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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 07/11/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2133/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2133/2025 promosso da:
(C.F. ), nato in [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Brembate di Sopra (BG), Via Dei Tulipani n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Cristini (C.F.
), ed elettivamente domiciliato presso e nel suo Studio in Brescia, via Privata C.F._2 de Vitalis n. 44, al cui indirizzo di posta elettronica certificata e Email_1
n. di fax 030.226399, possono essere inoltrate le comunicazioni e/o le notificazioni e
(C.F. ) nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Carlotta Gaiani del Foro di
RA (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso e nel suo Studio in C.F._4
RA, Viale Cavour n. 51 al cui indirizzo di posta elettronica certificata possono essere inoltrate le comunicazioni e/o le Email_2 notificazioni
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 ottobre 2025, premettendo di aver contratto matrimonio a Ravenna in data 18.06.2017; che dalla unione coniugale è nata il giorno 11/6/2018 la figlia;
di essersi separati giusta Persona_1 sentenza n. 512/2024 pubblicata il 28.02.2024, pronunciata in data 8 febbraio 2024 dal Tribunale di
Bergamo; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) I coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) la figlia minore verrà affidata sino alla maggiore età ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 presso la madre;
i genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del medesimo garantendo, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3) la figlia trascorrerà con il padre: - la domenica dalle 9.00 alle 20.00; - le vacanze estive e le Per_1
Festività, a seconda degli impegni lavorativi del padre, che comunicherà alla madre, con un anticipo di almeno un mese, la propria disponibilità. In ogni caso il padre trascorrerà con la figlia almeno quindici giorni all'anno da distribuirsi tra vacanze estive e festività;
4) il sig. , entro il giorno 10 di ogni mese, verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento ordinario della figlia, l'importo di € 300,00, oltre rivalutazione annuale Istat;
5) ciascun genitore concorrerà al 50% nel pagamento delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schebaby-sitter mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
mensa; o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia e baby sitter c) viaggi e vacanze;
6) fermo quanto previsto al precedente punto 5), sino a quando la minore frequenterà le scuole Per_1 elementari il sig. , entro il giorno 10 di ogni mese, verserà in via anticipata alla sig.ra , Pt_1 CP_1
€ 100,00 a titolo di contributo alle spese straordinarie per mensa scolastica e attività sportiva, con l'intesa che, qualora le spese straordinarie del mese per il quale il contributo verrà versato in anticipo fossero inferiori o superiori a quanto versato, verrà effettuato il dovuto conguaglio il mese successivo;
7) l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra ; CP_1
8) i coniugi dichiarano di aver già amichevolmente definito ogni questione di carattere economico, avendo provveduto a dividere ogni bene e/o risparmio comune. Dichiarano altresì di non vantare reciprocamente ulteriori richieste di carattere patrimoniale, essendo entrambi economicamente indipendenti e di non aver nulla a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra per qualsiasi ragione o causa;
9) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri.
******
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 31 ottobre 2025.
In data 30 ottobre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha concluso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 4.7.2023, innanzi al presidente del Tribunale di Bergamo nella procedura di separazione giudiziale, conclusasi con accordo conciliativo.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Ravenna il 18 giugno 2017 fra nato in [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
KH (Marocco) il 01/01/1999, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2017 Atto n. 108 Parte I
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello Controparte_1 del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in RA, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2133/2025 promosso da:
(C.F. ), nato in [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Brembate di Sopra (BG), Via Dei Tulipani n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Cristini (C.F.
), ed elettivamente domiciliato presso e nel suo Studio in Brescia, via Privata C.F._2 de Vitalis n. 44, al cui indirizzo di posta elettronica certificata e Email_1
n. di fax 030.226399, possono essere inoltrate le comunicazioni e/o le notificazioni e
(C.F. ) nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Carlotta Gaiani del Foro di
RA (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso e nel suo Studio in C.F._4
RA, Viale Cavour n. 51 al cui indirizzo di posta elettronica certificata possono essere inoltrate le comunicazioni e/o le Email_2 notificazioni
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 ottobre 2025, premettendo di aver contratto matrimonio a Ravenna in data 18.06.2017; che dalla unione coniugale è nata il giorno 11/6/2018 la figlia;
di essersi separati giusta Persona_1 sentenza n. 512/2024 pubblicata il 28.02.2024, pronunciata in data 8 febbraio 2024 dal Tribunale di
Bergamo; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) I coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) la figlia minore verrà affidata sino alla maggiore età ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 presso la madre;
i genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del medesimo garantendo, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3) la figlia trascorrerà con il padre: - la domenica dalle 9.00 alle 20.00; - le vacanze estive e le Per_1
Festività, a seconda degli impegni lavorativi del padre, che comunicherà alla madre, con un anticipo di almeno un mese, la propria disponibilità. In ogni caso il padre trascorrerà con la figlia almeno quindici giorni all'anno da distribuirsi tra vacanze estive e festività;
4) il sig. , entro il giorno 10 di ogni mese, verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento ordinario della figlia, l'importo di € 300,00, oltre rivalutazione annuale Istat;
5) ciascun genitore concorrerà al 50% nel pagamento delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schebaby-sitter mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
mensa; o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia e baby sitter c) viaggi e vacanze;
6) fermo quanto previsto al precedente punto 5), sino a quando la minore frequenterà le scuole Per_1 elementari il sig. , entro il giorno 10 di ogni mese, verserà in via anticipata alla sig.ra , Pt_1 CP_1
€ 100,00 a titolo di contributo alle spese straordinarie per mensa scolastica e attività sportiva, con l'intesa che, qualora le spese straordinarie del mese per il quale il contributo verrà versato in anticipo fossero inferiori o superiori a quanto versato, verrà effettuato il dovuto conguaglio il mese successivo;
7) l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra ; CP_1
8) i coniugi dichiarano di aver già amichevolmente definito ogni questione di carattere economico, avendo provveduto a dividere ogni bene e/o risparmio comune. Dichiarano altresì di non vantare reciprocamente ulteriori richieste di carattere patrimoniale, essendo entrambi economicamente indipendenti e di non aver nulla a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra per qualsiasi ragione o causa;
9) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri.
******
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 31 ottobre 2025.
In data 30 ottobre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha concluso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 4.7.2023, innanzi al presidente del Tribunale di Bergamo nella procedura di separazione giudiziale, conclusasi con accordo conciliativo.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Ravenna il 18 giugno 2017 fra nato in [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
KH (Marocco) il 01/01/1999, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2017 Atto n. 108 Parte I
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello Controparte_1 del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in RA, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri