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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 15/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 167\2024 RG, vertente
TRA
in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ernesta Iorio Parte_1
e Sigismondo Lettieri e con questi elettivamente domiciliato in Eboli (SA), in via Matteo Ripa
n.49, presso la sede municipale, giusta deliberazione della Giunta Comunale e procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliata in Eboli (SA), in via Vittorio Veneto, n. 1/a presso lo CP_1
studio dell'avv. Francesco La Brocca, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa e di costituzione e di risposta in appello;
1 APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 343/2024, pubblicata in data 19\01\2024 dal Tribunale
di Salerno;
in materia di responsabilità da danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c.;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
23\01\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 20\02\2024, CP_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 343\2024 del 19\1\2024 (pubblicata in pari data e notificata il 22/01/2024), con la quale il Tribunale di Salerno così provvedeva: a) Accerta e
dichiara che la responsabilità dell'evento per cui è causa è da imputare all'attrice CP_1
nella misura del 40% ed al Comune di Eboli nella misura del 60%; b) Per l'effetto condanna il
convenuto di Eboli in persona del Sindaco p.t. al risarcimento, in favore dell'attrice, del 60% del
danno non patrimoniale patito dalla stessa attrice;
danno che, in misura già decurtata per il
concorso di colpa, è liquidato in € 5.124,72 oltre interessi come in parte motiva indicato;
c)
condanna il in persona del Sindaco p.t. al risarcimento, in favore dell'attrice, Parte_1
del 60% del danno patrimoniale patito dalla stessa attrice;
danno che, in misura già decurtata
per il concorso di colpa, è liquidato in € 112,36 oltre interessi come in parte motiva indicato;
d)
condanna il convenuto di Eboli in persona del Sindaco p.t. al risarcimento, in favore dell'attrice
al pagamento del 60% delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida per l'intero (1/1) in €
300,00 per spese ed € 5.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per
legge e con attribuzione al Difensore dell'attrice dichiaratosi antistatario;
e) pone definitivamente
le spese di CTU a carico di entrambe le parti ed in eguale misura>.
2 In effetti, con l'atto introduttivo del primo grado rappresentava che in data CP_1
23\5\2018, alle ore 7.50 circa, mentre camminava a piedi lungo il marciapiedi di via Don Luigi
Sturzo, con direzione Campagna/Stazione ferroviaria di Eboli, giunta all'altezza tra il civico n.7 ed il civico n. 9 del lato opposto, a causa del dissesto del marciapiedi reso poco visibile dalla presenza di erbacce e fogliame, scivolava rovinosamente a terra;
che tale fattore di rischio non era indicato da alcun segnale stradale;
che a seguito della caduta, trasportata presso il locale nosocomio, le veniva riscontrata una “frattura bimalleolare posteriore ed esterno caviglia sx” per la quale si rendevano necessari dapprima un ricovero ed in seguito una immobilizzazione gessata seguiti da un assoluto divieto di carico e diversi cicli di riabilitazione;
che da dette lesioni residuavano esiti di carattere permanente, valutati in misura non inferiore al 6%; che la responsabilità del sinistro era da ascriversi al ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., in quanto non provvedeva Parte_1
alla bonifica e alla manutenzione del manto stradale;
che la richiesta di risarcimento inoltrata al on aveva alcun esito. Parte_1
Pertanto, era costretta ad agire in giudizio per accertare la responsabilità del ex art. 2051 Pt_1
c.c. o, al più, ex art. 2043 c.c., con conseguente condanna al risarcimento dei danni sofferti aveva domandato la condanna al risarcimento dei danni biologico, patrimoniale e morale, pari alla somma di € 15.000,00.
Si costituiva in primo grado il contestando quanto ex adverso dedotto e Parte_1
chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, sia perché non dimostrata l'insidia e\o il trabocchetto ex art. 2043 cc, sia per l'esclusiva responsabilità della danneggiata nell'uso del bene pubblico.
