Sentenza 12 luglio 1999
Massime • 1
Qualora per un fatto illecito astrattamente configurabile come reato sia intervenuto in sede penale il decreto di archiviazione ex art. 74 cod. proc. pen. abrogato (nella specie: per mancanza di querela) non è precluso al giudice civile l'accertamento della sussistenza del fatto - reato anche al fine di applicare il più lungo termine di prescrizione di cui all'art. 2947 cod. civ..
Commentario • 1
- 1. Sinistri stradali - rapporto tra prescrizione civile e penaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 aprile 2002
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/07/1999, n. 7344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7344 |
| Data del deposito : | 12 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - rel. Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CC NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato PAOLO GIOVANARDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
WINTERTHUR ASS.NI SPA ora INTERCONTINENTALE ASSIC SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A BERTOLONI 55, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CEFALY, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
IA IA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 874/96 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 10/05/96 e depositata il 03/07/96 (R.G. 751/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/99 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Salvatore CABIBBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio LEO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione (not. 28 luglio 1989) il signor CH NO, nella veste di danneggiato, conveniva dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, il signor AN CO, nella veste di danneggiante, e l'assicuratrice Intercontinentale, e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei danni, patti in seguito all'incidente stradale avvenuto il 12 dicembre 1986, ascrivibile alla responsabilità esclusiva dell'AN. Restava contumace il danneggiante, si costituiva l'assicurazione ed eccepiva la prescrizione biennale. Istruita la lite il Tribunale con sentenza (8 ottobre 1983) rigettava l'eccezione di prescrizione biennale non vertendosi in ipotesi di estinzione di reato, ma di decreto di archiviazione per mancanza di querela, entrava nel merito e rigettava la domanda, ritenendo non provata l'esclusiva responsabilità dell'AN ed applicando la presunzione di colpa di cui all'art.2054 secondo comma cod.civ. riteneva che il danneggiato fosse stato già ampiamente risarcito dall'INAIL per oltre la metà di tutto il dovuto.
La decisione era impugnata con appello principale dal danneggiato CH e con appello incidentale dall'assicurazione sul punto relativo alla prescrizione nonché dal danneggiante. Con sentenza (pubblicata il 3 luglio 1996) la Corte d'Appello di Bologna rigettava l'appello principale ed accogliendo l'appello incidentale dichiarava prescritto il diritto al risarcimento, condannando il CH alle spese dei due gradi nei confronti dell'assicurazione ed a quelle di secondo grado nei confronti dell'AN.
Contro la decisione ricorre il CH deducendo tre motivi di censura illustrati da memoria;
resiste la NT assicurazioni spa, incorporante l'Intercontinentale, con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per il primo motivo, assorbiti gli altri, per le seguenti considerazioni.
Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del terzo comma dell'art. 2947 cod. civ.: la tesi è che il decreto di archiviazione del pretore di GU (del 25 giugno 1987), essendo un provvedimento di per sè revocabile, non preclude l'esercizio dell'eventuale azione penale nel termine di prescrizione (quinquennale) proprio del reato di lesioni colpose. Poiché la querela è condizione di procedibilità dell'azione, la sua mancanza non attiene all'esistenza o all'inesistenza del reato e pertanto vale il termine lungo dell'art. 2947 terzo comma del codice civile. Con il secondo motivo si censura l'omessa motivazione circa l'applicabilità del terzo comma;
e con il terzo motivo si deduce il vizio della motivazione per l'insufficienza dell'iter logico a sostegno della tesi del termine breve.
Osserva la Corte che nel caso in cui l'illecito civile è considerato dalla legge come reato e il giudizio penale non sia stato promosso, la prescrizione del reato più lunga dell'illecito civile si applica anche alla azione di risarcimento, purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, la sussistenza di una fattispecie che integri una entità considerata dalla legge come reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Se aggiunge che, essendo la querela una condizione di procedibilità (cfr. Cass. 1993 n. 5017; 1988 n. 1478; 1996 n. 3535), essa non preclude al giudice civile l'accertamento dell'esistenza del fatto reato civilmente rilevante. Conseguentemente il decreto di archiviazione per la mancanza della querela fa decorrere il dies a quo della prescrizione dalla data del provvedimento del giudice (cfr. Cass. S.U. 2 ottobre 1998 n. 9782) ed essendo stato emesso il 25 giugno 1987, al tempo della citazione (28 luglio 1989) il termine quinquennale di prescrizione per le lesioni colpose gravi non era ancora decorso.
Si aggiunge, come argomento sistematico, che anche la migliore dottrina ha condiviso i principi come sopra richiamati, osservando che se si ammette il risarcimento del danno morale, nel caso di mancanza di querela, nei termini di prescrizioni di cui al terzo comma dell'art. 2947 c.c., una medesima ragione vale (come regola)
anche per il danno biologico e per il danno patrimoniale. Pertanto, poiché la mancanza di querela non corrisponde alle situazioni tipicizzate nella seconda parte del terzo comma dell'art.2947 del codice civile. resta applicabile la regola generale della prima parte ed il termine di prescrizione più lungo si applica anche all'azione civile.
Restano assorbiti gli altri due motivi sopra enunciati, per le considerazioni appena esposte.
All'accoglimento del ricorso segue la cassazione con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna, che si atterrà ai principi di diritto come sopra enunciati, entrando nel merito secondo il devolutum, desunto dai gravami, e provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 1999