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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/03/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. n.5986/2024
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 CP_2 CP_3
Parte_1
2 Parte_2 Controparte_4
3 CP_5 CP_6
4 Controparte_7
5 Controparte_8 Controparte_9
6 Controparte_10
7 Controparte_11
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_12
Verbale di causa Udienza 05.03.2025 alle ore 19,30 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. Sono presenti i procuratori dei ricorrenti. Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre che la discendenza è paterna e post Unità d'Italia. Si riportano al ricorso e ne Parte_3 chiedono l'accoglimento Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 21,00
Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 5986/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 5986 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_13
[...]
2 Parte_2 Controparte_4
3 Controparte_14
4 Controparte_7
5 Controparte_8 Controparte_9
6 Controparte_10
7 Controparte_11
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_12
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 05.03.2025
I. Con ricorso depositato in data 26.03.2024
Dott. Giovanni Calasso 2
1. (nome) (cognome) - 1 ricorrente, nato in [...] il Controparte_1 CP_1 21/06/1949, residente in [...]16.5 Carretera a El Salvador, Condominio San Antonio 2 Av. 1-
55, zona 8, 01010 Santa Catarina Pinula, (Guatemala C.A.), passaporto guatemalteco n.
che agisce in proprio nonché nella qualità di esercente la responsabilità Numero_1 genitoriale nei confronti del figlio minore:
2. (nome) (cognome) - 2 ricorrente, nato in [...] il Parte_2 CP_6 12/12/2007 e residente in [...]16.5 Carretera a El Salvador Condominio San Antonio 2Av. 1-
55 zona 8, 01010, Santa Catarina Pinula, (Guatemala C.A.), passaporto guatemalteco n.
Numero_2
3. (nome) (cognome) - 3 ricorrente, nata in [...] il CP_5 CP_6
07/09/2005 e residente in [...]16.5 Carretera a El Salvador Condominio San Antonio 2Av. 1- 55 zona 8, 01010, Santa Catarina Pinula, (Guatemala C.A.), passaporto guatemalteco n.
Numero_3
4. (nome) (cognome) - 4 ricorrente, nato in [...] il CP_7 CP_7
26/10/1975 e residente in 1 av 34-02 zona 16, Acantos de Cayalá, Casa 14, 01016, Città del Guatemala (Guatemala C.A.), passaporto guatemalteco n. , che agisce in proprio Numero_4 nonché nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore:
5. CO (nome) (cognome) - 5 ricorrente, nato in [...] il [...], CP_10 residente in 1 av 34-02 zona 16, Acantos de Cayalá, Casa 14, 01016, Città del Guatemala
(Guatemala C.A.), passaporto guatemalteco n. ; Numero_5
6. GI (nome) (cognome) – 6 ricorrente, nata in [...] il [...] e CP_10 residente in 1 av 34-02 zona 16, Acantos de Cayalá, Casa 14, 01016, Città del Guatemala (Guatemala), passaporto guatemalteco n. ; Numero_6
7. (nome) (cognome) - 7 ricorrente, nato in [...] il CP_11 CP_10 26/08/2000 e residente in 1 av 34-02 zona 16, Acantos de Cayalá, Casa 14, 01016, Città del
Guatemala (Guatemala), passaporto guatemalteco n. Numero_7
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_12 formulando le seguenti conclusioni:
Accertare e riconoscere, per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, che gli odierni ricorrenti sigg.ri:
• , nato in [...] il [...]; Controparte_1 CP_1
• , nato in [...] il [...]; Parte_2 CP_6
• , nata in [...] il [...]; CP_5 CP_6
• , nato in [...] il [...]; CP_7 CP_7
• , nato in [...] il [...]; CP_8 CP_10
• , , nata in [...] il [...]; CP_10 CP_10
• , nato in [...] il [...]; CP_11 CP_10 come individuati dai rispettivi certificati di nascita, allegati, tradotti legalizzati e apostillati, sono cittadini italiani jure sanguinis, per essere discendenti, in linea retta, da cittadino
Dott. Giovanni Calasso 3
italiano che non ha mai perso la cittadinanza italiana, e per l'effetto: Ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_12 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato il [...] a [...] Persona_1 (Treviso) da e e deceduto in Guatemala il 18/06/1942 , il Persona_2 Persona_3 quale contraeva matrimonio in Guatemala il 20/12/1905 con la sig.ra Parte_4 senza mai optare per l'acquisto della nazionalità guatemalteca.