Di poi, il Tribunale di Salerno, escussi i testi ammessi ed espletato l'interrogatorio formale dell'attrice (cfr. ordinanza del 23\12\2019 e verbale di udienza del 1\10\2021 per l'interrogatorio e i testi ed ), disposta consulenza tecnica medico-legale (cfr. relazione Testimone_1 Testimone_2
del dott. del 21\3\2022), la causa era decisa con la sentenza qui gravata. Persona_1
3 In particolare, il Tribunale, inquadrata la fattispecie in esame nell'alveo dell'art. 2051 cc, ossia di danno da cose in custodia, accertava la sussistenza di una concorrente responsabilità nella causazione dell'evento dell'attrice, nella misura del 40%, e del convenuto Parte_1
nella misura del 60%. Invero, il primo giudice, pur riconoscendo la cattiva manutenzione del tratto di marciapiedi in questione e l'assenza di qualsiasi segnale di pericolo, imputava alla un CP_1
difetto di cautela nel camminare su una strada palesemente dissestata.
Nella quantificazione dei danni risarcibili, il Tribunale accertava l'esistenza di esiti permanenti del
4,5%, 75 giorni di inabilità temporanea (45 gg di ITT e 30 gg di ITP al 30%), oltre spese mediche per € 187,27, escludendo di contro il danno morale e la personalizzazione.
Di conseguenza, il era condannato al risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale per € 5.124,72 ed € 112,36 per spese mediche, oltre interessi.
Con l'impugnazione in esame, il ensurava la sentenza di primo grado per i Parte_1
seguenti motivi:
1. Il Tribunale avrebbe errato nell'applicazione della normativa in materia addivenendo ad una motivazione contraddittoria. Per l'appellante, infatti, il primo giudice, da un lato,
riconosceva che l'anomalia in questione era ben visibile, ma dall'altro, assegnava all'Ente
la responsabilità della caduta per non aver segnalato l'insidia, benchè l'appellata avrebbe potuto evitare l'evento dannoso utilizzando l'ordinaria diligenza;
2. Il Tribunale avrebbe fatto cattivo uso della disciplina di cui agli art. 2043 e 2051 c.c.,
ignorando che per consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte la condotta colposa della danneggiata, perché incauta e negligente rispetto alla conformazione dissestata della strada che si percorre a piedi, interrompe il nesso eziologico tra bene demaniale ammalorato e il danno da esso causato, comportando l'esclusione della generica responsabilità del custode;
3. Inoltre, il primo giudice avrebbe violato le norme di cui agli artt. 2051, 2056 e 1227 c.c.
essendo, semmai, preponderante il concorso colposo della danneggiata, escludendo la
4 responsabilità del ovvero ponendo a carico dell'attrice un concorso nella misura Pt_1
dell'80/90%;
4. Infine, il giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente motivato sulla concreta possibilità di esercitare un potere di controllo e vigilanza sul tratto di strada ammalorato,
ritenendolo in re ipsa per il sol fatto che tale tratto stradale rientrava nel centro urbano o abitato senza, tuttavia, svolgere alcuna indagine e valutazione del caso concreto.
Instauratosi il contraddittorio nel giudizio di secondo grado, si costituiva la danneggiata CP_1
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
Quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa era rinviata all'udienza del 23\1\2025 per la rimessione in decisione, concedendo alle parti - un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
- un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
- un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, la causa, previo deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 23\1\2025, era riservata per la decisione al collegio ex art. 352 cpc con provvedimento del 28\01\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada, pertanto, accolto nei limiti e per le seguenti motivazioni.
A. Responsabilità da danni da cose in custodia e condotta colposa del danneggiato, quale
fattore interruttivo del nesso di causalità materiale ex art.1227, comma 1 c.c. e 2051 c.c.
Con i vari motivi di appello, che vanno trattati congiuntamente in quanto affrontano tematiche rientranti nella macroarea della responsabilità delle cose in custodia, il si Parte_1
doleva dell'erronea valutazione dei fatti addotti dalla controparte perchè, se da una parte il primo giudice riconosceva l'incauta condotta della danneggiata nel percorrere un tratto di strada palesemente ammalorato, dall'altro negava la sussistenza del caso fortuito – riconducibile proprio all'imperita, imprudente e negligente condotta di – e concludeva con CP_1
5 l'ingiustificata attribuzione di una maggiore responsabilità all'ente pubblico (60%), custode del bene dissestato, per il difetto di manutenzione e di opportuna segnaletica.
