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Decreto 10 aprile 2025
Decreto 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, decreto 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2025/15
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento iscritto al numero 15 del ruolo di volontaria giurisdizione per l'anno 2025
promosso da nato il [...] a [...] e residente in [...]
Asquer n. 14, C.F. ; della Sig.ra nata il [...] a CodiceFiscale_1 Parte_2
UA ANNA (CA) e residente in [...], C.F. C.F._2
; rappresentati e difesi, come da procure in calce al ricorso introduttivo rgn 123/2024,
[...]
dall'Avv. Orsola D'Addamio (C.F. ) CodiceFiscale_3 Email_1
procuratore antistatario. Il predetto difensore dichiara ai sensi del D.L. n. 35 del 14.03.2005,
convertito con modificazioni di Legge n. 80 del 14.05.2005, di voler ricevere le comunicazioni di
Cancelleria presso il seguente indirizzo di posta elettronica: Email_1
(ovvero via fax al numero 0864.208201).
opponenti
contro
Pagina 1
, in persona del Ministro pro tempore, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Cagliari, C.F. , P.IVA_2
domiciliataria presso gli Uffici di via Dante n. 23, Cagliari;
per quanto previsto all'art. 176 c.p.c.
u.c., si comunica il fax n. 070 40476290; e-mail PEC Email_2
Email_3
opposto
La Corte
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 marzo 2025 osserva quanto segue.
Con ricorso pervenuto telematicamente il 20 gennaio 2025, i sig.ri e Parte_1 Pt_2
hanno proposto opposizione ai sensi dell'art. 5 ter della Legge n. 89/2001 avverso il decreto
[...]
n. cron. 1425/2024 del 19.12.2024 con il quale era stata rigettata la loro domanda di riconoscimento di indennizzo per danno non patrimoniale derivante dall'eccessiva durata di un giudizio civile avente ad oggetto una servitù di passaggio, protrattosi, nei vari gradi,
complessivamente oltre venti anni.
Si legge, nel decreto impugnato, che con decreto del 2 luglio 2024 il Consigliere delegato aveva invitato i ricorrenti a produrre i verbali delle udienze del citato giudizio al fine di verificare in che termini il ritardo nella sua definizione fosse riconducibile all'organizzazione giudiziaria e non ad altri fattori, ascrivibili alla parte o al suo difensore. Nello stesso decreto era osservato che il termine per il deposito di documenti era stato quindi prorogato, con decreto del 12 novembre 2024, di altri
30 giorni e che non dovesse essere accordata l' ulteriore proroga richiesta, dovendo i ricorrenti produrre sin dall'inizio tutta la documentazione necessaria alla Corte d'Appello per valutare la fondatezza della pretesa indennitaria.
Con l'opposizione i ricorrenti, dopo aver esposto in linea generale la vicenda di merito posta a base della pretesa azionata ex legge Pinto, hanno censurato il rigetto della pretesa sostenendo che,
secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in caso di lesione del diritto alla
Pagina 2 ragionevole durata del giudizio, il danno non patrimoniale è da presumersi sino a prova contraria,
non essendo quindi il ricorrente tenuto a fornirne la relativa dimostrazione.
Nella specie la durata del giudizio presupposto, prolungatosi per un notevole lasso temporale, era da ricondurre alle conclamate disfunzioni del sistema giudiziario dello Stato italiano.
Né la parte istante era tenuta, secondo gli opponenti, a depositare la documentazione a fondamento dell'istanza insieme al ricorso a pena di sua inammissibilità.
Gli opponenti hanno dunque concluso nei seguenti termini:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, previa fissazione dell'udienza di discussione, in
accoglimento della spiegata opposizione, revocare il decreto opposto e per l'effetto:
a) dichiarare che i ricorrenti in epigrafe hanno subito un danno morale a causa dell'irragionevole
procrastinarsi del giudizio iniziato iniziato dinanzi al Tribunale di Cagliari rgn. 02330/2003,
proseguito dinanzi alla Corte di Appello di Cagliari rgn. 00044/2016 e concluso dinanzi alla Corte
di Cassazione rgn. ; P.IVA_3
b) condannare il , in persona del in carica pro-tempore, al Controparte_1 CP_2
risarcimento del danno subito per la somma di Euro 16.000,00 (sedicimila/00), in favore di ciascun
ricorrente in epigrafe, ovvero per la somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali dalla data di
deposito del presente ricorso di equa riparazione al dì del saldo effettivo;
c) condannare il , in persona del in carica pro tempore, al Controparte_1 CP_2
pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio con distrazione in favore dell'Avv. Orsola
D'Addamio, il quale dichiara di averne fatto anticipo.
Si è costituito il sostenendo che il provvedimento opposto fosse corretto e Controparte_1
in linea con il disposto dell'art. 2 della legge 89/2001 e succ. mod. in materia di equo indennizzo.
