcuna causale né alcun riferimento a pattuizioni da cui desumere l'obbligo restitutorio della resistente;
dall'altro lato, che la prospettazione della CP_1
sul punto – secondo la quale i versamenti, di limitata entità, trovavano causa nel contributo al ménage familiare – non apparisse inverosimile;
pagina 4 di 13 − escludeva che il ricorrente avesse provato la consegna di parte del denaro in contanti, avendo il omesso di allegare capitoli di prova precisi e contenenti riferimenti circostanziali idonei Pt_1
a prospettare l'ammontare o la data delle dazioni;
− escludeva la valenza probatoria del file audio prodotto in data 2 febbraio 2024, nel quale la convenuta si dichiarava disposta a cominciare a restituire la somma mediante piccoli importi mensili;
− riconosceva la debenza della somma di € 250,00, avendo il prodotto corrispondenza Pt_1 telefonica da cui emergeva l'effettiva sottrazione dell'importo – circostanza, peraltro, confermata dalla convenuta;
condannava, quindi, la ricorrente al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
La sentenza del Tribunale di Busto Arsizio è stata impugnata da , che ne ha chiesto la Parte_1
riforma, reiterando le domande già svolte nel primo grado di giudizio.
A fondamento della propria impugnazione, l'appellante ha dedotto cinque motivi di appello.
1. “Omessa/errata valutazione delle risultanze di causa – somme versate mediante bonifici bancari”.
2. “Omessa/errata valutazione delle risultanze di causa – somme versate in contanti”
3. “Errore di diritto – art. 1988 c.c. e onere della prova”
4. “Mancata ammissione prove orali.”
5. “Error in procedendo – violazione artt. 281 sexies – 281 terdecies c.p.c.”
Si è costituita nel presente grado di giudizio contestando l'ammissibilità e la fondatezza CP_1 dell'appello avversario.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 4 dicembre 2024, il Consigliere istruttore ha fissato innanzi a sé l'udienza del 26 marzo 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito dei fogli di precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusivi.
In detta udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, la Corte rileva che l'eccezione di inammissibilità spiegata ex art. 348bis c.p.c. dall'appellata deve ritenersi superata sin dal momento in cui il Consigliere istruttore ha CP_1 disposto il rinvio della causa all'udienza del 26 marzo 2025 per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
pagina 5 di 13 Va ricordato infatti che l'inammissibilità ex art. 348bis c.p.c. deve essere rilevata alla prima udienza, prima di procedere alla trattazione: ove, come nel caso di specie, la Corte disponga per la definizione del giudizio con sentenza (fissando l'udienza di rimessione in decisione o, come avveniva nel regime previgente, di precisazione delle conclusioni), l'eccezione deve intendersi respinta e l'ordinanza di inammissibilità non potrà più essere adottata (cfr. Cass. 14696/16).
Non può parimenti trovare accoglimento l'ulteriore eccezione di inammissibilità spiegata da parte appellata ex art. 342 c.p.c., risultando l'appello articolato in maniera specifica, con indicazione delle parti della sentenza, nonché della ratio decidendi che l'odierno appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in ossequio alla nuova formulazione della norma portata dal D.Lgs. n. 149/2002.
Tanto dedotto in via preliminare, la Corte, procedendo all'esame del merito dell'appello, rileva come i primi due motivi di gravame si prestino ad una trattazione congiunta.
Il sig. ha infatti censurato la sentenza di primo grado anzitutto per aver il giudice escluso che Pt_1 la consegna della somma di € 6.370,00, pur debitamente provata mediante la produzione dei quindici bonifici disposti in favore della (cfr. doc. 1 primo grado appellante), fosse avvenuta a titolo di CP_1
mutuo.
In tal modo, il giudice sarebbe incorso in erronea e parziale valutazione delle prove offerte in giudizio.
In particolare, il Tribunale non avrebbe attribuito alcuna rilevanza:
− né ai bonifici effettuati dalla sig.ra al sig. per complessivi € 2.850,00, attraverso la CP_1 Pt_1 disposizione dei quali l'odierna appellata avrebbe riconosciuto la debenza delle somme ricevute in prestito e la volontà negoziale di assolvere il proprio obbligo restitutorio;
− né alla corrispondenza intercorsa tra le parti mediante piattaforma di messaggistica telefonica
WhatsApp successivamente ai bonifici disposti nei confronti dell'appellante – nei quali l'appellata avrebbe espressamente riconosciuto di aver ricevuto somme a titolo di prestito impegnandosi alla loro restituzione;
− né al versamento, da parte della in data 13 aprile 2023, della somma di € 150,00 secondo il CP_1
programma di restituzione proposto dalla medesima al mutuante – versamento che costituirebbe ricognizione di debito da parte della che avrebbe così riconosciuto in modo inequivoco la CP_1
propria posizione debitoria nei confronti del . Pt_1
Conseguentemente, nella prospettazione dell'appellante, il giudice di primo grado, riconosciuta la prova della corresponsione di denaro a titolo di prestito per l'importo di € 6.370,00, avrebbe dovuto condannare la al pagamento di quanto non ancora restituito, ammontante ad € 3.370,00 (pari alla CP_1
pagina 6 di 13 differenza tra la somma portata dall'importo complessivo dei bonifici disposti in favore della e il CP_1 minor importo portato dai tre bonifici disposti da quest'ultima in favore del per € 2.850,00, Pt_1 nonché all'ulteriore somma di € 150 versata in contanti nell'ottobre 2022 – cfr. p. 9 atto di citazione in appello).
L'appellante ha altresì censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha escluso che fosse stata fornita prova della consegna del denaro in contanti per la somma complessiva di €
15.440,00.
Nella prospettazione dell'appellante, sia la dazione del denaro, sia il titolo di prestito della datio avrebbero dovuto ritenersi pacificamente provati dalla corrispondenza telefonica intercorsa via
WhatsApp tra le parti, nella quale la riconoscendo di aver ricevuto somme di denaro a titolo di CP_1
mutuo, si impegnava altresì alla loro restituzione mediante rate mensili di importo variabile tra i 100 e i
200 € dall'aprile 2023 in poi.