Ritiene la Corte che i motivi in esame siano fondati.
Orbene, prima di procedere ad una rinnovata interpretazione del materiale probatorio raccolto in primo grado, pare opportuno una rapida disamina della figura speciale di responsabilità
extracontrattuale ex art. 2051 c.c., nella quale va inquadrata pacificamente la vicenda in esame.
La responsabilità da cose in custodia, insieme con le figure ex artt. 2052, 2053 e 2054, ultimo comma c.c., rappresenta una delle ipotesi di responsabilità oggettive, derogatorie al modello generale ex art. 2043 c.c. conosciute dal codice civile.
Come le ipotesi surricchiamate, il responsabile risponde dei danni verificatisi non in quanto cagionati da una sua condotta non iure commissiva o omissiva, ma in quanto costui eserciterebbe su tali cose inanimate (2051 e 2054, ultimo comma c.c.) e non (2053 c.c.) un potere giuridico e di fatto di gestione del rischio.
La Cassazione, poi, ha più volte ritenuto necessario dover stabilire quali siano i limiti ed il contenuto del dovere di "custodia", al fine di esaminare se ed in quali limiti la PA possa essere responsabile ex art. 2051 cod. civ., quale custode di beni demaniali. La soluzione sposata è che la custodia di cui all'articolo in parola sia la relazione di fatto, e non semplicemente giuridica, tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondandola sul potere di "governo”
della cosa. Tale "potere di governo" si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi, nonché quello di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. Solo così intendendo il contenuto della custodia, si dà ragione del criterio di imputazione costituito dalla relazione di custodia tra il soggetto custode e la cosa che ha prodotto il danno. Se il potere di controllo è
oggettivamente impossibile, non vi è custodia e quindi non vi è responsabilità della PA, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. Indici sintomatici dell'impossibilità del controllo del bene demaniale sono la notevole estensione e l'uso generalizzato dello stesso da parte degli utenti;
ma tali elementi non
6 attestano in modo automatico l'impossibilità di custodia. Segnatamente per i beni del demanio stradale la possibilità in concreto della custodia, nei termini sopra detti, va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità
degli utenti. Figura sintomatica della possibilità dell'effettivo controllo di una strada del demanio stradale comunale è che la stessa si trovi all'interno della perimetrazione del centro abitato.
Nel caso di specie, tale relazione di custodia tra il bene demaniale e la P.A. è integrata dal dato che il marciapiedi, teatro del sinistro, si trovi nella zona abitata del tanto da Parte_1
essere percorsa a piedi dalla . CP_1
Inoltre, a differenza del 2043 c.c., elemento costitutivo della responsabilità non è la condotta illecita colposa o dolosa del danneggiante, ma l'esistenza di un nesso di consequenzialità diretta tra danno prodottosi e pericolosità intrinseca della cosa in custodia.
Ai sensi del 2051 c.c., l'evento dannoso non deve discendere indefettibilmente da cosa inanimata se-agente e dotata di “dinamismo connaturale”, ma esso può dipendere anche da fattori esterni di origine naturale o umana incidenti sulla cosa, come la condotta del danneggiante, purché essa non abbia spiegato un'efficacia preponderante nella produzione dell'evento dannoso, come verificatosi anche nel caso ora in esame.
Ciò esposto, ritiene la Corte che correttamente il giudice di primo grado ha rilevato d'ufficio il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 1 c.c..
Infatti, come pacificamente stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno, “l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento
dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 cod. civ.) va distinta da quella (disciplinata dal
secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che
abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché —
mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa
7 del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la
colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso — la seconda di tali situazioni forma oggetto di
un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un
autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di
comportarsi secondo buona fede” (cfr., ex multis, Cass. 3/7/2018 n. 19218).