Ha pertanto concluso nei seguenti termini: “In via principale, confermare il decreto opposto. In via
subordinata, contenere l'equo indennizzo nell'importo minimo previsto per legge e, in ogni caso,
inferiore a quello richiesto da controparte.
Vinte le spese.”.
Pagina 3 ***
Si premette che la prova della durata irragionevole del giudizio presupposto - diversamente dalla prova del pregiudizio conseguenziale sofferto, in relazione alla quale vertono le considerazioni degli opponenti - pone un onere probatorio gravante in capo alla parte ricorrente fin dal momento di introduzione del giudizio monitorio, così come previsto dall'art. 3, L. 89/2001 e ss. mod.
E' pur vero che secondo la previsione dell'art. 3 comma 4 l.cit. al procedimento si applicano i primi due commi del disposto dell'art. 640 c.p.c., norma che attribuisce al giudice adito, all'esito di una valutazione a questi riservata, il potere di disporre l'integrazione della prova offerta.
Ciò è peraltro avvenuto nel caso in esame, ma il ricorrente non vi ha ottemperato, non solo in relazione al primo invito del giudice, ma neppure una volta ottenuta la proroga del termine assegnato.
Il conseguente rigetto dell'ulteriore istanza di proroga -peraltro non giustificata da alcuno specifico e tantomeno documentato motivo- e del ricorso risulta essere, pertanto, pienamente giustificato e condivisibile.
Ciò posto, in relazione a siffatta, essenziale nonché esplicitata ragione del rigetto della domanda,
gli opponenti non hanno svolto efficaci argomentazioni, rivelandosi, piuttosto, fuorviante il rilievo per cui “… l'art. 3 della L. 89/2001 non contiene alcuna dicitura espressa del fatto che la
produzione degli atti e dei documenti sia condizione d'inammissibilità della domanda… [sicchè] il
deposito degli atti e dei documenti elencati nel terzo comma del medesimo articolo può
sopravvenire in qualunque momento utile, prima che il presidente della Corte o il consigliere da lui
designato provvedano con decreto…”.
Consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate con riferimento allo scaglione entro euro
26.000,00, applicato il parametro minimo attesa la assoluta semplicità delle questioni trattate ed esclusa la fase trattazione istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
Pagina 4 Rigetta l'opposizione e condanna gli opponenti alla rifusione, in solido, delle spese processuali in favore del in persona del Ministro in carica, che liquida, a titolo di Controparte_1
compensi professionali, in euro 1.700,00, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello il 3
aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Grazia M. Bagella
Pagina 5
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento iscritto al numero 15 del ruolo di volontaria giurisdizione per l'anno 2025
promosso da nato il [...] a [...] e residente in [...]
Asquer n. 14, C.F. ; della Sig.ra nata il [...] a CodiceFiscale_1 Parte_2
UA ANNA (CA) e residente in [...], C.F. C.F._2
; rappresentati e difesi, come da procure in calce al ricorso introduttivo rgn 123/2024,
[...]
dall'Avv. Orsola D'Addamio (C.F. ) CodiceFiscale_3 Email_1
procuratore antistatario. Il predetto difensore dichiara ai sensi del D.L. n. 35 del 14.03.2005,
convertito con modificazioni di Legge n. 80 del 14.05.2005, di voler ricevere le comunicazioni di
Cancelleria presso il seguente indirizzo di posta elettronica: Email_1
(ovvero via fax al numero 0864.208201).
opponenti
contro
Pagina 1
, in persona del Ministro pro tempore, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Cagliari, C.F. , P.IVA_2
domiciliataria presso gli Uffici di via Dante n. 23, Cagliari;
per quanto previsto all'art. 176 c.p.c.
u.c., si comunica il fax n. 070 40476290; e-mail PEC Email_2
Email_3
opposto
La Corte
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 marzo 2025 osserva quanto segue.
Con ricorso pervenuto telematicamente il 20 gennaio 2025, i sig.ri e Parte_1 Pt_2
hanno proposto opposizione ai sensi dell'art. 5 ter della Legge n. 89/2001 avverso il decreto
[...]
n. cron. 1425/2024 del 19.12.2024 con il quale era stata rigettata la loro domanda di riconoscimento di indennizzo per danno non patrimoniale derivante dall'eccessiva durata di un giudizio civile avente ad oggetto una servitù di passaggio, protrattosi, nei vari gradi,
complessivamente oltre venti anni.
Si legge, nel decreto impugnato, che con decreto del 2 luglio 2024 il Consigliere delegato aveva invitato i ricorrenti a produrre i verbali delle udienze del citato giudizio al fine di verificare in che termini il ritardo nella sua definizione fosse riconducibile all'organizzazione giudiziaria e non ad altri fattori, ascrivibili alla parte o al suo difensore. Nello stesso decreto era osservato che il termine per il deposito di documenti era stato quindi prorogato, con decreto del 12 novembre 2024, di altri
30 giorni e che non dovesse essere accordata l' ulteriore proroga richiesta, dovendo i ricorrenti produrre sin dall'inizio tutta la documentazione necessaria alla Corte d'Appello per valutare la fondatezza della pretesa indennitaria.