Il giudice avrebbe dovuto ritenere assolto l'onere probatorio incombente sul mutuante anche in punto di quantum, posto che la corrispondenza citata renderebbe evidente la mancata contestazione, da parte dell'appellata mutuataria, dell'entità del credito, quantificato dal nell'importo di € 15.590,00. Pt_1
Sul punto, la Corte rileva come i principi in tema di onere della prova, che trovano fondamento normativo nell'art. 2697 c.c., impongano a chi agisca per ottenere la restituzione di importi che si pretende aver concesso a mutuo l'onere di provare gli elementi costitutivi della pretesa e, nello specifico: i) la datio rei, ossia il trasferimento del denaro, costituendo il mutuo un contratto reale;
ii) la causa giustificativa della datio, declinata nel titolo di mutuo e nel correlato obbligo di restituzione in capo alla pretesa parte mutuataria.
Tali elementi devono sussistere congiuntamente nel momento in cui il rapporto viene ad esistenza: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di evidenziare che “il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la "res" oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale.” (cfr. Cass. civ., ord. n.
35959/2021).
pagina 7 di 13 Tanto premesso, la Corte osserva che la produzione, da parte dell'appellante, dei messaggi intercorsi per il tramite della piattaforma di messaggistica telefonica WhatsApp tra le odierne parti in giudizio è idonea a provare l'assunzione, da parte della sig.ra dell'impegno restitutorio, derivante da titolo CP_1
di mutuo, delle somme ricevute dal . Pt_1
In tali messaggi, in particolare, l'odierna appellata rilevava l'esistenza di un'intesa, tra le parti, in merito all'elaborazione di un piano di rientro e, a fronte dell'insistenza dell'appellante di aver un colloquio in merito alle somme da restituire, rispondeva: “Tanto ci sarà poco da parlare… Ti darò una cifra che andrà dalle 100 alle 200 euro a vita, finché camperò” (cfr. messaggio del 21 febbraio 2023,
p. 2 doc. 2 fascicolo primo grado appellante).
Il proposito restitutorio dell'odierna appellata veniva ribadito il successivo 12 aprile, data in cui la dichiarava al l'intenzione di versare “tra le 100 e le 200 euro al mese”, sottolineando CP_1 Pt_1 altresì che “x [per] i conti mi fido di quelli che hai fatto tu” (ibidem).
Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa dell'appellata, peraltro, nel rispondere a tale messaggio, il aveva indicato la somma oggetto dell'obbligo restitutorio, scrivendo che “A conti fatti mi devi Pt_1
€ 15.590,00” e allegando screenshot in cui si leggeva:
€ 17.600 CP_1
+ € 840 Assicurazione personale
Togliere dal totale € 1.700,00 da bonifico che mi ha fatto il 01/11/2021 CP_1
Togliere dal totale € 1.000,00 da bonifico che mi ha fatto il 12/01/2022 CP_1
Togliere dal totale € 150 in contanti che mi ha dato il 25/10/2022” (cfr. p. 4 doc. 2). CP_1
A tale messaggio seguiva risposta dell'appellata, che, in risposta alle doglianze mostrate dal Pt_1 in merito all'esiguità degli importi rateali, dichiarava: “Non so che dirti. Questo è quello che posso fare al momento, dopo il primo mese di lavoro” (ibidem).
L'impegno restitutorio assunto dalla si evince altresì dalle causali recate da due dei tre CP_1 versamenti effettuati dalla medesima mediante bonifico bancario in favore dell'appellante
(rispettivamente in data 13 febbraio 2022 e 13 aprile 2023): entrambi i bonifici, infatti, recano causale
“RESO PRESTITO” e “RESTITUZIONE” (cfr. doc. 3 primo grado appellante).
Inoltre, sempre nella corrispondenza intercorsa via WhatsApp tra le parti, la nel rispondere alle CP_1 insistenze del in merito all'esiguità dell'importo versato mensilmente dalla medesima in Pt_1 restituzione, dichiarava: “Ti eri proposto di pagare per me mentre io non stavo lavorando, e io, poiché ero molto a disagio nell'accettare, ho proposto […] che non fossero soldi regalati, ma prestati, e che
pagina 8 di 13 te li avrei restituiti non appena avessi iniziato a lavorare… Ma mai, mai una sola volta nelle nostre infinite discussioni, è stato condizionato il metodo di restituzione…” (cfr. p. 8 doc. 2 primo grado appellante).
La produzione versata agli atti del giudizio è idonea a dimostrare l'assunzione, da parte della e CP_1
in favore del , di un effettivo impegno restitutorio. Pt_1
Se ne desume che, attraverso la prova dell'assunzione dell'obbligo restitutorio da parte di CP_1
il abbia dimostrato il titolo di mutuo ad esso sotteso, assolvendo all'onere probatorio
[...] Pt_1
sullo stesso incombente.
Quanto alla prova della consegna dell'intero importo preteso, invece, occorre osservare come controparte abbia prodotto le contabili dei bonifici eseguiti in favore della controparte per complessivi
€ 6.370,00 (doc. 1 fascicolo primo grado).
Rimane, al contrario, priva di dimostrazione la consegna delle somme in contanti, rispetto alla quale, come già evidenziato dal giudice di prime cure, “il ricorrente non è stato in grado di provare allegando sul punto capitoli di prova del tutto generici e privi di riferimenti circostanziali idonei a prospettare un accadimento storico preciso”, non avendo il indicato, “nemmeno in via approssimativa, date e Pt_1
ammontare di tali pretese dazioni di denaro, collocati del tutto genericamente nel corso della convivenza durata circa due anni” (cfr. p. 3 sentenza primo grado).