Quindi, il Tribunale ben poteva, nella valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado,
rilevare di ufficio il fatto colposo del danneggiato sia ex art. 1227, comma 1 c.c. come fattore concausale idoneo ad incidere sulla produzione dell'evento dannoso e tale da determinare una riduzione dell'ammontare del risarcimento, sia come fattore idoneo a recidere il nesso di causalità
materiale tra evento dannoso e condotta del responsabile nei casi di abnormità e imprevedibilità
oggettiva della condotta del danneggiato.
Tuttavia, ad opinione di questa Corte, erra il giudice di prime cure laddove non considera la condotta colposa della come idonea ad interrompere il nesso causale tra fatto ed evento. CP_1
E' noto, invero, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia “la condotta del
danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di
incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo
comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole
cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne
consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata
attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in
rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del
comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere
possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o
accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass, ord. del 15\7\2021, n. 34886).
8 Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. In altri termini, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché
di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (Nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada) [cfr. Cass.
Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017; Cass. Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018; Cass.
Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018].
Dimostrazione quest'ultima che manca nel caso che qui ci occupa.
Dalla stessa descrizione del luogo del sinistro da parte della danneggiata e dalle dichiarazioni dei testi, e , si evince chiaramente come l'insidia - ossia, la presenza di Testimone_2 Testimone_1
erbacce e vegetazione incolta che occultava l'ammaloramento del manto stradale lungo la via di
Don Luigi Sturzo, nel Comune di Eboli - potesse essere percepita in virtù del naturale chiarore che
9 connotava le circostanze di tempo e luogo in cui avveniva il sinistro, posto che l'evento si verificava in pieno giorno (più nello specifico, una soleggiata giornata primaverile) e, dunque, in una situazione di ampia e totale visibilità per l'appellata. Lo stato dei luoghi, poi, veniva ulteriormente confermato dalla documentazione fotografica in atti, grazie alla quale è agevole evincere che nel tratto di strada interessato esistevano piccole anomalie, coperte perdipiù da fitta vegetazione, che non coinvolgevano l'intera superficie del marciapiede su cui camminava la , sicché si CP_1
potevano facilmente evitare deviando il percorso.
Sulla base di queste osservazioni, la scelta della di percorrere quel tratto di marciapiedi, CP_1
con erba e fogliame a coprire il dissesto, piuttosto che la parte del medesimo libero da qualsiasi insidia, può ritenersi senz'altro un'“esposizione volontaria al fattore di rischio della cosa, oggetto
di custodia” idonea a integrare per la sua oggettiva imprevedibilità una concausa sopravvenuta capace di elidere il nesso di causalità tra la condotta del custode negligente e l'evento dannoso ex art. 41 cp1, anche in presenza di un uso ordinario del bene pubblico2 ed a prescindere dall'omessa manutenzione e\o segnalazione da parte del 3 Pt_1 1 < …la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e
superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode> (cfr. Cass., Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024); 2 In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso
la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data
l'ampiezza del sedime)> [cfr. Cass., Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023];
10 In conclusione, per le argomentazioni sin qui riportate la Corte ritiene che l'appello debba essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va rigettata la domanda di risarcimento danni proposta dalla . CP_1
B. Spese processuali.
Il governo delle spese di lite dei due gradi di giudizio, comprese quelle di CTU, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di ogni diversa domanda, Parte_1 CP_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 343\2024 del Tribunale
di Salerno, pubblicata in data 19\1\2024, RIGETTA la domanda di risarcimento danni proposta da CP_1
2) CONDANNA l'appellata, al pagamento in favore dell'appellante, CP_1
delle spese del primo grado di giudizio, che liquida nella Parte_1
complessiva somma di € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA nella misura di legge;
3) PONE in via definitiva a carico di le spese di CTU, già liquidate in primo CP_1
grado;
4) CONDANNA l'appellata, al pagamento in favore dell'appellante, CP_1
delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida nella Parte_1
complessiva somma di € 1.100,00 per compensi professionali ed € 147,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA nella misura di legge.