Con l'opposizione i ricorrenti, dopo aver esposto in linea generale la vicenda di merito posta a base della pretesa azionata ex legge Pinto, hanno censurato il rigetto della pretesa sostenendo che,
secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in caso di lesione del diritto alla
Pagina 2 ragionevole durata del giudizio, il danno non patrimoniale è da presumersi sino a prova contraria,
non essendo quindi il ricorrente tenuto a fornirne la relativa dimostrazione.
Nella specie la durata del giudizio presupposto, prolungatosi per un notevole lasso temporale, era da ricondurre alle conclamate disfunzioni del sistema giudiziario dello Stato italiano.
Né la parte istante era tenuta, secondo gli opponenti, a depositare la documentazione a fondamento dell'istanza insieme al ricorso a pena di sua inammissibilità.
Gli opponenti hanno dunque concluso nei seguenti termini:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, previa fissazione dell'udienza di discussione, in
accoglimento della spiegata opposizione, revocare il decreto opposto e per l'effetto:
a) dichiarare che i ricorrenti in epigrafe hanno subito un danno morale a causa dell'irragionevole
procrastinarsi del giudizio iniziato iniziato dinanzi al Tribunale di Cagliari rgn. 02330/2003,
proseguito dinanzi alla Corte di Appello di Cagliari rgn. 00044/2016 e concluso dinanzi alla Corte
di Cassazione rgn. ; P.IVA_3
b) condannare il , in persona del in carica pro-tempore, al Controparte_1 CP_2
risarcimento del danno subito per la somma di Euro 16.000,00 (sedicimila/00), in favore di ciascun
ricorrente in epigrafe, ovvero per la somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali dalla data di
deposito del presente ricorso di equa riparazione al dì del saldo effettivo;
c) condannare il , in persona del in carica pro tempore, al Controparte_1 CP_2
pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio con distrazione in favore dell'Avv. Orsola
D'Addamio, il quale dichiara di averne fatto anticipo.
Si è costituito il sostenendo che il provvedimento opposto fosse corretto e Controparte_1
in linea con il disposto dell'art. 2 della legge 89/2001 e succ. mod. in materia di equo indennizzo.
Ha pertanto concluso nei seguenti termini: “In via principale, confermare il decreto opposto. In via
subordinata, contenere l'equo indennizzo nell'importo minimo previsto per legge e, in ogni caso,
inferiore a quello richiesto da controparte.
Vinte le spese.”.
Pagina 3 ***
Si premette che la prova della durata irragionevole del giudizio presupposto - diversamente dalla prova del pregiudizio conseguenziale sofferto, in relazione alla quale vertono le considerazioni degli opponenti - pone un onere probatorio gravante in capo alla parte ricorrente fin dal momento di introduzione del giudizio monitorio, così come previsto dall'art. 3, L. 89/2001 e ss. mod.
E' pur vero che secondo la previsione dell'art. 3 comma 4 l.cit. al procedimento si applicano i primi due commi del disposto dell'art. 640 c.p.c., norma che attribuisce al giudice adito, all'esito di una valutazione a questi riservata, il potere di disporre l'integrazione della prova offerta.
Ciò è peraltro avvenuto nel caso in esame, ma il ricorrente non vi ha ottemperato, non solo in relazione al primo invito del giudice, ma neppure una volta ottenuta la proroga del termine assegnato.
Il conseguente rigetto dell'ulteriore istanza di proroga -peraltro non giustificata da alcuno specifico e tantomeno documentato motivo- e del ricorso risulta essere, pertanto, pienamente giustificato e condivisibile.
Ciò posto, in relazione a siffatta, essenziale nonché esplicitata ragione del rigetto della domanda,
gli opponenti non hanno svolto efficaci argomentazioni, rivelandosi, piuttosto, fuorviante il rilievo per cui “… l'art. 3 della L. 89/2001 non contiene alcuna dicitura espressa del fatto che la
produzione degli atti e dei documenti sia condizione d'inammissibilità della domanda… [sicchè] il
deposito degli atti e dei documenti elencati nel terzo comma del medesimo articolo può
sopravvenire in qualunque momento utile, prima che il presidente della Corte o il consigliere da lui
designato provvedano con decreto…”.
Consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate con riferimento allo scaglione entro euro
26.000,00, applicato il parametro minimo attesa la assoluta semplicità delle questioni trattate ed esclusa la fase trattazione istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
Pagina 4 Rigetta l'opposizione e condanna gli opponenti alla rifusione, in solido, delle spese processuali in favore del in persona del Ministro in carica, che liquida, a titolo di Controparte_1
compensi professionali, in euro 1.700,00, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello il 3
aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Grazia M. Bagella
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