Ed invero, anche a voler prescindere dal fatto che l'appellante nulla ha argomentato nel contestare la mancata ammissione della prova testimoniale, deve condividersi il giudizio reso dal Tribunale in merito alla genericità dei capitoli di prova articolati nel ricorso introduttivo, che, per come formulati, non avrebbero comunque fornito elementi idonei a dimostrare l'avvenuta consegna del denaro in contanti, né sotto il profilo delle circostanze di tempo e di luogo in cui i vari versamenti sarebbero avvenuti, né sotto il profilo del quantum di tali versamenti.
Né può assurgere a prova di tale datio la corrispondenza intercorsa via WhatsApp tra le parti e, in particolare, i messaggi del 12 aprile 2023, con cui il aveva evidenziato la somma oggetto Pt_1 dell'obbligo restitutorio e allegato screenshot che teneva conto dell'importo mutuato e delle somme già restituite.
Invero, le dichiarazioni rese dalla in risposta all'ex convivente – “Non so che dirti. Questo è CP_1 quello che posso fare al momento, dopo il primo mese di lavoro” – non possono neppure assurgere ad una confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. dell'intervenuta consegna di denaro in contanti, a fronte della loro estrema genericità e dell'assenza di qualsivoglia allegazione, da parte del , in merito Pt_1
pagina 9 di 13 alle circostanze di tempo e di luogo in cui le dazioni sarebbero avvenute o all'entità degli importi consegnati.
Conseguentemente, la prova del mutuo può considerarsi integrata soltanto con riferimento alla minor somma di € 6.370,00, consegnata alla mutuataria mediante bonifici prodotti sub doc. 1 CP_1 dall'odierno appellante . Parte_1
Incontestata, peraltro, l'avvenuta restituzione, da parte della della somma di € 2.850,00, e CP_1 pacifica la circostanza della consegna in contanti dell'ulteriore importo di € 150,00 in favore del
(come rilevato dallo stesso appellante nell'atto introduttivo del giudizio – cfr. pp. 5, 9 e 10 – e Pt_1
come risulta, altresì, dallo screenshot del 12 aprile 2023 – cfr. doc. 2), la stessa è ancora debitrice, nei confronti dell'appellante, del minor importo di € 3.370,00.
Il terzo motivo di appello, con cui l'appellante ha lamentato l'omessa valutazione, da parte del giudice, della natura di ricognizione di debito della corrispondenza telefonica intercorsa tra le parti – con conseguente obbligo dell'appellata di dimostrare l'inesistenza del debito o il suo adempimento in virtù dell'astrazione processuale determinata dall'art. 1988 c.c. – è inammissibile.
Deve sul punto rilevarsi come, nel primo grado di giudizio, il abbia agito nei confronti della Pt_1
proponendo domanda di restituzione e adducendo, a fondamento della medesima, un sottostante CP_1
rapporto di mutuo tra le parti.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “la rinuncia al vantaggio della dispensa dell'onere della prova del rapporto fondamentale, derivante dall'effetto di astrazione processuale prodotto dalla promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., può essere anche implicita, ma richiede una inequivoca manifestazione della volontà abdicativa, la quale è configurabile quando il beneficiario, nell'azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante chiedendo “sua sponte” di provarlo, e non anche quando lo stesso promissario formuli tale richiesta istruttoria per reagire alle eccezioni del promittente” (cfr., sul punto, Cass. 14773/19; Cass.
20899/2018; Cass. 4121/1985).
Non appare, peraltro, superfluo evidenziare come una simile volontà abdicativa si sia manifestata, nel caso di specie, già nel momento in cui il , nell'introdurre il giudizio di primo grado, ha chiesto Pt_1
l'esperimento della prova per testi: a fronte di tale circostanza, infatti, è ben logico che il Tribunale abbia ravvisato un'implicita rinuncia al beneficio dell'astrazione processuale nella condotta del ricorrente che, pur avendo a disposizione una ricognizione di debito, ha dedotto e chiesto sua sponte di provare per testi l'esistenza del rapporto sottostante.
pagina 10 di 13 Ne consegue il rigetto della censura.
Non appaiono meritevoli di accoglimento neppure gli ultimi due motivi di appello, che, oltre a presentare indubbi profili di genericità, si palesano comunque infondati.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante ha contestato la decisione di primo grado anche nella parte in cui il Tribunale non ha accolto la richiesta avanzata dal nell'atto introduttivo del Pt_1 giudizio ai sensi dell'art. 281duodecies comma 4 c.p.c., impedendo in tal modo al resistente di articolare e specificare i capitoli di prova e di indicare i testi, come da riserva espressa contenuta nel ricorso. La difesa del sig. ha altresì censurato la valutazione di genericità offerta dal giudice in Pt_1
merito ai capitoli di prova formulati nel proprio ricorso.
Tanto considerato, deve rilevarsi come, impregiudicato il giudizio di genericità dei capitoli di prova articolati dal ex art. 281duodecies c.p.c., nel ricorso introduttivo, lo stesso si fosse limitato a Pt_1 formulare le proprie istanze istruttorie “con riserva di indicare testi, e dedurre ulteriori capitoli di prova”. Sul punto, la Corte osserva che l'art. 244 c.p.c. richiede, nella deduzione della prova per testi, anche l'indicazione specifica delle persone da interrogare, al fine di consentire al giudice di valutare l'ammissibilità della testimonianza richiesta: ne deriva che la specificazione dei testi dovesse avvenire già nell'ambito dell'atto introduttivo del giudizio.
Né il ricorrente, odierno appellante, ha formulato una specifica richiesta o ha addotto un giustificato motivo ai sensi dell'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. che, nel testo applicabile ratione temporis, subordina a tali presupposti la concessione, da parte del giudice, di un termine perentorio per
“precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
Con l'ultimo motivo di appello, il si è infine doluto dell'error in procedendo del giudice di Pt_1 primo grado, sostanziatosi nel verbale dell'udienza tenutasi in data 5 giugno 2024.
La Corte rileva come nel verbale in contestazione il giudice, dopo aver chiesto ai difensori delle parti di precisare le conclusioni, si sia incorrettamente riferito a “dei fogli separati in via telematica”, pur non avendo i procuratori depositato alcuna nota conclusiva, riportandosi, verosimilmente, alle conclusioni desunte nei rispettivi atti difensivi.