Così deciso in Salerno, lì 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti - - dott. Aldo Gubitosi -
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso
causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca> (cfr. Cass., Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023);
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 167\2024 RG, vertente
TRA
in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ernesta Iorio Parte_1
e Sigismondo Lettieri e con questi elettivamente domiciliato in Eboli (SA), in via Matteo Ripa
n.49, presso la sede municipale, giusta deliberazione della Giunta Comunale e procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliata in Eboli (SA), in via Vittorio Veneto, n. 1/a presso lo CP_1
studio dell'avv. Francesco La Brocca, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa e di costituzione e di risposta in appello;
1 APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 343/2024, pubblicata in data 19\01\2024 dal Tribunale
di Salerno;
in materia di responsabilità da danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c.;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
23\01\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 20\02\2024, CP_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 343\2024 del 19\1\2024 (pubblicata in pari data e notificata il 22/01/2024), con la quale il Tribunale di Salerno così provvedeva: a) Accerta e
dichiara che la responsabilità dell'evento per cui è causa è da imputare all'attrice CP_1
nella misura del 40% ed al Comune di Eboli nella misura del 60%; b) Per l'effetto condanna il
convenuto di Eboli in persona del Sindaco p.t. al risarcimento, in favore dell'attrice, del 60% del
danno non patrimoniale patito dalla stessa attrice;
danno che, in misura già decurtata per il
concorso di colpa, è liquidato in € 5.124,72 oltre interessi come in parte motiva indicato;
c)
condanna il in persona del Sindaco p.t. al risarcimento, in favore dell'attrice, Parte_1
del 60% del danno patrimoniale patito dalla stessa attrice;
danno che, in misura già decurtata
per il concorso di colpa, è liquidato in € 112,36 oltre interessi come in parte motiva indicato;
d)
condanna il convenuto di Eboli in persona del Sindaco p.t. al risarcimento, in favore dell'attrice
al pagamento del 60% delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida per l'intero (1/1) in €
300,00 per spese ed € 5.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per
legge e con attribuzione al Difensore dell'attrice dichiaratosi antistatario;
e) pone definitivamente
le spese di CTU a carico di entrambe le parti ed in eguale misura>.
2 In effetti, con l'atto introduttivo del primo grado rappresentava che in data CP_1
23\5\2018, alle ore 7.50 circa, mentre camminava a piedi lungo il marciapiedi di via Don Luigi
Sturzo, con direzione Campagna/Stazione ferroviaria di Eboli, giunta all'altezza tra il civico n.7 ed il civico n. 9 del lato opposto, a causa del dissesto del marciapiedi reso poco visibile dalla presenza di erbacce e fogliame, scivolava rovinosamente a terra;
che tale fattore di rischio non era indicato da alcun segnale stradale;
che a seguito della caduta, trasportata presso il locale nosocomio, le veniva riscontrata una “frattura bimalleolare posteriore ed esterno caviglia sx” per la quale si rendevano necessari dapprima un ricovero ed in seguito una immobilizzazione gessata seguiti da un assoluto divieto di carico e diversi cicli di riabilitazione;
che da dette lesioni residuavano esiti di carattere permanente, valutati in misura non inferiore al 6%; che la responsabilità del sinistro era da ascriversi al ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., in quanto non provvedeva Parte_1
alla bonifica e alla manutenzione del manto stradale;
che la richiesta di risarcimento inoltrata al on aveva alcun esito. Parte_1
Pertanto, era costretta ad agire in giudizio per accertare la responsabilità del ex art. 2051 Pt_1
c.c. o, al più, ex art. 2043 c.c., con conseguente condanna al risarcimento dei danni sofferti aveva domandato la condanna al risarcimento dei danni biologico, patrimoniale e morale, pari alla somma di € 15.000,00.
Si costituiva in primo grado il contestando quanto ex adverso dedotto e Parte_1
chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, sia perché non dimostrata l'insidia e\o il trabocchetto ex art. 2043 cc, sia per l'esclusiva responsabilità della danneggiata nell'uso del bene pubblico.