-Da detta unione nasceva in Guatemala:
• il giorno 10/07/1905 che si univa con e Persona_4 Controparte_15 dall'unione nasceva in Guatemala:
➢ il 21/06/1949 il sig. – 1 ricorrente , il quale Controparte_1 contraeva matrimonio in Guatemala il 20/04/1968 con la sig.ra
[...] per poi divorziare in data 01/09/2017. Da detta unione Persona_5 nasceva in Guatemala:
✓ il 26/10/1975 o – 4 ricorrente, il Controparte_7 quale contraeva matrimonio in Guatemala il 24/10/1998 con la sig.ra per poi divorziare in data Persona_6 18/12/2020 e contrarre un secondo matrimonio in Grecia il
23/06/2023 con la sig.ra . Parte_5 Controparte_16 Dal primo matrimonio nascevano in Guatemala i figli:
❖ – 5 ricorrente il 13/03/2007 Persona_7
❖ – 6 ricorrente il 02/11/2004 Controparte_10
❖ – 7 ricorrente il 26/08/2000 Controparte_11
➢ Il sig. si univa, successivamente al divorzio, Controparte_1 con la sig.ra e da tale unione nascevano in Controparte_17 Guatemala i figli:
✓ – 2 ricorrente il 12/12/2007 Persona_8
✓ – 3 ricorrente il 07/09/2005 Controparte_14
-
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Ill Procuratore della Repubblica di Venezia nulla ha opposto
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in
Dott. Giovanni Calasso 4
epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_12 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato il [...] a Persona_1
LT (Treviso) da e Persona_2 Persona_3
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- E', peraltro, notorio che:
- attiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda per l'acquisto della cittadinanza italiana nei casi previsti dagli artt. da 1 a 5 della L. 91/1992, trattandosi di ipotesi nelle quali si deve esclusivamente procedere alla ricognizione dei requisiti di un diritto soggettivo che la legge attribuisce alla persona;
e a quella del giudice amministrativo la domanda nei casi previsti dall'art. 9 della stessa legge, essendo in tali evenienze la posizione giuridica del soggetto richiedente quella del portatore di un interesse legittimo (Cass. Civ. Ord. Sez. U
Num. 29297 Anno 2021);
- trattasi, di conseguenza, di un procedimento inerente lo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario (Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 28873 del 09/12/2008);
Ciò premesso occorre verificare se le istanze finalizzate ad ottenere la cittadinanza italiana al Consolato competente sono una condizione di procedibilità della domanda.
Con la parola procedibilità si indicano quelle condizioni processuali richieste perché un procedimento possa aver corso e cioè un atto espressamente previsto come necessario nella sequenza procedimentale con la conseguenza che, in mancanza, nessuna sanzione può essere applicata.
Nel caso di specie la norma di riferimento non prevede detta condizione, come accade in altri casi (vedasi procedimento di mediazione obbligatoria contenuta nell'art.5, comma 1-bis, d.lgs.28/2010, in forza della quale la procedura mediativa costituisce condizione di procedibilità per una serie di controversie afferenti questioni:
▪ di condomino;
▪ di locazione;
▪ di comodato;
▪ di affitto di azienda;
▪ di diritti reali;
▪ di divisioni;
▪ di successioni ereditarie;
▪ di patti di famiglia;
▪ di risarcimento dei danni da responsabilità medica e sanitaria;
▪ responsabilità da diffamazione a mezzo stampa;
▪ di contratti assicurativi, bancari e finanziari;
▪ associazione in partecipazione;
Dott. Giovanni Calasso 5
▪ ; CP_18
▪ franchising;
▪ opera;
▪ rete;
▪ somministrazione;
▪ società di persone e subfornitura).
Detta elencazione non può considerarsi suscettibile di estensione o applicazione analogica atteso che la mediazione obbligatoria è un'ipotesi di giurisdizione condizionata che, limitando il diritto delle parti di agire in giudizio, costituisce una deroga ai principi del nostro ordinamento, ed in quanto tale deve essere limitata alle fattispecie espressamente individuate dal legislatore.
Nel caso di specie la norma, conferendo al il potere di accertare il diritto richiesto, CP_12 prevede un atto dell'amministrazione cui è demandata la valutazione dei documenti comprovanti le condizioni personali del ricorrente.
Come precisato dalla Corte di Cassazione, sia pure in riferimento ad altra situazione e allo stato di invalidità, l'attività di certificazione di una condizione personale da parte della P.A. non può essere discrezionale e non può affievolire da diritto a interesse legittimo la posizione soggettiva del ricorrente (S.U. 17 dicembre 1999 n. 912).
Una corretta lettura della citata norma regolamentare per la quale il può Controparte_12 riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana, in base alla documentazione allegata dall'istante, comprendente ogni documento idoneo a dimostrare legalmente tale stato, induce a ritenere che la certificazione possa negarsi, solo quando non sia documentalmente provata la situazione che si chiede di attestare o allorché il eserciti la sua facoltà di chiedere CP_12 altri documenti. Tanto in quanto l'unico potere discrezionale, di tipo tecnico, del è Controparte_12 quello di valutare i documenti prodotti dall'interessato finalizzati a provare l'essere cittadino italiano. A tal riguardo la stessa Avvocatura Distrettuale che rappresenta e difende il
[...]
precisa: CP_12 È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di vista Controparte_12 sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”. Alla luce di quanto sopra, sussiste la facoltà alternativa di ottenere il riconoscimento in via amministrativa o giudiziale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti di inerenti lo status della persona. A ciò si aggiunge che la domanda inoltrata al Consolato competente non è altro che una
“fictio” sia perché nelle occasioni in cui l'amministrazione comunica il numero al ricorrente non porta mai a compimento la pratica in termini ragionevoli, sia perché con il nuovo sistema di prenotazione on-line, di fatto, il ricorrente non riesce mai a prenotare. Detti aspetti non risultano mai essere stati confutati dal per cui devono ritenersi come Controparte_12 veritieri e assodati Peraltro è fatto notorio che le domande inoltrate al non si concludono in tempi Parte_6 ragionevoli e il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del
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contraddittorio, va inteso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. A tal riguardo la S.C. ha più volte affermato che, comportando una deroga al principio dispositivo, deve essere inteso in senso rigoroso, ossia come fatto acquisito dalla collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile (Cass. n. 14063/2014). In rito poi, deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile
1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni non sia configurabile, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità', proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione dev'essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell'improcedibilità. Inoltre poichè le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, come già evidenziato, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Di qui la non necessità di allegare la domanda inoltrata al , Parte_6
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_12 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_12 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_12 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_12 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della
Dott. Giovanni Calasso 7
cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale alle ore
21,00
Lecce-Venezia, 05.03.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 8