L'errore materiale in cui è incorso il giudice – che avrebbe potuto essere rilevato in udienza dall'avvocato dell'odierno appellante – non ha in alcun modo pregiudicato il contraddittorio delle parti, non sussistendo, conseguentemente, alcun interesse ad agire del sul punto. Pt_1
pagina 11 di 13 Peraltro, come rilevato dalla difesa dell'appellata, tale errore non si è tradotto in un vizio della sentenza, avendo il giudice correttamente riportato nel testo del provvedimento le conclusioni precisate dalle parti nel ricorso introduttivo e nella relativa comparsa di costituzione.
Ne deriva l'inammissibilità del motivo di gravame.
Conseguentemente, l'appello deve essere accolto, nei limiti di cui in motivazione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve essere condannata alla restituzione dell'importo di € CP_1
3.370,00, oltre interessi legali dalla data della domanda stragiudiziale (individuata nella data portata dalla raccomandata del 14 settembre 2023, con cui il legale dell'appellante chiedeva la restituzione dell'importo mutuato – cfr. doc. 4 all. atto di citazione in appello) alla data dell'effettivo saldo.
Considerati l'esito complessivo della lite e la reciproca soccombenza delle parti, i parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii, oltre che l'assenza di attività istruttoria e l'attività difensiva richiesta e complessivamente prestata, sembra congruo assumere la seguente regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio:
− compensazione nella misura di ¾ per il primo e secondo grado di giudizio, attesa la reciproca soccombenza delle parti;
− condanna dell'appellata alla rifusione del restante quarto per entrambi i gradi di CP_1
giudizio.
Dette spese vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della domanda introdotta in giudizio (pari ad € 15.440,00).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie l'appello formulato da nei confronti di Parte_1 CP_1
2) per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 742/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, condanna alla restituzione, in favore di dell'importo di € 3.370,00, oltre CP_1 Parte_1
interessi ex art. 1283 comma 1 c.c. dal 14 settembre 2023 al saldo;
3) dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio compensate nella misura di ¾;
4) condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante , delle CP_1 Parte_1 spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nella restante misura di ¼, che liquida in complessivi €
1.840,75 (di cui € 849,25 per il primo grado ed € 991,50 per il grado di appello) a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
pagina 12 di 13 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Marianna Galioto
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2178/2024 promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato in data 18.07.2024 e rimessa in decisione all'udienza del 26.03.2025
DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in via Isonzo n. Parte_1 C.F._1
36, Busto Arsizio (VA) presso lo studio dell'avv. Miriam Arabini (C.F.: ,– C.F._2
PEC: che lo rappresenta e difende come da procura allegata in Email_1
atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in via Costantino Crosa CP_1 C.F._3
n. 1, Biella (BI), presso lo studio dell'avv. Guido Strona (C.F.: ; PEC: C.F._4
che la rappresenta e difende come da procura allegata in atti. Email_2
APPELLATA
Oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 13 Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza n.742/2024
Tribunale di Busto Arsizio – Giudice Unico dott. Nicola Cosentino, emessa e pubblicata il 05/06/2024
a definizione del procedimento RG n. 5342/2023, Rep. n. 1359/2024, per le motivazioni in atti:
In via Principale
- accertare e dichiarare l'inadempimento della sig.ra all'obbligo di restituire al sig. CP_1
le somme ricevute a titolo di mutuo, per € 15.440,00.-; per l'effetto condannare la Parte_1 sig.ra a versare al sig. l'importo di € 15.440,00.-, o quella diversa CP_1 Parte_1 maggior o minor somma che risulterà acclarata all'esito del giudizio, oltre interessi dalla racc.ta del
14/09/2023 fino alla data dell'effettivo soddisfo.
In via Subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda principale, si chiede che il
Giudice stabilisca, ai sensi dell'art. 1817 c.c. il termine entro il quale la sig.ra dovrà CP_1 restituire al sig. le somme mutuate, pari ad € 15.440,00.- o quella diversa maggior Parte_1
o minor somma che risulterà acclarata all'esito del giudizio.
In via Istruttoria
Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze di fatto:
“1) Vero che, dall'ottobre 2020 all'ottobre 2022, il sig. ha prestato alla sig.ra Parte_1 somme di denaro per complessivi € 18.440,00.- di cui € 6.370,00.- a mezzo di n. 15 CP_1
bonifici bancari (cfr. doc.1) ed il residuo mediante plurimi versamenti in contanti, per esigenze personali della sig.ra come indicate al punto n. 10 del ricorso ex art 281 decies c.p.c.. CP_1
2) Vero che la sig.ra si era impegnata a restituire l'importo di cui al capitolo che CP_1
precede non appena avesse iniziato a lavorare.
3) Vero che la sig.ra svolge attività lavorativa sin dal febbraio 2023 e dal marzo 2023 CP_1
con regolare contratto di lavoro.
4) Vero che la sig.ra ha restituito al sig. unicamente somme per € CP_1 Parte_1
3.000,00.- mediante versamenti parziali, l'ultimo dei quali effettuato nel mese di aprile 2023.
Si indicano a testi:
-sig.ra , residente a [...] Tes_1
-dott.ssa residente in [...]”. Testimone_2
Con osservanza,”
pagina 2 di 13
Per CP_1
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione, e deduzione, segnatamente le istanze istruttorie tutte avversarie;
IN VIA PRELIMINARE E PRINCIPALE
Dichiararsi l'inammissibilità nonché la manifesta infondatezza dell'appello a sensi art. 348 bis c.p.c.
IN OGNI CASO
Rigettarsi il proposto appello perché infondato in fatto, diritto, e rito.
Col favore delle spese ed onorari della fase di giudizio.
Con osservanza.”
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Busto Arsizio chiedendone la condanna alla restituzione della somma di € 15.690,00, CP_1
oltre interessi legali.