Di poi, il Tribunale di Salerno, escussi i testi ammessi ed espletato l'interrogatorio formale dell'attrice (cfr. ordinanza del 23\12\2019 e verbale di udienza del 1\10\2021 per l'interrogatorio e i testi ed ), disposta consulenza tecnica medico-legale (cfr. relazione Testimone_1 Testimone_2
del dott. del 21\3\2022), la causa era decisa con la sentenza qui gravata. Persona_1
3 In particolare, il Tribunale, inquadrata la fattispecie in esame nell'alveo dell'art. 2051 cc, ossia di danno da cose in custodia, accertava la sussistenza di una concorrente responsabilità nella causazione dell'evento dell'attrice, nella misura del 40%, e del convenuto Parte_1
nella misura del 60%. Invero, il primo giudice, pur riconoscendo la cattiva manutenzione del tratto di marciapiedi in questione e l'assenza di qualsiasi segnale di pericolo, imputava alla un CP_1
difetto di cautela nel camminare su una strada palesemente dissestata.
Nella quantificazione dei danni risarcibili, il Tribunale accertava l'esistenza di esiti permanenti del
4,5%, 75 giorni di inabilità temporanea (45 gg di ITT e 30 gg di ITP al 30%), oltre spese mediche per € 187,27, escludendo di contro il danno morale e la personalizzazione.
Di conseguenza, il era condannato al risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale per € 5.124,72 ed € 112,36 per spese mediche, oltre interessi.
Con l'impugnazione in esame, il ensurava la sentenza di primo grado per i Parte_1
seguenti motivi:
1. Il Tribunale avrebbe errato nell'applicazione della normativa in materia addivenendo ad una motivazione contraddittoria. Per l'appellante, infatti, il primo giudice, da un lato,
riconosceva che l'anomalia in questione era ben visibile, ma dall'altro, assegnava all'Ente
la responsabilità della caduta per non aver segnalato l'insidia, benchè l'appellata avrebbe potuto evitare l'evento dannoso utilizzando l'ordinaria diligenza;
2. Il Tribunale avrebbe fatto cattivo uso della disciplina di cui agli art. 2043 e 2051 c.c.,
ignorando che per consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte la condotta colposa della danneggiata, perché incauta e negligente rispetto alla conformazione dissestata della strada che si percorre a piedi, interrompe il nesso eziologico tra bene demaniale ammalorato e il danno da esso causato, comportando l'esclusione della generica responsabilità del custode;
3. Inoltre, il primo giudice avrebbe violato le norme di cui agli artt. 2051, 2056 e 1227 c.c.
essendo, semmai, preponderante il concorso colposo della danneggiata, escludendo la
4 responsabilità del ovvero ponendo a carico dell'attrice un concorso nella misura Pt_1
dell'80/90%;
4. Infine, il giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente motivato sulla concreta possibilità di esercitare un potere di controllo e vigilanza sul tratto di strada ammalorato,
ritenendolo in re ipsa per il sol fatto che tale tratto stradale rientrava nel centro urbano o abitato senza, tuttavia, svolgere alcuna indagine e valutazione del caso concreto.
Instauratosi il contraddittorio nel giudizio di secondo grado, si costituiva la danneggiata CP_1
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
Quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa era rinviata all'udienza del 23\1\2025 per la rimessione in decisione, concedendo alle parti - un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
- un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
- un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, la causa, previo deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 23\1\2025, era riservata per la decisione al collegio ex art. 352 cpc con provvedimento del 28\01\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada, pertanto, accolto nei limiti e per le seguenti motivazioni.
A. Responsabilità da danni da cose in custodia e condotta colposa del danneggiato, quale
fattore interruttivo del nesso di causalità materiale ex art.1227, comma 1 c.c. e 2051 c.c.
Con i vari motivi di appello, che vanno trattati congiuntamente in quanto affrontano tematiche rientranti nella macroarea della responsabilità delle cose in custodia, il si Parte_1
doleva dell'erronea valutazione dei fatti addotti dalla controparte perchè, se da una parte il primo giudice riconosceva l'incauta condotta della danneggiata nel percorrere un tratto di strada palesemente ammalorato, dall'altro negava la sussistenza del caso fortuito – riconducibile proprio all'imperita, imprudente e negligente condotta di – e concludeva con CP_1
5 l'ingiustificata attribuzione di una maggiore responsabilità all'ente pubblico (60%), custode del bene dissestato, per il difetto di manutenzione e di opportuna segnaletica.
