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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/10/2025, n. 4985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4985 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 14432/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
GI AS, nel procedimento civile iscritto al n. 14432 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 NA EL RO EI Parte_1
2 Parte_2
3 LA EL EI
4 BA EL EI
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 11.10.2023
Dott. GI AS 1
1. NA EL RO EI nata in [...] il [...], residente Alm Ipe Amarcelo 645 CS, São Luis Belo Horizonte MG in nome proprio e con nato in [...] il [...], Controparte_2 anche come rappresentante legale del figlio minore
2. nato in [...] il [...], residente Alm Ipe Controparte_3 Amarcelo 645 CS, São Luis Belo Horizonte MG;
3. LA EL EI nata in [...] il [...] residente Alm Ipe Amarcelo 645 CS, São Luis Belo Horizonte MG;
4. nata in [...] il [...], residente Parte_3 Alm Ipe Amarcelo 645 CS, São Luis Belo Horizonte MG,
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
dichiarare cittadini italiani i signori: NA EL RO EI nata in [...] il [...],
nato in [...] il [...] Controparte_3
LA EL EI nata in [...] il [...]
nata in [...] il [...] Parte_3
ordinando al e per esso all'Ufficiale di Stato Civile competente Controparte_1 di procedere alle iscrizioni e annotazioni di legge provvedendo alla comunicazione alle autorità consolari. A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano (o o - cfr. doc. Persona_1 Persona_2 Persona_3 2 fascicolo ricorrenti) nato a [...], prov. di Verona il 23 febbraio 1877, figlio di e emigrato in Brasile, dove contraeva Persona_4 Persona_5 matrimonio, in data 05.10.1907, con la sig.ra senza mai Parte_4 naturalizzarsi cittadino brasiliano e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992.
Prima del matrimonio, dalla loro unione, nasceva:
• in data 30 luglio 1907, il quale in data 29 ottobre 1932 Parte_5 contraeva matrimonio con , dalla cui unione nasceva: Persona_6
➢ in data 9 settembre 1936, che, in data 13 Parte_6 gennaio 1962, contraeva matrimonio con Persona_7
e dalla loro unione nasceva:
[...]
✓ in data 27 febbraio 1965, NA EL RO, odierna ricorrente, che in data 21 settembre 1989 contraeva matrimonio con Controparte_2 adottando il nome di NA EL RO RE. Dalla loro unione nascevano:
❖ in data 5 gennaio 1991 Parte_3
odierna ricorrente;
[...]
❖ in data 1 ottobre1994 LA EL RE, odierna ricorrente;
❖ in data 28 ottobre 2006 Controparte_3
odierno ricorrente
[...]
Dott. GI AS 2
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_1 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a Persona_1
Caldiero, prov. di Verona il 23 febbraio 1877.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare
Dott. GI AS 3
nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_1 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_1 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 14.10.2025.
IL GOP
Dott. GI AS
Dott. GI AS 4
Dott. GI AS 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
GI AS, nel procedimento civile iscritto al n. 14432 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 NA EL RO EI Parte_1
2 Parte_2
3 LA EL EI
4 BA EL EI
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 11.10.2023
Dott. GI AS 1
1. NA EL RO EI nata in [...] il [...], residente Alm Ipe Amarcelo 645 CS, São Luis Belo Horizonte MG in nome proprio e con nato in [...] il [...], Controparte_2 anche come rappresentante legale del figlio minore
2. nato in [...] il [...], residente Alm Ipe Controparte_3 Amarcelo 645 CS, São Luis Belo Horizonte MG;
3. LA EL EI nata in [...] il [...] residente Alm Ipe Amarcelo 645 CS, São Luis Belo Horizonte MG;
4. nata in [...] il [...], residente Parte_3 Alm Ipe Amarcelo 645 CS, São Luis Belo Horizonte MG,
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
dichiarare cittadini italiani i signori: NA EL RO EI nata in [...] il [...],
nato in [...] il [...] Controparte_3
LA EL EI nata in [...] il [...]
nata in [...] il [...] Parte_3
ordinando al e per esso all'Ufficiale di Stato Civile competente Controparte_1 di procedere alle iscrizioni e annotazioni di legge provvedendo alla comunicazione alle autorità consolari. A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano (o o - cfr. doc. Persona_1 Persona_2 Persona_3 2 fascicolo ricorrenti) nato a [...], prov. di Verona il 23 febbraio 1877, figlio di e emigrato in Brasile, dove contraeva Persona_4 Persona_5 matrimonio, in data 05.10.1907, con la sig.ra senza mai Parte_4 naturalizzarsi cittadino brasiliano e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992.
Prima del matrimonio, dalla loro unione, nasceva:
• in data 30 luglio 1907, il quale in data 29 ottobre 1932 Parte_5 contraeva matrimonio con , dalla cui unione nasceva: Persona_6
➢ in data 9 settembre 1936, che, in data 13 Parte_6 gennaio 1962, contraeva matrimonio con Persona_7
e dalla loro unione nasceva:
[...]
✓ in data 27 febbraio 1965, NA EL RO, odierna ricorrente, che in data 21 settembre 1989 contraeva matrimonio con Controparte_2 adottando il nome di NA EL RO RE. Dalla loro unione nascevano:
❖ in data 5 gennaio 1991 Parte_3
odierna ricorrente;
[...]
❖ in data 1 ottobre1994 LA EL RE, odierna ricorrente;
❖ in data 28 ottobre 2006 Controparte_3
odierno ricorrente
[...]
Dott. GI AS 2
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_1 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a Persona_1
Caldiero, prov. di Verona il 23 febbraio 1877.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare
Dott. GI AS 3
nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_1 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_1 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 14.10.2025.
IL GOP
Dott. GI AS
Dott. GI AS 4
Dott. GI AS 5