A fondamento della pretesa restitutoria, il ricorrente deduceva:
− di aver intrattenuto con la resistente una convivenza more uxorio;
− di aver concesso alla resistente, nel periodo di convivenza, la somma complessiva di € 18.440,00 a titolo di mutuo, di cui € 6.370,00 versati mediante quindici bonifici bancari effettuati sul c/c personale della convenuta ed € 15.440,00 mediante plurime consegne in contanti, effettuate dall'ottobre 2020 all'ottobre 2022;
− di aver ottenuto in restituzione la somma di € 2.850,00 dalla resistente, che si era impegnata a restituire il residuo debito di € 15.590,00 non appena avesse trovato posizione lavorativa;
− di aver ricevuto, nell'aprile 2023, un messaggio con cui la gli comunicava di aver trovato CP_1 un'attività lavorativa e di impegnarsi, conseguentemente, a versare la somma di € 150,00/200,00 mensili sino a estinzione del debito;
− di aver ricevuto, nello stesso mese, una sola delle rate concordate ai fini della restituzione del denaro mutuato, residuando un credito nei confronti della ricorrente di € 15.440,00;
− di aver subito l'illecita sottrazione di € 250,00 da parte della al momento dell'interruzione CP_1
della convivenza more uxorio e del conseguente allontanamento della resistente dalla residenza comune;
conseguentemente il ricorrente chiedeva, oltre alla restituzione della somma, il risarcimento del danno derivatone ex art. 2043 c.c.
pagina 3 di 13 Nel costituirsi nel giudizio instaurato dal , eccepita in via preliminare Pt_1 CP_1
l'improcedibilità del ricorso ex art. 281decies c.p.c., inerendo la causa a materia familiare e dovendo conseguentemente essere sottoposta al rito previsto dagli artt. 473bis ss. c.p.c., contestava nel merito la domanda avversaria, chiedendone il rigetto.
In particolare, la convenuta deduceva:
− di aver convissuto more uxorio con il ricorrente dal settembre 2020 alla fine del dicembre 2022, periodo nel quale la relazione si era interrotta;
− di aver goduto delle somme oggetto delle dazioni del , in parte, a titolo di contributo al Pt_1
ménage familiare, essendosi i conviventi accordati sul fatto che la non avrebbe più svolto CP_1
attività lavorativa;
in parte, a titolo di regali che il aveva voluto farle nel corso della Pt_1
convivenza;
− di aver ricevuto dal la complessiva somma di € 3.000,00, peraltro già restituita;
Pt_1
− di non aver concordato nulla con il in merito alla restituzione delle somme ottenute. Pt_1
Disattese le istanze istruttorie delle parti con ordinanza del 4 aprile 2024, la causa veniva istruita documentalmente.
Con sentenza n. 742/2024, pubblicata il 5 giugno 2024, il Tribunale di Busto Arsizio, in parziale accoglimento del ricorso proposto da condannava al pagamento in Parte_1 CP_1 suo favore della somma di € 250,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
In motivazione, il giudice di primo grado:
− disattendeva l'eccezione di improcedibilità proposta dalla resistente, avendo la causa ad oggetto l'adempimento di obbligazioni contrattuali sorte in forza di un rapporto di mutuo intercorso tra le parti e, con riferimento al limitato importo di € 250,00, in forza del fatto illecito della che CP_1 aveva sottratto le somme al al momento dell'allontanamento dalla casa familiare;
Pt_1
− escludeva che il ricorrente avesse fornito prova dell'esistenza del rapporto di mutuo, dell'effettivo importo della somma mutuata e dell'obbligo di restituzione. In particolare, il Tribunale:
− desumeva dagli atti del giudizio la prova della datio di parte della somma pretesa in restituzione mediante bonifici bancari – consegna, peraltro, non contestata dalla – rilevando tuttavia: CP_1
da un lato, che i bonifici non riportassero alcuna causale né alcun riferimento a pattuizioni da cui desumere l'obbligo restitutorio della resistente;
dall'altro lato, che la prospettazione della CP_1
sul punto – secondo la quale i versamenti, di limitata entità, trovavano causa nel contributo al ménage familiare – non apparisse inverosimile;
pagina 4 di 13 − escludeva che il ricorrente avesse provato la consegna di parte del denaro in contanti, avendo il omesso di allegare capitoli di prova precisi e contenenti riferimenti circostanziali idonei Pt_1
a prospettare l'ammontare o la data delle dazioni;
− escludeva la valenza probatoria del file audio prodotto in data 2 febbraio 2024, nel quale la convenuta si dichiarava disposta a cominciare a restituire la somma mediante piccoli importi mensili;
− riconosceva la debenza della somma di € 250,00, avendo il prodotto corrispondenza Pt_1 telefonica da cui emergeva l'effettiva sottrazione dell'importo – circostanza, peraltro, confermata dalla convenuta;
condannava, quindi, la ricorrente al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
La sentenza del Tribunale di Busto Arsizio è stata impugnata da , che ne ha chiesto la Parte_1
riforma, reiterando le domande già svolte nel primo grado di giudizio.
A fondamento della propria impugnazione, l'appellante ha dedotto cinque motivi di appello.
1. “Omessa/errata valutazione delle risultanze di causa – somme versate mediante bonifici bancari”.
2. “Omessa/errata valutazione delle risultanze di causa – somme versate in contanti”
3. “Errore di diritto – art. 1988 c.c. e onere della prova”
4. “Mancata ammissione prove orali.”
5. “Error in procedendo – violazione artt. 281 sexies – 281 terdecies c.p.c.”
Si è costituita nel presente grado di giudizio contestando l'ammissibilità e la fondatezza CP_1 dell'appello avversario.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 4 dicembre 2024, il Consigliere istruttore ha fissato innanzi a sé l'udienza del 26 marzo 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito dei fogli di precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusivi.
In detta udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, la Corte rileva che l'eccezione di inammissibilità spiegata ex art. 348bis c.p.c. dall'appellata deve ritenersi superata sin dal momento in cui il Consigliere istruttore ha CP_1 disposto il rinvio della causa all'udienza del 26 marzo 2025 per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
pagina 5 di 13 Va ricordato infatti che l'inammissibilità ex art. 348bis c.p.c. deve essere rilevata alla prima udienza, prima di procedere alla trattazione: ove, come nel caso di specie, la Corte disponga per la definizione del giudizio con sentenza (fissando l'udienza di rimessione in decisione o, come avveniva nel regime previgente, di precisazione delle conclusioni), l'eccezione deve intendersi respinta e l'ordinanza di inammissibilità non potrà più essere adottata (cfr. Cass. 14696/16).
Non può parimenti trovare accoglimento l'ulteriore eccezione di inammissibilità spiegata da parte appellata ex art. 342 c.p.c., risultando l'appello articolato in maniera specifica, con indicazione delle parti della sentenza, nonché della ratio decidendi che l'odierno appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in ossequio alla nuova formulazione della norma portata dal D.Lgs. n. 149/2002.
Tanto dedotto in via preliminare, la Corte, procedendo all'esame del merito dell'appello, rileva come i primi due motivi di gravame si prestino ad una trattazione congiunta.
Il sig. ha infatti censurato la sentenza di primo grado anzitutto per aver il giudice escluso che Pt_1 la consegna della somma di € 6.370,00, pur debitamente provata mediante la produzione dei quindici bonifici disposti in favore della (cfr. doc. 1 primo grado appellante), fosse avvenuta a titolo di CP_1
mutuo.
In tal modo, il giudice sarebbe incorso in erronea e parziale valutazione delle prove offerte in giudizio.
In particolare, il Tribunale non avrebbe attribuito alcuna rilevanza:
− né ai bonifici effettuati dalla sig.ra al sig. per complessivi € 2.850,00, attraverso la CP_1 Pt_1 disposizione dei quali l'odierna appellata avrebbe riconosciuto la debenza delle somme ricevute in prestito e la volontà negoziale di assolvere il proprio obbligo restitutorio;
− né alla corrispondenza intercorsa tra le parti mediante piattaforma di messaggistica telefonica
WhatsApp successivamente ai bonifici disposti nei confronti dell'appellante – nei quali l'appellata avrebbe espressamente riconosciuto di aver ricevuto somme a titolo di prestito impegnandosi alla loro restituzione;
− né al versamento, da parte della in data 13 aprile 2023, della somma di € 150,00 secondo il CP_1
programma di restituzione proposto dalla medesima al mutuante – versamento che costituirebbe ricognizione di debito da parte della che avrebbe così riconosciuto in modo inequivoco la CP_1
propria posizione debitoria nei confronti del . Pt_1
Conseguentemente, nella prospettazione dell'appellante, il giudice di primo grado, riconosciuta la prova della corresponsione di denaro a titolo di prestito per l'importo di € 6.370,00, avrebbe dovuto condannare la al pagamento di quanto non ancora restituito, ammontante ad € 3.370,00 (pari alla CP_1
pagina 6 di 13 differenza tra la somma portata dall'importo complessivo dei bonifici disposti in favore della e il CP_1 minor importo portato dai tre bonifici disposti da quest'ultima in favore del per € 2.850,00, Pt_1 nonché all'ulteriore somma di € 150 versata in contanti nell'ottobre 2022 – cfr. p. 9 atto di citazione in appello).
L'appellante ha altresì censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha escluso che fosse stata fornita prova della consegna del denaro in contanti per la somma complessiva di €
15.440,00.
Nella prospettazione dell'appellante, sia la dazione del denaro, sia il titolo di prestito della datio avrebbero dovuto ritenersi pacificamente provati dalla corrispondenza telefonica intercorsa via
WhatsApp tra le parti, nella quale la riconoscendo di aver ricevuto somme di denaro a titolo di CP_1
mutuo, si impegnava altresì alla loro restituzione mediante rate mensili di importo variabile tra i 100 e i
200 € dall'aprile 2023 in poi.
Il giudice avrebbe dovuto ritenere assolto l'onere probatorio incombente sul mutuante anche in punto di quantum, posto che la corrispondenza citata renderebbe evidente la mancata contestazione, da parte dell'appellata mutuataria, dell'entità del credito, quantificato dal nell'importo di € 15.590,00. Pt_1
Sul punto, la Corte rileva come i principi in tema di onere della prova, che trovano fondamento normativo nell'art. 2697 c.c., impongano a chi agisca per ottenere la restituzione di importi che si pretende aver concesso a mutuo l'onere di provare gli elementi costitutivi della pretesa e, nello specifico: i) la datio rei, ossia il trasferimento del denaro, costituendo il mutuo un contratto reale;
ii) la causa giustificativa della datio, declinata nel titolo di mutuo e nel correlato obbligo di restituzione in capo alla pretesa parte mutuataria.
Tali elementi devono sussistere congiuntamente nel momento in cui il rapporto viene ad esistenza: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di evidenziare che “il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la "res" oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale.” (cfr. Cass. civ., ord. n.
35959/2021).
pagina 7 di 13 Tanto premesso, la Corte osserva che la produzione, da parte dell'appellante, dei messaggi intercorsi per il tramite della piattaforma di messaggistica telefonica WhatsApp tra le odierne parti in giudizio è idonea a provare l'assunzione, da parte della sig.ra dell'impegno restitutorio, derivante da titolo CP_1
di mutuo, delle somme ricevute dal . Pt_1
In tali messaggi, in particolare, l'odierna appellata rilevava l'esistenza di un'intesa, tra le parti, in merito all'elaborazione di un piano di rientro e, a fronte dell'insistenza dell'appellante di aver un colloquio in merito alle somme da restituire, rispondeva: “Tanto ci sarà poco da parlare… Ti darò una cifra che andrà dalle 100 alle 200 euro a vita, finché camperò” (cfr. messaggio del 21 febbraio 2023,
p. 2 doc. 2 fascicolo primo grado appellante).
Il proposito restitutorio dell'odierna appellata veniva ribadito il successivo 12 aprile, data in cui la dichiarava al l'intenzione di versare “tra le 100 e le 200 euro al mese”, sottolineando CP_1 Pt_1 altresì che “x [per] i conti mi fido di quelli che hai fatto tu” (ibidem).
Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa dell'appellata, peraltro, nel rispondere a tale messaggio, il aveva indicato la somma oggetto dell'obbligo restitutorio, scrivendo che “A conti fatti mi devi Pt_1
€ 15.590,00” e allegando screenshot in cui si leggeva:
€ 17.600 CP_1
+ € 840 Assicurazione personale
Togliere dal totale € 1.700,00 da bonifico che mi ha fatto il 01/11/2021 CP_1
Togliere dal totale € 1.000,00 da bonifico che mi ha fatto il 12/01/2022 CP_1
Togliere dal totale € 150 in contanti che mi ha dato il 25/10/2022” (cfr. p. 4 doc. 2). CP_1
A tale messaggio seguiva risposta dell'appellata, che, in risposta alle doglianze mostrate dal Pt_1 in merito all'esiguità degli importi rateali, dichiarava: “Non so che dirti. Questo è quello che posso fare al momento, dopo il primo mese di lavoro” (ibidem).
L'impegno restitutorio assunto dalla si evince altresì dalle causali recate da due dei tre CP_1 versamenti effettuati dalla medesima mediante bonifico bancario in favore dell'appellante
(rispettivamente in data 13 febbraio 2022 e 13 aprile 2023): entrambi i bonifici, infatti, recano causale
“RESO PRESTITO” e “RESTITUZIONE” (cfr. doc. 3 primo grado appellante).
Inoltre, sempre nella corrispondenza intercorsa via WhatsApp tra le parti, la nel rispondere alle CP_1 insistenze del in merito all'esiguità dell'importo versato mensilmente dalla medesima in Pt_1 restituzione, dichiarava: “Ti eri proposto di pagare per me mentre io non stavo lavorando, e io, poiché ero molto a disagio nell'accettare, ho proposto […] che non fossero soldi regalati, ma prestati, e che
pagina 8 di 13 te li avrei restituiti non appena avessi iniziato a lavorare… Ma mai, mai una sola volta nelle nostre infinite discussioni, è stato condizionato il metodo di restituzione…” (cfr. p. 8 doc. 2 primo grado appellante).
La produzione versata agli atti del giudizio è idonea a dimostrare l'assunzione, da parte della e CP_1
in favore del , di un effettivo impegno restitutorio. Pt_1
Se ne desume che, attraverso la prova dell'assunzione dell'obbligo restitutorio da parte di CP_1
il abbia dimostrato il titolo di mutuo ad esso sotteso, assolvendo all'onere probatorio
[...] Pt_1
sullo stesso incombente.
Quanto alla prova della consegna dell'intero importo preteso, invece, occorre osservare come controparte abbia prodotto le contabili dei bonifici eseguiti in favore della controparte per complessivi
€ 6.370,00 (doc. 1 fascicolo primo grado).
Rimane, al contrario, priva di dimostrazione la consegna delle somme in contanti, rispetto alla quale, come già evidenziato dal giudice di prime cure, “il ricorrente non è stato in grado di provare allegando sul punto capitoli di prova del tutto generici e privi di riferimenti circostanziali idonei a prospettare un accadimento storico preciso”, non avendo il indicato, “nemmeno in via approssimativa, date e Pt_1
ammontare di tali pretese dazioni di denaro, collocati del tutto genericamente nel corso della convivenza durata circa due anni” (cfr. p. 3 sentenza primo grado).
Ed invero, anche a voler prescindere dal fatto che l'appellante nulla ha argomentato nel contestare la mancata ammissione della prova testimoniale, deve condividersi il giudizio reso dal Tribunale in merito alla genericità dei capitoli di prova articolati nel ricorso introduttivo, che, per come formulati, non avrebbero comunque fornito elementi idonei a dimostrare l'avvenuta consegna del denaro in contanti, né sotto il profilo delle circostanze di tempo e di luogo in cui i vari versamenti sarebbero avvenuti, né sotto il profilo del quantum di tali versamenti.
Né può assurgere a prova di tale datio la corrispondenza intercorsa via WhatsApp tra le parti e, in particolare, i messaggi del 12 aprile 2023, con cui il aveva evidenziato la somma oggetto Pt_1 dell'obbligo restitutorio e allegato screenshot che teneva conto dell'importo mutuato e delle somme già restituite.
Invero, le dichiarazioni rese dalla in risposta all'ex convivente – “Non so che dirti. Questo è CP_1 quello che posso fare al momento, dopo il primo mese di lavoro” – non possono neppure assurgere ad una confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. dell'intervenuta consegna di denaro in contanti, a fronte della loro estrema genericità e dell'assenza di qualsivoglia allegazione, da parte del , in merito Pt_1
pagina 9 di 13 alle circostanze di tempo e di luogo in cui le dazioni sarebbero avvenute o all'entità degli importi consegnati.
Conseguentemente, la prova del mutuo può considerarsi integrata soltanto con riferimento alla minor somma di € 6.370,00, consegnata alla mutuataria mediante bonifici prodotti sub doc. 1 CP_1 dall'odierno appellante . Parte_1
Incontestata, peraltro, l'avvenuta restituzione, da parte della della somma di € 2.850,00, e CP_1 pacifica la circostanza della consegna in contanti dell'ulteriore importo di € 150,00 in favore del
(come rilevato dallo stesso appellante nell'atto introduttivo del giudizio – cfr. pp. 5, 9 e 10 – e Pt_1
come risulta, altresì, dallo screenshot del 12 aprile 2023 – cfr. doc. 2), la stessa è ancora debitrice, nei confronti dell'appellante, del minor importo di € 3.370,00.
Il terzo motivo di appello, con cui l'appellante ha lamentato l'omessa valutazione, da parte del giudice, della natura di ricognizione di debito della corrispondenza telefonica intercorsa tra le parti – con conseguente obbligo dell'appellata di dimostrare l'inesistenza del debito o il suo adempimento in virtù dell'astrazione processuale determinata dall'art. 1988 c.c. – è inammissibile.