Ritiene la Corte che i motivi in esame siano fondati.
Orbene, prima di procedere ad una rinnovata interpretazione del materiale probatorio raccolto in primo grado, pare opportuno una rapida disamina della figura speciale di responsabilità
extracontrattuale ex art. 2051 c.c., nella quale va inquadrata pacificamente la vicenda in esame.
La responsabilità da cose in custodia, insieme con le figure ex artt. 2052, 2053 e 2054, ultimo comma c.c., rappresenta una delle ipotesi di responsabilità oggettive, derogatorie al modello generale ex art. 2043 c.c. conosciute dal codice civile.
Come le ipotesi surricchiamate, il responsabile risponde dei danni verificatisi non in quanto cagionati da una sua condotta non iure commissiva o omissiva, ma in quanto costui eserciterebbe su tali cose inanimate (2051 e 2054, ultimo comma c.c.) e non (2053 c.c.) un potere giuridico e di fatto di gestione del rischio.
La Cassazione, poi, ha più volte ritenuto necessario dover stabilire quali siano i limiti ed il contenuto del dovere di "custodia", al fine di esaminare se ed in quali limiti la PA possa essere responsabile ex art. 2051 cod. civ., quale custode di beni demaniali. La soluzione sposata è che la custodia di cui all'articolo in parola sia la relazione di fatto, e non semplicemente giuridica, tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondandola sul potere di "governo”
della cosa. Tale "potere di governo" si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi, nonché quello di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. Solo così intendendo il contenuto della custodia, si dà ragione del criterio di imputazione costituito dalla relazione di custodia tra il soggetto custode e la cosa che ha prodotto il danno. Se il potere di controllo è
oggettivamente impossibile, non vi è custodia e quindi non vi è responsabilità della PA, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. Indici sintomatici dell'impossibilità del controllo del bene demaniale sono la notevole estensione e l'uso generalizzato dello stesso da parte degli utenti;
ma tali elementi non
6 attestano in modo automatico l'impossibilità di custodia. Segnatamente per i beni del demanio stradale la possibilità in concreto della custodia, nei termini sopra detti, va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità
degli utenti. Figura sintomatica della possibilità dell'effettivo controllo di una strada del demanio stradale comunale è che la stessa si trovi all'interno della perimetrazione del centro abitato.
Nel caso di specie, tale relazione di custodia tra il bene demaniale e la P.A. è integrata dal dato che il marciapiedi, teatro del sinistro, si trovi nella zona abitata del tanto da Parte_1
essere percorsa a piedi dalla . CP_1
Inoltre, a differenza del 2043 c.c., elemento costitutivo della responsabilità non è la condotta illecita colposa o dolosa del danneggiante, ma l'esistenza di un nesso di consequenzialità diretta tra danno prodottosi e pericolosità intrinseca della cosa in custodia.
Ai sensi del 2051 c.c., l'evento dannoso non deve discendere indefettibilmente da cosa inanimata se-agente e dotata di “dinamismo connaturale”, ma esso può dipendere anche da fattori esterni di origine naturale o umana incidenti sulla cosa, come la condotta del danneggiante, purché essa non abbia spiegato un'efficacia preponderante nella produzione dell'evento dannoso, come verificatosi anche nel caso ora in esame.
Ciò esposto, ritiene la Corte che correttamente il giudice di primo grado ha rilevato d'ufficio il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 1 c.c..
Infatti, come pacificamente stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno, “l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento
dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 cod. civ.) va distinta da quella (disciplinata dal
secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che
abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché —
mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa
7 del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la
colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso — la seconda di tali situazioni forma oggetto di
un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un
autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di
comportarsi secondo buona fede” (cfr., ex multis, Cass. 3/7/2018 n. 19218).
