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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/11/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr. Francesco Pellecchia presidente
- dr.ssa Sandra Moselli giudice
- dr.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al nr. 1945/ 2025 R.G., avente ad oggetto: Divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Enzo Cassanelli, ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio sito in Bisceglie alla via G. Bovio, n.31, giusta procura in atti;
-RICORRENTE-
E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._1
-RESISTENTE CONTUMACE -
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale dell'udienza del 19.11.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.05.2025, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in Molfetta in data 21.09.2000; che dall'unione è nato Controparte_1
un figlio, il 06.01.2006, successivamente deceduto in San Giovanni Rotondo in data Per_1
06.01.2024; che con provvedimento dell' 11.06.2019, R.G. 605/2015, il Tribunale di Trani ha omologato la separazione personale dei coniugi – che da allora i coniugi hanno Pt_1 CP_1
vissuto ininterrottamente separati e non si è fra essi più ricostituita la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio;
di essere titolare di un Bar pasticceria, versando allo stato in condizioni economiche assai precarie;
di essere stato costretto a chiedere ospitalità al fratello, seppur proprietario della casa coniugale sita in Trani alla via Sandro Pertini, n.54/E; che la è CP_1
dipendente a tempo indeterminato presso la con sede legale in Molfetta alla via Controparte_2
A. Olivetti, n.17, oltre all' essere nuda proprietaria per ½ dell'immobile sito in Molfetta alla via
US TI, n.23, con locale pertinenziale - ha chiesto: pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo la revoca dell'assegnazione a della Controparte_1
casa coniugale sita in Trani alla via Sandro Pertini, n.54, essendo il figlio minore deceduto;
Per_1
quindi, porre a carico della resistente il pagamento di una indennità di occupazione dell'immobile,
già casa familiare, a far data dalla domanda e sino alla data di effettivo rilascio.
Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 29.05.2025, come da attestazione di Cancelleria.
Successivamente, all'udienza, ex art.473 bis.21 c.p.c., del 19.11.2025 è comparso il solo ricorrente,
nonostante la regolarità della notifica verso la resistente. Quindi, il Giudice relatore, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha invitato il difensore presente a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa. Il difensore nel riportarsi al ricorso introduttivo ha rinunciato alla domanda di indennità di occupazione. All'esito, il giudice relatore ha trattenuto la causa in decisone al collegio ex art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, va dichiarata la contumacia di non costituitasi, Controparte_1
nonostante la regolarità della notifica.
La domanda di divorzio è fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge n.
898 del 1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Invero dalla prodotta copia conforme del decreto di omologazione reso dal Tribunale di Trani in data
11.06.2019, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Deve, pertanto, ritenersi sicuramente decorso, alla data di deposito del presente ricorso, il termine di sei mesi dalla avvenuta comparizione dinanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, che, come noto, costituisce il dies a quo del periodo richiesto dall'art. 3, n. 2
lett. b), legge n. 898 del 1970, novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda di divorzio.
Né può fondatamente dubitarsi dell'ininterrotto stato di separazione dei coniugi durante tutto il suddetto periodo di tempo, non avendo la resistente eccepito l'interruzione della separazione.
È, pertanto, certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio e, conseguentemente, la domanda va accolta, dichiarandosi cessati gli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile di Molfetta, nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.
Null'altro deve essere statuito dal Collegio in assenza di prole minore da tutelare.
Ed infatti, la resistente, in quanto contumace, non ha spiegato domanda di assegno divorzile, pertanto nulla deve disporsi.
Nel procedimento di divorzio come in quello di separazione trovano, infatti, applicazione i principi della domanda e del contraddittorio e l'attribuzione dell'assegno è subordinata, pertanto, alla domanda di parte (Cass. civ. 9058/200). Sulla domanda di pagamento dell'indennità di occupazione della casa coniugale
Avendo parte ricorrente rinunciato espressamente a tale domanda all' udienza del 19.11.2025, il
Collegio è esonerato dal doversi pronunciare sul punto.
Sulla revoca dell'assegnazione della casa familiare.
La domanda è fondata per cui merita accoglimento.
L'art. 337 sexies, comma 1, c.c. stabilisce che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
La giurisprudenza ha chiarito che tale interesse consiste nel conservare in favore del minore l'habitat domestico, «da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare» (Cassazione civile, ordinanza n. 25604/2018). La norma mira a tutelare il diritto della prole a rimanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta e in cui ha diritto di rimanere anche dopo la disgregazione dell'unione familiare.
Nel caso di specie, essendo il figlio della coppia, deceduto in data 06.01.2024, come da Per_1
certificato allegato al ricorso introduttivo non sussistono più i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente.
Per effetto di quanto sopra esposto e considerato, la domanda va accolta, dovendosi disporre la revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della resistente, . Controparte_1
Quanto alle spese di giudizio, attesa l'attività processuale concretamente svolta e la contumacia della resistente, da valutarsi al pari di un comportamento non oppositivo, si dispone la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 22.05.2025 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
garantito l'intervento in causa del PM, così provvede:
[...]
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1 2) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Molfetta in data 21.09.2000
tra e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Molfetta, atto n. 245, Anno 2000, Parte II, Serie A;
3) per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei suoi atti;
4) revoca l'assegnazione della casa familiare sita in Trani alla via Sandro Pertini, n.54 in favore di
; Controparte_1
5) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio della sezione civile del 25.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Emanuela Gallo dr. Francesco Pellecchia