Deve sul punto rilevarsi come, nel primo grado di giudizio, il abbia agito nei confronti della Pt_1
proponendo domanda di restituzione e adducendo, a fondamento della medesima, un sottostante CP_1
rapporto di mutuo tra le parti.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “la rinuncia al vantaggio della dispensa dell'onere della prova del rapporto fondamentale, derivante dall'effetto di astrazione processuale prodotto dalla promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., può essere anche implicita, ma richiede una inequivoca manifestazione della volontà abdicativa, la quale è configurabile quando il beneficiario, nell'azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante chiedendo “sua sponte” di provarlo, e non anche quando lo stesso promissario formuli tale richiesta istruttoria per reagire alle eccezioni del promittente” (cfr., sul punto, Cass. 14773/19; Cass.
20899/2018; Cass. 4121/1985).
Non appare, peraltro, superfluo evidenziare come una simile volontà abdicativa si sia manifestata, nel caso di specie, già nel momento in cui il , nell'introdurre il giudizio di primo grado, ha chiesto Pt_1
l'esperimento della prova per testi: a fronte di tale circostanza, infatti, è ben logico che il Tribunale abbia ravvisato un'implicita rinuncia al beneficio dell'astrazione processuale nella condotta del ricorrente che, pur avendo a disposizione una ricognizione di debito, ha dedotto e chiesto sua sponte di provare per testi l'esistenza del rapporto sottostante.
pagina 10 di 13 Ne consegue il rigetto della censura.
Non appaiono meritevoli di accoglimento neppure gli ultimi due motivi di appello, che, oltre a presentare indubbi profili di genericità, si palesano comunque infondati.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante ha contestato la decisione di primo grado anche nella parte in cui il Tribunale non ha accolto la richiesta avanzata dal nell'atto introduttivo del Pt_1 giudizio ai sensi dell'art. 281duodecies comma 4 c.p.c., impedendo in tal modo al resistente di articolare e specificare i capitoli di prova e di indicare i testi, come da riserva espressa contenuta nel ricorso. La difesa del sig. ha altresì censurato la valutazione di genericità offerta dal giudice in Pt_1
merito ai capitoli di prova formulati nel proprio ricorso.
Tanto considerato, deve rilevarsi come, impregiudicato il giudizio di genericità dei capitoli di prova articolati dal ex art. 281duodecies c.p.c., nel ricorso introduttivo, lo stesso si fosse limitato a Pt_1 formulare le proprie istanze istruttorie “con riserva di indicare testi, e dedurre ulteriori capitoli di prova”. Sul punto, la Corte osserva che l'art. 244 c.p.c. richiede, nella deduzione della prova per testi, anche l'indicazione specifica delle persone da interrogare, al fine di consentire al giudice di valutare l'ammissibilità della testimonianza richiesta: ne deriva che la specificazione dei testi dovesse avvenire già nell'ambito dell'atto introduttivo del giudizio.
Né il ricorrente, odierno appellante, ha formulato una specifica richiesta o ha addotto un giustificato motivo ai sensi dell'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. che, nel testo applicabile ratione temporis, subordina a tali presupposti la concessione, da parte del giudice, di un termine perentorio per
“precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
Con l'ultimo motivo di appello, il si è infine doluto dell'error in procedendo del giudice di Pt_1 primo grado, sostanziatosi nel verbale dell'udienza tenutasi in data 5 giugno 2024.
La Corte rileva come nel verbale in contestazione il giudice, dopo aver chiesto ai difensori delle parti di precisare le conclusioni, si sia incorrettamente riferito a “dei fogli separati in via telematica”, pur non avendo i procuratori depositato alcuna nota conclusiva, riportandosi, verosimilmente, alle conclusioni desunte nei rispettivi atti difensivi.
L'errore materiale in cui è incorso il giudice – che avrebbe potuto essere rilevato in udienza dall'avvocato dell'odierno appellante – non ha in alcun modo pregiudicato il contraddittorio delle parti, non sussistendo, conseguentemente, alcun interesse ad agire del sul punto. Pt_1
pagina 11 di 13 Peraltro, come rilevato dalla difesa dell'appellata, tale errore non si è tradotto in un vizio della sentenza, avendo il giudice correttamente riportato nel testo del provvedimento le conclusioni precisate dalle parti nel ricorso introduttivo e nella relativa comparsa di costituzione.
Ne deriva l'inammissibilità del motivo di gravame.
Conseguentemente, l'appello deve essere accolto, nei limiti di cui in motivazione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve essere condannata alla restituzione dell'importo di € CP_1
3.370,00, oltre interessi legali dalla data della domanda stragiudiziale (individuata nella data portata dalla raccomandata del 14 settembre 2023, con cui il legale dell'appellante chiedeva la restituzione dell'importo mutuato – cfr. doc. 4 all. atto di citazione in appello) alla data dell'effettivo saldo.
Considerati l'esito complessivo della lite e la reciproca soccombenza delle parti, i parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii, oltre che l'assenza di attività istruttoria e l'attività difensiva richiesta e complessivamente prestata, sembra congruo assumere la seguente regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio:
− compensazione nella misura di ¾ per il primo e secondo grado di giudizio, attesa la reciproca soccombenza delle parti;
− condanna dell'appellata alla rifusione del restante quarto per entrambi i gradi di CP_1
giudizio.
Dette spese vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della domanda introdotta in giudizio (pari ad € 15.440,00).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie l'appello formulato da nei confronti di Parte_1 CP_1
2) per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 742/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, condanna alla restituzione, in favore di dell'importo di € 3.370,00, oltre CP_1 Parte_1
interessi ex art. 1283 comma 1 c.c. dal 14 settembre 2023 al saldo;
3) dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio compensate nella misura di ¾;
4) condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante , delle CP_1 Parte_1 spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nella restante misura di ¼, che liquida in complessivi €
1.840,75 (di cui € 849,25 per il primo grado ed € 991,50 per il grado di appello) a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
pagina 12 di 13 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Marianna Galioto
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