Quindi, il Tribunale ben poteva, nella valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado,
rilevare di ufficio il fatto colposo del danneggiato sia ex art. 1227, comma 1 c.c. come fattore concausale idoneo ad incidere sulla produzione dell'evento dannoso e tale da determinare una riduzione dell'ammontare del risarcimento, sia come fattore idoneo a recidere il nesso di causalità
materiale tra evento dannoso e condotta del responsabile nei casi di abnormità e imprevedibilità
oggettiva della condotta del danneggiato.
Tuttavia, ad opinione di questa Corte, erra il giudice di prime cure laddove non considera la condotta colposa della come idonea ad interrompere il nesso causale tra fatto ed evento. CP_1
E' noto, invero, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia “la condotta del
danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di
incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo
comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole
cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne
consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata
attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in
rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del
comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere
possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o
accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass, ord. del 15\7\2021, n. 34886).
8 Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. In altri termini, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché
di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (Nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada) [cfr. Cass.
Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017; Cass. Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018; Cass.
Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018].
Dimostrazione quest'ultima che manca nel caso che qui ci occupa.
Dalla stessa descrizione del luogo del sinistro da parte della danneggiata e dalle dichiarazioni dei testi, e , si evince chiaramente come l'insidia - ossia, la presenza di Testimone_2 Testimone_1
erbacce e vegetazione incolta che occultava l'ammaloramento del manto stradale lungo la via di
Don Luigi Sturzo, nel Comune di Eboli - potesse essere percepita in virtù del naturale chiarore che
9 connotava le circostanze di tempo e luogo in cui avveniva il sinistro, posto che l'evento si verificava in pieno giorno (più nello specifico, una soleggiata giornata primaverile) e, dunque, in una situazione di ampia e totale visibilità per l'appellata. Lo stato dei luoghi, poi, veniva ulteriormente confermato dalla documentazione fotografica in atti, grazie alla quale è agevole evincere che nel tratto di strada interessato esistevano piccole anomalie, coperte perdipiù da fitta vegetazione, che non coinvolgevano l'intera superficie del marciapiede su cui camminava la , sicché si CP_1
potevano facilmente evitare deviando il percorso.
Sulla base di queste osservazioni, la scelta della di percorrere quel tratto di marciapiedi, CP_1
con erba e fogliame a coprire il dissesto, piuttosto che la parte del medesimo libero da qualsiasi insidia, può ritenersi senz'altro un'“esposizione volontaria al fattore di rischio della cosa, oggetto
di custodia” idonea a integrare per la sua oggettiva imprevedibilità una concausa sopravvenuta capace di elidere il nesso di causalità tra la condotta del custode negligente e l'evento dannoso ex art. 41 cp1, anche in presenza di un uso ordinario del bene pubblico2 ed a prescindere dall'omessa manutenzione e\o segnalazione da parte del 3 Pt_1 1 < …la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e
superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode> (cfr. Cass., Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024); 2 In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso
la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data
l'ampiezza del sedime)> [cfr. Cass., Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023];
10 In conclusione, per le argomentazioni sin qui riportate la Corte ritiene che l'appello debba essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va rigettata la domanda di risarcimento danni proposta dalla . CP_1
B. Spese processuali.
Il governo delle spese di lite dei due gradi di giudizio, comprese quelle di CTU, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di ogni diversa domanda, Parte_1 CP_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 343\2024 del Tribunale
di Salerno, pubblicata in data 19\1\2024, RIGETTA la domanda di risarcimento danni proposta da CP_1
2) CONDANNA l'appellata, al pagamento in favore dell'appellante, CP_1
delle spese del primo grado di giudizio, che liquida nella Parte_1
complessiva somma di € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA nella misura di legge;
3) PONE in via definitiva a carico di le spese di CTU, già liquidate in primo CP_1
grado;
4) CONDANNA l'appellata, al pagamento in favore dell'appellante, CP_1
delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida nella Parte_1
complessiva somma di € 1.100,00 per compensi professionali ed € 147,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA nella misura di legge.
Così deciso in Salerno, lì 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti - - dott. Aldo Gubitosi -
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso
causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca> (cfr. Cass., Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023);